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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile
Stranieri
in composizione monocratica, nella persona del G.O. Avv. Giorgia Scuras ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 3854/2023 avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana proposta con ricorso dai IGi
- ata a Rosario (Argentina) il 15/07/1968; Parte_1
- ato a Rosario (Argentina) il 21/05/1970; Controparte_1
- ata a Rosario (Argentina) il 09/10/1973; Controparte_2
- ato a Rosario (Argentina) il 29/11/1978; Controparte_3
- nato a [...] il [...]; Controparte_4
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]; Controparte_5
- nata a [...] il [...], minorenne, Persona_2 rappresentata in giudizio dai suoi genitori e Controparte_2 [...]
; Persona_3
tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia ed elettivamente domiciliati a Jesolo, via Mameli n. 21, presso il suo studio (PEC:
Email_1
ricorrenti nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6 rappresentato, difeso e domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i sopranominati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per far accertare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6 sanguinis.
A sostegno della propria domanda, precisavano di esser tutti discendenti in linea retta del IG cittadino italiano Persona_4 nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina nel 1890 dove si è anche coniugato, avendo poi prole (a partire dal figlio, Persona_5 nato nel 1909).
Ai fini del presente giudizio veniva allegato che il IG Parte_2 proseguiva la discendenza italo-argentina.
In ricorso veniva precisato che con la moglie diveniva genitore nel 1944 di
(nel cui certificato sono indicati i nomi dei nonni Persona_6 paterni) a sua volta padre di:
- (1968); Persona_7
- (1970); Persona_8
- (1973); Persona_9
- (1978). Persona_10
Da sono poi nati: Pt_1
- AM (1997) CP_4
- (2000) Persona_11
Da IA : CP_2
(2003) Controparte_5
(2006) Persona_2 Rilevavano – sempre in ricorso - che il competente Consolato Generale d'Italia non concedeva appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis). Allegavano in particolare che i ricorrenti avevano tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rosario (“calendario date non disponibile”), senza successo.
Il si è costituito in giudizio con il patrocinio Controparte_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato “onde vedere rigettare la pretesa avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata”. Eccepiva invero il difetto d'interesse ad agire in giudizio, “per non avere i ricorrenti preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza”. Rilevava inoltre “la dubbia veridicità delle deduzioni avversarie, come dimostra la nota ricevuta dal Comune di Cogorno (doc. 1), ove si dà atto che nei registri di nascita di detto Comune non risultano annotazioni in riferimento al sig. Persona_4
, nato il [...]”.
[...]
Così infine concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - rigettare la domanda avversaria per difetto d'interesse ad agire ovvero abuso dello strumento giurisdizionale;
- in subordine, espletata ogni necessaria verifica istruttoria, nei limiti in cui sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza, disporre la compensazione delle spese di lite” Il PM è intervenuto depositando atto di costituzione e così conclude: “CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Il PM –ritualmente notiziato – non è intervenuto.
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
Viste anche le ultime note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del giorno 5 maggio 2025 ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come precisato nel verbale.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente, in conformità all'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 che a far data dal 22.6.22, per quanto di interesse prevede, infatti, «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano poi competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui
“Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune Ligure sopra indicato (Cogorno), e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato, vista anche l'espressa eccezione del , deve CP_6 preliminarmente procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire; e ciò in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa; tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in 730 giorni (art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. n. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul che, con circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha Controparte_6 previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano, sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), la competenza è dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita esclusivamente l'attività Controparte_6 di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del
[...]
deve osservarsi che lo stesso è specificatamente competente CP_6 nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali
– in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire (sollevata dalla controparte) è comunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ciò precisato, è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti. 1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_3 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge n. 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che:
“L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa, né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità. 5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_3
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze, Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Una simile conclusione non è, tuttavia, condivisibile nella sua assolutezza, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...] e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del CP_6 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio evidenziando immediatamente che (cfr. Corte d'Appello di Genova, sentenza n. 1246/2024) la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità consolari “costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94”, nel caso di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile (enfasi e sottolineatura aggiunta).
Più nel dettaglio, la Corte ha chiarito che nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere lo status di cittadino italiano “.. la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico – consolari, nel caso (…) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, …, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94. (sottolineatura ed enfasi aggiunta).
La Corte ha quindi dato atto della giurisprudenza di merito prodotta dagli appellati che stigmatizza “la situazione di grave ritardo in cui versano diversi Uffici consolari italiani all'Estero nella gestione delle domande di cittadinanza per discendenza (che) rappresenta un vulnus che fa sorgere l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria in capo a chi abbia tentato, senza riscontro, di adire l'Amministrazione competente. La Corte evidenzia che dalle sentenze di merito prodotte da parte appellata “si evince che, nelle fattispecie ivi prese in considerazione, i ricorrenti avevano preventivamente proposto un'istanza in sede amministrativa”
Ciò rilevato, la Corte, tuttavia, dichiara che, gli appellati “avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla Autorità diplomatico – consolare”. (sottolineatura aggiunta).
Ha infatti evidenziato (con articolata motivazione) che le e–mail inviate da un ricorrente (ammissibili nonostante sia stata omessa la loro traduzione (v. Cass. n. 6093/13, Cass. n. 12525/15 e Cass. n. 12365/18), non possono considerarsi alla stregua di istanze rivolte all'Amministrazione idonee ad avviare il procedimento de quo, sia perché si tratta di mera posta elettronica ordinaria, sia perché non sono corredate della documentazione richiesta dal D.P.R. n. 362/94.
In relazione alle “schermate versate in atti dagli originari ricorrenti, si osserva che esse, a prescindere dagli eventuali intenti strumentali adombrati dal , non consentono di verificare se il tentativo di CP_6 appuntamento sia stato effettuato rispetto alla richiesta di cittadinanza o rispetto ad uno degli altri servizi offerti dalla pagina web dell'Ambasciata italiana, ragion per cui esse appaiono scarsamente rilevanti ai fini della prova dell'interesse ad agire degli odierni appellati” aggiungendo - in relazione ad una specifica schermata ove si legge “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e a un'altra ove si legge che “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” – che nel periodo tra i due accessi parrebbe che siano “stati resi disponibili appuntamenti per proporre l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (sempre che, come detto sopra, l'avviso si riferisca proprio a tale servizio web offerto dall'Ambasciata italiana).
In relazione agli screenshot prodotti in tale giudizio, pertanto, la Corte ha affermato che:
“le schermate della pagina web del servizio “Prenot@mi” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prodotte dagli appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana (a Bogotà) per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.”
(sottolineatura ed enfasi aggiunte). Passando poi a prendere in considerazione il riscontro fornito dall'Ambasciata italiana a Bogotà all'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. 241/90 presentata dai difensori degli allora appellati, la Corte ha osservato che il fatto che l'Amministrazione abbia negato di aver mai ricevuto istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei richiedenti conferma, e non smentisce, la tesi secondo cui essi non abbiano fornito valida prova di aver correttamente esperito l'iter amministrativo, prima di rivolgersi al Tribunale ordinario.
In ragione di quanto sopra, la Corte Ligure ha concluso che “non avendo gli appellati dimostrato di aver mai proposto un'istanza all'Ambasciata italiana utilizzando debitamente i canali indicati nel sito web di quest'ultima, e non avendo nemmeno fornito prova di aver quantomeno tentato di contattare via PEC l'Autorità diplomatico
– consolare trasmettendo la documentazione necessaria (ciò che, per ammissione dello stesso avrebbe eventualmente potuto CP_6 qualificarsi alla stregua di istanza idonea ad avviare il procedimento de quo), deve escludersi che, nel caso di specie, essi abbiano subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dalla svolgimento di un previo procedimento amministrativo”.
***
In applicazione dei suddetti principi (richiamati anche in numerose recenti sentenze del Tribunale di Genova, tra le altre n. 715/2025 relativa ad un caso in cui i tentativi di prenotazione erano riferiti ad un periodo compreso da aprile a maggio 2023) tenuto conto di quanto agli atti, deve affermarsi come nel caso di specie non si possa ritenere sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Invero, i discendenti del IG , odierni ricorrenti, a sostegno del Per_5 proprio interesse ad agire, richiamano i documenti allegati al ricorso (doc. da 23 a 29) relativi a tentativi di prenotazioni effettuati nel periodo dicembre 2022/marzo 2023 (sono depositati vari screenshoot) e non dimostrano l'assoluta impossibilità di presentare un'istanza.
Tali produzioni – alla luce della recente soprarichiamata interpretazione fornita dalla Corte d'Appello – non dimostrano quindi la sussistenza di un interesse ad agire (cfr. anche sentenza Tribunale di Genova 19 febbraio 2025, n. 475 secondo cui “Le produzioni sono, infatti, assolutamente generiche e comunque, anche alla luce anche delle condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova, e sopra riportate, non sono dirimenti per attestare l'invocata assoluta impossibilità di prenotazione/presentazione della domanda di cittadinanza”).
La carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso e, purtroppo, non consente l'esame della domanda nel merito.
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Quanto alle spese, attesa la natura della controversia, che la decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile il ricorso,
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il 8 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Giorgia Scuras