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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3446/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto restituzione somme, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Mario Cianci
C.F. del Foro di Napoli, che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta procura allegata nel fascicolo telematico
-ATTORE-
E
(C.F./P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Giuseppe Simonelli, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via B. De Falco n.13,
-CONVENUTA-
E (C.F. ), in persona del Direttore Generale e Legale CP_2 P.IVA_2
Rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti per
Notar di Maio Rep. Nr. 6393, Racc. nr. 4123, Reg. In Napoli – DP II, il Per_1
30.07.2020 al nr. 12684 Serie 1T, prodotta in atti, dagli avv.ti Anna Ambra e Ti- ziana Tecce, elett.te dom.te presso la sede dell'Ente, in Controparte_3
Torre Annunziata, Piazza Cesaro 27
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato il 10/2/21, il dott. esponeva di essere stato sottoposto a pignora- Parte_2
mento presso terzi ex artt. 72bis-ter DPR 602/73 su iniziativa della procedente
, presso il terzo per il de- Controparte_1 CP_2
dotto credito, così bloccato fino all'aprile del 2020, di euro 23.376,20; che, successivamente, l'adita Commissione Provinciale Tributaria, con sentenza n.
3240/17/2020 CTP/Napoli del 13/02/2020, accogliendo il ricorso presentato da esso esecutato -premettendo inoltre la Commissione la propria competenza in materia di opposizione agli atti esecutivi a cagione della mancata notifica degli atti presupposti e/o del pignoramento, come da ultima interpretazione di no- mofilachia (SSUU n. 13913/17)-, riteneva dunque, nel merito, la acclarata ille- gittimità di tale vincolo pignoratizio; che, in conseguenza, risultando vani i tentativi di riottenere da controparte la suindicata somma, vincolata in executi- vis, l'odierno ricorrente chiedeva pertanto la condanna di e della con- CP_4
Cont venuta a corrispondergli l'indicata somma di euro 23.376,20 oltre inte- ressi legali dalla medesima sentenza tributaria, trattandosi di importi indebita- mente percetti e bloccati mediante prelievo periodico sullo stipendio attoreo
(v., amplius, ricorso introduttivo). Precisamente, in detta sentenza si legge tra l'altro : “…Da qui la fondatezza del ricorso essendo illegittima la procedura esecutiva per mancata notifica del titolo presupposto e dell'atto di pignora- mento”. I due evocati resistenti, all'uopo costituitisi, deducevano a loro volta la inam- missibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva- no il rigetto (v. rispettive comparse di risposta in atti).
La complessità delle argomentazioni da esaminare, in parte anche nuove, conducevano di fatto alla trasformazione del rito celere in rito ordinario, con assunzione infine della causa in decisione previa concessione dei termini con- clusionali di legge.
La vicenda richiede una ricostruzione d'insieme dei fatti di causa, anche ov- viamente in punto di diritto.
Anzitutto, occorre in generale premettere che il pignoramento ex artt. 72bis-ter citt., pur essendo stragiudiziale, è non di meno una “autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali…nella quale trova applicazio- ne…nei limiti della compatibilità...la disciplina ordinaria del processo esecu- tivo (art. 49, comma 2, DPR 602/73)” (Cass. 16236/22 numero di raccolta ge- nerale). Manca in tale procedura stragiudiziale, comunque speciale, il giudice dell'esecuzione che, normalmente, pronuncia tra l'altro lo svincolo delle somme pignorate, laddove occorrente. Sicchè, non figurando l'ordinario G.E.
(tale ovviamente non essendo nemmeno il giudice tributario adito ex art. 617 cpc), occorre allora rivolgersi alla P.A. procedente per la dovuta ripetizione economica e, cioè, in primis, verso il soggetto che ha eseguito il pignoramento in questione e, quindi, verso anche chi materialmente abbia poi bloccato il de- naro pignorato (può qui subito anticiparsi che, essendo il rilevato difetto pu- ramente procedimentale, di tipo notificatorio, e non afferendo quindi esso, in sé, a sottostanti diritti/obblighi sostanziali, trattandosi di eventi patologici ge- nerati appunto da mancato od erroneo adempimento notificatorio proprio di
, e di nessun altro soggetto titolare, ne discende allora la non accoglibi- CP_4
lità, o la costosa superfluità, della istanza -avanzata dall di chiamare CP_1
in causa i terzi enti impositori. Permanendo così, insieme a quella di , CP_4
Cont anche la legittimazione passiva della convenuta quale materiale esecutri- ce delle attività di apprensione degli importi originariamente pignorati in dan- no dell'odierno istante. In ordine poi alla natura giuridica della domanda resti- tutoria qui formulata (in ripetuta assenza -o di non investitura- di G.E. che po- tesse originariamente disporre lo svincolo degli importi medesimi), essa può sostanzialmente identificarsi con l'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., non essendovi, o non più, la necessaria causa obligandi o, se si pre- ferisce, pignorandi. Insomma, annullato il vincolo esecutivo, parte convenuta non vanta più titolo per trattenere o bloccare somme altrui, con la conseguenza che queste debbano essere appunto restituite a parte ricorrente. Per tale azione di ripetizione la competenza per territorio si radica in base al domicilio credi- torio, nella specie S.Giorgio a Cremano che rientra nella giurisdizione napole- tana (cfr. Cass. 4761/16 secondo cui, anche in relazione all'art. 2033 c.c., “…I primi due motivi in ordine all'error in procedendo sono infondati, posto che non colpiscono la chiara ratio decidendi espressa dalla CORTE DI APPEL-
LO, che esamina la fattispecie generatrice dell'obbligo restitutorio, costituita dalla caducazione per nullità del decreto ingiuntivo opposto, ed indica il luo- go della competenza territoriale nel foro corrispondente al luogo ove il credi- tore ha il suo domicilio,… TANTO PRECISATO nessun error indicando o in procedendo risulta verificato…”). Invero, a conferma, l'allegato pignoramento reca altresì la intestazione della procedente ubicata Controparte_5
alla via Bracco in “Napoli”, recante la sottoscrizione del relativo “componente delegato”, cioè di funzionario in sede. Sicchè, l'odierno convenuto, autore del- la indebita esecuzione forzata, ha sede provinciale in Napoli, ciò che, per con- nessione ed attrazione, radica ivi, processualmente, anche la posizione dell'evocato terzo pignorato, primo materiale percettore della somma staggita, vale a dire con l'effetto, in assorbimento di ogni relativa ecce- CP_2
zione di incompetenza territoriale, che nell'insieme appaia dunque idoneamen- te stabilita la cognizione dell'adito tribunale partenopeo, ex art. 2033 cit. (pe- raltro, il creditore pecuniario ha il proprio domicilio anche fiscale in S.Giorgio
a Cremano, sempre quindi all'interno della adita giurisdizione partenopea). A ciò ancora si aggiunga che -nella nota del 23/2/21- si rivolge alla CP_6
Agenzia delle Entrate di detta via Bracco in “Napoli” alla quale, pertanto, ha appunto via via devoluto gli importi periodicamente trattenuti in confronto dell'odierno attore, a conferma cioè ulteriore del fatto che il denaro -oggi da restituirsi- sia rimasto in detta sede partenopea, o del relativo tesoriere.
Insomma, le legittimazioni appaiono compattate, come la odierna competenza appena detta, il tutto, si ripete, in assenza di procedura giudiziale in executivis, potendo perciò ora analizzarsi, nel merito, la complessiva vicenda di causa.
Invero, in primo luogo, la sentenza caducatoria del pignoramento, emessa il
13/2/20, non risulta in atti impugnata o comunque riformata. In virtù di questa pronuncia tributaria, appunto dichiarativa della illegittimità del pignoramento per il rilevato difetto notificatorio degli atti impugnati, la somma pignorata di euro 23.376,20, oltre interessi legali dal 13/2/20, è dunque libera da vincoli e va per l'effetto restituita al titolare dott. Parte_3
(a riguardo, occorre osservare che le allegate buste/paghe, relative tra
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l'altro a periodo compreso tra il settembre 2018 e l'aprile 2020 e recanti rife- rimenti all'intervenuto blocco pignoratizio -Pignoramento agenzia entrate ri- scossione-, confortano detta richiesta restitutoria, peraltro esplicitamente riferi- Cont ta dalla convenuta proprio all'eguale importo di euro 23.376,20).
In tali sensi, pertanto, la domanda introduttiva deve essere accolta.
Infine, stante la indubbia particolarità della lite, nuova in parte qua e che si ri- connette a restituzione pecuniaria discendente da illegittima esecuzione stra- giudiziale, considerando inoltre la natura formale -non sostanziale- della inva- lidità pignoratizia stessa, appare dunque equo, nell'insieme, procedere ad inte- grale compensazione tra le parti delle sostenute spese di lite.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_2
10/2/21, così provvede :
a)in accoglimento, condanna in solido e Controparte_5 CP_2
a restituire a , a titolo di ripetizione di indebito
[...] Parte_2
ex art. 2033 c.c., la somma di euro 23.376,20 (liberata dal pignoramento con sentenza tributaria n. 3240/17/2020 oltre interessi legali dal Parte_4
13/2/20;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9/6/25
Il giudice unico Antonio Attanasio