Articolo 689 del Codice della navigazione
Articolo 688Articolo 690
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 689.
(( (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero).)) ((La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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