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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2411/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 25 novembre
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...] - Bouet Controparte_1
(Costa D'avorio), C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Francese C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2025, Parte_2 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 29.06.2022 nel comune di Battipaglia
[...]
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 25 P.I anno 2022 e che dalla loro Pers unione erano nate (18.07.2014) e (07.07.2017). Le parti precisavano che il Tribunale di Per_2
Salerno ha dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. cron. 196/2025 pubbl. il
12/03/2025 ed al contempo domandavano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• 1 R.V.G. 2411/2025
Si conferma che la casa coniugale ubicata in Battipaglia (SA) alla via Padova, n.8 unitamente ai mobili e pertinenze che la corredano, resta assegnata alla sig.ra , atteso che è di Parte_1 sua proprietà; • I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori;
• I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
• Ogni decisione relativa all'istruzione, educazione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori;
• In considerazione della circostanza che entrambi i coniugi godono di autonomi redditi propri non disporre alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra CP_1
, in quanto quest'ultima si dichiara economicamente indipendente;
• Disporre l'obbligo a Pt_1 carico del sig. di versare entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, la somma CP_1 di € 200,00# per ciascuna figlia, a titolo di concorso al mantenimento, rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, ed a contribuire, nella misura del 50% alle spese sostenute per le stesse ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle necessarie per l'alimentazione, per i vestiti, per l'acquisto dei libri, per le visite e cure mediche, per le gite scolastiche, e per tutte le attività ricreative, sportive e culturali esercitate dalle minori purché debitamente documentate dalla madre;
• Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio. • I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 25 novembre 2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 R.V.G. 2411/2025
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29.06.2022 nel comune di Battipaglia
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 25 P.I anno 2022 tra Parte_1
, nata il [...] in [...], C.F.: e
[...] C.F._1 [...]
, nato il [...] in [...] - Bouet (Costa D'avorio), C.F.: Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2411/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 25 novembre
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...] - Bouet Controparte_1
(Costa D'avorio), C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Francese C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2025, Parte_2 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 29.06.2022 nel comune di Battipaglia
[...]
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 25 P.I anno 2022 e che dalla loro Pers unione erano nate (18.07.2014) e (07.07.2017). Le parti precisavano che il Tribunale di Per_2
Salerno ha dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. cron. 196/2025 pubbl. il
12/03/2025 ed al contempo domandavano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• 1 R.V.G. 2411/2025
Si conferma che la casa coniugale ubicata in Battipaglia (SA) alla via Padova, n.8 unitamente ai mobili e pertinenze che la corredano, resta assegnata alla sig.ra , atteso che è di Parte_1 sua proprietà; • I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori;
• I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
• Ogni decisione relativa all'istruzione, educazione ed alla salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori;
• In considerazione della circostanza che entrambi i coniugi godono di autonomi redditi propri non disporre alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra CP_1
, in quanto quest'ultima si dichiara economicamente indipendente;
• Disporre l'obbligo a Pt_1 carico del sig. di versare entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, la somma CP_1 di € 200,00# per ciascuna figlia, a titolo di concorso al mantenimento, rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, ed a contribuire, nella misura del 50% alle spese sostenute per le stesse ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle necessarie per l'alimentazione, per i vestiti, per l'acquisto dei libri, per le visite e cure mediche, per le gite scolastiche, e per tutte le attività ricreative, sportive e culturali esercitate dalle minori purché debitamente documentate dalla madre;
• Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio. • I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 25 novembre 2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 R.V.G. 2411/2025
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29.06.2022 nel comune di Battipaglia
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 25 P.I anno 2022 tra Parte_1
, nata il [...] in [...], C.F.: e
[...] C.F._1 [...]
, nato il [...] in [...] - Bouet (Costa D'avorio), C.F.: Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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