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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 40/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6408/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe, notificatogli il 4/1/23 da Municipia s.p.a., Concessionaria per la Riscossione del Comune di Ardea, con il quale era stato accertato l'insufficiente versamento della Tari per gli anni di imposta dal 2016 al 2020 per complessivi € 853,00, in relazione all'unità immobiliare in Indirizzo_1.
Con il proposto ricorso il contribuente lamentava la decadenza dell'Ente impositore per l'annualità 2016, avendo notificato l'Accertamento in data 4/1/23 ossia oltre il quinquennio previsto dalla legge per i tributi locali. Lamentava inoltre l'erroneità dell'Accertamento per non aver tenuto conto degli abbattimenti di superficie dell'immobile, come indicati dall'Agenzia del Territorio in risposta all'Interpello m. 306 del 23/7/19.
La Municipia, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma, con sentenza n. 6408/24 dell'8/5/24, rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese. Osservavano i primi giudici che l'Accertamento per l'anno 2016 doveva ritenersi tempestivo, poiché spedito il 29/12/22 ossia, per la nota scissione delle posizione del notificante e del destinatario, nel quinquennio successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito. Nel merito, la Corte considerava che dalla visura Catastale dell'immobile in Indirizzo_2, oggetto dell'Accertamento, la superficie totale, escluse le aree scoperte, risultava essere di 111 mq e che il contribuente non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la superficie fosse inferiore a quella catastale.
Avverso la sentenza propone appello il Sig. Ricorrente_1 lamentandone l'illegittimità e l'infondatezza e chiedendone l'integrale riforma, con declaratoria di annullamento dell'Accertamento impugnato. Osserva infatti l'appellante, con riguardo alla doglianza della decadenza dell'Ufficio per l'annualità 2016, che i primi giudici, pur avendo riconosciuto, l'intervenuta decadenza per l'anno 2016, in concreto nulla avevano disposto circa l'annullamento della relativa pretesa impositiva. Con riguardo al merito, l'appellante lamenta che il primo giudice aveva impropriamente affermato "che il contribuente non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la superficie fosse inferiore a quella catastale", ciò in quanto non avrebbe tenuto conto della perizia tecnica asseverata dal Geom. Nominativo_1, prodotta in atti. Infatti ove ne avesse tenuto conto, avrebbe rilevato che il dato della superficie di mq.111, risultante dalla visura catastale, non era corretto, come stabilito dall'intervento dell'Agenzia del Territorio.
Con proprie controdeduzioni la Municipia spa, difesa dall'Avv. Difensore_2, contesta le avverse doglianze e ne chiede il rigetto. Circa la decadenza precisa che trattandosi di Accertamento per infedele dichiarazione il quinquennio decorre dall'anno in cui la Dichiarazione è stata omessa. La parte infatti avrebbe dovuto, per l'anno 2016, presentare entro il 30/6/17, la Denuncia con cui dichiarare l'esatta dimensione dell'immobile.
Quanto alla superficie tassata l'Ente impositore precisa che il mutamento della superficie catastale da mq.111
a mq.65 è avvenuto nel 2023, pertanto, solo da tale data avrebbe potuto essere ricalcolata la Tari. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Durante la discussione pubblica, la parte appellante insiste che per l'annualità 2016, la pretesa deve considerarsi tardiva, mentre il primo giudice non ne ha tenuto conto, contraddicendosi nel dispositivo;
nel merito ribadisce che la variazione con cui è stata raddoppiata la superficie veniva operata d'ufficio ed introdotta in catasto nel 2016 senza comunicazione alle parti. Tuttavia, con la perizia tecnica prodotta, è stato chiarito questo fatto, per cui insiste per l'annullamento dell'Accertamento con diritto al rimborso di quanto versato e con vittoria di spese.
Per l'Ente Impositore nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, assorbita ogni altra doglianza, accoglie l' appello nel merito.
Osserva, infatti, che la superficie dell'Unità Immobiliare in oggetto, in visura catastale risulta essere di mq.111 per effetto della Variazione introdotta d'Ufficio nel 2016, senza comunicazione alla parte interessata;
tuttavia dalla perizia asseverata, prodotta dalla parte contribuente già in prime cure, e, come dalla stessa correttamente lamentato, non considerata dai primi giudici con evidente carenza di motivazione sul punto, emerge che il perito, geom. Nominativo_1, in sede di sopralluogo, aveva accertato una rilevante incongruenza tra la superficie riportata in catasto (a seguito della variazione introdotta d'ufficio nel 2016) e la superficie effettiva dell'immobile, probabilmente per una errata valutazione riferibile al vano scale, talchè lo stesso geometra provvedeva a rettificare il dato, riportando la superficie al valore originario di mq.65, con Variazione catastale n. 143367 del 16/3/23. Tale Variazione veniva accettata dall'Agenzia del Territorio e veniva introdotta in catasto, talchè l'Ente Impositore, per l'anno di imposta Tari 2024, ha liquidato la tassa considerando la superficie imponibile ai fini del calcolo Tari di mq.55 (ossia l'80% della superficie effettiva di mq.65), come risulta dal bollettino prodotto in atti dalla parte contribuente.
Orbene, alla luce di tutti gli elementi probatori forniti dalla parte appellante, si conclude che il dato della superficie utile, ai fini del calcolo della Tari, non può che essere quello di mq. 55, come era nell'originario accatastamento e che, a seguito dell'errore commesso dall'Agenzia del Territorio, come evidenziato con la variazione catastale n. 143367 del 16/3/23 accettata dall'Ufficio, tale superficie è rimasta la medesima ed è rimasta la medesima nel corso degli anni in accertamento, con la conseguenza che il contribuente ha versato correttamente la Tari nel corso degli stessi anni. Nè ha rilievo, nel caso di specie, l'osservazione di parte appellata circa l'inefficacia retroattiva della Variazione, perché in questo caso non si è trattato di una variazione introdotta dal contribuente (in tal caso la stessa non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva), ma si è trattato di una rettifica dell'erroneo operato dell'Agenzia del Territorio. L'accertamento impugnato deve essere pertanto annullato, in accoglimento del proposto appello. Le spese di giudizio che si liquidano in complessivi
€ 400,00, si pongono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente a rimborsare all'appellante quanto versato, oltre a pagare le spese del presente giudizio liquidate in €400,00 complessivi.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 40/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6408/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento in epigrafe, notificatogli il 4/1/23 da Municipia s.p.a., Concessionaria per la Riscossione del Comune di Ardea, con il quale era stato accertato l'insufficiente versamento della Tari per gli anni di imposta dal 2016 al 2020 per complessivi € 853,00, in relazione all'unità immobiliare in Indirizzo_1.
Con il proposto ricorso il contribuente lamentava la decadenza dell'Ente impositore per l'annualità 2016, avendo notificato l'Accertamento in data 4/1/23 ossia oltre il quinquennio previsto dalla legge per i tributi locali. Lamentava inoltre l'erroneità dell'Accertamento per non aver tenuto conto degli abbattimenti di superficie dell'immobile, come indicati dall'Agenzia del Territorio in risposta all'Interpello m. 306 del 23/7/19.
La Municipia, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma, con sentenza n. 6408/24 dell'8/5/24, rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese. Osservavano i primi giudici che l'Accertamento per l'anno 2016 doveva ritenersi tempestivo, poiché spedito il 29/12/22 ossia, per la nota scissione delle posizione del notificante e del destinatario, nel quinquennio successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito. Nel merito, la Corte considerava che dalla visura Catastale dell'immobile in Indirizzo_2, oggetto dell'Accertamento, la superficie totale, escluse le aree scoperte, risultava essere di 111 mq e che il contribuente non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la superficie fosse inferiore a quella catastale.
Avverso la sentenza propone appello il Sig. Ricorrente_1 lamentandone l'illegittimità e l'infondatezza e chiedendone l'integrale riforma, con declaratoria di annullamento dell'Accertamento impugnato. Osserva infatti l'appellante, con riguardo alla doglianza della decadenza dell'Ufficio per l'annualità 2016, che i primi giudici, pur avendo riconosciuto, l'intervenuta decadenza per l'anno 2016, in concreto nulla avevano disposto circa l'annullamento della relativa pretesa impositiva. Con riguardo al merito, l'appellante lamenta che il primo giudice aveva impropriamente affermato "che il contribuente non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che la superficie fosse inferiore a quella catastale", ciò in quanto non avrebbe tenuto conto della perizia tecnica asseverata dal Geom. Nominativo_1, prodotta in atti. Infatti ove ne avesse tenuto conto, avrebbe rilevato che il dato della superficie di mq.111, risultante dalla visura catastale, non era corretto, come stabilito dall'intervento dell'Agenzia del Territorio.
Con proprie controdeduzioni la Municipia spa, difesa dall'Avv. Difensore_2, contesta le avverse doglianze e ne chiede il rigetto. Circa la decadenza precisa che trattandosi di Accertamento per infedele dichiarazione il quinquennio decorre dall'anno in cui la Dichiarazione è stata omessa. La parte infatti avrebbe dovuto, per l'anno 2016, presentare entro il 30/6/17, la Denuncia con cui dichiarare l'esatta dimensione dell'immobile.
Quanto alla superficie tassata l'Ente impositore precisa che il mutamento della superficie catastale da mq.111
a mq.65 è avvenuto nel 2023, pertanto, solo da tale data avrebbe potuto essere ricalcolata la Tari. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Durante la discussione pubblica, la parte appellante insiste che per l'annualità 2016, la pretesa deve considerarsi tardiva, mentre il primo giudice non ne ha tenuto conto, contraddicendosi nel dispositivo;
nel merito ribadisce che la variazione con cui è stata raddoppiata la superficie veniva operata d'ufficio ed introdotta in catasto nel 2016 senza comunicazione alle parti. Tuttavia, con la perizia tecnica prodotta, è stato chiarito questo fatto, per cui insiste per l'annullamento dell'Accertamento con diritto al rimborso di quanto versato e con vittoria di spese.
Per l'Ente Impositore nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, assorbita ogni altra doglianza, accoglie l' appello nel merito.
Osserva, infatti, che la superficie dell'Unità Immobiliare in oggetto, in visura catastale risulta essere di mq.111 per effetto della Variazione introdotta d'Ufficio nel 2016, senza comunicazione alla parte interessata;
tuttavia dalla perizia asseverata, prodotta dalla parte contribuente già in prime cure, e, come dalla stessa correttamente lamentato, non considerata dai primi giudici con evidente carenza di motivazione sul punto, emerge che il perito, geom. Nominativo_1, in sede di sopralluogo, aveva accertato una rilevante incongruenza tra la superficie riportata in catasto (a seguito della variazione introdotta d'ufficio nel 2016) e la superficie effettiva dell'immobile, probabilmente per una errata valutazione riferibile al vano scale, talchè lo stesso geometra provvedeva a rettificare il dato, riportando la superficie al valore originario di mq.65, con Variazione catastale n. 143367 del 16/3/23. Tale Variazione veniva accettata dall'Agenzia del Territorio e veniva introdotta in catasto, talchè l'Ente Impositore, per l'anno di imposta Tari 2024, ha liquidato la tassa considerando la superficie imponibile ai fini del calcolo Tari di mq.55 (ossia l'80% della superficie effettiva di mq.65), come risulta dal bollettino prodotto in atti dalla parte contribuente.
Orbene, alla luce di tutti gli elementi probatori forniti dalla parte appellante, si conclude che il dato della superficie utile, ai fini del calcolo della Tari, non può che essere quello di mq. 55, come era nell'originario accatastamento e che, a seguito dell'errore commesso dall'Agenzia del Territorio, come evidenziato con la variazione catastale n. 143367 del 16/3/23 accettata dall'Ufficio, tale superficie è rimasta la medesima ed è rimasta la medesima nel corso degli anni in accertamento, con la conseguenza che il contribuente ha versato correttamente la Tari nel corso degli stessi anni. Nè ha rilievo, nel caso di specie, l'osservazione di parte appellata circa l'inefficacia retroattiva della Variazione, perché in questo caso non si è trattato di una variazione introdotta dal contribuente (in tal caso la stessa non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva), ma si è trattato di una rettifica dell'erroneo operato dell'Agenzia del Territorio. L'accertamento impugnato deve essere pertanto annullato, in accoglimento del proposto appello. Le spese di giudizio che si liquidano in complessivi
€ 400,00, si pongono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente a rimborsare all'appellante quanto versato, oltre a pagare le spese del presente giudizio liquidate in €400,00 complessivi.