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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 412 2024 R.G.
* * *
Oggi 20/05/2025 h. 14.11 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. CLAUDIO VOLTE in sost avv. CRESCIMBENI FRANCESCA per parte convenuta: avv. BORCA SIMONA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 412/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Terni al Controparte_1
Corso del Popolo, n. 26 presso lo studio dell'avv. Francesca Crescimbeni che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente (creditore procedente)
contro elettivamente domiciliato in Torino alla via Giacinto Collegno n. Controparte_2
7 presso lo studio dell'avv. Simona Borca che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta (debitore esecutato)
e nei confronti di
Controparte_3
Parte convenuta n.c. (terzo pignorata)
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la CP_4
legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa, con riferimento alla cartella n. 110 2009 0080222149 000, limitatamente alla sorte capitale (IRPEF e
Addizionale Comunale all'IRPEF) pari ad € 7.676,10. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per De IS SE: “accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa, in quanto relativo a cartelle integralmente prescritte e comunque pagate in sede fallimentare. In subordine, ridurre l'ammontare delle somme azionate dall'
[...]
. Con il favore delle spese di lite”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fase cautelare
Il debitore ingiunto ha proposto opposizione asserendo l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi n. 11084 2023 00001837 000 (Fasc. n.
110/2023/157/9589) notificato dall' deducendo quale unico motivo Controparte_5
di opposizione l'intervenuta prescrizione delle cartelle. Con ordinanza del 4 dicembre 2023 il g.e. ha disposto la sospensione dell'esecuzione “limitatamente alle cartelle 110 2009
0080222149 000 e 110 2011 0001377826 000”.
2. Oggetto del contendere.
La difesa di ha introdotto il giudizio di merito per chiedere l'accertamento della CP_4
legittimità del pignoramento impugnato con riferimento alla sola cartella n. 110 2009
0080222149 000 e limitatamente alla sorte capitale (IRPEF e Addizionale Comunale all'IRPEF) pari ad € 7.676,10 per i seguenti motivi:
- “la cartella n. 110 2009 0080222149 000 – avente ad oggetto crediti IRPEF (cfr. estratto di ruolo) - è stata pacificamente ritualmente notificata in data 14.01.2010 (all.to 2); - con riferimento a detta cartella l' ha presentato, in data 16.02.2010, istanza di CP_4
insinuazione al passivo al fallimento n. 24/09 Tribunale di Torino, chiuso in data 03.10.2014
(all.to 3);
- l'insinuazione al passivo, come noto, equivale a domanda giudiziale. La stessa ha carattere interruttivo della prescrizione, la quale rimane sospesa fino alla chiusura della procedura fallimentare;
- alla cartella è, poi, seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2019
9022045912 000 in data 29.02.2020 (all.to 4), nonché la notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 110 2022 9016118622 000 in data 10.01.2023 (all.to 5) ed infine il pignoramento per cui è causa in data 14.04.2023 (all.to 6)”.
In merito, il g.e. aveva già evidenziato che “alla notifica del 14.01.2010 è seguita l'insinuazione al passivo del fallimento chiuso il 3.10.2014 e solo in data 29.02.2020 è stata notificata l'intimazione di pagamento (oltre il termine dei cinque anni)”.
Nel costituirsi in giudizio, la difesa del debitore ha invece svolto domanda di accertamento della “totale illegittimità del pignoramento azionato da parte dell' ”, Controparte_1
allegando che “le cartelle azionate sono riferite a somme prescritte e comunque già pagate da parte del debitore. Si sottolinea in primo luogo che tutte le cartelle oggetto di esecuzione sono relative ad imposte a carico del sig. per periodo che va dal 2001 al 2004, CP_2
e pertanto fanno riferimento a debiti maturati dall'esecutato in occasione dello svolgimento della propria attività quale socio dello SCATOLIFICIO ALPI SNC di
[...]
llega il piano di riparto, dal quale emerge che il ha pagato CP_6 CP_7 il 100% dei creditori privilegiati. Ed, invero, l' ha incassato Controparte_1
la somma di euro 139.163,02”. Precisamente, viene illustrato quanto segue:
1) Cartella 110 2011 0001377826 000 – Euro 9.281,53: il dott. nel proprio CP_8 provvedimento, ha rilevato che: “il termine di prescrizione è interamente decorso, non essendo intervenuti, né sono stati indicati dal procedente, atti interruttivi tra la notifica del
15/03/2011 e la data dell'intimazione del 31/01/2023”.
2) Cartella 110 2009 0080222149 000 – Euro 27.676,91: “anche questa cartella è stata oggetto di sospensione da parte del Giudicante. Su punto, invece, l' ritiene Controparte_1
corretta la sospensione per la somma di euro 20.000,81 in quanto relativa ad interessi e sanzioni – e quindi PRESCRITTI -, mentre ritiene ad oggi tutt'ora sussistente il debito
IRPEF per euro 7.676,10” e “deve comunque essere dichiarata l'intervenuta prescrizione - trattandosi di credito erariale – e pertanto soggetto a prescrizione quinquennale” e comunque pagato in sede fallimentare;
3) Cartella 11200900333335900000 – Euro 113.553,27: di questa cartella la somma di euro
82.031,00 è prescritta – in quanto relativa ad interessi e sanzioni pecuniarie, che si prescrivono in 5 anni”.
4) Cartella 11020090073191349002 – Euro 12.167,35: in questo caso l'importo capitale ammonta ad euro 741,90, mentre la restante somma è relativa ad interessi e sanzioni”.
Con memoria depositata in data 29 luglio 2024, anche in risposta alla proposta conciliativa del giudice, la difesa di ha chiarito che “la cartella n. 110 2011 0001377826 000 è CP_4
già stata sospesa da mentre per la cartella n. 110 2009 0080222149 000 si CP_4
sospendono solo le sanzioni e gli interessi, rimanendo dovuta detta cartella limitatamente alla sorte capitale pari ad Euro 7.676,10.
Rimarranno pertanto esigibili le cartelle:
n. 110 2009 0033335900 000
n. 110 2009 0073191349 002
n. 110 2009 0080222149 000 (solo per la sorte capitale)”.
3. Considerazioni in fatto ed in diritto.
3.1 Prescrizione.
Questo giudice aderisce all'orientamento secondo cui “il termine di prescrizione dei crediti erariali IRPEF e relative addizionali è decennale ex art. 2946 c.c., mentre quello delle sanzioni e degli interessi è quinquennale ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997 ed ex art. 2948 n. 4
c.c. (Cfr Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095: “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n.
4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”). In merito agli atti interruttivi prodotti, si evidenzia quanto segue.
La nuova decorrenza dei termini decorre dalla data di chiusura del fallimento, ossia dal
3.10.2014 e la prima ingiunzione di pagamento notificata in data 29 febbraio 2020 riguarda la sola cartella n. 110 2009 0080222149 000 (oltre ad altra non oggetto di pignoramento), mentre quella notificata in data 10 novembre 2023 ha ad oggetto sia la cartella n. 110 2009
0080222149 000 che le cartelle n. 110 2009 0033335900 000 e n. 110 2009 0073191349
002.
Poiché tutte e tre le cartelle fanno riferimento sia a crediti a titolo di capitale che di interessi e sanzioni, si accoglie l'eccezione di intervenuta prescrizione soltanto per la parte relativa agli interessi ed alle sanzioni, e non anche a titolo di interessi.
3.2 Intervenuto pagamento in sede fallimentare.
La difesa del debitore esecutato ha prodotto il piano di riparto finale dichiarato esecutivo dal giudice delegato del Tribunale di Torino in data 28 aprile 2014 da cui risulta che i creditori privilegiati sono stati pagati in misura integrale. A fronte di allegazione e prova, la difesa di non ha né contestato tale circostanza né dimostrato che il pagamento della CP_4
somma di € 139.163,02 sia relativo ad altri debiti e ciò in quanto si è limitata a produrre una istanza di insinuazione per la minor somma di € 50.258,29 (doc. 3) nonché l'estratto di ruolo risalente al 14 gennaio 2010, ossia a data antecedente l'emissione del mandato di pagamento
(doc. 7)
Riassumendo, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, si accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito per interessi, sanzioni e relativi oneri di riscossione contenuti nelle cartelle nn. 110 2009 0080222149 000 - 110 2009 0033335900 000 e 110
2009 0073191349 002 nonché l'intervenuto pagamento di tutti i crediti ivi indicati, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato in data 14 aprile 2023 (doc. 6).
4. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
52.001,00 ad € 260.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito per interessi, sanzioni e relativi oneri di riscossione contenuti nelle cartelle nn. 110 2009 0080222149 000 - 110 2009 0033335900
000 e 110 2009 0073191349 002 nonché l'intervenuto pagamento di tutti i crediti ivi indicati, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato in data 14 aprile 2023;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di delle CP_4 Controparte_2
spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 20 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 412 2024 R.G.
* * *
Oggi 20/05/2025 h. 14.11 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. CLAUDIO VOLTE in sost avv. CRESCIMBENI FRANCESCA per parte convenuta: avv. BORCA SIMONA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 412/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Terni al Controparte_1
Corso del Popolo, n. 26 presso lo studio dell'avv. Francesca Crescimbeni che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente (creditore procedente)
contro elettivamente domiciliato in Torino alla via Giacinto Collegno n. Controparte_2
7 presso lo studio dell'avv. Simona Borca che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta (debitore esecutato)
e nei confronti di
Controparte_3
Parte convenuta n.c. (terzo pignorata)
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la CP_4
legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa, con riferimento alla cartella n. 110 2009 0080222149 000, limitatamente alla sorte capitale (IRPEF e
Addizionale Comunale all'IRPEF) pari ad € 7.676,10. Con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per De IS SE: “accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi per cui è causa, in quanto relativo a cartelle integralmente prescritte e comunque pagate in sede fallimentare. In subordine, ridurre l'ammontare delle somme azionate dall'
[...]
. Con il favore delle spese di lite”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fase cautelare
Il debitore ingiunto ha proposto opposizione asserendo l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi n. 11084 2023 00001837 000 (Fasc. n.
110/2023/157/9589) notificato dall' deducendo quale unico motivo Controparte_5
di opposizione l'intervenuta prescrizione delle cartelle. Con ordinanza del 4 dicembre 2023 il g.e. ha disposto la sospensione dell'esecuzione “limitatamente alle cartelle 110 2009
0080222149 000 e 110 2011 0001377826 000”.
2. Oggetto del contendere.
La difesa di ha introdotto il giudizio di merito per chiedere l'accertamento della CP_4
legittimità del pignoramento impugnato con riferimento alla sola cartella n. 110 2009
0080222149 000 e limitatamente alla sorte capitale (IRPEF e Addizionale Comunale all'IRPEF) pari ad € 7.676,10 per i seguenti motivi:
- “la cartella n. 110 2009 0080222149 000 – avente ad oggetto crediti IRPEF (cfr. estratto di ruolo) - è stata pacificamente ritualmente notificata in data 14.01.2010 (all.to 2); - con riferimento a detta cartella l' ha presentato, in data 16.02.2010, istanza di CP_4
insinuazione al passivo al fallimento n. 24/09 Tribunale di Torino, chiuso in data 03.10.2014
(all.to 3);
- l'insinuazione al passivo, come noto, equivale a domanda giudiziale. La stessa ha carattere interruttivo della prescrizione, la quale rimane sospesa fino alla chiusura della procedura fallimentare;
- alla cartella è, poi, seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2019
9022045912 000 in data 29.02.2020 (all.to 4), nonché la notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 110 2022 9016118622 000 in data 10.01.2023 (all.to 5) ed infine il pignoramento per cui è causa in data 14.04.2023 (all.to 6)”.
In merito, il g.e. aveva già evidenziato che “alla notifica del 14.01.2010 è seguita l'insinuazione al passivo del fallimento chiuso il 3.10.2014 e solo in data 29.02.2020 è stata notificata l'intimazione di pagamento (oltre il termine dei cinque anni)”.
Nel costituirsi in giudizio, la difesa del debitore ha invece svolto domanda di accertamento della “totale illegittimità del pignoramento azionato da parte dell' ”, Controparte_1
allegando che “le cartelle azionate sono riferite a somme prescritte e comunque già pagate da parte del debitore. Si sottolinea in primo luogo che tutte le cartelle oggetto di esecuzione sono relative ad imposte a carico del sig. per periodo che va dal 2001 al 2004, CP_2
e pertanto fanno riferimento a debiti maturati dall'esecutato in occasione dello svolgimento della propria attività quale socio dello SCATOLIFICIO ALPI SNC di
[...]
llega il piano di riparto, dal quale emerge che il ha pagato CP_6 CP_7 il 100% dei creditori privilegiati. Ed, invero, l' ha incassato Controparte_1
la somma di euro 139.163,02”. Precisamente, viene illustrato quanto segue:
1) Cartella 110 2011 0001377826 000 – Euro 9.281,53: il dott. nel proprio CP_8 provvedimento, ha rilevato che: “il termine di prescrizione è interamente decorso, non essendo intervenuti, né sono stati indicati dal procedente, atti interruttivi tra la notifica del
15/03/2011 e la data dell'intimazione del 31/01/2023”.
2) Cartella 110 2009 0080222149 000 – Euro 27.676,91: “anche questa cartella è stata oggetto di sospensione da parte del Giudicante. Su punto, invece, l' ritiene Controparte_1
corretta la sospensione per la somma di euro 20.000,81 in quanto relativa ad interessi e sanzioni – e quindi PRESCRITTI -, mentre ritiene ad oggi tutt'ora sussistente il debito
IRPEF per euro 7.676,10” e “deve comunque essere dichiarata l'intervenuta prescrizione - trattandosi di credito erariale – e pertanto soggetto a prescrizione quinquennale” e comunque pagato in sede fallimentare;
3) Cartella 11200900333335900000 – Euro 113.553,27: di questa cartella la somma di euro
82.031,00 è prescritta – in quanto relativa ad interessi e sanzioni pecuniarie, che si prescrivono in 5 anni”.
4) Cartella 11020090073191349002 – Euro 12.167,35: in questo caso l'importo capitale ammonta ad euro 741,90, mentre la restante somma è relativa ad interessi e sanzioni”.
Con memoria depositata in data 29 luglio 2024, anche in risposta alla proposta conciliativa del giudice, la difesa di ha chiarito che “la cartella n. 110 2011 0001377826 000 è CP_4
già stata sospesa da mentre per la cartella n. 110 2009 0080222149 000 si CP_4
sospendono solo le sanzioni e gli interessi, rimanendo dovuta detta cartella limitatamente alla sorte capitale pari ad Euro 7.676,10.
Rimarranno pertanto esigibili le cartelle:
n. 110 2009 0033335900 000
n. 110 2009 0073191349 002
n. 110 2009 0080222149 000 (solo per la sorte capitale)”.
3. Considerazioni in fatto ed in diritto.
3.1 Prescrizione.
Questo giudice aderisce all'orientamento secondo cui “il termine di prescrizione dei crediti erariali IRPEF e relative addizionali è decennale ex art. 2946 c.c., mentre quello delle sanzioni e degli interessi è quinquennale ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997 ed ex art. 2948 n. 4
c.c. (Cfr Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095: “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n.
4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”). In merito agli atti interruttivi prodotti, si evidenzia quanto segue.
La nuova decorrenza dei termini decorre dalla data di chiusura del fallimento, ossia dal
3.10.2014 e la prima ingiunzione di pagamento notificata in data 29 febbraio 2020 riguarda la sola cartella n. 110 2009 0080222149 000 (oltre ad altra non oggetto di pignoramento), mentre quella notificata in data 10 novembre 2023 ha ad oggetto sia la cartella n. 110 2009
0080222149 000 che le cartelle n. 110 2009 0033335900 000 e n. 110 2009 0073191349
002.
Poiché tutte e tre le cartelle fanno riferimento sia a crediti a titolo di capitale che di interessi e sanzioni, si accoglie l'eccezione di intervenuta prescrizione soltanto per la parte relativa agli interessi ed alle sanzioni, e non anche a titolo di interessi.
3.2 Intervenuto pagamento in sede fallimentare.
La difesa del debitore esecutato ha prodotto il piano di riparto finale dichiarato esecutivo dal giudice delegato del Tribunale di Torino in data 28 aprile 2014 da cui risulta che i creditori privilegiati sono stati pagati in misura integrale. A fronte di allegazione e prova, la difesa di non ha né contestato tale circostanza né dimostrato che il pagamento della CP_4
somma di € 139.163,02 sia relativo ad altri debiti e ciò in quanto si è limitata a produrre una istanza di insinuazione per la minor somma di € 50.258,29 (doc. 3) nonché l'estratto di ruolo risalente al 14 gennaio 2010, ossia a data antecedente l'emissione del mandato di pagamento
(doc. 7)
Riassumendo, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, si accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito per interessi, sanzioni e relativi oneri di riscossione contenuti nelle cartelle nn. 110 2009 0080222149 000 - 110 2009 0033335900 000 e 110
2009 0073191349 002 nonché l'intervenuto pagamento di tutti i crediti ivi indicati, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato in data 14 aprile 2023 (doc. 6).
4. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
52.001,00 ad € 260.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito per interessi, sanzioni e relativi oneri di riscossione contenuti nelle cartelle nn. 110 2009 0080222149 000 - 110 2009 0033335900
000 e 110 2009 0073191349 002 nonché l'intervenuto pagamento di tutti i crediti ivi indicati, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato in data 14 aprile 2023;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di delle CP_4 Controparte_2
spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 20 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila