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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5971 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.p., del 26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4219/2024, promossa da: cittadina brasiliana, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Cadastro Parte_1 CP_1
n. 848.107.188-91, carta d'identità brasiliana n. , nata il [...] a
[...] NumeroDiCarta_1
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato di SA LO (Brasile), in via
Dott. Thomáz Alves n. 2061, apto 10;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_2 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. , nato il [...] a
[...] NumeroDiCar_2 NumeroDiCart_3
Campinas, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...]do Rio Preto, Stato di SA LO
(Brasile), in via Capitão José Maria n. 659, apto 24, Jardim Urano;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_3 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. nato il [...] a [...] NumeroDiCar_4 NumeroDiCartaIdent_5
LO, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato del Sergipe (Brasile), in Avenida
Presidente Tancredo Neves n. 3515;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_4 Controparte_2
n. 964.068.018-49, carta d'identità brasiliana n. - , nato il [...] a
[...] NumeroD_6 Num_7
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato di SA LO (Brasile), in via
Sergipe n. 43, Blocco Cordoba, apto 12, Cidade Nova II;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_5 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. , nato il [...] a
[...] NumeroDiCar_8 NumeroDiCartaI_9
1 Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente in [...] August-Lämmle-Weg,
Baden-Württemberg (Germania);
cittadina brasiliana, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_6 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. , nata il [...] a
[...] C.F._1 NumeroDiCar_10
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato di SA LO (Brasile), in Via
Sergipe n. 43, Blocco Cordoba, apto 12, Cidade Nova II;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Paolacci del Foro di Prato (C.F.
, vvocati.prato.it, presso il cui studio in Prato, C.F._2 Email_1 via Catani n.37, hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza SA Marco n 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a) dichiarare che sono cittadini italiani i ricorrenti in epigrafe meglio identificati: nata il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile); Parte_1
nato il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile); nato il Parte_2 Parte_7
08.06.1987 a SA LO, Stato di SA LO (Brasile); nato il [...] a [...]
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile) , nato il [...] a [...], Parte_5
Stato di SA LO (Brasile); , nata il [...] a [...], Stato di SA Parte_6
LO (Brasile);
b) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.3.2024 e notificato il 7.10.2025, , Parte_1 Parte_2
e hanno agito per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta da
, cittadino italiano, nato a [...] con AR (RO) il Persona_1
25.9.1860 da genitori italiani (doc. 2), deceduto il 6.1.1918 a Indaiatuba, Stato di SA LO, Brasile
(doc.5), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana – acquisita nel 1866 con l'annessione del
2 Veneto – e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.6).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
- ha contratto matrimonio nel Comune di nascita, in data Persona_1
7.12.1884, con anch'ella nata nel medesimo Comune;
la coppia è Controparte_4 emigrata, a fine '800, in Brasile dove, il 15.8.1901 è nata la figlia;
Persona_2
- si è sposata in prime nozze (6.11.1920), a Indaiatuba, con Persona_2 Persona_3
(doc. 8) che tuttavia è poco dopo deceduto (5.6.1924), v. doc.9;
- si è poi sposata in seconde nozze, in data 18.3.1926, a Indaiatuba, con CK Persona_2
WA (doc. 10) e ha trascorso la propria vita in Brasile dove è deceduta, sempre a Indaiatuba, il 19.5.1987 (doc. 11);
- dalle prime nozze tra e nata a [...], Stato di SA LO Persona_2 Persona_3
(Brasile), in data 7.9.1921, (doc. 12) che si è coniugata a , Stato di CP_5 Persona_4
SA LO (Brasile), il 29.5.1943, con FE CA (doc. 13), acquisendo il nome di
[...]
, ed è poi deceduta a Campinas il 18.9.1992 (doc. 14) lasciando, come si legge Persona_5 nel certificato di morte, i quattro figli , e Per_6 Per_7 Pt_1 Per_3
- odierna ricorrente, è nata il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile) Parte_1
(doc. 15) e ha poi contratto matrimonio a Campinas, Stato di SA LO (Brasile), in data
7.12.1985, con (doc. 16), acquisendo il nome di Persona_8 [...]
dalla loro unione sono a loro volta nati due figli: (22.1.1985) a Parte_1 Parte_2
Campinas, Stato di SA LO (Brasile), doc. 17, che poi, in data 28.10.2016, a São José do Rio
Preto, Stato di SA LO (Brasile), ha contratto matrimonio con (doc. 18) e Controparte_6 nato il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile) (doc.19); Parte_7
- odierno ricorrente, è nato il [...] a [...], Stato di SA LO Parte_8
(Brasile), doc. 20, e ha poi contratto matrimonio nella medesima località il 5.5.1984, con
(doc. 21); dalla loro unione sono a loro volta nati i figli: Parte_9 Parte_5
(9.11.1984) a Indaiatuba (doc. 22) che poi, in data 3.2.2017 a Monte Mor, Stato di SA LO
(Brasile), ha contratto matrimonio con (doc. 23) e nata CP_7 Parte_6 il 14.6.1988 a Indaiatuba (doc. 24), ambedue ricorrenti in questa sede insieme al padre.
In considerazione dei lunghissimi tempi di definizione delle domande e della prassi amministrativa di respingere il riconoscimento in presenza di un avo di sesso femminile che ha generato un figlio prima del 1.1.1948, non è stata presentata istanza all'autorità consolare.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_3
***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le
3 disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui Persona_1 deriva la competenza di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della
L. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_1 brasiliano e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani, pur se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
4. A tale conclusione non osta il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca precostituzionale, sebbene la legge vigente ratione temporis (L. n.555/1912) prevedesse la trasmissione per sola via paterna (salvo casi marginali) e stabilisse (art.10) la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte
Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della L. n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la normativa in questione generasse una palese disuguaglianza tra i coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno ricondotto ai valori sanciti dagli artt. 3 e 29 della
Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
5. Tanto premesso, secondo una prima posizione, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con
4 “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca in quanto “rapporti esauriti”.
La disparità di trattamento che veniva a riproporsi sotto un diverso piano è stata però superata dalla giurisprudenza ormai consolidata che si richiama alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25 febbraio 2009) per affermare che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. La Suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha però affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo e quindi anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato. Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non può ricondursi ai “rapporti esauriti”, essendo al contrario perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione e senza che possa esservi ostacolo nell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata poiché nati anteriormente al 1.1.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non Controparte_3 sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio: era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Infine, non è rilevante il fatto che i ricorrenti non abbiano proposto preventiva domanda
5 riconoscimento del loro status all'autorità italiana all'estero dal momento che è prassi amministrativa, comunicata anche in sede istituzionale, di non accogliere domande fondate su una discendenza femminile ante Costituzione (si veda ad es. quanto indicato sul sito internet del
Ministero degli Affari Esteri nell'apposita voce).
I compensi seguono la soccombenza1 e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi
(indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: , Parte_1 Parte_2
e come sopra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 26.11-1.12.2025
Depositato in Cancelleria il 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.p., del 26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4219/2024, promossa da: cittadina brasiliana, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Cadastro Parte_1 CP_1
n. 848.107.188-91, carta d'identità brasiliana n. , nata il [...] a
[...] NumeroDiCarta_1
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato di SA LO (Brasile), in via
Dott. Thomáz Alves n. 2061, apto 10;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_2 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. , nato il [...] a
[...] NumeroDiCar_2 NumeroDiCart_3
Campinas, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...]do Rio Preto, Stato di SA LO
(Brasile), in via Capitão José Maria n. 659, apto 24, Jardim Urano;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_3 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. nato il [...] a [...] NumeroDiCar_4 NumeroDiCartaIdent_5
LO, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato del Sergipe (Brasile), in Avenida
Presidente Tancredo Neves n. 3515;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_4 Controparte_2
n. 964.068.018-49, carta d'identità brasiliana n. - , nato il [...] a
[...] NumeroD_6 Num_7
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato di SA LO (Brasile), in via
Sergipe n. 43, Blocco Cordoba, apto 12, Cidade Nova II;
cittadino brasiliano, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_5 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. , nato il [...] a
[...] NumeroDiCar_8 NumeroDiCartaI_9
1 Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente in [...] August-Lämmle-Weg,
Baden-Württemberg (Germania);
cittadina brasiliana, codice fiscale brasiliano (C.P.F. - Parte_6 Controparte_2
n. , carta d'identità brasiliana n. , nata il [...] a
[...] C.F._1 NumeroDiCar_10
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile), residente a [...], Stato di SA LO (Brasile), in Via
Sergipe n. 43, Blocco Cordoba, apto 12, Cidade Nova II;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Paolacci del Foro di Prato (C.F.
, vvocati.prato.it, presso il cui studio in Prato, C.F._2 Email_1 via Catani n.37, hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza SA Marco n 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a) dichiarare che sono cittadini italiani i ricorrenti in epigrafe meglio identificati: nata il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile); Parte_1
nato il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile); nato il Parte_2 Parte_7
08.06.1987 a SA LO, Stato di SA LO (Brasile); nato il [...] a [...]
Indaiatuba, Stato di SA LO (Brasile) , nato il [...] a [...], Parte_5
Stato di SA LO (Brasile); , nata il [...] a [...], Stato di SA Parte_6
LO (Brasile);
b) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.3.2024 e notificato il 7.10.2025, , Parte_1 Parte_2
e hanno agito per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta da
, cittadino italiano, nato a [...] con AR (RO) il Persona_1
25.9.1860 da genitori italiani (doc. 2), deceduto il 6.1.1918 a Indaiatuba, Stato di SA LO, Brasile
(doc.5), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana – acquisita nel 1866 con l'annessione del
2 Veneto – e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.6).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
- ha contratto matrimonio nel Comune di nascita, in data Persona_1
7.12.1884, con anch'ella nata nel medesimo Comune;
la coppia è Controparte_4 emigrata, a fine '800, in Brasile dove, il 15.8.1901 è nata la figlia;
Persona_2
- si è sposata in prime nozze (6.11.1920), a Indaiatuba, con Persona_2 Persona_3
(doc. 8) che tuttavia è poco dopo deceduto (5.6.1924), v. doc.9;
- si è poi sposata in seconde nozze, in data 18.3.1926, a Indaiatuba, con CK Persona_2
WA (doc. 10) e ha trascorso la propria vita in Brasile dove è deceduta, sempre a Indaiatuba, il 19.5.1987 (doc. 11);
- dalle prime nozze tra e nata a [...], Stato di SA LO Persona_2 Persona_3
(Brasile), in data 7.9.1921, (doc. 12) che si è coniugata a , Stato di CP_5 Persona_4
SA LO (Brasile), il 29.5.1943, con FE CA (doc. 13), acquisendo il nome di
[...]
, ed è poi deceduta a Campinas il 18.9.1992 (doc. 14) lasciando, come si legge Persona_5 nel certificato di morte, i quattro figli , e Per_6 Per_7 Pt_1 Per_3
- odierna ricorrente, è nata il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile) Parte_1
(doc. 15) e ha poi contratto matrimonio a Campinas, Stato di SA LO (Brasile), in data
7.12.1985, con (doc. 16), acquisendo il nome di Persona_8 [...]
dalla loro unione sono a loro volta nati due figli: (22.1.1985) a Parte_1 Parte_2
Campinas, Stato di SA LO (Brasile), doc. 17, che poi, in data 28.10.2016, a São José do Rio
Preto, Stato di SA LO (Brasile), ha contratto matrimonio con (doc. 18) e Controparte_6 nato il [...] a [...], Stato di SA LO (Brasile) (doc.19); Parte_7
- odierno ricorrente, è nato il [...] a [...], Stato di SA LO Parte_8
(Brasile), doc. 20, e ha poi contratto matrimonio nella medesima località il 5.5.1984, con
(doc. 21); dalla loro unione sono a loro volta nati i figli: Parte_9 Parte_5
(9.11.1984) a Indaiatuba (doc. 22) che poi, in data 3.2.2017 a Monte Mor, Stato di SA LO
(Brasile), ha contratto matrimonio con (doc. 23) e nata CP_7 Parte_6 il 14.6.1988 a Indaiatuba (doc. 24), ambedue ricorrenti in questa sede insieme al padre.
In considerazione dei lunghissimi tempi di definizione delle domande e della prassi amministrativa di respingere il riconoscimento in presenza di un avo di sesso femminile che ha generato un figlio prima del 1.1.1948, non è stata presentata istanza all'autorità consolare.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_3
***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le
3 disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui Persona_1 deriva la competenza di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della
L. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_1 brasiliano e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani, pur se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
4. A tale conclusione non osta il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca precostituzionale, sebbene la legge vigente ratione temporis (L. n.555/1912) prevedesse la trasmissione per sola via paterna (salvo casi marginali) e stabilisse (art.10) la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte
Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della L. n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la normativa in questione generasse una palese disuguaglianza tra i coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno ricondotto ai valori sanciti dagli artt. 3 e 29 della
Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
5. Tanto premesso, secondo una prima posizione, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con
4 “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca in quanto “rapporti esauriti”.
La disparità di trattamento che veniva a riproporsi sotto un diverso piano è stata però superata dalla giurisprudenza ormai consolidata che si richiama alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25 febbraio 2009) per affermare che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. La Suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha però affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo e quindi anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato. Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non può ricondursi ai “rapporti esauriti”, essendo al contrario perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione e senza che possa esservi ostacolo nell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata poiché nati anteriormente al 1.1.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non Controparte_3 sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio: era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Infine, non è rilevante il fatto che i ricorrenti non abbiano proposto preventiva domanda
5 riconoscimento del loro status all'autorità italiana all'estero dal momento che è prassi amministrativa, comunicata anche in sede istituzionale, di non accogliere domande fondate su una discendenza femminile ante Costituzione (si veda ad es. quanto indicato sul sito internet del
Ministero degli Affari Esteri nell'apposita voce).
I compensi seguono la soccombenza1 e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi
(indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: , Parte_1 Parte_2
e come sopra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 26.11-1.12.2025
Depositato in Cancelleria il 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010
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