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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34410 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNELLI LAURA (CF ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec per le comunicazioni: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PAOLETTI BARBARA (CF
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec per le comunicazioni: ; Email_2 OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec il 26.07.2024 l'odierna opponente ha proposto opposizione ex art.615 cpc deducendo l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per i crediti recati nelle cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento n.09720249064252088000, deducendo l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti nel tempo trascorso fra le notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La citazione così conclude: “Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1)
In via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n.
09720249064252088000, notificato dall' in data Controparte_1
31.05.2024 ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato
in atti;
2) Nel merito, a) in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento qui opposto, per complessivi € 259.440,51 e, per l'effetto accertare e dichiarare che il minor credito vantato dall ammonta al minor Controparte_2
importo di € 15.264,36; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante non ritenesse applicabile in via generale la prescrizione breve, accertare e
dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle secondo i termini prescrizionali applicabili ai crediti portati dalle singole cartelle indicate nell'intimazione di pagamento qui opposto, per complessivi € 208.752,4, oltre al totale delle somme, richieste a titolo di sanzioni e interessi, che verranno accertate nel corso dell'instaurando giudizio, anche per mezzo di CTU. Con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituita l deducendo -in estrema sintesi e Controparte_1
per quanto di interesse per la presente decisione-: i. il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari;
ii. il difetto di competenza del tribunale ordinario in relazione ai crediti aventi natura previdenziale;
iii. il difetto di competenza del tribunale di RO (tenuto conto della sede legale della parte debitrice sita in Ladispoli); iv. intervenuta adesione alla definizione agevolata in relazione ad alcune delle cartelle recate nell'intimazione di pagamento;
v. l'intervenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La comparsa così conclude: “in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'inibitoria per i motivi di cui al paragrafo A); - accertare e dichiarare per i motivi di cui al paragrafo B) il difetto di giurisdizione per le cartelle
avente ad oggetto crediti tributari, il difetto di competenza del Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione in favore del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per i contributi non versati e il difetto di competenza del Tribunale in favore
dell'Ufficio del Giudice di Pace competente per materia per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative emanata per la violazione delle norme del Codice
della Strada;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza di cui al paragrafo C),
per il combinato disposto degli artt. 27, 615 e 619 c.p.c. dell'adito Tribunale Civile di
RO in favore del Tribunale di Civitavecchia;
nel merito: per tutte le causali indicate
in narrativa, rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in
diritto; Accertare e dichiarare che non esistono i presupposti di legge per concedere la sospensione dell'avviso di intimazione opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato Barbara Paoletti che si dichiara antistatario”.
In ordine alla dedotta giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti di natura tributaria si osserva che:
i. “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione
dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del
credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente
alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art.
50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, n.26817);
ii. le seguenti cartelle hanno ad oggetto i tributi relativamente di seguito indicati:
n. 097 2010 0098433702 (IRPEF), n. 097 2010 0174444117 (IRAP), 097
2011 0032810049 (IRAP), n. 097 2011 054829823 (IRPEF), n. 097 2011
0054829823 (IRPEF), n. 097 2011 0100971971 (diritto annuale della Camera
di commercio), n. 097 2011 0249248040 (IRAP), n. 097 2013 0325040776
(IRPEF), n. 097 2013 0343603172 (diritto annuale della Camera di commercio), n. 097 2014 0080314087 (canone radioaudizioni), 097 2014
0093235431 (IVA), n. 0970 2014 0263234878 (IRPEF), n. 097 2015
0129330633 (IRES e IVA), n. 097 2015 0206200486 (IRPEF), n. 097 2016
0030246186 (diritto annuale della Camera di commercio), n. 097 2016
0030246287 (IRES), n. 097 2016 0118691921 (tassa automobilistica), n. 097
2016 0167793691 (IRPEF), n. 097 2017 0029549982 (diritto annuale della
Camera di commercio), n. 097 2017 0029550083 (IRES), n. 0907 2017 097 2018 0022732156 (diritto annuale della Camera di commercio), n. 097
2018 008239367 (imposta di registro), n. 097 2018 0124894575 (tassa automobilistica), n. 097 2019 0055939207 (IRES), n. 097 2019 0087869238
(diritto annuale della Camera di commercio), n. 097 2019 0144843765
(IRPEF), n. 097 2020 0106756511 (IRPEF), n. 097 2020 0106756612 (tassa automobilistica), n. 097 2020 0137994403 (IRES), n. 097 2021 0054625441
(tassa automobilistica), n. 097 2021 0090585612 (diritto annuale della
Camera di commercio), n. 097 2021 0240094533 (tassa automobilistica), n.
097 2022 0111067831 (tassa automobilistica).
In relazione alle cartelle di cui al punto che precede occorre quindi dichiarare la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO.
In relazione alle cartelle di giurisdizione del giudice ordinario appare utile, invece,
rammentare che l'art.615 cpc indica in capo al giudice competente per materia (o valore) e per territorio la competenza per l'opposizione all'esecuzione.
In particolare, quanto alle sanzioni in materia di violazione del codice della strada, la competenza per l'opposizione ex art.7 d.lgs.150/2011 appartiene al giudice di pace del luogo ove è commessa la violazione, di tal che la cognizione per l'opposizione alla cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, in quanto competente per materia ex art.7 d.lgs.150/2011 (cfr. in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento di opposizione proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione: Cassazione civile sez. VI, 08/06/2015, n.11816).
Nella specie, le seguenti cartelle hanno ad oggetto sanzioni elevate: i. da RO capitale: n. 097 2015 0206200385, n. 097 2017 0141668459, n.
097 2017 0141668459, n. 097 2017 0165796606, n. 097 2017
0244184783, n. 097 2018 0101132065, n. 097 2019 0055939308, n. 097
2020 00332016754, n. 097 2020 0229868388, n. 097 2021 0090585612,
e n. 097 2021 0264592652 (quest'ultima in relazione alle sole sanzioni elevate nel 2019): in relazione alle cartelle che precedono va quindi indicata la competenza del giudice di pace di RO;
ii. dal comune di Viterbo: n. 097 2020 0047979804: in relazione a tale cartella va quindi indicata la competenza del giudice di pace di Viterbo;
iii. dal comune di Campagnano romano: n. 097 2021 0128739767 e n. 097
2021 0264592652 relativamente alle sanzioni relative a violazioni commesse nel 2016: in relazione a tali cartelle va indicata la competenza del giudice di pace di Tivoli nel cui circondario rientra la competenza per il comune di Campagnano romano.
In relazione agli importi richiesti per omissioni contributive, deve rammentarsi che:
“il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere
per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della
pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel
termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del
credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa
sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche
apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a
quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 22
maggio 2013 n. 12583) e che: “"Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non
di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un
rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente
previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del
rapporto, ma anche perché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che
il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre
opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro." (v. Sez. U, n.
7399 del 27/03/2007; Sez. U, n. 15168 del 23/06/2010; da ultimo Cass. n. 14077 del
22/05/2023)” (Cassazione civile sez. un., 08/07/2024, n.18631). Inoltre, in materia di riscossione di contributi previdenziali l'intimazione di pagamento assolve due funzioni:
da un lato, analogamente al precetto, accerta il mancato pagamento del debito contributivo ed intima al contribuente il versamento del dovuto entro un certo termine,
con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
dall'altro lato l'intimazione consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva. Si tratta dunque di un atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, per cui deve ritenersi che l'opposizione a tale atto non appartenga alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, ma vada proposta dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615
comma 1, 617 comma 1 e 618-bis c.p.c..
Nella specie, va quindi dichiarata la competenza del giudice del lavoro di Civitavecchia
in relazione alle cartelle n. 097 2012 0322377963 e n. 097 2022 0010669071 (perché
contenenti contributi emessi dall' ) e per tutti gli avvisi di addebito emessi e CP_3
notificati dall' (n. 397 2011 2001842836, n. 397 2011 002445720, n. 397 2011 CP_4
2004010544, n. 397 2012 0011264347, n. 397 2014 0008202989 e n. 397 2015
0017226909). Tutte le dedotte omissioni contributive risultano infatti accertate da o sede di Civitavecchia. CP_3 CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dichiarato all'iscrizione al ruolo (euro
274704,87), nonché dell'esiguità dell'attività processuale svolta, oltre che del pregio dell'opera prestata dal difensore della parte vittoriosa segnatamente nella parte di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti recati nelle seguenti cartelle: n. 097 2010 0098433702, n. 097 2010
0174444117, 097 2011 0032810049, n. 097 2011 054829823, n. 097 2011 0054829823, n. 097 2011 0100971971, n. 097 2011 0249248040, n. 097 2013
0325040776, n. 097 2013 0343603172, n. 097 2014 0080314087, 097 2014
0093235431, n. 0970 2014 0263234878, n. 097 2015 0129330633, n. 097 2015
0206200486, n. 097 2016 0030246186, n. 097 2016 0030246287, n. 097 2016
0118691921, n. 097 2016 0167793691, n. 097 2017 0029549982, n. 097 2017
0029550083, n. 0907 2017 0072857759, n. 097 2017 0249939059, n. 097 2018
0022732156, n. 097 2018 008239367, n. 097 2018 0124894575, n. 097 2019
0055939207, n. 097 2019 0087869238, n. 097 2019 0144843765, n. 097 2020
0106756511, n. 097 2020 0106756612, n. 097 2020 0137994403, n. 097 2021
0054625441, n. 097 2021 0090585612, n. 097 2021 0240094533, n. 097 2022
0111067831;
DICHIARA la competenza del giudice di pace di RO in relazione alla dedotta prescrizione del credito recato nelle cartelle: n. 097 2015 0206200385, n. 097 2017
0141668459, n. 097 2017 0141668459, n. 097 2017 0165796606, n. 097 2017
0244184783, n. 097 2018 0101132065, n. 097 2019 0055939308, n. 097 2020
00332016754, n. 097 2020 0229868388, n. 097 2021 0090585612, e n. 097 2021
0264592652 (quest'ultima in relazione alle sole sanzioni elevate nel 2019);
DICHIARA la competenza del giudice di pace di Viterbo in relazione alla dedotta prescrizione del credito recato nella cartella n. 097 2020 0047979804;
DICHIARA la competenza del giudice di pace di Tivoli in relazione alla dedotta prescrizione del credito recato nelle cartelle: n. 097 2021 0128739767 e n. 097 2021
0264592652 relativamente alle sanzioni relative a violazioni commesse nel 2016;
DICHIARA la competenza del giudice del lavoro di Civitavecchia in relazione alla dedotta prescrizione relativa alle cartelle n. 097 2012 0322377963 e n. 097 2022 0010669071 e agli avvisi di addebito n. 397 2011 2001842836, n. 397 2011
002445720, n. 397 2011 2004010544, n. 397 2012 0011264347, n. 397 2014
0008202989 e n. 397 2015 0017226909;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 9.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso forfettario 15%.
Così deciso in RO il 10/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0072857759 (tassa automobilistica), n. 097 2017 0249939059 (IRPEF), n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34410 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del l.r. p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNELLI LAURA (CF ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec per le comunicazioni: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PAOLETTI BARBARA (CF
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec per le comunicazioni: ; Email_2 OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec il 26.07.2024 l'odierna opponente ha proposto opposizione ex art.615 cpc deducendo l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per i crediti recati nelle cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento n.09720249064252088000, deducendo l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti nel tempo trascorso fra le notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La citazione così conclude: “Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1)
In via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n.
09720249064252088000, notificato dall' in data Controparte_1
31.05.2024 ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato
in atti;
2) Nel merito, a) in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento qui opposto, per complessivi € 259.440,51 e, per l'effetto accertare e dichiarare che il minor credito vantato dall ammonta al minor Controparte_2
importo di € 15.264,36; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante non ritenesse applicabile in via generale la prescrizione breve, accertare e
dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle secondo i termini prescrizionali applicabili ai crediti portati dalle singole cartelle indicate nell'intimazione di pagamento qui opposto, per complessivi € 208.752,4, oltre al totale delle somme, richieste a titolo di sanzioni e interessi, che verranno accertate nel corso dell'instaurando giudizio, anche per mezzo di CTU. Con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituita l deducendo -in estrema sintesi e Controparte_1
per quanto di interesse per la presente decisione-: i. il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari;
ii. il difetto di competenza del tribunale ordinario in relazione ai crediti aventi natura previdenziale;
iii. il difetto di competenza del tribunale di RO (tenuto conto della sede legale della parte debitrice sita in Ladispoli); iv. intervenuta adesione alla definizione agevolata in relazione ad alcune delle cartelle recate nell'intimazione di pagamento;
v. l'intervenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La comparsa così conclude: “in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'inibitoria per i motivi di cui al paragrafo A); - accertare e dichiarare per i motivi di cui al paragrafo B) il difetto di giurisdizione per le cartelle
avente ad oggetto crediti tributari, il difetto di competenza del Tribunale in funzione di Giudice dell'esecuzione in favore del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per i contributi non versati e il difetto di competenza del Tribunale in favore
dell'Ufficio del Giudice di Pace competente per materia per le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative emanata per la violazione delle norme del Codice
della Strada;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza di cui al paragrafo C),
per il combinato disposto degli artt. 27, 615 e 619 c.p.c. dell'adito Tribunale Civile di
RO in favore del Tribunale di Civitavecchia;
nel merito: per tutte le causali indicate
in narrativa, rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in
diritto; Accertare e dichiarare che non esistono i presupposti di legge per concedere la sospensione dell'avviso di intimazione opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato Barbara Paoletti che si dichiara antistatario”.
In ordine alla dedotta giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti di natura tributaria si osserva che:
i. “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione
dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del
credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente
alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art.
50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, n.26817);
ii. le seguenti cartelle hanno ad oggetto i tributi relativamente di seguito indicati:
n. 097 2010 0098433702 (IRPEF), n. 097 2010 0174444117 (IRAP), 097
2011 0032810049 (IRAP), n. 097 2011 054829823 (IRPEF), n. 097 2011
0054829823 (IRPEF), n. 097 2011 0100971971 (diritto annuale della Camera
di commercio), n. 097 2011 0249248040 (IRAP), n. 097 2013 0325040776
(IRPEF), n. 097 2013 0343603172 (diritto annuale della Camera di commercio), n. 097 2014 0080314087 (canone radioaudizioni), 097 2014
0093235431 (IVA), n. 0970 2014 0263234878 (IRPEF), n. 097 2015
0129330633 (IRES e IVA), n. 097 2015 0206200486 (IRPEF), n. 097 2016
0030246186 (diritto annuale della Camera di commercio), n. 097 2016
0030246287 (IRES), n. 097 2016 0118691921 (tassa automobilistica), n. 097
2016 0167793691 (IRPEF), n. 097 2017 0029549982 (diritto annuale della
Camera di commercio), n. 097 2017 0029550083 (IRES), n. 0907 2017 097 2018 0022732156 (diritto annuale della Camera di commercio), n. 097
2018 008239367 (imposta di registro), n. 097 2018 0124894575 (tassa automobilistica), n. 097 2019 0055939207 (IRES), n. 097 2019 0087869238
(diritto annuale della Camera di commercio), n. 097 2019 0144843765
(IRPEF), n. 097 2020 0106756511 (IRPEF), n. 097 2020 0106756612 (tassa automobilistica), n. 097 2020 0137994403 (IRES), n. 097 2021 0054625441
(tassa automobilistica), n. 097 2021 0090585612 (diritto annuale della
Camera di commercio), n. 097 2021 0240094533 (tassa automobilistica), n.
097 2022 0111067831 (tassa automobilistica).
In relazione alle cartelle di cui al punto che precede occorre quindi dichiarare la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO.
In relazione alle cartelle di giurisdizione del giudice ordinario appare utile, invece,
rammentare che l'art.615 cpc indica in capo al giudice competente per materia (o valore) e per territorio la competenza per l'opposizione all'esecuzione.
In particolare, quanto alle sanzioni in materia di violazione del codice della strada, la competenza per l'opposizione ex art.7 d.lgs.150/2011 appartiene al giudice di pace del luogo ove è commessa la violazione, di tal che la cognizione per l'opposizione alla cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, in quanto competente per materia ex art.7 d.lgs.150/2011 (cfr. in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento di opposizione proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione: Cassazione civile sez. VI, 08/06/2015, n.11816).
Nella specie, le seguenti cartelle hanno ad oggetto sanzioni elevate: i. da RO capitale: n. 097 2015 0206200385, n. 097 2017 0141668459, n.
097 2017 0141668459, n. 097 2017 0165796606, n. 097 2017
0244184783, n. 097 2018 0101132065, n. 097 2019 0055939308, n. 097
2020 00332016754, n. 097 2020 0229868388, n. 097 2021 0090585612,
e n. 097 2021 0264592652 (quest'ultima in relazione alle sole sanzioni elevate nel 2019): in relazione alle cartelle che precedono va quindi indicata la competenza del giudice di pace di RO;
ii. dal comune di Viterbo: n. 097 2020 0047979804: in relazione a tale cartella va quindi indicata la competenza del giudice di pace di Viterbo;
iii. dal comune di Campagnano romano: n. 097 2021 0128739767 e n. 097
2021 0264592652 relativamente alle sanzioni relative a violazioni commesse nel 2016: in relazione a tali cartelle va indicata la competenza del giudice di pace di Tivoli nel cui circondario rientra la competenza per il comune di Campagnano romano.
In relazione agli importi richiesti per omissioni contributive, deve rammentarsi che:
“il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere
per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della
pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel
termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del
credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa
sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche
apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a
quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 22
maggio 2013 n. 12583) e che: “"Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non
di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un
rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente
previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del
rapporto, ma anche perché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che
il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre
opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro." (v. Sez. U, n.
7399 del 27/03/2007; Sez. U, n. 15168 del 23/06/2010; da ultimo Cass. n. 14077 del
22/05/2023)” (Cassazione civile sez. un., 08/07/2024, n.18631). Inoltre, in materia di riscossione di contributi previdenziali l'intimazione di pagamento assolve due funzioni:
da un lato, analogamente al precetto, accerta il mancato pagamento del debito contributivo ed intima al contribuente il versamento del dovuto entro un certo termine,
con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
dall'altro lato l'intimazione consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva. Si tratta dunque di un atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, per cui deve ritenersi che l'opposizione a tale atto non appartenga alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, ma vada proposta dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615
comma 1, 617 comma 1 e 618-bis c.p.c..
Nella specie, va quindi dichiarata la competenza del giudice del lavoro di Civitavecchia
in relazione alle cartelle n. 097 2012 0322377963 e n. 097 2022 0010669071 (perché
contenenti contributi emessi dall' ) e per tutti gli avvisi di addebito emessi e CP_3
notificati dall' (n. 397 2011 2001842836, n. 397 2011 002445720, n. 397 2011 CP_4
2004010544, n. 397 2012 0011264347, n. 397 2014 0008202989 e n. 397 2015
0017226909). Tutte le dedotte omissioni contributive risultano infatti accertate da o sede di Civitavecchia. CP_3 CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dichiarato all'iscrizione al ruolo (euro
274704,87), nonché dell'esiguità dell'attività processuale svolta, oltre che del pregio dell'opera prestata dal difensore della parte vittoriosa segnatamente nella parte di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti recati nelle seguenti cartelle: n. 097 2010 0098433702, n. 097 2010
0174444117, 097 2011 0032810049, n. 097 2011 054829823, n. 097 2011 0054829823, n. 097 2011 0100971971, n. 097 2011 0249248040, n. 097 2013
0325040776, n. 097 2013 0343603172, n. 097 2014 0080314087, 097 2014
0093235431, n. 0970 2014 0263234878, n. 097 2015 0129330633, n. 097 2015
0206200486, n. 097 2016 0030246186, n. 097 2016 0030246287, n. 097 2016
0118691921, n. 097 2016 0167793691, n. 097 2017 0029549982, n. 097 2017
0029550083, n. 0907 2017 0072857759, n. 097 2017 0249939059, n. 097 2018
0022732156, n. 097 2018 008239367, n. 097 2018 0124894575, n. 097 2019
0055939207, n. 097 2019 0087869238, n. 097 2019 0144843765, n. 097 2020
0106756511, n. 097 2020 0106756612, n. 097 2020 0137994403, n. 097 2021
0054625441, n. 097 2021 0090585612, n. 097 2021 0240094533, n. 097 2022
0111067831;
DICHIARA la competenza del giudice di pace di RO in relazione alla dedotta prescrizione del credito recato nelle cartelle: n. 097 2015 0206200385, n. 097 2017
0141668459, n. 097 2017 0141668459, n. 097 2017 0165796606, n. 097 2017
0244184783, n. 097 2018 0101132065, n. 097 2019 0055939308, n. 097 2020
00332016754, n. 097 2020 0229868388, n. 097 2021 0090585612, e n. 097 2021
0264592652 (quest'ultima in relazione alle sole sanzioni elevate nel 2019);
DICHIARA la competenza del giudice di pace di Viterbo in relazione alla dedotta prescrizione del credito recato nella cartella n. 097 2020 0047979804;
DICHIARA la competenza del giudice di pace di Tivoli in relazione alla dedotta prescrizione del credito recato nelle cartelle: n. 097 2021 0128739767 e n. 097 2021
0264592652 relativamente alle sanzioni relative a violazioni commesse nel 2016;
DICHIARA la competenza del giudice del lavoro di Civitavecchia in relazione alla dedotta prescrizione relativa alle cartelle n. 097 2012 0322377963 e n. 097 2022 0010669071 e agli avvisi di addebito n. 397 2011 2001842836, n. 397 2011
002445720, n. 397 2011 2004010544, n. 397 2012 0011264347, n. 397 2014
0008202989 e n. 397 2015 0017226909;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 9.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso forfettario 15%.
Così deciso in RO il 10/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
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0072857759 (tassa automobilistica), n. 097 2017 0249939059 (IRPEF), n.