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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/09/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2237/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in
Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, giusta procura in atti
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore
- resistente contumace -
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di avere presentato domanda in data 27.05.2022 per il riconoscimento di assegno unico universale per n. 2 figli a carico ( e Persona_1 Persona_2 accolta dall'ente previdenziale solo per il figlio a
[...] Persona_1
causa di un errore materiale nell'indicazione del codice fiscale dell'altro genitore
( veniva indicata la lettera C invece di G); Controparte_2
- che, in data 08.07.2022, presentava nuova domanda relativamente al secondo figlio accolta dal mese di agosto 2022; ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della domanda, presentata già in data 27.05.2022, essendo evidente l'errore materiale circa la corretta indicazione del codice fiscale, concludeva affinché l'adito GL volesse:
“Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno unico ed universale per il figlio dal marzo 2022 al luglio Persona_2
2022 e conseguentemente condannare l' alla corresponsione .del relativo importo CP_1
nella misura di legge Condannare l' convenuto alle spese e compensi del CP_1
giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
17.06.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per difetto di adeguata documentazione a supporto.
Come noto, l'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni (ove sussistano determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età ed al numero dei figli e ad eventuali disabilità; in ogni caso trattasi di sostegno garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia reddituale di € 40.000,00).
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d.lgs 230 / 2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore
a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero
sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Orbene, nella vicenda in esame, il ricorrente, oltre a non aver prodotto il provvedimento di diniego asseritamente oppostogli dall' , si è limitato a supportare il ricorso con CP_1
la produzione della ricevuta di presentazione della domanda (all.1), produzione videata comunicazioni (all.2), dalla quale non è possibile evincere i motivi dell'iniziale CP_1
rigetto, cassetto previdenziale (all.5), senza documentare neppure, come sarebbe stato suo onere, il riferito rapporto di paternità e convivenza, né la residenza (attuale e temporalmente risalente nel tempo fino a data utile ai fini del riconoscimento del beneficio, ovvero la propria situazione lavorativa).
Pertanto, il ricorso va rigettato per difetto di prova della ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento.
Avuto riguardo alla natura del giudizio, alle ragioni della decisione e alla contumacia di parte convenuta, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, il 05.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2237/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in
Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, giusta procura in atti
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore
- resistente contumace -
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di avere presentato domanda in data 27.05.2022 per il riconoscimento di assegno unico universale per n. 2 figli a carico ( e Persona_1 Persona_2 accolta dall'ente previdenziale solo per il figlio a
[...] Persona_1
causa di un errore materiale nell'indicazione del codice fiscale dell'altro genitore
( veniva indicata la lettera C invece di G); Controparte_2
- che, in data 08.07.2022, presentava nuova domanda relativamente al secondo figlio accolta dal mese di agosto 2022; ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della domanda, presentata già in data 27.05.2022, essendo evidente l'errore materiale circa la corretta indicazione del codice fiscale, concludeva affinché l'adito GL volesse:
“Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno unico ed universale per il figlio dal marzo 2022 al luglio Persona_2
2022 e conseguentemente condannare l' alla corresponsione .del relativo importo CP_1
nella misura di legge Condannare l' convenuto alle spese e compensi del CP_1
giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
17.06.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per difetto di adeguata documentazione a supporto.
Come noto, l'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni (ove sussistano determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età ed al numero dei figli e ad eventuali disabilità; in ogni caso trattasi di sostegno garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia reddituale di € 40.000,00).
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d.lgs 230 / 2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore
a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero
sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Orbene, nella vicenda in esame, il ricorrente, oltre a non aver prodotto il provvedimento di diniego asseritamente oppostogli dall' , si è limitato a supportare il ricorso con CP_1
la produzione della ricevuta di presentazione della domanda (all.1), produzione videata comunicazioni (all.2), dalla quale non è possibile evincere i motivi dell'iniziale CP_1
rigetto, cassetto previdenziale (all.5), senza documentare neppure, come sarebbe stato suo onere, il riferito rapporto di paternità e convivenza, né la residenza (attuale e temporalmente risalente nel tempo fino a data utile ai fini del riconoscimento del beneficio, ovvero la propria situazione lavorativa).
Pertanto, il ricorso va rigettato per difetto di prova della ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento.
Avuto riguardo alla natura del giudizio, alle ragioni della decisione e alla contumacia di parte convenuta, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, il 05.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo