Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 163/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 13/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. CQ IO e per il resistente
[...]
il dott. BUTTIGLIERI. Controparte_1
L'Avv. CQ discute la causa precisando che la docente non ha ottenuto CP_2
l'integrale riconoscimento del beneficio per lo scorso anno scolastico, posto che a fronte di un inziale riconoscimento in via amministrativa la docente si è vista poi bloccare la carta;
quanto all'anno scolastico in corso ritiene che la norma contenuta nella recente legge di bilancio si riferisca al prossimo anno scolastico 2025/26 posto che richiede l'emissione di un decreto ministeriale ed è volta disciplinare la spesa dell'anno 2025; aggiunge che il sito della carta docente del convenuto, nella risposta alle faq CP_1 continua a indicare tra i beneficiari della carta i soli docenti di ruolo;
aggiunge, comunque, che non essendo stato pacificamente riconosciuto il beneficio nei confronti delle odierne docenti persiste il trattamento discriminatorio da parte del datore di lavoro che non ha applicato la legge di bilancio;
in via di subordine, qualora si ritenesse la legge di bilancio immediatamente applicabile, chiede riconoscersi il beneficio anche quale adempimento di quanto previsto da tale norma.
Il dott. BUTTIGLIERI richiama la memoria depositata e richiama quanto previsto dalla legge finanziaria.
Il Giudice
1
Alle ore 15.40 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 13/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 163/2025 R.G. Lav. tra
- , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , tutte rappresentate e difesi dall'avv. CQ IO Parte_5
come da mandati in atti ricorrenti e
- , rappresentato e difeso Controparte_3
dai suoi funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 Parte_1 Parte_2 Pt_3
e premesso di aver prestato attività lavorativa
[...] Parte_4 Parte_5 in favore del quali docenti in forza dei contratti a tempo Controparte_1
determinato citati in atti senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e di aver già ricevuto con sentenza il riconoscimento del beneficio per precedenti annualità, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015 anche per gli anni successivi a quelli già riconosciuti con le sentenze n. 244/2023, n. 264/2023 e n. 237/2024 e, per quanto riguarda la ricorrente anche per quanto non speso relativamente Parte_3 all'anno scolastico 2023/2024; b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditarvi per le ricorrenti e la somma di € Parte_1 Parte_2
1.000,00 ciascuna, per le ricorrenti e la somma di € 500,00 Parte_4 Parte_5 ciascuna e per la ricorrente la somma di € 800,00 o la somma maggiore o minore Parte_3
meglio vista, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio alle ricorrenti e la somma di € 1.000,00 Parte_1 Parte_2 ciascuna ed alle ricorrenti e la somma di € 500,00 ciascuna e Parte_4 Parte_5 per la ricorrente la somma di € 800,00 o le somme maggiori o minori meglio Parte_3
viste, da determinarsi anche eventualmente in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per
l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato nella misura di € 49,00, ad I.V.A. e C.P.A.”
4 Si è costituito in giudizio il tramite i suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore delle ricorrenti ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso ribadendo l'inadempimento del convenuto quanto al bonus formalmente riconosciuto alla ricorrente per l'anno scolastico 2023/24, affermando l'inapplicabilità CP_2
della L. n. 207/24 alle supplenze fino al 31.8.2025 e, comunque, chiedendo l'applicazione di quanto previsto in tale novella in favore delle odierne ricorrenti, alle quali pacificamente il beneficio non è ancora stato liquidato per il corrente anno scolastico. Il rappresentante del convenuto, invece, si è richiamato alla memoria depositata concludendo come in essa. CP_1
Le domande attoree formulate, così come oggi precisate in udienza, sono fondate e meritano accoglimento.
E' pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione prodotta) che le ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti e non abbiano ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla
L. 107/15.
In particolare risulta dagli stati matricolari allegati al ricorso e prodotti anche dal che: CP_1
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 30.6.2025, ha Parte_1
prestato servizio anche nell'anno scolastico 2023/24 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 30.6.2025, ha Parte_2 prestato servizio anche nell'anno scolastico 2023/24 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al 31.8.2025, ha Parte_3
prestato servizio anche nell'anno scolastico 2023/24 con incarico annuale;
- sta prestando servizio come supplente con incarico fino al 30.6.2025; Parte_4
5 - oggi docente di ruolo, ha lavorato come supplente nell'anno Parte_5
scolastico 2023/24 fino al termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_5
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
6 Le ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” assunto fino al termine delle attività didattiche avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
7 La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
8 - se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
9 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
10 comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Le ricorrenti hanno rivendicato il beneficio anche con riferimento al corrente anno scolastico 2024/25, nel corso del quale sono stati loro assegnati incarichi di durata “annuale”, nei termini precisati dalla Corte di Cassazione.
Deve, tuttavia, tenersi conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024.
Come detto tale disposizione ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
La Carta docenti, quindi, deve in primo luogo essere riconosciuta in sentenza, nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il Controparte_1
continua a non riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio.
La docente ha chiesto il riconoscimento del beneficio in relazione all'incarico CP_2
annuale ricevuto nel corrente anno scolastico, affermando in primo luogo l'inapplicabilità della recente novella o, comunque, deducendo l'inadempimento del . CP_1
Orbene, atteso il tenore generale dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 e viste le deduzioni del convenuto (il quale, costituendosi in giudizio, ha rilevato che la docente avrebbe visto CP_1
la sua pretesa riconosciuta in via amministrativa), non si ravvisano ragioni per escludere l'applicabilità di tale disposizione ai contratti di supplenza aventi scadenza al 31.8.2025.
11 Nonostante l'entrata in vigore della legge di bilancio, tuttavia, il
[...]
, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla lavoratrice, non ha allegato e provato Controparte_1
di aver effettivamente applicato la recente normativa (pure richiamata in memoria), attivando la
Carta docenti in favore della ricorrente per l'incarico annuale ricevuto nell'a.s. 2024/25. CP_2
Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione inadempiente debba essere comunque condannata a riconoscere il beneficio in favore di tale ricorrente anche per il corrente anno scolastico.
Non rileva, poi, il fatto che gli incarichi anno 2024/25 siano ancora in essere: la stessa
Corte di Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
La docente GR, poi, ha rivendicato il beneficio per l'annualità in corso durante la quale però sta lavorando come docente per un numero di ore inferiore a quello previsto per l'orario completo della cattedra di riferimento.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale.
In ogni caso, dato che il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
12 Nel caso in esame nell'annualità 2024/25 sta prestando servizio quale Pt_4
insegnante di scuola superiore per 15 ore settimanali, comunque superiori al 50% dell'orario completo previsto per tale cattedra (18 ore settimanali).
La stessa, dunque, si trova in concreto in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo in part time ed ha diritto al riconoscimento del beneficio.
Va, quindi, affermato il diritto delle odierne ricorrenti (tuttora dipendenti del
[...]
) alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Controparte_1
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore della Carta stessa, Controparte_1
nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare le ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_1
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- per l'a.s. 2024/25; Parte_3
- per l'a.s. 2024/25; Parte_4
- per l'a.s. 2023/24. Parte_5
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La ricorrente , infine, lamenta il mancato integrale riconoscimento del pur attivato CP_2
bonus per l'annualità 2023/24 nel corso della quale ha ricevuto un incarico annuale.
Come noto il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio oggetto di causa “per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (art. 15 D.L n. 69/23, convertito con modificazioni nella L. 103/23).
13 In virtù di tale disposizione di legge l'amministrazione, quindi, riconosce la Carta docente, in via amministrativa, a tutti insegnanti destinatari nell'anno scolastico 2023/24 di un “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La ricorrente ha dedotto di aver effettivamente ottenuto il riconoscimento della CP_2
“Carta” relativamente all'anno scolastico 2023/2024, ma ha aggiunto di aver potuto spendere per tale anno scolastico soltanto la somma di circa € 200,00 poichè il convenuto aveva poi CP_1 bloccato l'accesso alla carta impendendole di spendere il credito residuo (circa € 300,00).
A fronte di tale allegazione nulla il convenuto ha dedotto o eccepito. CP_1
L'amministrazione deve, quindi, essere condannata anche ad accreditare sulla carta elettronica di tale docente il residuo importo liquidato in relazione al servizio annuale dalla stessa prestato nell'a.s. 2023/24 ma non speso a causa del blocco dell'accesso, maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa
(decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto delle ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_2
- quanto a per l'a.s. 2024/25, Parte_3
- quanto a per l'a.s. 2024/25, Parte_4
- quanto a per l'a.s. 2023/24, Parte_5
14 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1
criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della medesima Carta Parte_3
elettronica per il valore corrispondente all'a.s. 2023/24 e conseguentemente condanna il ad accreditare sulla carta elettronica di tale docente anche Controparte_1
il residuo importo liquidato in relazione al servizio prestato in tale annualità e non speso a causa del blocco dell'accesso, maggiorato di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 49,00 per esborsi ed € 1.200,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 13/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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