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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 474/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile pendente tra
con sede legale in 85100 Potenza al p.le Rizzo, 12, (c.f. e p.iva: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dagli avvocati PUCCIARIELLO C.F._1
Raffaella (c.f. pec: e C.F._2 Email_1
(c.f. ; PEC: , presso il cui CP_1 C.F._3 Email_2 studio in 85100 Potenza al P.le Rizzo 12 è elettivamente domiciliata, giusta mandato rilasciato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- parte attrice/opponente -
e
con sede legale a Nago Torbole (TN) – 38060 Controparte_2 in Via Strada Rivana, 14 (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore il titolare (c.f. ), in persona del legale CP_2 C.F._4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati TAVELLIN Eva (c.f.
e COSTANTINI Christian (c.f. ), presso il C.F._5 C.F._6 cui studio sito in Verona – 37135, Via Evangelista Torricelli n. 12/C è domiciliata, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta d.d. 08/10/2024;
- parte convenuta/opposta -
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 100/24 d.d. 15/05/2024, di pagamento della somma di € 71.700,02.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice/opponente:
- come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente d.d. 27/03/2025:
“ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate dall'azienda C.F. ; P.I: Controparte_2 C.F._4
, con sede legale e residenza in 38060-Nago-Torbole (TN), Strada Rivana, P.IVA_2
1 14, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa e per l'effetto revocare o comunque annullare e dichiarare privo di valore e validità il D.I. telematico n.100/2024 reso dal
Tribunale di Rovereto, nella persona del Giudice dott. Fabio Peloso, nella procedura recante RG n. 340/2024, rigettando in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso e cpa da attribuire ai sottoscritti difensori antistatarii. Condannare quale titolare dell'omonima azienda agricola, CP_2
C.F. ; P.I: , con sede legale e residenza in 38060- C.F._7 P.IVA_2
Nago-Torbole (TN), Strada Rivana, 14, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Del procuratore di parte convenuta:
- come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente d.d.
25/03/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre, per i motivi sovra esposti in fatto e in diritto:
- In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 100/2024 di cui al procedimento n. 340/2024 R.G. emesso in data
15.05.2024 dal Tribunale di Rovereto, in persona del Dott. Fabio Peloso, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non è di facile o pronta soluzione;
- In via principale nel merito: rigettare l'odierna opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge. Con condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 12 bis commi 2-4 del D.lgs n. 28/2010, anche in virtù della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto trattasi di somministrazione oltreché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come sopra motivato;
- In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio formale e prova per testimoni sulle circostanze di cui in premessa anteposta la formula di rito “vero che”, con riserva di indicare i testimoni nella fase istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Nel ricorso per decreto ingiuntivo d.d. 13/05/2024, nella comparsa di costituzione e risposta d.d. 08/10/2024 e nelle memorie integrative successivamente depositate, l'odierna parte
2 opposta dichiarava di essere creditrice della società Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 71.700,03. Deduceva, a fondamento della propria pretesa, i seguenti
[...] fatti.
- La società CA L. S.r.l. (parte ingiunta e odierna opponente) aveva effettuato, nel mese di agosto 2023, diversi ordini di bovini vivi da macello presso l Controparte_2
la quale aveva consegnato gli animali ed emesso la fattura n. 66/2023 d.d.
[...]
29/08/2023 per il pagamento della somma di € 71.700,03.
- Nonostante la merce fosse stata regolarmente consegnata, la società opponente non aveva corrisposto il pagamento dovuto, nemmeno dopo l'intimazione notificatale da parte opposta in data 10/04/2024.
- In data 07/09/2023, invero, la debitrice aveva predisposto un assegno pari ad €
71.700,00 per il pagamento di quanto effettivamente dovuto alla creditrice in conseguenza della fornitura sopra citata;
tuttavia, quando l' aveva Controparte_2 tentato di incassare l'assegno, la debitrice, consapevole del fatto che detto assegno non era coperto, le aveva chiesto di evitare l'elevazione protesto del titolo emesso.
- Per tale ragione, in data 27/09/2023 l aveva accettato di sottoscrivere Controparte_2 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 con cui dichiarava di liberare il debitore dal pagamento dell'importo indicato nell'assegno del 07/09/2023 di € 71.700,00 (non però dall'importo di cui alla fattura, che, infatti, non era stata annullata), ciò naturalmente a fronte dell'impegno da parte della società debitrice di provvedere senza indugio al pagamento della somma dovuta.
- Tale impegno, tuttavia, non era mai stato onorato da parte della debitrice, la quale, in data 06/10/2023, aveva emesso un ulteriore assegno a favore dell per Controparte_2 il maggiore importo (in quanto comprensivo anche di una quota degli interessi medio tempore maturati) di € 75.000,00, anch'esso rimasto insoluto (come dimostrato dall'apposita documentazione bancaria attestante il mancato pagamento da parte del debitore dell'importo suindicato).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'odierna creditrice decideva, quindi, di instaurare un procedimento d'ingiunzione fondato sulla fattura n. 66/2023, che il giudice accoglieva, pronunciando il decreto ingiuntivo n. 100/2024 d.d. 15/05/2024, contro il quale la parte ingiunta proponeva l'opposizione di cui al presente procedimento.
Pendente questo procedimento di opposizione, ovvero in data 29/11/2024, il Sig.
[...]
in nome della società consegnava al sig. fratello Parte_3 Parte_1 Controparte_3 del sig. odierno opposto, una proposta transattiva su carta libera avente ad CP_2 oggetto la rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del debitore, a fronte della consegna al creditore del titolo accluso alla suddetta proposta. Tuttavia, il suddetto titolo, CP_2 pari ad € 75.000,00 con scadenza 31/12/2025 riportava il medesimo numero di matrice n. 9359270781-03 dell'assegno oggetto di contenzioso datato 06/10/2023 per un importo pari ad € 75.000,00 e firmato dalla società ma risultava sprovvisto Parte_1 dell'indicazione del luogo e della data (cfr. doc. 11 comparsa di costituzione e risposta).
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 05/07/2024 e nelle memorie integrative successivamente depositate, parte opponente non contestava che i fatti descritti
3 dalla controparte fossero veri, tuttavia, richiamata l'esistenza della dichiarazione sottoscritta da controparte in data 27/09/2023 quale quietanza di pagamento, riteneva la stessa idonea a estinguere il rapporto obbligatorio originariamente intercorrente tra la società e l'azienda agricola.
Nel merito
Sull'inquadramento della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal creditore
Questione centrale ai fini della decisione della presente vertenza è l'inquadramento giuridico della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex articolo 47 del d.P.R.
445/2000 sottoscritta dal creditore il 27/09/2023 e l'individuazione dei suoi effetti giuridici.
Ciò in quanto la parte debitrice, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ha prodotto in giudizio tale documento a dimostrazione dell'avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio, dunque invocandone la natura e la funzione di quietanza di pagamento.
In linea di principio deve considerarsi pacifico che, qualora si trattasse di mera quietanza di pagamento, non potrebbe ammettersi la prova contraria a mezzo di prova testimoniale o di presunzioni, a meno che il quietanzante dimostrasse di essere incorso, al momento della sottoscrizione, in errore di fatto o che, comunque, la sua volontà sia stata viziata da violenza (o dolo). Solo in tali ipotesi, invero, potrebbe pervenirsi all'invalidazione della quietanza, sulla scorta dell'equiparazione - unanimemente condivisa da giurisprudenza di merito e di legittimità - di tale atto unilaterale alla confessione stragiudiziale, con conseguente applicazione, in via analogica, della disciplina di cui all'articolo 2732 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, ad un esame più attento del tenore letterale della dichiarazione, non pare potersi rintracciare in essa la inequivocabile volontà del dichiarante di sollevare il debitore dall'obbligo di eseguire la prestazione pecuniaria. Anzi, a voler riprendere una categorizzazione elaborata in via giurisprudenziale, quella di cui trattasi può definirsi come
“quietanza di comodo”: si tratta, cioè, di «un accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà è nota alle parti e da queste condivisa» (Cass. Sez. Un., 22 sett. 2014, n. 19888).
Tale radicale modifica di prospettiva consente, quindi, di sussumere l'atto de quo, anziché nella figura della confessione stragiudiziale, in quella dell'accordo simulatorio, con la conseguenza che la ricerca dei mezzi istruttori ammessi al fine di invalidarne l'apparente contenuto dichiarativo dell'estinzione del debito, dovrebbe svolgersi non già attorno all'articolo 2732 c.c., ma agli articoli 1414 e 1417 c.c.
Pure al netto di tale conclusione, non si aprirebbe, tuttavia, uno scenario tanto diverso, restando impedito il ricorso alla testimonianza per almeno un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, l'articolo 1417 c.c. consente, senza limiti, che si dimostri per testimoni l'accordo simulatorio (o l'atto simulatorio unilaterale, come nel caso di specie) solo allorché la domanda sia proposta da creditori o da terzi;
non così, invece, quando a richiederla siano le parti;
in più, in tal senso orienterebbe anche l'articolo 2722 c.c., che non ammette testimoni a provare patti aggiunti o contrari a un documento a questo anteriori o contemporanei. Per tale inammissibilità si è risolta, peraltro, proprio in tema di “quietanza di comodo” anche la
4 Cassazione a Sezioni Unite nel 2002: «poiché l'oggetto della prova […] è costituito […] dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 2722 del codice civile».
Va, però, rilevato che il caso di specie si segnala per un dato ulteriore tutt'altro che trascurabile: il fatto, cioè, che destinatario della dichiarazione non è la controparte debitrice, ma un soggetto terzo, individuabile nell'amministrazione pubblica (o comunque nell'ente deputato a irrogare quelle sanzioni amministrative che proprio con il rilascio della dichiarazione si era voluto evitare). Così ragionando, allora, l'atto sottoscritto in data 27/09//2023 sarebbe sì da considerare
“quietanza di comodo”, ma con la specificazione di essere rivolto a un soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio. Proprio questo rilievo, a differenza del primo, imporrebbe una riconsiderazione del quadro processuale e permetterebbe l'applicazione dello stesso schema di ragionamento di cui al più recente pronunciamento, in materia, delle Sezioni Unite, secondo cui: «La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'articolo 2732 cod. civ., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza. Tale efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, articolo 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale;
con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della "revoca" di cui al citato articolo
2732 cod. civ.».
Ciò è confermato proprio dal contenuto della dichiarazione, laddove CP_2 dichiara, in qualità di ultimo prenditore dell'assegno per l'importo di € 71.700,00 “emesso in difetto di provvista dal sig. amministratore unico della società Parte_3
“di aver ricevuto in data 27/09/2023, e quindi entro il termine di legge, il Parte_1 pagamento liberatorio ai sensi dell'art. 8 I e III c. della legge 386/90, come sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 507/99, dell'importo dell'assegno, delle altre somme dovute a titolo di interessi, penali, spese per il protesto o per la constatazione equivalente”.
5 Appare evidente lo scopo della dichiarazione, che è proprio quello di evitare al sig. di subire le sanzioni amministrative che, altrimenti, gli sarebbero state inflitte Parte_3 per aver emesso un assegno senza provvista. Fatto ulteriormente suffragato dalla normativa richiamata nell'atto, oltre che dalla sua qualifica, in apice, come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. n. 445/1990 (se si considera, infatti, che tale atto normativo si inserisce nella materia dei rapporti con la pubblica amministrazione), nonché dalle dichiarazione dei due testimoni sentiti in corso di causa, e Testimone_1
che hanno confermato la ricostruzione dei fatti quale prospettata Testimone_2 dalla creditrice, riferendo in maniera circostanziata proprio in ordine alla “cortesia” fatta dal sig. al con la sottoscrizione della dichiarazione per cui è causa. CP_2 Parte_3
Depone, altresì, in tal senso, il secondo assegno emesso dal che altrimenti non Parte_4 avrebbe alcun senso.
Inquadrata la dichiarazione sottoscritta da nei termini indicati e, quindi, CP_2 esclusa l'interpretazione della stessa come quietanza di pagamento estintiva del debito, devono essere accolte le ragioni dell'Azienda creditrice, con conseguente rigetto CP_2 dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Sul risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'esito della ricostruzione dei fatti processuali e, soprattutto, dell'appena conclusa qualificazione giuridica della dichiarazione oggetto della controversia, certamente non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. (a mente del quale “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”) formulata dal debitore nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Viceversa, e per le stesse ragioni, dev'essere accolta la medesima domanda formulata dal creditore nella propria comparsa di costituzione e risposta avverso il debitore opponente.
Sarebbe stata, infatti, la parte attrice ad aver posto in essere un comportamento connotato da dolo, o comunque colpa grave, nei confronti del creditore, a fronte del mancato pagamento di quanto effettivamente dovuto sulla base di un titolo attestante un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.
La slealtà della sua condotta risulta appieno proprio nella strumentalizzazione di un atto di notorietà (la dichiarazione sostitutiva, appunto) che la controparte aveva accettato di sottoscrivere per cortesia, vale a dire per evitare alla società debitrice – e su richiesta di quella – l'inflizione di sanzioni amministrative che altrimenti avrebbe ricevuto per aver emesso un assegno senza provvista.
La relativa liquidazione viene effettuata in via equitativa dal giudice, mediante riconoscimento in favore dell dell'importo onnicomprensivo Controparte_2 di € 3.000,00.
Spese di lite
6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa, pari a € 71.700,00 e applicando i valori medi indicati dalla tabella 2, scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) per ciascuna fase, con riduzione del 50% dell'importo prevista per la fase istruttoria, considerata la sua non complessità, e della fase decisionale, avvenuta in forma semplificata.
Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase trattazione/istruttoria € 2.835,00
fase decisionale € 2.126,50 totale € 9.141,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 100/2024 d.d. 15/05/2024 di questo
Tribunale;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Pt_1 Parte_1
4. in accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
condanna a risarcire il danno patito da
[...] Parte_1 Controparte_2
che si liquida nell'importo onnicomprensivo di € 3.000,00;
[...]
5. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di causa liquidate in € 9.141,50 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Rovereto, il 24/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile pendente tra
con sede legale in 85100 Potenza al p.le Rizzo, 12, (c.f. e p.iva: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dagli avvocati PUCCIARIELLO C.F._1
Raffaella (c.f. pec: e C.F._2 Email_1
(c.f. ; PEC: , presso il cui CP_1 C.F._3 Email_2 studio in 85100 Potenza al P.le Rizzo 12 è elettivamente domiciliata, giusta mandato rilasciato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- parte attrice/opponente -
e
con sede legale a Nago Torbole (TN) – 38060 Controparte_2 in Via Strada Rivana, 14 (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore il titolare (c.f. ), in persona del legale CP_2 C.F._4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati TAVELLIN Eva (c.f.
e COSTANTINI Christian (c.f. ), presso il C.F._5 C.F._6 cui studio sito in Verona – 37135, Via Evangelista Torricelli n. 12/C è domiciliata, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta d.d. 08/10/2024;
- parte convenuta/opposta -
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 100/24 d.d. 15/05/2024, di pagamento della somma di € 71.700,02.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02/04/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice/opponente:
- come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente d.d. 27/03/2025:
“ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate dall'azienda C.F. ; P.I: Controparte_2 C.F._4
, con sede legale e residenza in 38060-Nago-Torbole (TN), Strada Rivana, P.IVA_2
1 14, ut supra domiciliata, rappresentata e difesa e per l'effetto revocare o comunque annullare e dichiarare privo di valore e validità il D.I. telematico n.100/2024 reso dal
Tribunale di Rovereto, nella persona del Giudice dott. Fabio Peloso, nella procedura recante RG n. 340/2024, rigettando in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso e cpa da attribuire ai sottoscritti difensori antistatarii. Condannare quale titolare dell'omonima azienda agricola, CP_2
C.F. ; P.I: , con sede legale e residenza in 38060- C.F._7 P.IVA_2
Nago-Torbole (TN), Strada Rivana, 14, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Del procuratore di parte convenuta:
- come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente d.d.
25/03/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre, per i motivi sovra esposti in fatto e in diritto:
- In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 100/2024 di cui al procedimento n. 340/2024 R.G. emesso in data
15.05.2024 dal Tribunale di Rovereto, in persona del Dott. Fabio Peloso, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non è di facile o pronta soluzione;
- In via principale nel merito: rigettare l'odierna opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge. Con condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 12 bis commi 2-4 del D.lgs n. 28/2010, anche in virtù della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto trattasi di somministrazione oltreché la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come sopra motivato;
- In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio formale e prova per testimoni sulle circostanze di cui in premessa anteposta la formula di rito “vero che”, con riserva di indicare i testimoni nella fase istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Nel ricorso per decreto ingiuntivo d.d. 13/05/2024, nella comparsa di costituzione e risposta d.d. 08/10/2024 e nelle memorie integrative successivamente depositate, l'odierna parte
2 opposta dichiarava di essere creditrice della società Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 71.700,03. Deduceva, a fondamento della propria pretesa, i seguenti
[...] fatti.
- La società CA L. S.r.l. (parte ingiunta e odierna opponente) aveva effettuato, nel mese di agosto 2023, diversi ordini di bovini vivi da macello presso l Controparte_2
la quale aveva consegnato gli animali ed emesso la fattura n. 66/2023 d.d.
[...]
29/08/2023 per il pagamento della somma di € 71.700,03.
- Nonostante la merce fosse stata regolarmente consegnata, la società opponente non aveva corrisposto il pagamento dovuto, nemmeno dopo l'intimazione notificatale da parte opposta in data 10/04/2024.
- In data 07/09/2023, invero, la debitrice aveva predisposto un assegno pari ad €
71.700,00 per il pagamento di quanto effettivamente dovuto alla creditrice in conseguenza della fornitura sopra citata;
tuttavia, quando l' aveva Controparte_2 tentato di incassare l'assegno, la debitrice, consapevole del fatto che detto assegno non era coperto, le aveva chiesto di evitare l'elevazione protesto del titolo emesso.
- Per tale ragione, in data 27/09/2023 l aveva accettato di sottoscrivere Controparte_2 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 con cui dichiarava di liberare il debitore dal pagamento dell'importo indicato nell'assegno del 07/09/2023 di € 71.700,00 (non però dall'importo di cui alla fattura, che, infatti, non era stata annullata), ciò naturalmente a fronte dell'impegno da parte della società debitrice di provvedere senza indugio al pagamento della somma dovuta.
- Tale impegno, tuttavia, non era mai stato onorato da parte della debitrice, la quale, in data 06/10/2023, aveva emesso un ulteriore assegno a favore dell per Controparte_2 il maggiore importo (in quanto comprensivo anche di una quota degli interessi medio tempore maturati) di € 75.000,00, anch'esso rimasto insoluto (come dimostrato dall'apposita documentazione bancaria attestante il mancato pagamento da parte del debitore dell'importo suindicato).
In considerazione di quanto sopra esposto, l'odierna creditrice decideva, quindi, di instaurare un procedimento d'ingiunzione fondato sulla fattura n. 66/2023, che il giudice accoglieva, pronunciando il decreto ingiuntivo n. 100/2024 d.d. 15/05/2024, contro il quale la parte ingiunta proponeva l'opposizione di cui al presente procedimento.
Pendente questo procedimento di opposizione, ovvero in data 29/11/2024, il Sig.
[...]
in nome della società consegnava al sig. fratello Parte_3 Parte_1 Controparte_3 del sig. odierno opposto, una proposta transattiva su carta libera avente ad CP_2 oggetto la rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del debitore, a fronte della consegna al creditore del titolo accluso alla suddetta proposta. Tuttavia, il suddetto titolo, CP_2 pari ad € 75.000,00 con scadenza 31/12/2025 riportava il medesimo numero di matrice n. 9359270781-03 dell'assegno oggetto di contenzioso datato 06/10/2023 per un importo pari ad € 75.000,00 e firmato dalla società ma risultava sprovvisto Parte_1 dell'indicazione del luogo e della data (cfr. doc. 11 comparsa di costituzione e risposta).
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 05/07/2024 e nelle memorie integrative successivamente depositate, parte opponente non contestava che i fatti descritti
3 dalla controparte fossero veri, tuttavia, richiamata l'esistenza della dichiarazione sottoscritta da controparte in data 27/09/2023 quale quietanza di pagamento, riteneva la stessa idonea a estinguere il rapporto obbligatorio originariamente intercorrente tra la società e l'azienda agricola.
Nel merito
Sull'inquadramento della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal creditore
Questione centrale ai fini della decisione della presente vertenza è l'inquadramento giuridico della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex articolo 47 del d.P.R.
445/2000 sottoscritta dal creditore il 27/09/2023 e l'individuazione dei suoi effetti giuridici.
Ciò in quanto la parte debitrice, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ha prodotto in giudizio tale documento a dimostrazione dell'avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio, dunque invocandone la natura e la funzione di quietanza di pagamento.
In linea di principio deve considerarsi pacifico che, qualora si trattasse di mera quietanza di pagamento, non potrebbe ammettersi la prova contraria a mezzo di prova testimoniale o di presunzioni, a meno che il quietanzante dimostrasse di essere incorso, al momento della sottoscrizione, in errore di fatto o che, comunque, la sua volontà sia stata viziata da violenza (o dolo). Solo in tali ipotesi, invero, potrebbe pervenirsi all'invalidazione della quietanza, sulla scorta dell'equiparazione - unanimemente condivisa da giurisprudenza di merito e di legittimità - di tale atto unilaterale alla confessione stragiudiziale, con conseguente applicazione, in via analogica, della disciplina di cui all'articolo 2732 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, ad un esame più attento del tenore letterale della dichiarazione, non pare potersi rintracciare in essa la inequivocabile volontà del dichiarante di sollevare il debitore dall'obbligo di eseguire la prestazione pecuniaria. Anzi, a voler riprendere una categorizzazione elaborata in via giurisprudenziale, quella di cui trattasi può definirsi come
“quietanza di comodo”: si tratta, cioè, di «un accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà è nota alle parti e da queste condivisa» (Cass. Sez. Un., 22 sett. 2014, n. 19888).
Tale radicale modifica di prospettiva consente, quindi, di sussumere l'atto de quo, anziché nella figura della confessione stragiudiziale, in quella dell'accordo simulatorio, con la conseguenza che la ricerca dei mezzi istruttori ammessi al fine di invalidarne l'apparente contenuto dichiarativo dell'estinzione del debito, dovrebbe svolgersi non già attorno all'articolo 2732 c.c., ma agli articoli 1414 e 1417 c.c.
Pure al netto di tale conclusione, non si aprirebbe, tuttavia, uno scenario tanto diverso, restando impedito il ricorso alla testimonianza per almeno un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, l'articolo 1417 c.c. consente, senza limiti, che si dimostri per testimoni l'accordo simulatorio (o l'atto simulatorio unilaterale, come nel caso di specie) solo allorché la domanda sia proposta da creditori o da terzi;
non così, invece, quando a richiederla siano le parti;
in più, in tal senso orienterebbe anche l'articolo 2722 c.c., che non ammette testimoni a provare patti aggiunti o contrari a un documento a questo anteriori o contemporanei. Per tale inammissibilità si è risolta, peraltro, proprio in tema di “quietanza di comodo” anche la
4 Cassazione a Sezioni Unite nel 2002: «poiché l'oggetto della prova […] è costituito […] dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 2722 del codice civile».
Va, però, rilevato che il caso di specie si segnala per un dato ulteriore tutt'altro che trascurabile: il fatto, cioè, che destinatario della dichiarazione non è la controparte debitrice, ma un soggetto terzo, individuabile nell'amministrazione pubblica (o comunque nell'ente deputato a irrogare quelle sanzioni amministrative che proprio con il rilascio della dichiarazione si era voluto evitare). Così ragionando, allora, l'atto sottoscritto in data 27/09//2023 sarebbe sì da considerare
“quietanza di comodo”, ma con la specificazione di essere rivolto a un soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio. Proprio questo rilievo, a differenza del primo, imporrebbe una riconsiderazione del quadro processuale e permetterebbe l'applicazione dello stesso schema di ragionamento di cui al più recente pronunciamento, in materia, delle Sezioni Unite, secondo cui: «La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'articolo 2732 cod. civ., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza. Tale efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, articolo 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale;
con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della "revoca" di cui al citato articolo
2732 cod. civ.».
Ciò è confermato proprio dal contenuto della dichiarazione, laddove CP_2 dichiara, in qualità di ultimo prenditore dell'assegno per l'importo di € 71.700,00 “emesso in difetto di provvista dal sig. amministratore unico della società Parte_3
“di aver ricevuto in data 27/09/2023, e quindi entro il termine di legge, il Parte_1 pagamento liberatorio ai sensi dell'art. 8 I e III c. della legge 386/90, come sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 507/99, dell'importo dell'assegno, delle altre somme dovute a titolo di interessi, penali, spese per il protesto o per la constatazione equivalente”.
5 Appare evidente lo scopo della dichiarazione, che è proprio quello di evitare al sig. di subire le sanzioni amministrative che, altrimenti, gli sarebbero state inflitte Parte_3 per aver emesso un assegno senza provvista. Fatto ulteriormente suffragato dalla normativa richiamata nell'atto, oltre che dalla sua qualifica, in apice, come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. n. 445/1990 (se si considera, infatti, che tale atto normativo si inserisce nella materia dei rapporti con la pubblica amministrazione), nonché dalle dichiarazione dei due testimoni sentiti in corso di causa, e Testimone_1
che hanno confermato la ricostruzione dei fatti quale prospettata Testimone_2 dalla creditrice, riferendo in maniera circostanziata proprio in ordine alla “cortesia” fatta dal sig. al con la sottoscrizione della dichiarazione per cui è causa. CP_2 Parte_3
Depone, altresì, in tal senso, il secondo assegno emesso dal che altrimenti non Parte_4 avrebbe alcun senso.
Inquadrata la dichiarazione sottoscritta da nei termini indicati e, quindi, CP_2 esclusa l'interpretazione della stessa come quietanza di pagamento estintiva del debito, devono essere accolte le ragioni dell'Azienda creditrice, con conseguente rigetto CP_2 dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Sul risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'esito della ricostruzione dei fatti processuali e, soprattutto, dell'appena conclusa qualificazione giuridica della dichiarazione oggetto della controversia, certamente non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. (a mente del quale “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”) formulata dal debitore nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Viceversa, e per le stesse ragioni, dev'essere accolta la medesima domanda formulata dal creditore nella propria comparsa di costituzione e risposta avverso il debitore opponente.
Sarebbe stata, infatti, la parte attrice ad aver posto in essere un comportamento connotato da dolo, o comunque colpa grave, nei confronti del creditore, a fronte del mancato pagamento di quanto effettivamente dovuto sulla base di un titolo attestante un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.
La slealtà della sua condotta risulta appieno proprio nella strumentalizzazione di un atto di notorietà (la dichiarazione sostitutiva, appunto) che la controparte aveva accettato di sottoscrivere per cortesia, vale a dire per evitare alla società debitrice – e su richiesta di quella – l'inflizione di sanzioni amministrative che altrimenti avrebbe ricevuto per aver emesso un assegno senza provvista.
La relativa liquidazione viene effettuata in via equitativa dal giudice, mediante riconoscimento in favore dell dell'importo onnicomprensivo Controparte_2 di € 3.000,00.
Spese di lite
6 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa, pari a € 71.700,00 e applicando i valori medi indicati dalla tabella 2, scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) per ciascuna fase, con riduzione del 50% dell'importo prevista per la fase istruttoria, considerata la sua non complessità, e della fase decisionale, avvenuta in forma semplificata.
Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase trattazione/istruttoria € 2.835,00
fase decisionale € 2.126,50 totale € 9.141,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 100/2024 d.d. 15/05/2024 di questo
Tribunale;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Pt_1 Parte_1
4. in accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
condanna a risarcire il danno patito da
[...] Parte_1 Controparte_2
che si liquida nell'importo onnicomprensivo di € 3.000,00;
[...]
5. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di causa liquidate in € 9.141,50 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Rovereto, il 24/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
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