Art. 689.
(( (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero).)) ((La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.))
(( (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero).)) ((La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.))