TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N°35/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 24/10/2025, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTOMASSIMO Parte_1
MA come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISCI PASQUALE come da CP_1 procura in atti;
-RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
Per il P.M. può pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio secondo i provvedimenti disposti nel corso del giudizio di separazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 03/01/2019, il ricorrente ha esposto: - di aver depositato ricorso per scioglimento del matrimonio dinanzi al Tribunale di Nola, che, con sentenza del 25/09/2018 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, concedendo alle parti i termini per la riassunzione;
- di riportarsi integralmente al ricorso precedentemente depositato ovvero: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 19/03/1988; - che dal matrimonio sono nate due figlie, e , entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa del 29/01/2013; - che, in sede di separazione, è stato previsto a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie di € 250,00 mensili;
- che le figlie non risiedono più con la madre avendo le stesse creato autonomi nuclei familiari;
- che la resistente continua a svolgere con successo l'attività di sarta e ricamatrice, la stessa che in costanza di matrimonio le aveva consentito l'apertura di un'attività commerciale, successivamente chiusa per sua scelta;
- che, inoltre, la resistente ha instaurato una stabile e duratura convivenza more uxorio con;
- di Persona_3 continuare a percepire il medesimo reddito da lavoro dipendente come appartenente alle forze di Polizia;
- di essere gravato da un finanziamento di durata decennale, contratto nel
2010, per cui paga una rata mensile di € 513,93; - di non riuscire, a causa della propria precaria situazione economica, ad acquistare un'autovettura per le proprie esigenze, avendo anch'egli una nuova compagna.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile per la moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la resistente, la quale contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - di essere casalinga e di vivere unitamente al nucleo familiare della figlia il cui marito è attualmente disoccupato;
- di essere Per_2 priva di reddito e pensione;
- di aver lavorato come commessa, con contratto a tempo determinato, presso un supermercato;
- di avere un'invalidità riconosciuta al 67% e di non percepire alcuna pensione;
- di non poter lavorare a causa delle patologie sofferte,
2 che la inducono a stare spesso a casa oltre che a sottoporsi a continui controlli medici;
- di essere aiutata economicamente dalla figlia - che, il ricorrente lavora come Per_2 dipendente del Ministero degli Interni percependo una retribuzione di € 2000,00 mensili;
- di non aver instaurato alcuna convivenza more uxorio con , con il Persona_3 quale intrattiene unicamente un rapporto di amicizia.
Tanto premesso, la resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno divorzile per sé di € 300,00 o in subordine di € 250,00.
All'esito dell'udienza del 05/06/2019, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, confermando la disciplina della separazione.
Ciò posto, nel presente giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015). Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del 29/01/2013 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e che l'udienza presidenziale si è tenuta in data 12/12/2012. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 (cfr. ex multis, Cass. n. 23510 del 2010). L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti. La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione
3 della presente sentenza.
Parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, e comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla costituzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (Cass., S.U., 11 Luglio 2018, N. 18287)
Applicando tali principi al caso di specie, va riconosciuto alla resistente l'assegno divorzile con funzione assistenziale, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti, dell'età della (58 anni) nonché delle condizioni di salute della stessa, CP_1 circostanze che non possono che incidere sull'inserimento della stessa nel mondo del lavoro.
Invero, nel corso del giudizio, è emerso che la resistente, sebbene abbia svolto in passato attività lavorativa, come da lei stessa dedotto in corso di causa, allo stato risulta disoccupata e priva di reddito, mentre parte ricorrente percepisce reddito da lavoro dipendente presso il Ministero degli Interni, dipartimento P.S. (Cfr. CUD 2016-2017-
2018 in atti;
CUD 2018, da cui risulta un reddito annuo complessivo di circa €
38.896,19).
Dagli atti di causa è emerso, altresì, che la è affetta da un'invalidità del CP_1
67% (Cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli in atti) e che la stessa è affetta da
“quadrantectomia destra da carcinoma mammario, operata nel dicembre 1999 con linfedema all'arto superiore destro, cardiopatia ipertensiva II classe NYHA, stato
4 ansioso depressivo reattivo” (cfr. documentazione medica in atti).
Infine, l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla convivenza more uxorio instaurata dalla resistente va rigettata per i motivi che seguono.
Invero il a fondamento della richiesta di non riconoscere alcun assegno Pt_1 divorzile in favore della resistente, ha riferito che la stessa ha instaurato stabile convivenza more uxorio con a far data dal 2011 e che solo Persona_3 formalmente la risiede presso l'abitazione della figlia della coppia CP_1 Per_2
In merito all'incidenza della convivenza more uxorio sulla debenza dell'assegno divorzile, il giudice di legittimità ha sostenuto che, in caso si instauri una convivenza stabile, giudizialmente provata, deve ritenersi che essa valga ad estinguere, di regola, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno di divorzio anche per il futuro, per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale. Deve in questo senso recepirsi il nuovo assetto delle relazioni sociali, caratterizzate da una indubbia minor durata nel tempo, che spinge a contenere i legami economici post-matrimoniali, fonte di animosità e del perpetuarsi di conflittualità per altri versi esaurite e talvolta idonei a pregiudicare la possibilità, per gli ex coniugi, di compiere libere e nuove scelte di vita. (Cass. S.U. n.
32198/21)
Nel caso di specie, il resistente non ha fornito alcuna prova certa e tranquillizzante della relazione more uxorio tra la e il , tale da giustificare l'esclusione CP_1 Per_3 del diritto della stessa alla componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Invero, la prova orale articolata risulta assolutamente generica e come tale inammissibile.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente in favore della resistente un assegno divorzile di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 35/2019, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torre Annunziata (NA) il 19/03/1988 da nato il [...] in [...] Parte_1
ANNUNZIATA (NA) e da , nata il [...] in [...] CP_1
ANNUNZIATA (NA) (atto n°18, parte I, registro atti matrimonio anno 1988);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE
ANNUNZIATA (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 29/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
6