TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1269/2019 RG del Tribunale di Isernia promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Rossi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Cerro al Volturno (IS), via Aldo Moro n. 31/D, giusta procura in calce dell'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
, in persona del sindaco p.t., dr.ssa Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bice Antonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in , al C.so Garibaldi n. 108, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta;
CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza 2.10.2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
onde sentire accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per il Controparte_1 sinistro oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/0 2043 c.c. e, per l'effetto, condannato il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attrice quantificati nella misura di € 11.248,32 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo.
In particolare, la ha assunto che, in data 30.11.2018, alle ore 17:30 circa, nel percorrere a Parte_1 piedi, sul marciapiede pubblico, la via Salita Calvario del centro abitato del Comune di CP_1
, cadeva improvvisamente in terra a causa della pavimentazione sconnessa e dissestata del
[...] marciapiede stesso;
ha rappresentato, inoltre, che la situazione di pericolo non risultava segnalata e non era altrimenti visibile e prevedibile, anche a causa della presenza di fogliame e dell'oscurità dovuta alla scarsa illuminazione del luogo.
La parte attrice ha lamentato di aver riportato, a seguito e in conseguenza del sinistro, lesioni che avrebbero causato il 5% di invalidità permanente e un periodo di invalidità temporanea di giorni 60, di cui 30 a totale e 30 al 50%, oltre a spese mediche per € 187,32 ed una personalizzazione stimata in €
9.977,00.
Il si è costituito chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, in Controparte_1 quanto l'evento lesivo sarebbe da ricondurre esclusivamente alla condotta dell'attrice, in considerazione della sua conoscenza dello stato dei luoghi e della visibilità della sconnessione e rappresentando che, a fronte di precipitazioni di particolare ed imprevedibile intensità abbattutesi sul in data 19-20.11.2018, che avevano determinato la sconnessione, l'Amministrazione era CP_1 immediatamente intervenuta per la tempestiva rimozione del pericolo, ordinando in data 22.11.2018 lavori di somma urgenza (doc. 5-7), seguiti da delibera di GM n. 89/2018 (doc.8) e da delibera di CC n.
9/2019.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, previa concessione alle parti dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della vicenda va, anzitutto, premesso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, per il quale non rileva la pagina 2 di 6 condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt.
2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. configura, quindi, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 3651/2006).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Sicchè, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cass. n. 11526/2017).
Facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, deve ritenersi che la domanda svolta dalla sig.ra sia da rigettare, non essendo possibile ascrivere il fatto illecito subìto Parte_1 dall'attrice al ed essendo, invece, emersa una condotta della stessa Controparte_1 attrice tale da interrompere il nesso di causalità e da configurarsi quale caso fortuito.
La questione (in punto di diritto) relativa alla prova liberatoria nell'ipotesi di responsabilità ex art 2051
c.c., pacificamente applicabile al caso di specie, ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito pagina 3 di 6 giurisprudenziale. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"
(Cass n. 9315/2019).
A ciò si aggiunga, infine, che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. n. 10096/2013).
Tali principi devono essere trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
La condotta dell'attrice deve, infatti, essere valutata alla luce delle circostanze di fatto esistenti al momento del sinistro.
A tal fine va, anzitutto, valorizzato il fatto che la abitava nella stessa strada in cui è Parte_1 avvenuto il sinistro. Ancorchè dalle prove orali espletate risulti che prima degli eventi metereologici del 19-20.11.2018 la pavimentazione era regolare ed uniforme, la circostanza per cui il sinistro si sia verificato circa 10 giorni dopo che detti eventi metereologici hanno determinato il dissesto della pavimentazione deve essere letta in uno con la circostanza per cui “l'attrice abita a circa cento metri di distanza [dal luogo in cui si è verificato il sinistro] e il luogo in cui è avvenuta la caduta è tra casa dell'attrice e casa della madre”. Sicchè, quand'anche fosse che esista “un percorso alternativo più rapido che mi risulta è solita usare”, come riferito dal teste , è certo che nei dieci Testimone_1 giorni intercorrenti tra il momento in cui le piogge hanno determinato lo scollamento dei mattoni e il momento in cui si è verificata la caduta, la si sia trovata a passare per detta strada, ubicata a Parte_1 soli 100 metri dalla sua abitazione e abbia potuto constatare i danni provocati dalle piogge torrenziali del 19-20.11.2018. pagina 4 di 6 Deve, quindi, affermarsi che la ben conosceva lo stato dei luoghi e, quindi, anche Parte_1
l'esistenza della sconnessione. Opera, quindi il principio sancito dai giudici sia di legittimità che di merito, secondo cui, anche se la strada ove è avvenuto il sinistro, per il suo essere posta all'interno del centro cittadino e quindi cosa facilmente assoggettabile al potere di controllo e vigilanza, può indubbiamente rientrare nell'ambito delle cose affidate alla custodia del con conseguente CP_1 applicabilità dell'art. 2051 c.c., tuttavia, ove l'attore, abitando a pochi metri, conosceva lo stato dei luoghi e, quindi, l'esistenza della buca o della sconnessione, ben avrebbe potuto evitarla (Tribunale
Bari, n.2909/2016).
La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato che “la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (Cass. n. 12174/2016), tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente;
in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito” (Cass. n. 8777/2019).
A ciò si aggiunga che la presenza della sconnessione, così come risulta dalla documentazione fotografica allegata quale doc. 1 di parte attrice, era perfettamente visibile ed evidente anche con le condizioni di illuminazione presenti al momento del sinistro, non risultando, peraltro, il luogo ricoperto da fogliame, come invece sostenuto dalla . Parte_1
In particolare, infatti, il teste , pur avendo affermato che “il punto in cui si era Testimone_2 verificata la caduta della sig.ra era ricoperta di fogliame”, ha poi riconosciuto le Parte_1 foto di cui all'allegato 1 (ADR: “Riconosco le foto che mi vengono esibite estratte dal fascicolo di parte attrice;
ritraggono lo stato dei luoghi al momento dell'incidente, le aree più chiare sono quelle prive dei mattoni, di colore marrone, visibili di lato”), affermando che dette foto ritraggono il luogo del sinistro e che sono state da lui scattate “più o meno mezz'ora o un'ora dopo” (la verificazione del sinistro).
Tale ricostruzione è confermata anche dall'altro teste, il quale, pur sostenendo che il Testimone_3 luogo del sinistro era ricoperto da fogliame, afferma “riconosco le foto scattate da mio padre. Vennero scattate poco dopo la caduta dell'attrice”.
Orbene, dalle foto di cui all'allegato 1 di parte attrice risulta che la sconnessione era perfettamente visibile anche alle condizioni di illuminazione presenti al momento del sinistro (da ricondursi a circa mezz'ora/un'ora prima rispetto al momento in cui furono scattate le foto) e che, invece, non vi era pagina 5 di 6 alcun fogliame che nascondeva la sconnessione e l'assenza dei mattoni staccatisi con i temporali del
19-20.11.2018.
La presenza del fogliame, pure riconosciuta dai testi escussi è, infatti, totalmente smentita dalle foto allegate in atti quale doc. 1 del fascicolo di parte attrice e che gli stessi testi riconoscono come scattate nell'imminenza del sinistro.
La conoscenza dei luoghi derivante dalla vicinanza dell'abitazione dell'attrice, in uno con la perfetta visibilità della sconnessione nelle circostanze di tempo e di illuminazione presenti al momento del sinistro, sono sufficienti ad escludere la fondatezza della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attrice ; Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
convenuto che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per
[...] legge.
Isernia, lì 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1269/2019 RG del Tribunale di Isernia promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Rossi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Cerro al Volturno (IS), via Aldo Moro n. 31/D, giusta procura in calce dell'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
, in persona del sindaco p.t., dr.ssa Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bice Antonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in , al C.so Garibaldi n. 108, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta;
CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza 2.10.2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
onde sentire accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per il Controparte_1 sinistro oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/0 2043 c.c. e, per l'effetto, condannato il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attrice quantificati nella misura di € 11.248,32 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo.
In particolare, la ha assunto che, in data 30.11.2018, alle ore 17:30 circa, nel percorrere a Parte_1 piedi, sul marciapiede pubblico, la via Salita Calvario del centro abitato del Comune di CP_1
, cadeva improvvisamente in terra a causa della pavimentazione sconnessa e dissestata del
[...] marciapiede stesso;
ha rappresentato, inoltre, che la situazione di pericolo non risultava segnalata e non era altrimenti visibile e prevedibile, anche a causa della presenza di fogliame e dell'oscurità dovuta alla scarsa illuminazione del luogo.
La parte attrice ha lamentato di aver riportato, a seguito e in conseguenza del sinistro, lesioni che avrebbero causato il 5% di invalidità permanente e un periodo di invalidità temporanea di giorni 60, di cui 30 a totale e 30 al 50%, oltre a spese mediche per € 187,32 ed una personalizzazione stimata in €
9.977,00.
Il si è costituito chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, in Controparte_1 quanto l'evento lesivo sarebbe da ricondurre esclusivamente alla condotta dell'attrice, in considerazione della sua conoscenza dello stato dei luoghi e della visibilità della sconnessione e rappresentando che, a fronte di precipitazioni di particolare ed imprevedibile intensità abbattutesi sul in data 19-20.11.2018, che avevano determinato la sconnessione, l'Amministrazione era CP_1 immediatamente intervenuta per la tempestiva rimozione del pericolo, ordinando in data 22.11.2018 lavori di somma urgenza (doc. 5-7), seguiti da delibera di GM n. 89/2018 (doc.8) e da delibera di CC n.
9/2019.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, previa concessione alle parti dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della vicenda va, anzitutto, premesso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, per il quale non rileva la pagina 2 di 6 condotta e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sul piano probatorio, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt.
2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. configura, quindi, un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 3651/2006).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Sicchè, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cass. n. 11526/2017).
Facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, deve ritenersi che la domanda svolta dalla sig.ra sia da rigettare, non essendo possibile ascrivere il fatto illecito subìto Parte_1 dall'attrice al ed essendo, invece, emersa una condotta della stessa Controparte_1 attrice tale da interrompere il nesso di causalità e da configurarsi quale caso fortuito.
La questione (in punto di diritto) relativa alla prova liberatoria nell'ipotesi di responsabilità ex art 2051
c.c., pacificamente applicabile al caso di specie, ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito pagina 3 di 6 giurisprudenziale. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"
(Cass n. 9315/2019).
A ciò si aggiunga, infine, che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. n. 10096/2013).
Tali principi devono essere trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
La condotta dell'attrice deve, infatti, essere valutata alla luce delle circostanze di fatto esistenti al momento del sinistro.
A tal fine va, anzitutto, valorizzato il fatto che la abitava nella stessa strada in cui è Parte_1 avvenuto il sinistro. Ancorchè dalle prove orali espletate risulti che prima degli eventi metereologici del 19-20.11.2018 la pavimentazione era regolare ed uniforme, la circostanza per cui il sinistro si sia verificato circa 10 giorni dopo che detti eventi metereologici hanno determinato il dissesto della pavimentazione deve essere letta in uno con la circostanza per cui “l'attrice abita a circa cento metri di distanza [dal luogo in cui si è verificato il sinistro] e il luogo in cui è avvenuta la caduta è tra casa dell'attrice e casa della madre”. Sicchè, quand'anche fosse che esista “un percorso alternativo più rapido che mi risulta è solita usare”, come riferito dal teste , è certo che nei dieci Testimone_1 giorni intercorrenti tra il momento in cui le piogge hanno determinato lo scollamento dei mattoni e il momento in cui si è verificata la caduta, la si sia trovata a passare per detta strada, ubicata a Parte_1 soli 100 metri dalla sua abitazione e abbia potuto constatare i danni provocati dalle piogge torrenziali del 19-20.11.2018. pagina 4 di 6 Deve, quindi, affermarsi che la ben conosceva lo stato dei luoghi e, quindi, anche Parte_1
l'esistenza della sconnessione. Opera, quindi il principio sancito dai giudici sia di legittimità che di merito, secondo cui, anche se la strada ove è avvenuto il sinistro, per il suo essere posta all'interno del centro cittadino e quindi cosa facilmente assoggettabile al potere di controllo e vigilanza, può indubbiamente rientrare nell'ambito delle cose affidate alla custodia del con conseguente CP_1 applicabilità dell'art. 2051 c.c., tuttavia, ove l'attore, abitando a pochi metri, conosceva lo stato dei luoghi e, quindi, l'esistenza della buca o della sconnessione, ben avrebbe potuto evitarla (Tribunale
Bari, n.2909/2016).
La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato che “la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (Cass. n. 12174/2016), tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente;
in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito” (Cass. n. 8777/2019).
A ciò si aggiunga che la presenza della sconnessione, così come risulta dalla documentazione fotografica allegata quale doc. 1 di parte attrice, era perfettamente visibile ed evidente anche con le condizioni di illuminazione presenti al momento del sinistro, non risultando, peraltro, il luogo ricoperto da fogliame, come invece sostenuto dalla . Parte_1
In particolare, infatti, il teste , pur avendo affermato che “il punto in cui si era Testimone_2 verificata la caduta della sig.ra era ricoperta di fogliame”, ha poi riconosciuto le Parte_1 foto di cui all'allegato 1 (ADR: “Riconosco le foto che mi vengono esibite estratte dal fascicolo di parte attrice;
ritraggono lo stato dei luoghi al momento dell'incidente, le aree più chiare sono quelle prive dei mattoni, di colore marrone, visibili di lato”), affermando che dette foto ritraggono il luogo del sinistro e che sono state da lui scattate “più o meno mezz'ora o un'ora dopo” (la verificazione del sinistro).
Tale ricostruzione è confermata anche dall'altro teste, il quale, pur sostenendo che il Testimone_3 luogo del sinistro era ricoperto da fogliame, afferma “riconosco le foto scattate da mio padre. Vennero scattate poco dopo la caduta dell'attrice”.
Orbene, dalle foto di cui all'allegato 1 di parte attrice risulta che la sconnessione era perfettamente visibile anche alle condizioni di illuminazione presenti al momento del sinistro (da ricondursi a circa mezz'ora/un'ora prima rispetto al momento in cui furono scattate le foto) e che, invece, non vi era pagina 5 di 6 alcun fogliame che nascondeva la sconnessione e l'assenza dei mattoni staccatisi con i temporali del
19-20.11.2018.
La presenza del fogliame, pure riconosciuta dai testi escussi è, infatti, totalmente smentita dalle foto allegate in atti quale doc. 1 del fascicolo di parte attrice e che gli stessi testi riconoscono come scattate nell'imminenza del sinistro.
La conoscenza dei luoghi derivante dalla vicinanza dell'abitazione dell'attrice, in uno con la perfetta visibilità della sconnessione nelle circostanze di tempo e di illuminazione presenti al momento del sinistro, sono sufficienti ad escludere la fondatezza della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attrice ; Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
convenuto che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per
[...] legge.
Isernia, lì 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6