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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.100/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
, c.f. 24/11/1983 ASCOLI Parte_1 C.F._1
PICENO (AP), rappresentato e difeso dall'Avv. PALMA FRANCESCO (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come C.F._2
da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
del Direttore della Regione Marche p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNI
ROBERTA (c.f. ), elettivamente domiciliato C/O C.F._3 CP_1
VIA D. ANGELINI 35/37 ASCOLI PICENO, giusta delega in atti;
- Resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita o indennizzo per la malattia professionale denunciata.
1 L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica, è stata, quindi, decisa sulle conclusioni precisate mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “……PROTRUSIONI ERNIARIE LOMBARI L4-L5 ed L5-S1. La patologia non è inquadrabile tra le malattie per le quali sussiste presunzione legale di origine per la mancanza di caratteristiche specifiche della lavorazione assolta. Tuttavia nel caso concreto, per le motivazioni enunciate nel paragrafo delle considerazioni medico-legali, si ritiene che l'attività di lavoro possa, in concreto, aver assunto un ruolo concausale nella determinazione della menomazione clinicamente e strumentalmente accertata. Il danno Biologico permanente risulta valutabile con specifico riferimento alle tabelle di Legge, nella misura del 6% (sei percento)..”
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 6 % sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e liquidate in favore dello Stato in considerazione dell'ammissione di CP_1
parte ricorrente al Patrocinio gratuito.
Spese di CTU a carico dell' . CP_1
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede: Dichiara che a causa della malattia professionale PROTRUSIONI ERNIARIE LOMBARI
L4-L5 ed L5-S1 al ricorrente residua danno biologico nella Parte_1
misura del 6% dal 28/10/2021;
condanna l' al pagamento: CP_1
- dell'indennizzo in capitale corrispondente;
2 - con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di lite che si CP_1
liquidano, nell'intero, in complessivi €.1.700,00 oltre rimb.forf., IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Ascoli Piceno, lì 26/03/2025
Il GOP
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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