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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1114/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1114/2022 R.G.,
OGGETTO: separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1958 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Carlentini,
Piazza V. Veneto n. 3, presso lo studio dell'avv. NO Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 3 posta in decisione all'esito dell'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 02/03/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie , CP_1
sposata a il 29/04/1979 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_2
di anno1979, n. 47, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli NO CP_2
il 14.6.1978 e il 27.2.1994, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 17.5.2022 innanzi al Presidente compariva il solo ricorrente, mentre la resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di separarsi dalla moglie e, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 17.11.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Ritualmente notificata copia del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, all'udienza del 12.9.2023, attesa la mancata costituzione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.1.2025 parte attrice precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
In data 17.3.2022 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 3 La natura delle allegazioni mosse da parte attrice e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione della convenuta sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio ed in mancanza di opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 CP_1
il 29/04/1979 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del CP_2
Comune di nno1979, n. 47, Parte II, Serie A); CP_2
2. nulla sulle spese di lite;
3. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori CP_2
incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 7.02.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1114/2022 R.G.,
OGGETTO: separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1958 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Carlentini,
Piazza V. Veneto n. 3, presso lo studio dell'avv. NO Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 3 posta in decisione all'esito dell'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 02/03/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie , CP_1
sposata a il 29/04/1979 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_2
di anno1979, n. 47, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli NO CP_2
il 14.6.1978 e il 27.2.1994, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 17.5.2022 innanzi al Presidente compariva il solo ricorrente, mentre la resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di separarsi dalla moglie e, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 17.11.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Ritualmente notificata copia del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, all'udienza del 12.9.2023, attesa la mancata costituzione della convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.1.2025 parte attrice precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
In data 17.3.2022 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 3 La natura delle allegazioni mosse da parte attrice e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione della convenuta sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio ed in mancanza di opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 CP_1
il 29/04/1979 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del CP_2
Comune di nno1979, n. 47, Parte II, Serie A); CP_2
2. nulla sulle spese di lite;
3. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori CP_2
incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 7.02.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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