Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1653/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1653/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Salvatore Taranto Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Antonino Todaro Controparte_1 C.F._2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
→ revocare ai sensi dell'art. 395 n° 2 c.p.c. la Sentenza n° 208/12 R.S., e n° 964/10
R.G.C.; n° 3241 Cron.; 1039/12 Rep. emessa il 4.10.2012 dal Tribunale ordinario di Patti, Sezione civile in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa
Vincenza Randazzo in quanto si è giudicato in base a prove successivamente riconosciute o comunque dichiarate false giudizialmente in ragione dell'errato presupposto fattuale-giuridico da cui muoveva la revocanda sentenza perché – per quanto documentato con successiva sentenza penale passata in giudicato – il comportamento del convenuto, consistito nel distacco dell'utenza enel nel settembre-ottobre del 2010 nell'immobile in cui viveva l'attore, diversamente da come allora si riteneva nella causa civile, non sarebbe stato legittimo bensì ha integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, con tutto ciò che ne consegue;
1
CP_1
→ contestualmente accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto
[...]
nella causazione di danni patrimoniali e non patrimoniali all'attore CP_1
a causa e in conseguenza univoca, diretta e immediata della Parte_1 commissione del fatto storico (per come risulta dalla sentenza penale) dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e consistita nel procedere nel settembre-ottobre del 2010 all'ingiusto distacco dell'utenza enel per l'erogazione di elettricità nell'immobile allora detenuto dal , Pt_1
così accogliendo espressamente il contenuto della domanda riconvenzionale allora proposta dall'odierno attore;
→ per l'effetto condannare il a risarcire i danni sofferti da Controparte_1
, così come quantificati nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta e nella domanda riconvenzionale spiegata allora nel citato procedimento n° 964/10 R.G.C. già pendente presso il Tribunale ordinario di
Patti, Sezioni civile, definito con la Sentenza n° 208/12 R.S., e ammontanti a €
5.180,00 oltre spese e compensi di giudizio di allora, rivalutazione monetaria e interessi legali e quant'altro ulteriormente spettante per Legge, così accogliendo espressamente il contenuto di quella domanda riconvenzionale;
→ per l'effetto condannare il convenuto a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici ed esistenziali) ingiustamente subiti, consistiti nella problematiche causategli eziologiamente per fatto ascrivibile al CP_1 che ha agito con dolo (come risultante in punto di fatto dall'accertamento penale) per il rilascio dell'immobile, la ricerca di altra sistemazione con pagamento dei relativi costi, lo stress e i fastidi e i disagi determinatisi a seguito dell'accaduto e ciò ai sensi degli artt. 2043 e/o 1223 del codice civile. La quantificazione dei danni ammonta ad almeno 15.000,00 euro di sorte capitale
e che si chiede al Tribunale di meglio quantificare secondo le tabelle in uso a
Milano e comunque secondo Giustizia;
in subordine secondo prudente apprezzamento giudiziale e in estremo subordine secondo equità.
→ con vittoria di compensi e spese per il presente giudizio, considerando che il ricorrente fruisce del patrocinio a spese dello Stato;
Conclusioni di parte convenuta: non depositate (si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione)
2 1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare la sussistenza di una mancata tempestiva impugnazione giudiziale nel termine di legge e per l'effetto dichiarare preliminarmente che le domande formulate dal Sig. sono Pt_2 inammissibili.
2) Nel merito, rigettare la richiesta di revocazione ai sensi degli artt. 395 n. 1 e n.
2 e 396 cpc, in quanto infondata, per tutti i motivi dedotti nella superiore narrativa;
3) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva la revocazione ex art. 395 n. 1) e 2) c.p.c. della sentenza del Tribunale di Patti n. 208/2012, resa nel procedimento R.G. 964/2010, in quanto frutto di dolo della controparte in proprio danno e di prove riconosciute false dopo la sentenza stessa.
In particolare, esponeva che aveva introdotto il procedimento a quo Controparte_1 al fine di ottenere la liberazione del proprio immobile in San Piero Patti (ME), via Sicilia
n. 13, esponendo come lo detenesse in virtù di contratto di comodato. Parte_1
Il si era costituito eccependo la propria detenzione a titolo di locazione, e non Pt_1 di comodato, con conseguente illegittimità del recesso operato dal e CP_1 formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di ingiustificato e ripetuto distacco dell'utenza elettrica nei mesi da settembre a dicembre del 2010, a suo avviso costituente reato.
La sentenza in questione aveva rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendo insussistenti le ipotesi di reato di violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Le prove valutate dal giudice nel procedimento civile erano però risultate false nel successivo processo penale, nel quale il era stato ritenuto colpevole del reato di CP_1 cui all'art. 392 c.p.c. con sentenza del medesimo tribunale n. 253/2014; la successiva sentenza CdA Messina n. 1671/2017 aveva poi assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., cristallizzando quindi la condotta illecita da questi tenuta.
La sentenza d'appello era stata scoperta dall'attore soltanto in data 08/09/2017, data in cui aveva ottenuto il rilascio della copia conforme, sicché egli riteneva sussistere i presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria ex art. 396 comma 2 c.p.c.
Il convenuto si costituiva eccependo la decadenza dell'attore dall'impugnazione, in quanto la sentenza d'appello era passata in giudicato il 20/07/2017 e solo per propria negligenza l'attore ne aveva richiesto copia conforme soltanto l'08/09/2017; in ogni caso,
3 contestava la sussistenza dei presupposti di cui ai n. 1) e 2) dell'art. 395 c.p.c., non essendovi stato alcun dolo, né alcuna prova dichiarata falsa.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è infondata.
Al di là della problematica inerente la tempestività o meno dell'azione, dalla stessa prospettazione attrice emerge l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'impugnazione che ci occupa.
Pur invocando il n. 1) dell'art. 395 c.p.c., l'attore non delinea infatti alcuna ipotesi di dolo che sarebbe stata commessa dal convenuto nei suoi confronti, fattispecie che ricorre soltanto in presenza di “artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento” (Cass. 41792/2021), e non nella semplice negazione di fatti costitutivi della pretesa avversa o della loro pregnanza ai fini di causa.
Anche con riferimento all'ipotesi di cui al n. 2), non viene neppure prospettata la falsità di una prova, che non è affatto stata consacrata dalle sentenze penali.
Semplicemente, il giudice civile e quello penale, nella diversità di procedimenti e di prove raccolte, hanno dato una diversa valutazione dei medesimi fatti, discrasia che l'attore avrebbe potuto evitare esercitando l'azione civile nel processo penale.
Diversamente operando, egli ha invece accettato che ciascun giudice effettuasse una propria, autonoma valutazione, il cui esito può anche, fisiologicamente (e non patologicamente), essere differente, e ciò sia in punto di fatto – tenuto conto della diversità del materiale probatorio offerto in valutazione, a sua volta frutto delle differenti regole che soprassiedono alla sua formazione e raccolta – sia in diritto.
Che la stessa condotta sia stata ritenuta non costituente reato in sede civile, ed invece punibile in sede penale, non rappresenta in sé motivo di revocazione.
I rapporti fra processo civile e processo penale non sono improntati al riconoscimento di una doppia chance in favore del soggetto che si ritenga danneggiato – che potrebbe quindi agire in sede civile, per poi, in caso di esito sfavorevole, domandare la revocazione di quella sentenza qualora il processo penale abbia un esito differente – bensì alla diversa regola della scelta della parte parte, che può liberamente decidere se agire in sede civile, ovvero esercitare l'azione civile in sede penale.
4 In questo secondo caso, il rischio di esiti differenti è pertanto in re ipsa, essendo insita nella scelta operata dallo stesso attore di sottoporre i riflessi civilistici della fattispecie di reato ad un giudice diverso da quello competente ad accertare la sussistenza del reato medesimo.
In assenza dei presupposti legittimanti l'azione revocatoria, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1653/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto, che liquida in complessivi € 3.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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