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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Concetta Pappalardo Presidente est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1694/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi res.te, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Verona n. 40, presso lo studio dell'avv. Anselmo
Cordovana, che la rappresenta e difende per procura agli atti, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibare del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania del 17/12/2024;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. res.te in Acireale, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Acireale, C.so Sicilia n. 15, presso lo studio dell'avv. Angelo Pettinato, che lo rappresenta e difende per procura agli atti;
APPELLATO
IN FATTO
Con la sentenza n. 5326/2024, emessa in data 9.11.2024, il Tribunale di Catania dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8.8.1990 tra i coniugi dal quale erano nati due figli, nel 1992 e nel 2000, e rigettava la domanda di Parte_2 attribuzione di un assegno divorziale avanzata dalla moglie, ponendo a carico della moglie il pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza, chiedendo che la Corte, in riforma della stessa, volesse accogliere, previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse in primo grado, la sua domanda di assegno di divorzio, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Costituitosi in giudizio, , nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, con il favore Controparte_2 delle spese di lite..
Con ordinanza del 30/4/2025 la Corte rigettava la richiesta di prove orali dedotte dall'appellante.
All'udienza del 2/10/2025, trattata in presenza, la Corte, preso atto delle note conclusive autorizzate depositate dalle parti, che insistevano nelle loro richieste, poneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Deve, preliminarmente, rilevarsi che i documenti prodotti dall'appellante nel corso del secondo grado del procedimento, relativi alla sue condizioni di salute, sono utilizzabili ai fini della decisione, atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata del S.C., detti documenti sono ammissibili nell'ambito del procedimento camerale tipico del giudizio d'appello di divorzio, non soggetto a preclusioni, purche', com'e' avvenuto nel caso in esame, su tali produzioni si sia ritualmente espletato il contraddittorio.
Preliminarmente, vanno disattese, in quanto del tutto superflue, come già osservato nell'ordinanza in atti, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, atteso che la causa e' sufficientemente istruita ed e' matura per la decisione.
Nel merito, l'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, e' fondato e va accolto nei termini di cui infra.
Fondato e', invero, il motivo d'appello con cui l'appellante si duole della ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale, dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in suo favore sotto il profilo dell'an debeatur.
Osserva la Corte che, alla luce degli elementi di prova acquisiti in atti e dell'orientamento espresso dalla S.C. con la nota sentenza n. 18287/2018 sui presupposti dell'assegno de quo, meglio specificati nella successiva elaborazione giurisprudenziale, la pronunzia non puo' esser condivisa.
Va, in proposito, osservato che, con il motivo di censura in esame, l'appellante afferma l'esistenza dei presupposti dell'assegno di divorzio, sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello compensativo, che sono stati entrambi esclusi dal Tribunale.
La doglianza è fondata.
Ai fini di quanto rileva nel caso di specie, va osservato che costituisce ormai orientamento assolutamente prevalente della S.C. e che questa Corte pienamente condivide quello a tenore del quale
“ le ZI IT del 2018 – pur confermando l'abbandono del parametro del tenore di vita ed il riparto degli oneri probatori definito nel 2017- hanno riconosciuto all'assegno divorziale una funzione non già soltanto assistenziale ( qualora la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica ) ma anche riequilibratrice , ovvero compensativo – perequativa , ove ne sussistano i presupposti, in presenza di un significativo divario delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …. Pertanto l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale , divenuto ingiustificato ex post , dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tale caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno divorzile.
L'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto – non in rapporto al pregresso tenore di vita, ma – in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge secondo un criterio di normalità , avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente l'assegno nel contesto in cui egli vive e, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tale senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione compensativa- perequativa, del sacrifico di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia , con il conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Nei suddetti termini si è da ultimo nitidamente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.
23583/2022, espressamente richiamando la stessa ricostruzione dei presupposti e delle finalità dell'assegno divorzile già offerta con la sentenza n. 24250/2021, e da ultimo nella sentenza n.
26392/2025 .
Ricostruzione, questa, in linea con quella effettuata dalla S.C., già poco dopo l'intervento delle
ZI IT del 2018, con la sentenza n. 21234/19.
Dopo aver richiamato il concetto di “adeguatezza dei mezzi” quale possibilità di vita dignitosa delineato – in maniera fortemente innovativa in passato- da Cass. n. 11504/2017 e rilevato che il
“detto esito interpretativo non sia stato sovvertito dalla ZI IT n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto con le precisazioni che si faranno di seguito”, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le sezioni unite hanno confermato la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere in alcuni casi quella compensativa – a determinate condizioni- delineata dalle ZI IT ”, specificando che a) ove manchi la funzione assistenziale perché il coniuge richiedente si trovi in condizioni di autosufficienza economica e non vi siano le condizioni per valorizzare la funzione compensativa, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento;
b) la funzione assistenziale dell'assegno – che può concorrere con la funzione compensativa – perequativa o da questa essere assorbita – discende, al pari di quest'ultima dalla solidarietà post coniugale valorizzata dalle ZI IT;
c) il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della ( im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente ( e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente ) sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge , un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”; le suddetta valutazione , da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma ( art. 5 comma e), tra i quali la durata del matrimonio e la nascita di figli, deve tenere conto delle predette esigenze, che integrano il parametro dell'adeguatezza con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Tanto chiarito , le emergenze processuali consentono di riconoscere alla (già titolare di Parte_1 un di un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00, riconosciutole in sede di separazione pronunziata nel 2020 ) il richiesto assegno divorzile.
Va, innanzitutto, rilevato che, nel caso in esame, non appare seriamente dubitabile che tra i coniugi vi sia un forte divario reddituale, atteso che la moglie, pur essendo titolare di un diploma di educatrice dell'infanzia, in forza del quale ha svolto lavori del tutto saltuari lavorando per una cooperativa sociale, ha dichiarato di non svolgere attualmente nessuna attività lavorativa, anche a causa della fibromialgia, Sindrome di Costen da cui e' affetta, - ( cfr. certificati in atti, utilizzabili ai fini della decisione per quanto sopradetto),- vive in casa condotta in locazione per un canone di euro 550,00 mensili e risulta possedere soltanto delle quote indivise di beni immobili in comproprietà con la madre ed un fratello, costituiti da un piccolissimo appezzamento di terreno agricolo e da due piccoli appartamenti, in uno dei quali vive la madre coerede, che risultano tutti improduttivi di reddito;
mentre il marito e' stato sott'ufficiale della Marina Militare, oggi e' in pensione con un rateo mensile di circa euro 2200,00 netti, ed ha procreato altri due figli nati nel 2023 e nel 2025.
In questo contesto, appare evidente alla Corte il diritto della moglie a godere di un assegno divorzile già alla luce della natura assistenziale dello stesso, non essendo l'appellante nelle condizioni di vivere dignitosamente, non traendo alcun reddito dalle sue quote indivise ereditate e non essendovi alcuna prova in atti che la moglie, nata nel 1970, all'attualità, svolga una qualsivoglia attività lavorativa, nonostante il diploma professionale da lei conseguito, o che possa reperire agevolmente un'occupazione lavorativa che le consenta di vivere dignitosamente, tenuto conto dell'età ormai raggiunta e delle sue patologie.
Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, nel caso in esame, alla luce degli elementi previsi univoci e concordanti in atti, ad avviso della Corte, sussistono anche i presupposti per riconoscere, quanto meno in parte, la funzione compensativa dell'assegno divorziale, atteso che, durante il lungo matrimonio, contratto nel 1990, nel quale sono stati procreati due figli, e' pacifico che la moglie, pur avendo conseguito un diploma di economa dietista prima di sposarsi, si sia occupata esclusivamente della famiglia ed, in particolare, alla crescita ed alla cura dei due figli, procreati rispettivamente nel 1992 e nel 2000, com'e' rimasto incontestato in punto di fatto.
E cio', a fronte della professione svolta dal marito costretto a stare lontano da casa per periodi significativi, dato il suo lavoro di elicotterista della Marina Militare, che lo ha portato anche a svolgere missioni all'estero, e della necessità di prendersi cura di due bambini, nati a distanza di otto anni l'uno dall'altro, rende del tutto verosimile che si sia trattato di una scelta condivisa da entrambi i coniugi nel loro lungo progetto di vita comune.
Ne deriva che, nel caso in esame, la moglie deve ritenersi aver rinunziato ad attività proprie, allo scopo, che puo' ben presumersi condiviso con il marito, data la lunga durata delle nozze, di dedicarsi alla famiglia, fornendo un evidente contributo alla formazione del patrimonio comune e concorrendo alla formazione del reddito del marito.
Sul punto in esame, va altresi' rilevato che la funzione compensativa dell'assegno non puo' ritenersi venuta meno, come assume l'appellato, in seguito alla vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi costituente la prima casa coniugale.
Invero, la circostanza dedotta dal , secondo cui la moglie non avrebbe contribuito CP_1 all'acquisto del secondo immobile costituente la seconda casa coniugale, trattenendo la metà del ricavato della vendita della prima casa, e' stata espressamente contestata dall'appellante ed e' rimasta sfornita di prova sufficiente.
Accertato il diritto all'assegno sotto il profilo dell'an debeatur, osserva la Corte che, al fine di correttamente parametrare la misura dell'assegno di divorzio, deve tenersi conto di tutte le circostanze di fatto che emergono dagli atti.
In particolare, deve tenersi conto, da un lato, della possidenza immobiliare della moglie sia pure pro quota, e dall'altro, del fatto che l'appellato ha procreato altre due figlie nate rispettivamente nel 2023
e nel 2025 con i conseguenti significativi oneri di mantenimento della prole su di esso gravanti.
Tenuto conto della situazione patrimoniale e personale delle due parti come soprariportata e di tali ulteriori circostanze, l'ammontare dell'assegno divorziale va quantificato in euro 200,00 mensili da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi in ragione di anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda, che e' tale da consentire alla moglie di assolvere al suo sostentamento in maniera dignitosa.
Conclusivamente la sentenza appellata va integralmente riformata sul punto in esame, Da ultimo, osserva la Corte che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e del principio di soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di legge, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo l'appellante ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1694/2024 R.G.
In accoglimento dell'appello, pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
un assegno di divorzio di euro 200,00 mensili, con la decorrenza ed alle condizioni di Parte_1 cui in motivazione;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario che liquida in euro
3000,00 per il primo grado ed in euro 3473,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Catania, 8.10.2025 Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Concetta Pappalardo Presidente est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1694/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi res.te, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Verona n. 40, presso lo studio dell'avv. Anselmo
Cordovana, che la rappresenta e difende per procura agli atti, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibare del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania del 17/12/2024;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. res.te in Acireale, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Acireale, C.so Sicilia n. 15, presso lo studio dell'avv. Angelo Pettinato, che lo rappresenta e difende per procura agli atti;
APPELLATO
IN FATTO
Con la sentenza n. 5326/2024, emessa in data 9.11.2024, il Tribunale di Catania dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8.8.1990 tra i coniugi dal quale erano nati due figli, nel 1992 e nel 2000, e rigettava la domanda di Parte_2 attribuzione di un assegno divorziale avanzata dalla moglie, ponendo a carico della moglie il pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza, chiedendo che la Corte, in riforma della stessa, volesse accogliere, previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse in primo grado, la sua domanda di assegno di divorzio, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Costituitosi in giudizio, , nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, con il favore Controparte_2 delle spese di lite..
Con ordinanza del 30/4/2025 la Corte rigettava la richiesta di prove orali dedotte dall'appellante.
All'udienza del 2/10/2025, trattata in presenza, la Corte, preso atto delle note conclusive autorizzate depositate dalle parti, che insistevano nelle loro richieste, poneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Deve, preliminarmente, rilevarsi che i documenti prodotti dall'appellante nel corso del secondo grado del procedimento, relativi alla sue condizioni di salute, sono utilizzabili ai fini della decisione, atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata del S.C., detti documenti sono ammissibili nell'ambito del procedimento camerale tipico del giudizio d'appello di divorzio, non soggetto a preclusioni, purche', com'e' avvenuto nel caso in esame, su tali produzioni si sia ritualmente espletato il contraddittorio.
Preliminarmente, vanno disattese, in quanto del tutto superflue, come già osservato nell'ordinanza in atti, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, atteso che la causa e' sufficientemente istruita ed e' matura per la decisione.
Nel merito, l'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, e' fondato e va accolto nei termini di cui infra.
Fondato e', invero, il motivo d'appello con cui l'appellante si duole della ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale, dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in suo favore sotto il profilo dell'an debeatur.
Osserva la Corte che, alla luce degli elementi di prova acquisiti in atti e dell'orientamento espresso dalla S.C. con la nota sentenza n. 18287/2018 sui presupposti dell'assegno de quo, meglio specificati nella successiva elaborazione giurisprudenziale, la pronunzia non puo' esser condivisa.
Va, in proposito, osservato che, con il motivo di censura in esame, l'appellante afferma l'esistenza dei presupposti dell'assegno di divorzio, sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello compensativo, che sono stati entrambi esclusi dal Tribunale.
La doglianza è fondata.
Ai fini di quanto rileva nel caso di specie, va osservato che costituisce ormai orientamento assolutamente prevalente della S.C. e che questa Corte pienamente condivide quello a tenore del quale
“ le ZI IT del 2018 – pur confermando l'abbandono del parametro del tenore di vita ed il riparto degli oneri probatori definito nel 2017- hanno riconosciuto all'assegno divorziale una funzione non già soltanto assistenziale ( qualora la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica ) ma anche riequilibratrice , ovvero compensativo – perequativa , ove ne sussistano i presupposti, in presenza di un significativo divario delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …. Pertanto l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale , divenuto ingiustificato ex post , dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tale caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno divorzile.
L'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto – non in rapporto al pregresso tenore di vita, ma – in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge secondo un criterio di normalità , avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente l'assegno nel contesto in cui egli vive e, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tale senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione compensativa- perequativa, del sacrifico di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia , con il conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Nei suddetti termini si è da ultimo nitidamente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.
23583/2022, espressamente richiamando la stessa ricostruzione dei presupposti e delle finalità dell'assegno divorzile già offerta con la sentenza n. 24250/2021, e da ultimo nella sentenza n.
26392/2025 .
Ricostruzione, questa, in linea con quella effettuata dalla S.C., già poco dopo l'intervento delle
ZI IT del 2018, con la sentenza n. 21234/19.
Dopo aver richiamato il concetto di “adeguatezza dei mezzi” quale possibilità di vita dignitosa delineato – in maniera fortemente innovativa in passato- da Cass. n. 11504/2017 e rilevato che il
“detto esito interpretativo non sia stato sovvertito dalla ZI IT n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto con le precisazioni che si faranno di seguito”, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le sezioni unite hanno confermato la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere in alcuni casi quella compensativa – a determinate condizioni- delineata dalle ZI IT ”, specificando che a) ove manchi la funzione assistenziale perché il coniuge richiedente si trovi in condizioni di autosufficienza economica e non vi siano le condizioni per valorizzare la funzione compensativa, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento;
b) la funzione assistenziale dell'assegno – che può concorrere con la funzione compensativa – perequativa o da questa essere assorbita – discende, al pari di quest'ultima dalla solidarietà post coniugale valorizzata dalle ZI IT;
c) il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della ( im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente ( e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente ) sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge , un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”; le suddetta valutazione , da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma ( art. 5 comma e), tra i quali la durata del matrimonio e la nascita di figli, deve tenere conto delle predette esigenze, che integrano il parametro dell'adeguatezza con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Tanto chiarito , le emergenze processuali consentono di riconoscere alla (già titolare di Parte_1 un di un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00, riconosciutole in sede di separazione pronunziata nel 2020 ) il richiesto assegno divorzile.
Va, innanzitutto, rilevato che, nel caso in esame, non appare seriamente dubitabile che tra i coniugi vi sia un forte divario reddituale, atteso che la moglie, pur essendo titolare di un diploma di educatrice dell'infanzia, in forza del quale ha svolto lavori del tutto saltuari lavorando per una cooperativa sociale, ha dichiarato di non svolgere attualmente nessuna attività lavorativa, anche a causa della fibromialgia, Sindrome di Costen da cui e' affetta, - ( cfr. certificati in atti, utilizzabili ai fini della decisione per quanto sopradetto),- vive in casa condotta in locazione per un canone di euro 550,00 mensili e risulta possedere soltanto delle quote indivise di beni immobili in comproprietà con la madre ed un fratello, costituiti da un piccolissimo appezzamento di terreno agricolo e da due piccoli appartamenti, in uno dei quali vive la madre coerede, che risultano tutti improduttivi di reddito;
mentre il marito e' stato sott'ufficiale della Marina Militare, oggi e' in pensione con un rateo mensile di circa euro 2200,00 netti, ed ha procreato altri due figli nati nel 2023 e nel 2025.
In questo contesto, appare evidente alla Corte il diritto della moglie a godere di un assegno divorzile già alla luce della natura assistenziale dello stesso, non essendo l'appellante nelle condizioni di vivere dignitosamente, non traendo alcun reddito dalle sue quote indivise ereditate e non essendovi alcuna prova in atti che la moglie, nata nel 1970, all'attualità, svolga una qualsivoglia attività lavorativa, nonostante il diploma professionale da lei conseguito, o che possa reperire agevolmente un'occupazione lavorativa che le consenta di vivere dignitosamente, tenuto conto dell'età ormai raggiunta e delle sue patologie.
Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, nel caso in esame, alla luce degli elementi previsi univoci e concordanti in atti, ad avviso della Corte, sussistono anche i presupposti per riconoscere, quanto meno in parte, la funzione compensativa dell'assegno divorziale, atteso che, durante il lungo matrimonio, contratto nel 1990, nel quale sono stati procreati due figli, e' pacifico che la moglie, pur avendo conseguito un diploma di economa dietista prima di sposarsi, si sia occupata esclusivamente della famiglia ed, in particolare, alla crescita ed alla cura dei due figli, procreati rispettivamente nel 1992 e nel 2000, com'e' rimasto incontestato in punto di fatto.
E cio', a fronte della professione svolta dal marito costretto a stare lontano da casa per periodi significativi, dato il suo lavoro di elicotterista della Marina Militare, che lo ha portato anche a svolgere missioni all'estero, e della necessità di prendersi cura di due bambini, nati a distanza di otto anni l'uno dall'altro, rende del tutto verosimile che si sia trattato di una scelta condivisa da entrambi i coniugi nel loro lungo progetto di vita comune.
Ne deriva che, nel caso in esame, la moglie deve ritenersi aver rinunziato ad attività proprie, allo scopo, che puo' ben presumersi condiviso con il marito, data la lunga durata delle nozze, di dedicarsi alla famiglia, fornendo un evidente contributo alla formazione del patrimonio comune e concorrendo alla formazione del reddito del marito.
Sul punto in esame, va altresi' rilevato che la funzione compensativa dell'assegno non puo' ritenersi venuta meno, come assume l'appellato, in seguito alla vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi costituente la prima casa coniugale.
Invero, la circostanza dedotta dal , secondo cui la moglie non avrebbe contribuito CP_1 all'acquisto del secondo immobile costituente la seconda casa coniugale, trattenendo la metà del ricavato della vendita della prima casa, e' stata espressamente contestata dall'appellante ed e' rimasta sfornita di prova sufficiente.
Accertato il diritto all'assegno sotto il profilo dell'an debeatur, osserva la Corte che, al fine di correttamente parametrare la misura dell'assegno di divorzio, deve tenersi conto di tutte le circostanze di fatto che emergono dagli atti.
In particolare, deve tenersi conto, da un lato, della possidenza immobiliare della moglie sia pure pro quota, e dall'altro, del fatto che l'appellato ha procreato altre due figlie nate rispettivamente nel 2023
e nel 2025 con i conseguenti significativi oneri di mantenimento della prole su di esso gravanti.
Tenuto conto della situazione patrimoniale e personale delle due parti come soprariportata e di tali ulteriori circostanze, l'ammontare dell'assegno divorziale va quantificato in euro 200,00 mensili da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi in ragione di anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda, che e' tale da consentire alla moglie di assolvere al suo sostentamento in maniera dignitosa.
Conclusivamente la sentenza appellata va integralmente riformata sul punto in esame, Da ultimo, osserva la Corte che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e del principio di soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di legge, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo l'appellante ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1694/2024 R.G.
In accoglimento dell'appello, pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
un assegno di divorzio di euro 200,00 mensili, con la decorrenza ed alle condizioni di Parte_1 cui in motivazione;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario che liquida in euro
3000,00 per il primo grado ed in euro 3473,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Catania, 8.10.2025 Il Presidente est.