Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 19/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti magistrati:
dott. NN SA RA Presidente dott. SC AN CA Consigliere rel. ed est.
dott. Gaspare Rappa Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA n.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69542 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
AR AU SA, C.F. [...], in persona del suo tutore AR RÈ, contumace e
Di CO RI, C.F. [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall’avv.
LI LA HE, con studio legale in Giardini Naxos, in Via dei Sei Mulini, n. 22 presso cui è elettivamente domiciliata, PEC:
avvmelindacalandrachecco@puntopec.it, e
GL IU, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Loriana NNmaria Gatto Rotondo con studio legale in Catania, Corso delle Province n. 15, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, PEC 7/2026 loriana.gattotorotondo@pec.ordineavvocaticatania.it Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Alessandro Sperandeo, l’avv.
CU EL in sostituzione dell’avv. LI LA HE per la convenuta Di CO RI, l’avv. Alberto Barone in sostituzione dell’avv. Loriana NNmaria Gatto Rotondo per la convenuta GL IU
FATTO
I)- Con l’atto di citazione il Pubblico Ministero ha convenuto in giudizio AR AU SA, Di CO RI e GL IU in ordine alla percezione indebita di contributi comunitari all’agricoltura da parte del AR, con l’ausilio di Di CO RI e GL IU, operatrici del CAA, che inoltravano le domande di contributi.
1)- Il Pubblico Ministero ha premesso che la notitia damni proviene dalla Guardia di Finanza di Messina-Nucleo di Polizia EconomicaIN (nota n. 599242/2020 del 09.11.2020) relativamente a ingenti danni erariali in pregiudizio della PAC (politica agricola comunitaria) rilevati durante complesse indagini di natura penale, all’esito delle quali è stato avviato un processo concluso con la sentenza del 31.10.2022 del Tribunale - sezione penale di Patti resa nei confronti di numerosi imputati, inclusi gli odierni convenuti, per fattispecie di truffa, falso e associazione a delinquere.
Con specifico riguardo alla vicenda in esame, già in sede di invito a dedurre del 20.06.2023, è stato rilevato che AR AU SA n.q. di rappresentante legale della “KALAT allevamenti società cooperativa agricola” (con partita IVA 04869410870) in attuazione di un disegno illecito unitario, avvalendosi di dichiarazioni fraudolente, ha percepito finanziamenti PAC non spettanti, causando un danno erariale di euro 115.069,76.
In particolare, il AR -tramite l’operatrice Di CO RI del CAA Coldiretti Messina 005- presentava domanda di contributi per la campagna 2011 e li otteneva in due rate rispettivamente di euro 23.989,15 e di euro 23.539,14. Il medesimo- sempre tramite la Di CO e lo stesso CAA- presentava domanda per la campagna 2012 e otteneva i contributi in due rate rispettivamente di euro 27.692,17 ed euro 27.192,16. Infine, il AR -tramite l’operatrice GL IU del CAA Coldiretti Messina 005- presentava domanda per i contributi per Misure agroalimentari del 2012 e otteneva l’importo di euro 12.657,14.
3)- Il Pubblico Ministero si è ampiamente riportato alle risultanze delle indagini penali, a seguito delle quali è stato celebrato il processo dinanzi al Tribunale di Patti concluso con la sentenza del 31 ottobre 2022 con la quale: i)- AU SA AR è stato ritenuto uno dei capi dell’associazione a delinquere, condannato alla pena di anni 30 di reclusione calcolata sulla base del delitto p. e p. dall’art. 416 c.p.,
assolto per alcuni capi d’imputazione e in altri prosciolto per motivi processuali, soprattutto intervenuta prescrizione ; ii) Di CO RI è stata condannata ad anni sei e mesi undici di reclusione mettendo alla base della quantificazione il delitto p. e p. dall’art.640 bis c.p., tuttavia assolta per alcuni capi d’imputazione e in altri prosciolta per motivi processuali, soprattutto prescrizione; iii) GL IU è stata prosciolta da ogni capo d’imputazione, sia per aspetti processuali preclusivi dell’accertamento nel merito sia per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove.
4)- Il Procuratore regionale, riassumendo gli esiti delle indagini penali e i contenuti della citata sentenza del Tribunale di Patti, ha dettagliatamente descritto il modus operandi fraudolento del AR.
5)- Dopo un’ampia disamina della normativa concernente i contributi comunitari all’agricoltura, i relativi procedimenti di concessione nonché i compiti e le funzioni dei CAA, il Procuratore regionale si è soffermato sulla posizione di ciascuno degli odierni convenuti.
Con riguardo al AR, il Pubblico Ministero ha sottolineato che lo stesso in sede di indagini penali ha rilasciato dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie, corroborate da plurimi elementi di prova, di tale gravità che la sentenza del Tribunale di Patti ha riconosciuto la sua veste di capo e promotore dell’associazione a delinquere, condannandolo alla pena di anni trenta di reclusione.
Ad avviso della Procura regionale, sono numerosi i passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale di Patti che consentono di ritenere la società “AT” mero strumento fraudolento, come tale concepito sin dall’inizio.
Il AR ha reso infatti innumerevoli attestazioni fraudolente in ordine alla disponibilità di terreni altrui. I proprietari di tali fondi hanno però negato qualsiasi concessione in favore dell’odierno convenuto o della AT soc.coop.
6)- Per quanto attiene alla posizione della convenuta Di CO, il Pubblico Ministero ha osservato che la stessa ha attuato condotte in contrasto con il dovere giuridico di garanzia e di controllo assunto nei confronti di AGEA e in violazione del dovere di fedeltà derivante dall’inserimento nel C.A.A. in funzione dell’esecuzione di compiti pubblicistici.
La Di CO, abdicando scientemente al ruolo di garanzia espletato dal CAA, non ha agito per impedire le frodi del AR.
Il complesso delle risultanze probatorie penali dimostra che la Di CO, al fine di agevolare gli obiettivi fraudolenti di AR, ha abusato delle credenziali di accesso assegnate per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, spingendosi al punto di servirsi indebitamente delle credenziali informatiche assegnate ad altro agente del C.A.A. Coldiretti MESSINA-005.
Il Pubblico Ministero ha poi dedotto che la prescrizione pronunciata in sede penale per alcuni reati non assume rilievo nel giudizio contabile in conseguenza dell’autonomia e indipendenza tra il processo penale e quello contabile.
7)- Per quanto attiene a GL IU, il Pubblico Ministero ha dedotto che non assume rilevanza l’assoluzione in sede penale, poiché la stessa GL, violando gli obblighi comportamentali di custodia delle credenziali, ha tenuto una condotta contraddistinta da grave superficialità e leggerezza nella gestione dell’identità digitale rilasciata dal SIAN; ciò integra gli estremi della colpa grave. Non risulta che la GL, in ordine all’utilizzazione abusiva delle sue credenziali informatiche, abbia fatto ricorso alla giustizia penale ai sensi dell’art.
640, co.3, c.p 8)- Conclusivamente, il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare il AR e la Di CO in solido tra loro al pagamento di complessivi euro 115.069,76 e di condannare in via sussidiaria la GL sino alla concorrenza di euro 12.657,14, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell’AGEA, e al pagamento delle spese legali in favore dello Stato.
II)- Con comparsa di costituzione depositata il 22 ottobre 2024 si è costituita la convenuta Di CO RI.
1)- La convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per l’assenza di un rapporto di servizio tra la stessa Di CO e l’A.G.E.A. La convenuta, infatti, era dipendente nel periodo oggetto di causa della Impresa Verde S.r.l. e non della Coldiretti; non era rappresentante legale del CAA Coldiretti s.r.l., né della società ausiliaria Impresa Verde s.r.l. ma era soltanto dipendente di tale società, prestando la propria attività presso l’ufficio periferico di Cesarò.
2)- Viene eccepita la prescrizione dell’azione erariale. La produzione del danno, contrariamente a quanto affermato dalla Procura contabile, si è manifestata all’esterno, diventando oggettivamente riconoscibile, non a seguito della nota della Guardia di Finanza n. 599242/2020 del 09/11/2020, concernente il danno erariale, ma, quanto meno, dal sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Caltagirone nel 2012 in virtù di ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Caltagirone.
3)- Viene poi dedotta l’assenza di condotta antigiuridica e colpevole.
I contratti richiamati dalla Procura non costituivano oggetto della documentazione vista ed utilizzata dalla Di CO ai fini della compilazione delle domande uniche di pagamento. Era il AR che consegnava la documentazione artefatta alla Di CO in modo da indurre in inganno il CAA e l’AGEA. E’ significativo il fatto che la stessa Polizia Giudiziaria traeva le proprie conclusioni in ordine alla falsità dei titoli prodotti dal AR solo a seguito di articolate indagini.
Si sottolinea che il CAA ha una funzione di supporto e controllo della regolarità formale degli atti che costituiscono il fascicolo del produttore, ma non ha alcun obbligo di controllare la veridicità dei dati e dei documenti forniti dal singolo produttore, ai fini dell’accesso al finanziamento comunitario.
Dalle risultanze investigative in atti non emerge alcun elemento, seppur indiziario, idoneo a ritenere che la Di CO abbia concorso con il produttore agricolo, al fine di conseguire o far conseguire ingiusti profitti con la consapevolezza di arrecare un danno all’Amministrazione.
4)- La convenuta si è soffermata sul fatto che le affermazioni della Procura contabile traggono fondamento dalla sentenza del Tribunale di Patti, che tuttavia è stata riformata dalla Corte d’Appello di Messina con dispositivo letto all’udienza del 5 settembre 2024; la Corte d’Appello, in particolare, ha assolto la Di CO da tutti i reati a lei ascritti “perché il fatto non costituisce reato”.
5)- La convenuta ha poi eccepito l’assenza di danno per avvenuto recupero, tenuto conto dei sequestri disposti nei confronti del AR.
6)- Viene poi dedotta l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Il Procuratore non ha esposto le ragioni per le quali la condotta della convenuta sarebbe stata caratterizzata dal dolo.
7)- In comparsa la convenuta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: -sospendere l’odierno giudizio contabile ex art. 106 c.g.c.
in combinato disposto con l’art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di appello della Corte d’Appello di Messina;
-dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda nei confronti della Di CO RI;
-dichiarare prescritta l’azione contabile relativamente a tutte le domande oggetto di contestazione;
-dichiarare infondata l’azione erariale;
-in via subordinata, affermare che l’obbligazione della convenuta ha carattere sussidiario; con esercizio del potere di riduzione.
III)- Con comparsa depositata il 23 ottobre 2023 si è costituita la convenuta GL IU.
1)- La convenuta ha evidenziato che con sentenza n. 1007/2022 il Tribunale Penale di Patti l’ha assolta per non aver commesso il fatto.
Nell'ampia istruttoria processuale, puntualmente esposta nella citata sentenza, i Giudici hanno ricostruito l'esistenza di una organizzazione criminale dedita al procacciamento di illeciti vantaggi derivanti da contributi AGEA non dovuti. Per quanto riguarda in particolare l'operato del CAA della Coldiretti di Messina, cui afferiva la GL, i Giudici penali hanno accertato che le operazioni venivano gestite direttamente dal AR, avvalendosi della collaborazione dell’operatrice Di CO RI, poiché le credenziali della sig.ra GL IU erano usate indebitamente dalla stessa Di CO e da altri soggetti.
Inoltre, la Corte di Appello di Messina Prima Sezione Penale in data 05.09.2024 ha confermato, anche in secondo grado di giudizio, l’assoluzione con formula piena dell’odierna convenuta.
2)- La GL ha poi eccepito la prescrizione dell’azione erariale; a suo avviso, infatti, la produzione del danno si è manifestata all’esterno, diventando oggettivamente riconoscibile non dalla nota della Guardia di Finanza n. 599242/2020 del 09/11/2020 ma dalla data del sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Caltagirone nel 2012.
3)- La convenuta ha poi eccepito l’inesistenza dell’indebito. Poiché la sua responsabilità -anche secondo la Procura- non ha carattere doloso e poiché non vi è stato alcun arricchimento, non sussiste alcuna obbligazione risarcitoria in capo alla GL.
4)- Infine, viene eccepita l’omessa specifica determinazione della condotta contestata, che consisterebbe -secondo la Procurasostanzialmente nella mancata custodia delle credenziali informatiche.
5)- Conclusivamente, la convenuta ha chiesto: di dichiarare prescritta l’azione erariale; di dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda attorea.
IV)- All’udienza del 13 novembre 2024 il Collegio, rilevata l’invalidità della notificazione dell’atto di citazione nei confronti di AR AU SA, interdetto legale, ha disposto la rinotificazione presso il tutore. Il Pubblico Ministero ha ritualmente provveduto ma il convenuto non si è costituito.
V)- Con memoria depositata il 18 luglio 2025 la difesa di Di CO RI ha evidenziato che con la sentenza n. 1045 del 2024 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 03/12/2024, allegata alla medesima memoria, la convenuta è stata assolta per tutti i capi di imputazione, già oggetto di condanna in primo grado, con la formula
“perché il fatto non costituisce reato” alla luce dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo; con la medesima pronuncia è stato pure respinto l’appello del Pubblico Ministero avverso i punti della sentenza di primo grado recanti proscioglimento.
VI)- All’esito dell’udienza del 10 settembre 2025, il Collegio, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione formulata dalle convenute Di CO e GL, ha onerato il Pubblico Ministero di depositare entro il 20 novembre 2025 la copia integrale e autentica (con le connesse relate di notificazione e di comunicazione) dell’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltagirone, nel procedimento n. 1364/13 R.G.N.R.
VI)- Il Procuratore ha tempestivamente depositato la summenzionata ordinanza cautelare del G.I.P.
VII)- All’udienza del giorno 3 dicembre 2025 il Pubblico Ministero ha insistito nei contenuti dell’atto di citazione, i difensori dei convenuti si sono riportati ai rispettivi scritti, ponendo in evidenza l’eccezione preliminare di prescrizione. La causa è stata quindi posta in decisione.
DIRITTO
I)- In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto AR AU SA. Nel dettaglio, all’udienza del 13 novembre 2024 il Collegio ha rilevato che la citazione era stata notificata in carcere al convenuto AR AU SA, condannato ad una pena superiore ad anni sei di reclusione e, quindi, in stato di interdizione legale in applicazione dell’art. 32 c.p.; pertanto, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione da parte del P.M.
nei confronti del tutore legale del AR e, a tal fine, ha rinviato all’odierna udienza 10 settembre 2025.
Ciò premesso, va osservato che la citazione e il verbale dell’udienza del 13 novembre 2024 sono stati notificati il 7 maggio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Caltagirone (sulla base di autorizzazione del Presidente su istanza del P.M. per la notifica tramite polizia giudiziaria) a AR RÈ, tutrice del AR, nominata con decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Patti del 6 febbraio 2025.
E’ dunque evidente che il AR, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
II)- Nel merito, il Collegio osserva che l’oggetto del presente processo è rappresentato innanzitutto dall’accertamento della responsabilità amministrativa di AR AU SA, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto che le false dichiarazioni, relative alla disponibilità giuridica di terreni destinati ad attività agricola, hanno consentito al medesimo AR e alla soc.coop. AT di percepire indebitamente contributi a carico dell’AGEA complessivamente per euro 115.069,76.
La responsabilità della convenuta Di CO RI -ad avviso della Procura- scaturirebbe invece dal ruolo di intermediazione nell’operazione fraudolenta svolto dalla medesima nell’elaborazione delle domande di contributi nell’ambito del CAA Coldiretti Messina 005.
La responsabilità della GL deriverebbe dal fatto che, consentendo ad altri operatori del CAA l’utilizzo indebito delle proprie credenziali di accesso al sistema informatico SIAN, ha permesso l’invio di una domanda fraudolenta del AR.
III)- La vicenda va inquadrata nell’ambito del tema dell’erogazione di risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.
L’inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014),
proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass.,
Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).
Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell’attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l’utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.
Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell’area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei conti.
Va ancora precisato che, nell’azione di responsabilità in sede giuscontabile, sussiste la legittimazione passiva non solo dei soggetti giuridici, che hanno indebitamente percepito contributi pubblici, ma pure -in proprio- della persona che, con la propria condotta ed agendo in qualità di titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico fruitore dei contributi pubblici, ha determinato la manifestazione del pregiudizio.
Consolidata giurisprudenza ha infatti chiarito che: “L'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della p.a., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico” (ex plurimis, si v. SS.UU. 09/01/2013, n.295).
Di conseguenza, con riguardo all’odierna ipotesi di indebita erogazione dei contributi per le imprese agricoli, la giurisdizione contabile si estende a chi ha agito per la società stessa.
Per ragioni di ordine espositivo, il Collegio si occuperà dapprima della posizione di AR AU SA, poi di quella di Di CO RI e, infine, di GL IU.
IV)- Per la soluzione del caso in esame, occorre, da un lato, riferirsi alla normativa applicabile in materia di sostegno finanziario agli imprenditori agricoli e, dall’altro, valutare il contenuto delle domande inoltrate all’AGEA da AR AU SA, rappresentante legale della soc. coop. AT.
Quanto al primo profilo, la disciplina è posta nel Regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 e nel Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione, attuativo del precedente.
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento CE n. 73/2009, “Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato”. Il pagamento unico per azienda avviene, quindi, in base ai titoli individuali posseduti da ciascun produttore.
Ai sensi dell’art. 19 del medesimo regolamento, nella domanda unica di pagamento va indicata l’intera consistenza aziendale in termini di superficie e ciò anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali previste dagli articoli 5 e 6 del Reg. CE 73/2009.
Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto formato in data antecedente all'esercizio dell’attività agricola, in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) del fondo ovvero di detenerlo in virtù di un contratto
(scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto o comodato o enfiteusi o usufrutto ecc..).
Per quanto concerne la perdita dei titoli all’aiuto, viene in rilievo l’art.
58 del Reg. CE n. 1122/2009 ai sensi del quale: “Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”.
Qualora la dichiarazione dell’imprenditore agricolo assuma i connotati di una “dichiarazione eccessiva intenzionale”, va applicato l’art. 60 del citato regolamento n. 1122/2009, il cui primo comma prevede che: “Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 %
della superficie determinata o a un ettaro”.
Occorre poi tener conto dell’art. 30 del Regolamento 73/2009, che in via generale e in maniera dirimente prevede che: “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, “...qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
V)- Individuato in tal modo il quadro normativo, il Collegio, sulla base dell’esame della documentazione in atti, osserva che le domande della Procura possono trovare integrale accoglimento nei confronti di AR AU SA per l’importo di euro 115.069,76.
VI)- Il Collegio rileva che -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale- il AR, quale imprenditore agricolo e legale rappresentante della AT soc. coop., ha dichiarato falsamente di disporre di numerosi fondi destinati ad attività agricola.
In particolare, il compendio probatorio, prodotto dal Pubblico Ministero sulla base della dettagliata attività di indagine della Polizia Giudiziaria, puntualmente descritta in citazione, ha dimostrato che il AR ha inoltrato il 31.5.2011 la domanda unica di pagamento n.
10810761444 per l’annualità 2011, basata su documenti falsi, tramite il CAA Coldiretti di MESSINA-005, ubicato a Cesarò; la domanda è stata presa in carico e trattata dall’operatrice Di CO RI, che non ha rilevato le molteplici contraffazioni attuate dal AR, che ha così ottenuto contributi per euro 23.989,15 e per euro 23.539,14 pagati con bonifico del 07.11.2011-CRO 90957796106 e bonifico del 08.02.2012CRO 89066051012.
Il AR ha inoltrato, il 31.5.2011, la domanda unica di pagamento n.
20808264947 relativa alla Campagna 2012 tramite il medesimo CAA Coldiretti di MESSINA-005; anche in tal caso la domanda è stata ricevuta dall’operatrice Di CO RI; le molteplici contraffazioni attuate da AR gli hanno consentito di accedere ai contributi con pagamenti per euro 27.692,17 ed euro 27.192,16 avvenuti rispettivamente con i bonifici del 02.11.2012-CRO89109668700 e del 31.1.2013-CRO 89195080909.
Il medesimo AR, il 5.5.2012, ha inoltrato la domanda n.
24740379276 relativa ai contributi di cui alla Misura 213- Indennità Natura 2000 - Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali annualità 2012 tramite il CAA Coldiretti-MESSINA005; la domanda è stata presa in carico ed elaborata con le credenziali dall’operatrice GL IU. Il AR ha ottenuto un contributo di euro 12.657,14 erogato con il bonifico del 26.6.2013-CRO 8928034551.
Dalle verifiche effettuate tramite banca dati la Polizia Giudiziaria ha tuttavia accertato che le particelle ivi indicate erano di proprietà di numerosi terzi soggetti, che dichiaravano di avere la disponibilità dei fondi e di non averli mai ceduti a terzi.
Il AR ha quindi inserito attestazioni fraudolente in ordine alla disponibilità di terreni altrui. Al riguardo, i proprietari dei fondi, nell’ambito delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dinanzi agli organi di P.G., hanno disconosciuto la verità dei fatti attestati da AR (cfr. RE SA e RE PE con riferimento a terreni ubicati nel Comune di Caltagirone; Li OS TI, Li OS ES e CC CO rispetto a terreni situati nel Comune di LI EA).
Il AR nelle domande di contributi ha pure inserito terreni asseritamente acquisiti con il consenso di persone che, in realtà, al momento della conclusione dei relativi contratti, erano già defunte (ex plurimis: -Foglio 72, part. 31-107 Comune di Caltagirone proprietario FO IO nato a [...] il [...] e deceduto il 23/07/1999; -
Foglio 49, part. 42 Comune di LI EA proprietario Di IA TI nato a [...] il [...] e deceduto il 05/12/1995; - Foglio 8, part. 40-44-50 Comune di LI EA proprietario CA AN nato a [...] il [...]
e deceduto il 09/07/2005; - Foglio 61, part. 238 Comune di LI EA, proprietario il summenzionato CA AN nato e; -
Foglio 49, part. 98 Comune di LI EA proprietario il summenzionato CA AN; -Foglio 43, part. 257 Comune di LI EA, proprietario il summenzionato CA; -Foglio 7, part. 71 Comune di LI EA con proprietario sempre CA AN ; - Foglio 45, part. 96 Comune di LI EA con proprietario sempre CA AN; -Foglio 31, part. 9 Comune di Vizzini proprietario ZI ST nato a [...]
il 09/09/1921e deceduto il 4/02/2002).
Tali condotte fraudolente dimostrano che il AR ha agito con dolo in pregiudizio dell’AGEA.
La condotta dolosa del AR emerge, poi, anche dagli atti del processo penale; in particolare, come risulta dalla sentenza della Corte d’appello di Messina n. 1045 del 2024 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 03/12/2024, il AR era al vertice di un gruppo di numerosi soggetti dediti al continuo compimento di truffe in danno di AGEA e Pubbliche Amministrazioni.
In sede penale è infatti emerso che il modus operandi del AR si caratterizzava per le seguenti condotte antigiuridiche-fraudolente: a)
la predisposizione di falsa documentazione attestante la titolarità di terreni da inserire nelle domande di aiuti, anche mediante l’utilizzo di carta intestata e timbri falsi di enti pubblici; b) l’utilizzo di titoli per ottenere gli aiuti simultaneamente da parte di più aziende agricole del circuito fraudolento; c) la creazione di aziende agricole, spesso tramite interposizione fittizia di persona, che venivano estinte subito dopo la realizzazione della truffa in danno di AGEA; d) la frequente sostituzione/variazione dei C.A.A. con riferimento a fattispecie similari.
Tali circostanze sono puntualmente documentate anche nell’odierno processo, sicché emerge la condotta intenzionale e fraudolenta del AR anche in ordine alle domande per i contributi indicati nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Le dichiarazioni del AR sono dunque mendaci, avendo egli scientemente dichiarato il falso, al fine di dimostrare fittiziamente la disponibilità dei terreni necessari per la richiesta dei contributi comunitari, quando invece si tratta di fondi che non erano mai stati concessi dai soggetti legittimati.
Tutto ciò esclude pacificamente la legittimità dell’accesso ai benefici in favore del AR.
E’ stata peraltro superata la soglia di tolleranza di un ettaro prevista dall’art. 60 del regolamento 1122/2009, poiché la dichiarazione fraudolenta riguarda superfici estese per decine di ettari.
Va altresì considerato il disposto dell’art. 30 del Regolamento 73/2009, che -come già sopra riportato- in via generale e in maniera dirimente prevede che: “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.
Dalle richiamate disposizioni discende l’obbligo della restituzione dei contributi ottenuti grazie alle dichiarazioni mendaci.
Nel caso in esame, il convenuto AR, allorché richiedeva le sovvenzioni, consapevolmente indicava terreni che non erano nella giuridica disponibilità della AT soc. coop. e innegabilmente agiva con dolo. Il AR, sottoscrivendo le domande uniche di pagamento, ha indotto consapevolmente in errore l’ente erogante, rendendo altresì estremamente difficoltosa l’individuazione dell’inesistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo.
Alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l’erogazione di benefici non dovuti per un totale di 115.069,76, pari alla sommatoria di euro 23.989,15 e per euro 23.539,14 per contributi a seguito della domanda unica di pagamento n. 10810761444 per l’annualità 2011, di euro 27.692,17 ed euro 27.192,16 a seguito della domanda unica di pagamento n. 20808264947 relativa alla Campagna 2012, di euro 12.657,14 a seguito della domanda n. 24740379276 relativa ai contributi di cui alla Misura 213- Indennità Natura 2000 - Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali annualità 2012.
Tale importo di euro 115.069,76 costituisce per intero danno erariale sofferto dall’AGEA.
Pertanto, AR AU SA va condannato al pagamento -in favore di AGEA- dell’importo complessivo di euro 115.069,76 (pari alla sommatoria dei contributi sopra indicati) oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
VII)- Con riferimento alla posizione della convenuta Di CO RI, quale operatrice del CAA Coldiretti Messina 001, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata sul presupposto che la stessa non era dipendente del CAA.
Per contro, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio e della connessa giurisdizione della Corte dei conti, atteso che sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale tale rapporto deriva dalla convenzione con cui l’AGEA delega ai Centri di Assistenza Agricola
(CAA) e ai professionisti abilitati sia compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali, che di gestione delle domande presentate.
Al di là del profilo formale dedotto dalla convenuta circa la titolarità del contratto di lavoro, ciò che è determinante, ai fini della configurabilità del rapporto di servizio e della giurisdizione di questa Corte, è il fatto che un soggetto (come nella vicenda in esame) con apposite credenziali, in quanto abilitato, si sia ingerito nel procedimento di trasmissione e verifica delle domande di contributi agricoli.
Non v’è dubbio che la Di CO, operando presso il CAA, ha partecipato attivamente al procedimento di elaborazione delle domande del AR indirizzata all’AGEA; sussiste quindi il rapporto di servizio.
VIII)- Il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sul ruolo e sulle funzioni dei CAA - Centri di assistenza agricola nelle complesse procedure relative al conseguimento dei contributi erogati dall’AGEA.
La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non soltanto nei confronti del percettore dell’aiuto comunitario ma anche nei confronti del soggetto -come il CAA- tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all’interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (si v. Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria n. 235 del 2015; Sez. Giur. Puglia n. 432 del 2016 e Sez. Giur. Regione siciliana n. 784 del 2015).
In particolare, i Centri di assistenza agricola (CAA) sono chiamati dalla legge a svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza nell’elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari destinati alle imprese agricole e a curare l’inoltro delle richieste, previo controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti
(cfr. art. 6 d.lgs. 74/2018, che ha sostituito il precedente d.lgs. 165/1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008, recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).
Il comma 4 del citato art. 6 del d.lgs. 74/2018 ha precisato che “per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo”. Tutto ciò, peraltro, era già previsto dal comma 2 dell’art. 2 D.M. 27 marzo 2008.
L’art. 3 bis (rubricato “Centri autorizzati di assistenza agricola”) del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 prevede che “Gli organismi pagatori […] possono incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola»
(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa” (Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).
Il comma 3 del medesimo art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 stabilisce che: “Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati […]”
I C.A.A. e i professionisti autorizzati all’accesso al SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) sono, pertanto, incaricati da AGEA di svolgere le seguenti attività:
- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegate alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari;
-immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(che è un sistema informatico gestito da AGEA, per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal D. Lgs. n. 188 del 2000):
-istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente
(art.14, comma 6, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);
-svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).
La posizione dei Centri di Assistenza Agricola e dei loro operatori è quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione privatistica, svolgono funzioni o comunque attività di pubblico interesse.
Tutto ciò è stato confermato dalla Circolare 1.8.2003 n.39 dell'AGEA, che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono impegnarsi "ad assicurare ai produttori agricoli, che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate...".
La circolare citata prevede, altresì, che "in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990". Ciò determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei CAA all'AGEA, in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in ordine agli incarichi ed alle funzioni svolte.
Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei CAA, anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni operative dell’AGEA, che attuano in concreto i principi della cd. PAC
(Politica agricola comunitaria), predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle “domande uniche di pagamento annuali” e relative “autocertificazioni” ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei “fascicoli aziendali” da parte dei Centri di Assistenza Agricola. Questi ultimi rivestono così un ruolo fondamentale nella gestione della PAC in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, anche al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.
Il regolamento UE n. 1307/2013 disegna, poi, un nuovo sistema di aiuti per cui i pagamenti diretti si ottengono mediante compilazione ed inoltro di una "domanda unica di pagamento" (D.U.P.), dove l'agricoltore dichiara e documenta, tramite formazione di apposito
"fascicolo aziendale", sempre gestito dai C.A.A., la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere l'aiuto. L'inoltro di tale domanda avviene esclusivamente in via telematica tramite inserimento nel sistema informatico dell'AGEA da parte dei Centri di Assistenza Agricola o dei professionisti autorizzati, che hanno disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password), sicché è possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda.
In breve, gli operatori dei C.A.A. e i professionisti abilitati hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima di primo controllo e “filtro" delle domande presentate loro tramite.
I responsabili e gli operatori del C.A.A. devono dunque custodire il
"fascicolo aziendale" dell'azienda, caricarlo al SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite un’apposita "scheda di validazione”.
In definitiva, il procedimento finalizzato alla richiesta di contributi si caratterizza per la significativa collaborazione dei CAA o dei professionisti abilitati nei confronti degli imprenditori agricoli, da un lato, e nei confronti dell’AGEA, dall’altro; infatti:
a)- la c.d. “Scheda di validazione” certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) o dal professionista, al quale il produttore ha conferito mandato. Il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiarie condotte (in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi. ecc.).
In tale documento vengono inoltre indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi;
b)- la c.d. Domanda unica di pagamento è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A.
o dal professionista, cui il produttore ha conferito mandato. Il C.A.A.
provvede quindi a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN.
L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, dovrà essere custodita dall’intermediario.
I Centri di assistenza agricola, pertanto, esercitano la fondamentale funzione di organismo di certificazione, con la conseguenza che ad essi è consentito di accedere, ad esempio, alle banche dati anagrafiche e a quelle catastali per effettuare le necessarie verifiche e riscontri. Tali centri, quindi, non possono limitarsi a svolgere il ruolo di mera trasmissione delle istanze di quegli agricoltori che, pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge, desiderino accedere agli appositi finanziamenti pubblici.
La ratio legis è nel senso di assegnare agli stessi CAA e ai professionisti abilitati non il ruolo di mero “vettore” della documentazione consegnata dall’agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un percorso di legalità.
A sostegno della riferita interpretazione depone un ulteriore argomento normativo, offerto dalla disciplina comunitaria che il legislatore nazionale ha recepito attraverso le disposizioni innanzi richiamate. Il riferimento è al venticinquesimo “Considerando” del Reg.
CE n. 73/2009, che al secondo periodo stabilisce che: “Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti”. In senso conforme, l’art. 30 del medesimo Regolamento prevede che:
“Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.
L’intento perseguito con la richiamata normativa è quello di evitare che i contributi comunitari previsti per il settore della PAC (politica agricola comunitaria) siano distratti dalla loro specifica destinazione, rappresentata dal sostegno all’agricoltura, e siano invece indirizzati all’ottenimento di vantaggi contrari agli obiettivi del regime di aiuto.
In tale prospettiva va letta la summenzionata regola contenuta nell’art.
3- bis, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 165/1999, che impone ai C.A.A.
di controllare sia la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall’utente sia la completezza e l’adeguatezza della documentazione prodotta dal medesimo.
In breve, i C.A.A. e i professionisti abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano di accertate l’effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al sostegno, prima fra tutte il possesso, in capo al richiedente, di un valido diritto all’aiuto. Sui Centri di assistenza agricola e sui professionisti autorizzati incombe il potere/dovere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’agricoltore ai fini del conseguimento di finanziamenti pubblici.
Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA e dei professionisti abilitati sulla regolarità formale del fascicolo aziendale, sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla domanda unica di pagamento, assumono particolare rilevanza anche in ragione del regime del c.d. "silenzio assenso" previsto dall'art. 14 comma 6 D. Lgs. 99/2004 e dall'art. 80 comma 17 L.R. Sicilia 11/2010 per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A, attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6 luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).
In definitiva, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra i CAA (e i loro responsabili ed operatori), da un lato, e l’AGEA, dall’altro lato, in ordine alle procedure concernenti le domande di contributi comunitari presentate dagli imprenditori agricoli.
La responsabilità amministrativa in questi casi non riguarda soltanto le persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della persona fisica che agisce per il CAA. La giurisprudenza, infatti, ha sempre ritenuto ammissibile l’azione diretta nei confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013). Il rapporto di servizio delineato dal giudice di legittimità (Cass., SS.UU., n.
5019/2010) può essere riscontrato nei confronti degli enti e dei soggetti che partecipano, in forza di legge o di convenzione, all’attività amministrativa, come avviene nel caso in esame per i CAA o per i professionisti abilitati ad operare sul SIAN.
La Cassazione ha infatti espressamente affermato che in caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata anche nei confronti del privato che abbia espletato attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta. (Cass., SS.UU., ord. n. 5 giugno 2018 n. 14436).
Da ciò discende altresì (in applicazione dei principi generali già illustrati) la possibilità di proporre direttamente l’azione di danno nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, quali operatori, abbiano agito per conto di essi, realizzando i presupposti per l’illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche
(Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giur. per la Regione siciliana n. 337/2019 e n. 692/2019).
IX)- Tanto premesso, affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra i CAA e l’AGEA nonché la presenza di specifici obblighi di controllo (sia pure formale) da parte dei CAA relativamente alle domande presentate dagli agricoltori, occorre procedere all’analisi specifica della posizione di Di CO RI.
Va accolta l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale con conseguente inammissibilità della domanda del Pubblico Ministero nei confronti della medesima Di CO RI, secondo cui la produzione del danno è divenuta oggettivamente riconoscibile per l’Amministrazione non dalla data della denuncia di danno erariale n.
599242/2020 del 09/11/2020 da parte della Guardia di Finanza ma, quanto meno, dal sequestro operato dalla Guardia di Finanza nel 2012 in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltagirone.
Invero, va rammentato che il Collegio, all’esito dell’udienza del 10 settembre 2025, ha rilevato che la convenuta Di CO e la convenuta GL nelle rispettive comparse di risposta eccepivano il compimento della prescrizione sul presupposto che il relativo dies a quo dovesse decorrere dalla data del sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Caltagirone in virtù dell’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltagirone applicativa di misure cautelari personali e reali nel procedimento r.g.n.r. 1364/13.
Il Collegio, peraltro, ha constatato che la citata ordinanza cautelare era presente nel fascicolo istruttorio del Pubblico Ministero esaminato dalle parti ma non risultava fra gli atti riversati per il dibattimento.
Pertanto, con la citata ordinanza n. 103 del 2025, il Collegio ha onerato il Pubblico Ministero di depositare presso la Segreteria di questa Sezione entro il 20 novembre 2025 la copia integrale e autentica (con le connesse relate di notificazione e di comunicazione) della citata ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltagirone, nel procedimento n. 1364/13 R.G.N.R. P.M.,
n. 62/14 G.I.P., n. 40/2014 R.O.M.C.
Il Procuratore regionale ha tempestivamente provveduto al deposito della citata ordinanza del G.I.P.
Ciò premesso, sulla base della lettura della summenzionata ordinanza cautelare del G.I.P. del 14 maggio 2014, il Collegio osserva che le convenute Di CO e GL non risultavano coinvolte nel procedimento 1364/13 R.G.N.R nell’ambito del quale veniva emesso il provvedimento cautelare.
La medesima ordinanza cautelare nella pag. 22, tuttavia, menziona espressamente i contributi erogati da AGEA ed illecitamente ottenuti dal AR relativamente alla campagna dell’anno 2011 e a quella del 2012 grazie alle domande che venivano presentate dal medesimo AR mediante l’ausilio della convenuta Di CO RI presso il CAA Coldiretti 005 di Messina. Tali domande (n. 10810761444 e n.
n. 20808264947) coincidono con quelle indicate nella citazione introduttiva dell’odierno giudizio e imputate alla Di CO.
La Corte, inoltre, osserva che, sebbene non vi sia una relata di notifica all’AGEA dell’ordinanza cautelare del G.I.P., quest’ultimo con il medesimo provvedimento disponeva il sequestro preventivo dei titoli ordinari PAC, di cui alla richiesta del Pubblico Ministero penale, registrati presso l’AGEA e il blocco di ogni erogazione. E’ chiaro che tale misura riguardava anche i titoli oggetto delle domande presentate dal AR con l’intervento della Di CO, quale operatrice del CAA.
Tutto ciò implica che, per l’esecuzione dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Caltagirone, la Polizia Giudiziaria inevitabilmente doveva informare l’AGEA. Pertanto, quest’ultima Amministrazione si sarebbe potuta e dovuta rendere conto del danno subito limitatamente ai contributi conseguiti dal AR in virtù delle domande inoltrate dalla Di CO presso il CAA Coldiretti 005 e riferiti alle campagne 2011 e 2012.
Il decorso della prescrizione quinquennale è, dunque, iniziato nel maggio del 2014, cioè dalla data di esecuzione del sequestro dei titoli, sicché, alla data di notifica dell’invito a dedurre, ossia il 18 luglio 2023, nei confronti della Di CO l’azione erariale si era ormai prescritta.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità della domanda del Pubblico Ministero nei confronti di Di CO RI, poiché l’azione erariale si è prescritta ancor prima della notifica dell’invito a dedurre.
X)- Per quanto attiene alla posizione di GL IU, va evidenziato che il Pubblico Ministero in citazione, alla luce degli esiti del processo penale e delle deduzioni difensive, ha comunque contestato alla medesima la violazione degli obblighi di custodia e di conservazione delle proprie credenziali di identificazione digitale per l’accesso al sistema SIAN, avendo la stessa consentito a terzi di utilizzarle.
In via preliminare, non può essere accolta l’eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta GL, secondo cui la produzione del danno si sarebbe palesata all’AGEA non già dalla data della denuncia di danno erariale del 09/11/2020 a cura della Guardia di Finanza ma dalla data dal sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Caltagirone sulla base della summenzionata ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone nel 2014.
Si è già esposto che con l’ordinanza n. 103 del 2025 il Collegio ha onerato il Pubblico Ministero di depositare la citata ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Caltagirone.
Come risulta dalla lettura di tale ordinanza, la convenuta GL non risultava indagata nel procedimento 1364/13 R.G.N.R nell’ambito del quale veniva emesso il suddetto provvedimento cautelare.
E’ comunque dirimente il fatto che l’ordinanza cautelare non rechi alcuna menzione dei contributi pari ad euro 12.657,14, che il AR ha indebitamente percepito grazie alla domanda presentata presso il CAA Coldiretti 005 di Messina con le credenziali della convenuta GL per “Misura 213- Indennità Natura 2000 - Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali”, annualità 2012.
Ciò significa che, in difetto di elementi in senso contrario, va ritenuto che l’AGEA sia venuta a conoscenza del danno relativo ai summenzionati contributi di euro 12.657,14 soltanto a seguito della nota della Guardia di Finanza n. 599242/2020 del 09 novembre 2020 recante la notitia damni.
Poiché l’invito a dedurre è stato notificato alla GL nel luglio 2023, non si è quindi compiuta la prescrizione nei suoi confronti.
L’eccezione di prescrizione non può essere accolta neppure secondo l’ulteriore prospettazione della convenuta GL, secondo cui il fatto di non avere posto in essere alcuna attività di occultamento implica che l’unico termine di decorrenza della prescrizione sarebbe quello della data della condotta omissiva, attribuita alla medesima, che si esaurisce nell’arco temporale dell’anno solare 2012; la prescrizione sarebbe perciò maturata nel quinquennio successivo.
Il Collegio osserva che, secondo costante giurisprudenza, in presenza di più condotte causali, prospettate talune a titolo di dolo, altre a titolo di colpa grave, in ipotesi di occultamento doloso il differimento del termine iniziale di prescrizione alla data in cui è stato disvelato il danno deve valere sia per gli uni che per gli altri convenuti (ex plurimis, Corte dei conti, II centr. App., n. 371/2022).
L’art. 1, comma 2, della legge 20/1994 non opera, infatti, alcun riferimento ad un’attività di occultamento effettuata dal debitore, diversamente dall’art. 2941, n. 8, c.c. (“La prescrizione rimane sospesa.….tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto”), per cui il ”doloso occultamento”
deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ed in relazione all’impossibilità per l’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.
In merito, la giurisprudenza di questa Sezione ha in più occasioni affermato che “l’occultamento doloso è attività che va considerata nel suo significato oggettivo in ordine alla decorrenza della prescrizione, a prescindere da chi materialmente metta in atto tale condotta e se il responsabile sia partecipe del danno, o chiamato a risponderne, anche in via solidale con il danneggiante, ed anche se il soggetto evocato in giudizio abbia agito con colpa grave, piuttosto che con dolo. Ciò in quanto detta attività si pone come impedimento di ordine giuridico all’esercizio del diritto” (Corte dei conti, Sez. II app., n. 161/2020; id. n. 617/2018, n. 1038/2017, n. 641/2013, n.
416/2013)
Nella fattispecie in esame è palese che il AR ha posto in essere condotte fraudolente e artificiose, che hanno determinato l’occultamento doloso del danno, impedendo all’Amministrazione di rendersi conto della truffa commessa dal medesimo e del conseguente danno erariale. In considerazione della rilevanza oggettiva dell’occultamento doloso, come sopra illustrato, la prescrizione dell’azione erariale non si è verificata nei confronti della GL.
Ciò premesso, la Corte osserva che, per la ricostruzione dei fatti, bisogna tener conto della sentenza della Corte d’Appello di Messina n.
1045 del 2024, ormai passata in giudicato.
La Corte d’Appello di Messina nella summenzionata sentenza (pag.
268), alla luce del compendio probatorio del processo penale, da un lato, ha evidenziato che non vi è alcuna prova del concorso doloso della sig.ra GL alle truffe commessa dal AR e da altri soggetti;
dall’altro lato, ha sottolineato che la gestione promiscua delle credenziali costituisce una grave violazione amministrativa e disciplinare anche nei rapporti con AGEA e con il CAA ma di per sé non ha rilevanza penale.
Pertanto, il Collegio ritiene che, sulla base degli elementi del processo penale e di quelli presenti nel fascicolo del presente giudizio, esclusa la dolosa compartecipazione, la condotta della GL -ai fini della responsabilità erariale- deve essere valutata come illecita e gravemente colposa, poiché la stessa convenuta ha consentito in modo illimitato l’uso delle sue credenziali agli operatori del CAA Coldiretti Messina 005, al fine di permettere la gestione delle pratiche di contributi per gli agricoltori.
Tale comportamento, contraddistinto dalla consegna senza alcuna limitazione e senza alcuna supervisione delle proprie credenziali ad altri soggetti, certamente integra i presupposti di una condotta gravemente colposa, tenuto conto peraltro del divieto normativo di cessione delle credenziali informatiche. Risultava, infatti, ex ante pienamente prefigurabile la possibilità dell’uso improprio o addirittura illecito di tali credenziali ad opera dei terzi.
La notoria entità dei fascicoli con i conseguenti rischi di abusi avrebbe dovuto semmai indurre la convenuta ad usare particolare prudenza Va sottolineato che la GL non ha prospettato né comprovato di aver adottato cautele, sia pure minime, contestualmente alla cessione a terzi delle credenziali, che è stata sine die e senza limiti.
Il fatto che le credenziali informatiche siano state messe a tempo indeterminato a disposizione di altri soggetti viola ogni regola di buon senso, ormai appartenente al vivere quotidiano, ed è certamente indice di un comportamento gravemente colposo, che denota la totale trascuratezza della GL.
L’operato della convenuta, dunque, svela una gravissima negligenza attraverso un comportamento improntato a massima imprudenza.
Sussiste pertanto una colpa grave causalmente attiva nella determinazione del danno erariale.
La GL, invece, ha scientemente abdicato a qualsivoglia forma di controllo o di supervisione, rimettendo totalmente le sue credenziali ad altri soggetti e omettendo perfino di intraprendere le occorrenti iniziative in sede penale nei confronti degli stessi, allorché apprendeva dell’uso illecito delle credenziali.
Va quindi affermata la responsabilità a titolo di colpa grave della convenuta GL IU, che ha ceduto le sue credenziali agli operatori e ai responsabili del CAA.
Va ribadito, sul punto, che la validazione da parte del CAA è stata indispensabile per l’accesso indebito ai contributi pubblici da parte del AR, atteso che, senza la cooperazione del CAA, quale intermediario abilitato, le domande non sarebbero state procedibili.
La responsabilità della GL, avuto riguardo al suo carattere gravemente colposo, si configura come sussidiaria rispetto a quella del
AR.
In conclusione, va affermata la responsabilità per colpa grave di GL IU, che va perciò condannata -in via sussidiaria rispetto a AR AU SA- al pagamento -in favore di AGEA- di euro 12.657,14 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal AR a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
XI)- Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità di AR AU SA nei confronti di AGEA per euro 115.069,76 e quella sussidiaria e sino all’importo di euro 12.657,14 di
GL IU.
In conclusione, AR AU SA, in persona del suo tutore, va condannato al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 115.069,76 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal medesimo AR a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
Va affermata la responsabilità sussidiaria e parziaria di GL IU, che va quindi condannata al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 12.657,14 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTATsugli importi ricevuti dal AR a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio nei confronti di AR AU SA e di GL IU seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell’Erario avviene come da dispositivo in solido a carico dei summenzionati convenuti soccombenti.
Per quanto riguarda Di CO RI, poiché il processo è stato definito con decisione su questione preliminare, il Collegio -visto l’art.
31, comma 3, c.g.c.- ritiene che le spese del giudizio debbano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, respinta ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
-condanna AR AU SA, in persona del suo tutore, in via principale al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- dell’importo di euro 115.069,76, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti del medesimo AR a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo;
-condanna GL IU, in via sussidiaria rispetto a AR AU SA, al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- dell’importo di euro 12.657,14 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dal AR a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo;
-dichiara inammissibile in quanto prescritta la domanda del Pubblico Ministero nei confronti di Di CO RI;
-condanna i convenuti AR AU SA e GL IU in solido tra loro al pagamento -in favore dell’Erario- delle spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in euro 1.360,58;
-compensa le spese nei confronti di Di CO RI.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente
SC AN CA NN SA RA
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 19 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco Firmato digitalmente Originale sentenza € 176,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 13,10 Totale spese € 205,10 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco firmato digitalmente