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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 497 dell'anno 2013
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mignone Alfonso, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano, alla Via Po n.5, come da procura in atti,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vita, e presso lo stesso elettivamente Controparte_1
domiciliato in Salerno, al Corso V. Emanuele n. 170/a, come da procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di regresso.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha agito, in via di Parte_1
regresso ex art. 1299 c.c., nei confronti del sig. , quale condebitore, al fine di Controparte_1
ottenere dallo stesso il rimborso della quota allo stesso spettante ed indicata in Euro 11.00,00. Ha dedotto che con sentenza n. 3492/2002 del Tribunale di Salerno, esso attore, unitamente ai sigg.
, e , veniva condannato al pagamento, in favore CP_2 Controparte_3 Controparte_1
dell'avv. Carlo Rinaldi delle spese di lite, indicate in Euro 2.094,82, oltre iva e Cassa. Che,
1 successivamente, con sentenza n. 359/2007 la Corte di Appello di Salerno, nel rigettare il gravame interposto alla prima sentenza, condannava nuovamente, sempre i sigg. Parte_1 [...]
, e , al pagamento delle spese processuali, sempre CP_1 CP_2 Parte_2
in favore dell'avv. Carlo Rinaldi, e quantificate in Euro 5.101,25, sempre oltre IVA e Cassa. Che esso aveva versato euro 500,00 all'avv. Rinaldi in acconto. Che i sigg. e Pt_1 CP_2
avevano separatamente, ed ognuno per la sua parte, estinto le rispettive Parte_2
posizioni debitorie nei confronti dell'avv. Carlo Rinaldi. Che veniva intrapresa azione esecutiva immobiliare da parte dell'avv. Carlo Rinaldi nei confronti di esso per il Parte_1
pagamento della residuo. Che in data 16/7/2012 esso attore sottoscriveva atto di transazione con l'avv. Carlo Rinaldi per l'importo di Euro 22.000,00. Su tali premesse chiedeva che il CP_1
venisse condannato a pagare la somma di Euro 11.000,00 quale quota ad esso spettante
[...]
essendo condebitore solidale, il tutto vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 12/6/2013 si costituiva il convenuto, che contestava l'avversa domanda. Non disconoscendo i titoli giudiziari allegati (sentenza di I° e II°), in sostanza eccepiva che la condotta negligente dell'attore aveva fatto lievitare i costi processuali dei due giudizi. In particolare, assumeva che l'omesso pagamento dell'importo di euro 7.337,57 come intimatogli dall'avv. Carlo Rinaldi con atto di precetto, aveva costretto lo stesso creditore ad intraprendere l'azione esecutiva. Contestava, ad ogni modo l'importo richiesto di Euro 11.00,00, ritenendolo esoso e non giustificato, rilevando di aver offerto all'attore il pagamento della somma di Euro
3.650,00 quale propria quota, e di cui all'atto di precetto, e che la stessa, veniva rifiutata dall'attore, e che ora offriva banco iudiciis. Concludeva per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti come proposta, in subordine, di accertare che la somma da esso convenuto dovuta era pari ad Euro 3.650,00, il tutto vinte le spese di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., acquisiti gli atti come allegati dall'attrice, rigettata dal precedente istruttore le istanze di prova orale articolate dall'attore, la causa veniva assegnata a questo giudicante, che, dopo alcuni rinvii anche per bonario componimento e per esigenze di ruolo, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2 1. Si rileva che in tema di obbligazioni solidali passive l'art 1299 c.c. consente al debitore che ha pagato l'intero di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi, in considerazione delle circostanza che l'art 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni l'obbligazione unitaria si divide tra i diversi debitori.
Come è noto, per la sussistenza di un'obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti: almeno una delle parti (creditrice o debitrice) deve essere soggettivamente complessa, la prestazione da eseguire deve essere la medesima (stessa causa e uguale contenuto), potendo eventualmente differire soltanto nelle modalità di adempimento e, infine, la fonte dell'obbligazione deve essere unica.
Da ciò ne consegue che il condebitore che provveda per intero al pagamento dell'obbligazione ha diritto di rivolgersi in regresso agli altri debitori solidali per ottenere dagli stessi il pagamento della parte per la quale ciascuno era obbligato. L'art. 1299 c.c. prevede, infatti, una surroga legale per effetto della quale il debitore adempiente subentra nei diritti del creditore soddisfatto nei confronti dei condebitori ma, qualora uno dei condebitori sia insolvente, la perdita viene ripartita tra tutti gli altri, debitore adempiente incluso, e ciò anche quando il condebitore insolvente sia quello nel cui interesse esclusivo era stata assunta l'obbligazione.
Il diritto di regresso rappresenta, quindi, il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori a seguito del pagamento fatto al creditore. L'art. 1299 c.c., infatti, specifica che il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Pertanto, a prescindere dal titolo negoziale, spetta comunque al condebitore un diritto legale di regresso verso ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti. Tra i presupposti per l'esercizio di tale diritto deve annoverarsi la validità ed efficacia del pagamento al creditore, al fine di assicurare ai condebitori l'estinzione del rapporto obbligatorio anche nei loro confronti.
Può quindi affermarsi che, legittimato a proporre l'azione di regresso è solo il debitore obbligato in via solidale che abbia però pagato l'intero debito.
2. Ciò posto, la domanda avanzata dall'attore-condebitore di condanna dell'altro coobbligato al pagamento della quota dovuta sulla somma transatta, nonché di restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto in relazione al rapporto interno tra gli obbligati in solido deve essere accolta limitatamente a quanto emerge dagli atti di causa e dalle produzioni delle parti.
3 In vero, nel caso di specie, il ha solo provato, con l'allegazione della fattura Parte_1
n.1 del 09/01/2013, emessa dall'avv. Carlo Rinaldi, il pagamento della somma di Euro 9.000,00 e relativa alla procedura esecutiva immobiliare intrapresa (RGEI 316/2008) nei suoi confronti dall'avv. Carlo Rinaldi, per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito. Per giunta, in detta fattura viene riportato e specificato che la stessa “trattasi di importi versati in acconto del maggiore avere”.
Ne consegue che solo per questa parte di importo che risulta pagato il condebitore può agire in azione di regresso nei confronti del convenuto, chiedendone la giusta metà pari ad Euro 4.500,00.
In vero, si ricorda che a norma dell'art. 1298, ultimo comma, c.c. “Le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente”.
Nessun diverso accordo è stato dimostrato.
3. Parte attrice ha dedotto di aver raggiunto una transazione con l'avv. Carlo Rinaldi, transazione che prevedeva, appunto, il pagamento dilazionato del debito di Euro 22.000,00 e di aver ottenuto la rateizzazione, ma era sua precipuo onere – anche in corso di giudizio - di mostrare di aver effettuato il pagamento di tutte le rate (in numero di 22) così estinguendo l'intero debito verso l'avv. Carlo Rinaldi. Ma nessuna prova dell'intero pagamento è stata fornita, neppure quella relativa agli assegni, che risultano riportati nella detta transazione, almeno per provare un pagamento parziale.
In sostanza, l'attore non ha documentato di aver corrisposto, in esecuzione della dedotta transazione, la somma di Euro 22.000,00 in favore del creditore avv. Carlo Rinaldi, non avendo esibito alcun atto di pagamento a saldo della transazione raggiunta. Difettano nel caso in esame i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. che subordina tale azione al pagamento dell'intero da parte del condebitore solidale.
In definitiva l'attore ha solo fornito la prova di aver pagato all'avv. Rinaldi la somma di Euro
9.000,00 e non quella indicata in domanda di Euro 22.000,00.
3. Parte convenuta, dal canto suo, ha dichiarato in comparsa di offrire banco iudicis la somma di
Euro 3.650,00.
Tuttavia non risulta a verbale che tale somma sia stata effettivamente messa a disposizione.
4 Sempre parte convenuta ha sostenuto che l'attore non lo avrebbe mai informato dell'atto di precetto e dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dal creditore solidale, per cui il non avrebbe titolo per agire in via di regresso anche per i maggiori esborsi per spese Pt_1
di precetto e procedura esecutiva.
Tale assunto non è fondato, in vero tutti i condannati in solido con le sentenze richiamate erano tenuti al pagamento indipendentemente dalla notifica nei loro confronti dell'intimazione del creditore, e nulla avendo esso pagato o offerto neppure nei limiti della propria quota, non ha ragione di attribuire al solo condebitore escusso il maggior debito per costi di esecuzione o interessi dovuti al creditore per il ritardo nell'adempimento.
Parte convenuta va condanna, quindi, al pagamento della minore somma di Euro 4.500,00, con i legali interessi dalla domanda al soddisfo.
4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1
disattesa e reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di Euro 4.500,00, con i legali interessi dalla domanda Parte_1
al saldo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 12/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 497 dell'anno 2013
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mignone Alfonso, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano, alla Via Po n.5, come da procura in atti,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vita, e presso lo stesso elettivamente Controparte_1
domiciliato in Salerno, al Corso V. Emanuele n. 170/a, come da procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di regresso.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha agito, in via di Parte_1
regresso ex art. 1299 c.c., nei confronti del sig. , quale condebitore, al fine di Controparte_1
ottenere dallo stesso il rimborso della quota allo stesso spettante ed indicata in Euro 11.00,00. Ha dedotto che con sentenza n. 3492/2002 del Tribunale di Salerno, esso attore, unitamente ai sigg.
, e , veniva condannato al pagamento, in favore CP_2 Controparte_3 Controparte_1
dell'avv. Carlo Rinaldi delle spese di lite, indicate in Euro 2.094,82, oltre iva e Cassa. Che,
1 successivamente, con sentenza n. 359/2007 la Corte di Appello di Salerno, nel rigettare il gravame interposto alla prima sentenza, condannava nuovamente, sempre i sigg. Parte_1 [...]
, e , al pagamento delle spese processuali, sempre CP_1 CP_2 Parte_2
in favore dell'avv. Carlo Rinaldi, e quantificate in Euro 5.101,25, sempre oltre IVA e Cassa. Che esso aveva versato euro 500,00 all'avv. Rinaldi in acconto. Che i sigg. e Pt_1 CP_2
avevano separatamente, ed ognuno per la sua parte, estinto le rispettive Parte_2
posizioni debitorie nei confronti dell'avv. Carlo Rinaldi. Che veniva intrapresa azione esecutiva immobiliare da parte dell'avv. Carlo Rinaldi nei confronti di esso per il Parte_1
pagamento della residuo. Che in data 16/7/2012 esso attore sottoscriveva atto di transazione con l'avv. Carlo Rinaldi per l'importo di Euro 22.000,00. Su tali premesse chiedeva che il CP_1
venisse condannato a pagare la somma di Euro 11.000,00 quale quota ad esso spettante
[...]
essendo condebitore solidale, il tutto vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 12/6/2013 si costituiva il convenuto, che contestava l'avversa domanda. Non disconoscendo i titoli giudiziari allegati (sentenza di I° e II°), in sostanza eccepiva che la condotta negligente dell'attore aveva fatto lievitare i costi processuali dei due giudizi. In particolare, assumeva che l'omesso pagamento dell'importo di euro 7.337,57 come intimatogli dall'avv. Carlo Rinaldi con atto di precetto, aveva costretto lo stesso creditore ad intraprendere l'azione esecutiva. Contestava, ad ogni modo l'importo richiesto di Euro 11.00,00, ritenendolo esoso e non giustificato, rilevando di aver offerto all'attore il pagamento della somma di Euro
3.650,00 quale propria quota, e di cui all'atto di precetto, e che la stessa, veniva rifiutata dall'attore, e che ora offriva banco iudiciis. Concludeva per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti come proposta, in subordine, di accertare che la somma da esso convenuto dovuta era pari ad Euro 3.650,00, il tutto vinte le spese di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., acquisiti gli atti come allegati dall'attrice, rigettata dal precedente istruttore le istanze di prova orale articolate dall'attore, la causa veniva assegnata a questo giudicante, che, dopo alcuni rinvii anche per bonario componimento e per esigenze di ruolo, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2 1. Si rileva che in tema di obbligazioni solidali passive l'art 1299 c.c. consente al debitore che ha pagato l'intero di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi, in considerazione delle circostanza che l'art 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni l'obbligazione unitaria si divide tra i diversi debitori.
Come è noto, per la sussistenza di un'obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti: almeno una delle parti (creditrice o debitrice) deve essere soggettivamente complessa, la prestazione da eseguire deve essere la medesima (stessa causa e uguale contenuto), potendo eventualmente differire soltanto nelle modalità di adempimento e, infine, la fonte dell'obbligazione deve essere unica.
Da ciò ne consegue che il condebitore che provveda per intero al pagamento dell'obbligazione ha diritto di rivolgersi in regresso agli altri debitori solidali per ottenere dagli stessi il pagamento della parte per la quale ciascuno era obbligato. L'art. 1299 c.c. prevede, infatti, una surroga legale per effetto della quale il debitore adempiente subentra nei diritti del creditore soddisfatto nei confronti dei condebitori ma, qualora uno dei condebitori sia insolvente, la perdita viene ripartita tra tutti gli altri, debitore adempiente incluso, e ciò anche quando il condebitore insolvente sia quello nel cui interesse esclusivo era stata assunta l'obbligazione.
Il diritto di regresso rappresenta, quindi, il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori a seguito del pagamento fatto al creditore. L'art. 1299 c.c., infatti, specifica che il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Pertanto, a prescindere dal titolo negoziale, spetta comunque al condebitore un diritto legale di regresso verso ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti. Tra i presupposti per l'esercizio di tale diritto deve annoverarsi la validità ed efficacia del pagamento al creditore, al fine di assicurare ai condebitori l'estinzione del rapporto obbligatorio anche nei loro confronti.
Può quindi affermarsi che, legittimato a proporre l'azione di regresso è solo il debitore obbligato in via solidale che abbia però pagato l'intero debito.
2. Ciò posto, la domanda avanzata dall'attore-condebitore di condanna dell'altro coobbligato al pagamento della quota dovuta sulla somma transatta, nonché di restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto in relazione al rapporto interno tra gli obbligati in solido deve essere accolta limitatamente a quanto emerge dagli atti di causa e dalle produzioni delle parti.
3 In vero, nel caso di specie, il ha solo provato, con l'allegazione della fattura Parte_1
n.1 del 09/01/2013, emessa dall'avv. Carlo Rinaldi, il pagamento della somma di Euro 9.000,00 e relativa alla procedura esecutiva immobiliare intrapresa (RGEI 316/2008) nei suoi confronti dall'avv. Carlo Rinaldi, per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito. Per giunta, in detta fattura viene riportato e specificato che la stessa “trattasi di importi versati in acconto del maggiore avere”.
Ne consegue che solo per questa parte di importo che risulta pagato il condebitore può agire in azione di regresso nei confronti del convenuto, chiedendone la giusta metà pari ad Euro 4.500,00.
In vero, si ricorda che a norma dell'art. 1298, ultimo comma, c.c. “Le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente”.
Nessun diverso accordo è stato dimostrato.
3. Parte attrice ha dedotto di aver raggiunto una transazione con l'avv. Carlo Rinaldi, transazione che prevedeva, appunto, il pagamento dilazionato del debito di Euro 22.000,00 e di aver ottenuto la rateizzazione, ma era sua precipuo onere – anche in corso di giudizio - di mostrare di aver effettuato il pagamento di tutte le rate (in numero di 22) così estinguendo l'intero debito verso l'avv. Carlo Rinaldi. Ma nessuna prova dell'intero pagamento è stata fornita, neppure quella relativa agli assegni, che risultano riportati nella detta transazione, almeno per provare un pagamento parziale.
In sostanza, l'attore non ha documentato di aver corrisposto, in esecuzione della dedotta transazione, la somma di Euro 22.000,00 in favore del creditore avv. Carlo Rinaldi, non avendo esibito alcun atto di pagamento a saldo della transazione raggiunta. Difettano nel caso in esame i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. che subordina tale azione al pagamento dell'intero da parte del condebitore solidale.
In definitiva l'attore ha solo fornito la prova di aver pagato all'avv. Rinaldi la somma di Euro
9.000,00 e non quella indicata in domanda di Euro 22.000,00.
3. Parte convenuta, dal canto suo, ha dichiarato in comparsa di offrire banco iudicis la somma di
Euro 3.650,00.
Tuttavia non risulta a verbale che tale somma sia stata effettivamente messa a disposizione.
4 Sempre parte convenuta ha sostenuto che l'attore non lo avrebbe mai informato dell'atto di precetto e dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dal creditore solidale, per cui il non avrebbe titolo per agire in via di regresso anche per i maggiori esborsi per spese Pt_1
di precetto e procedura esecutiva.
Tale assunto non è fondato, in vero tutti i condannati in solido con le sentenze richiamate erano tenuti al pagamento indipendentemente dalla notifica nei loro confronti dell'intimazione del creditore, e nulla avendo esso pagato o offerto neppure nei limiti della propria quota, non ha ragione di attribuire al solo condebitore escusso il maggior debito per costi di esecuzione o interessi dovuti al creditore per il ritardo nell'adempimento.
Parte convenuta va condanna, quindi, al pagamento della minore somma di Euro 4.500,00, con i legali interessi dalla domanda al soddisfo.
4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1
disattesa e reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di Euro 4.500,00, con i legali interessi dalla domanda Parte_1
al saldo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 12/3/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero.
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