TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. DETTORI SARA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. SOLE GIACOMINA P_
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO - sede Causa in punto di contributo al mantenimento, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Congiuntamente per entrambe le parti: che il Tribunale disponga che il signor P_
contribuisca al mantenimento del figlio sia con versamento entro il giorno 5 di ogni mese alla signora ella somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ST Pt_1
(con la precisazione che l'importo sarà versato direttamente al figlio, in quanto studente fuori sede che gestirà in autonomia la somma), sia sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo protocollo CNF 2017 che qui si richiama. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 esponeva di aver Parte_1
avuto dalla relazione, definitivamente terminata, con un figlio di nome P_
, nato l'[...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente e studente universitario, iscritto alla Facoltà di Ingegneria presso il
Politecnico di Torino. Affermava che in seguito alla cessazione della convivenza i rapporti col si erano mantenuti distesi, al punto che essi genitori si erano sempre P_
accordati per la gestione del figlio;
rappresentava, tuttavia, come fosse divenuto necessario regolamentare gli aspetti economici realtivi alla filiazione.
Si costituiva che, considerate le sue limitate capacità economiche, da P_
un lato riteneva congrua e proporzionata la corresponsione della somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, dall'altra lamentava l'impossibilità di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie derivanti dalla frequenza di un'Università fuori sede.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, pervenendo dunque alla formulazione delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione dei contributi economici del tutto conforme all'interesse del figlio . In proposito deve considerarsi, infatti, che, essendo egli Per_1
studente fuori sede, sono certamente le spese di carattere straordinario quelle che maggiormente impegnano i genitori dal punto di vista economico.
Si dispone quindi in conformità alle conclusioni condivise sopra trascritte, disponendo che contribuisca al mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 P_
di ogni mese la somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ST (l'importo sarà corrisposto direttamente al figlio) e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo protocollo CNF 2017 che qui si richiama.
Le spese sono interamente compensate, come da congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando P_
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ST (l'importo sarà corrisposto direttamente al figlio) e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo protocollo CNF 2017 che qui si richiama;
2. spese compensate.
Sassari, 2.7.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. DETTORI SARA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. SOLE GIACOMINA P_
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO - sede Causa in punto di contributo al mantenimento, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Congiuntamente per entrambe le parti: che il Tribunale disponga che il signor P_
contribuisca al mantenimento del figlio sia con versamento entro il giorno 5 di ogni mese alla signora ella somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ST Pt_1
(con la precisazione che l'importo sarà versato direttamente al figlio, in quanto studente fuori sede che gestirà in autonomia la somma), sia sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo protocollo CNF 2017 che qui si richiama. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 esponeva di aver Parte_1
avuto dalla relazione, definitivamente terminata, con un figlio di nome P_
, nato l'[...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente e studente universitario, iscritto alla Facoltà di Ingegneria presso il
Politecnico di Torino. Affermava che in seguito alla cessazione della convivenza i rapporti col si erano mantenuti distesi, al punto che essi genitori si erano sempre P_
accordati per la gestione del figlio;
rappresentava, tuttavia, come fosse divenuto necessario regolamentare gli aspetti economici realtivi alla filiazione.
Si costituiva che, considerate le sue limitate capacità economiche, da P_
un lato riteneva congrua e proporzionata la corresponsione della somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, dall'altra lamentava l'impossibilità di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie derivanti dalla frequenza di un'Università fuori sede.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, pervenendo dunque alla formulazione delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione dei contributi economici del tutto conforme all'interesse del figlio . In proposito deve considerarsi, infatti, che, essendo egli Per_1
studente fuori sede, sono certamente le spese di carattere straordinario quelle che maggiormente impegnano i genitori dal punto di vista economico.
Si dispone quindi in conformità alle conclusioni condivise sopra trascritte, disponendo che contribuisca al mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 P_
di ogni mese la somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ST (l'importo sarà corrisposto direttamente al figlio) e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo protocollo CNF 2017 che qui si richiama.
Le spese sono interamente compensate, come da congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando P_
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ST (l'importo sarà corrisposto direttamente al figlio) e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo protocollo CNF 2017 che qui si richiama;
2. spese compensate.
Sassari, 2.7.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana