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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2023 promossa da:
rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio Marazzotta, del Parte_1 Parte_2
Foro di Enna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORI contro on sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza cartolare del 16.12.2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo nr. 154/23, notificato in data 11 maggio 2023, la Controparte_1 quale mandataria della richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Enna Parte_3 ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di Euro 29.322,71, oltre spese di procedimento ed interessi, nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione gli ingiunti, i quali evidenziavano che lo stesso era inammissibile, improcedibile, nullo e illegittimo, nonché erroneo ed infondato per:
1.- violazione dell'art. 58 T.U.B., per mancata allegazione della titolarita' del credito azionato;
ed invero, la banca opposta aveva prodotto esclusivamente un contratto con cui Parte_3 aveva ceduto ad altra società (Banca IFIS S.p.A.) il credito, lasciando intendere che lo stesso rientrasse nell'annovero di crediti ceduti c.d. “in blocco”; che non aveva prodotto neppure la Gazzetta Ufficiale ove era pubblicata tale cessione e men che meno gli allegati ivi descritti;
2.- illegittimità della pretesa avanzata, in quanto la non aveva rispettato i tassi contrattualmente Pt_3 previsti, rendendo il credito incerto, illiquido e non esigibile, in palese violazione dell'art. 633 c.p.c.; che, a seguito di perizia di parte fatta redigere, era infatti emerso:
• che il piano d'ammortamento elaborato dalla banca non coincideva con i parametri del finanziamento;
• che il Taeg applicato era difforme da quello convenuto;
• che gli interessi moratori erano da ritenersi nulli poiché' qualificati come clausole vessatorie nel credito al consumo;
3.- che sussisteva illegittimita' ed improcedibilita' dell'ingiunzione per richiesta di interessi anatocistici vietati dalla legge nei rapporti dei finanziamenti erogati.
4. che sussisteva illegittima applicazione di interessi a tassi superiori a quelli massimi previsti dalla legge;
5. che spiegavano istanza di compensazione delle somme illegittimamente versate per interessi anatocistici ed applicazioni di clausole nulle (eccezione di compensazione con il debito residuo); tanto premesso, chiedevano:
1) che venisse accolta l'opposizione e revocato il D.I. opposto, stante la carenza di legittimazione attiva della parte opposta per violazione dell'art. 58 del TUB;
2) nel merito, che venisse accolta l'opposizione revocando il D.I. e dichiarando l'illegittimità del
D.I., stante la violazione dell'art. 633 c.p.c. come dimostrato dalla CTP depositata in atti;
conseguentemente, che venissero rideterminate le somme effettivamente e se dovute, con condanna della opposta alla restituzione di somme indebitamente incamerate;
3) con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 7 Si costituiva la che resisteva all'opposizione deducendone la totale Controparte_1 infondatezza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa.
Diritto.
Il primo motivo dell'opposizione verte sul difetto di legittimazione della società opposta.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 cod. civ. (Cass, sez. 1, 17/03/2006, n. 5997; Cass., sez. 1, 25/07/2008, n. 20473), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass., sez. 3, 25/09/2018, n. 22548).
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così, Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 - 1,
05/11/2020, n. 24798); il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200).
Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, la Corte ha affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 1, 29/12/2017, n. 31188; Cass., sez. 1, 20/02/2020, n. pagina 3 di 7 4334; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277; Cass., sez. 3, 22/06/2023, n. 17944; Cass., sez. 1, 29/02/2024,
n. 5478).
Nel caso di specie, l'estratto dell'avviso di cessione prodotto riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare il relativo rapporto come "a sofferenza".
Difatti risulta Gazzetta ufficiale e documentazione prodotta in sede di opposizione, dove risulta conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018 rep. n. 80866, racc. n. 15510, con cui la Banca IFIS ha conferito alla società IFIS NPL Servicing il ramo d'azienda relativo alla gestione di portafogli di crediti c.d. distressed, con abilitazione a riscuotere direttamente l'importo di tali crediti.
Quanto al motivo afferente l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la società deducente, oltre ai contratti di cessione già prodotti in sede monitoria, ha prodotto (v. doc. 3) dettaglio dei crediti ceduti, ove la posizione degli odierni opponenti è indicata, che comprovano come i crediti oggetto di causa fossero ricompresi nell'ambito delle cessioni menzionate nel monitorio;
in particolare, il doc. 3) specifica il contratto di finanziamento, il numero di pratica, il numero del contratto e i dati sull'ammontare del credito;
l'estratto conto riporta il numero di riferimento del rapporto di finanziamento;
vi è comunicazione della intervenuta cessione al debitore ceduto, in cui vi è il medesimo codice identificativo del contratto di finanziamento;
vi è la dichiarazione redatta da da cui risulta Pt_3 che il credito per cui si procede è incluso nella cessione in blocco a . CP_1
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo.
Con il secondo motivo, parte opponente ha contestato il quantum del credito, rilevando che il piano d'ammortamento elaborato dalla banca non coincideva con i parametri del finanziamento;
in diversi termini, il Taeg applicato era difforme da quello convenuto e gli interessi moratori da ritenersi nulli poichè qualificati come clausole vessatorie nel credito al consumo;
erano stati altresì applicati interessi anatocistici.
Orbene, quanto al TAEG difforme da quello indicato in contratto, è noto che il TAEG non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni (la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993), tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
pagina 4 di 7 L'eventuale difformità dell'ISC rispetto al contenuto economico applicato al rapporto contrattuale non determina cioè la nullità del negozio o della clausola e la nullità prevista dall'art. 117 TUB non può ritenersi applicabile nel caso di ISC divergente, in quanto rappresenta – com'è noto - un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sulla determinatezza del contratto definita delle voci di costo negoziale indicate nel contratto.
Peraltro, come esposto dalla difesa della banca, solo per il caso del credito al consumo è espressamente previsto che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle (art. 125-bis, comma 6 TUB).
Il che non ricorre evidentemente nel caso di specie.
Infine, la difformità del T.A.E.G./I.S.C. rilevata dal perito di parte riguarda non un'ipotesi di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio, bensì potrebbe riguardare, al più, una responsabilità della banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi.
Quanto alla maggiore onerosità dell'ammortamento alla francese (a rate costanti), che comporta un più lento ammortamento del capitale, va detto che la S.C. ha ritenuto che il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico, come osservato di recente dalle Sezioni Unite;
deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, “che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass.
Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo 'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato')”; "d'altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". pagina 5 di 7 Quanto alla presunta illegittimità dei tassi di interesse praticati, perché in violazione della normativa antiusura, va detto che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM (tasso effettivo globale medio) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti;
dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020,
n. 19597).
Ciò premesso, sia il Teg stabilito in contratto (12,89%) che il Tan stabilito (11,49%) sono ampiamente al di sotto dei limiti previsti per la categoria dei crediti personali stabilito nel trimestre di riferimento del D.M., pari al 18,98%.
Il motivo pertanto è infondato.
Relativamente al fatto che vi sarebbero dei tassi di interesse moratori che, nel caso di credito al consumo, configurano clausole vessatorie, va detto che tutte le voci di costo e i tassi di interesse relativi all'operazione di finanziamento sono perfettamente identificabili;
è inoltre rispettato il requisito della forma scritta, posto che il contratto sottoscritto è stato consegnato in copia agli opponenti in sede di stipula, così come dichiarato;
le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti che, per l'effetto, le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Né può ritenersi che dette clausole non siano state sottoposte all'attenzione dei sottoscrittori ovvero che non fossero intellegibili perché ambigue o poco chiare e comprensibili.
In definitiva, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (valore compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000 (parametri minimi data la non complessità delle questioni).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 16.12.2025
Il Giudice
Dr. Gaetano Labianca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2023 promossa da:
rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio Marazzotta, del Parte_1 Parte_2
Foro di Enna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORI contro on sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza cartolare del 16.12.2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo nr. 154/23, notificato in data 11 maggio 2023, la Controparte_1 quale mandataria della richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Enna Parte_3 ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di Euro 29.322,71, oltre spese di procedimento ed interessi, nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione gli ingiunti, i quali evidenziavano che lo stesso era inammissibile, improcedibile, nullo e illegittimo, nonché erroneo ed infondato per:
1.- violazione dell'art. 58 T.U.B., per mancata allegazione della titolarita' del credito azionato;
ed invero, la banca opposta aveva prodotto esclusivamente un contratto con cui Parte_3 aveva ceduto ad altra società (Banca IFIS S.p.A.) il credito, lasciando intendere che lo stesso rientrasse nell'annovero di crediti ceduti c.d. “in blocco”; che non aveva prodotto neppure la Gazzetta Ufficiale ove era pubblicata tale cessione e men che meno gli allegati ivi descritti;
2.- illegittimità della pretesa avanzata, in quanto la non aveva rispettato i tassi contrattualmente Pt_3 previsti, rendendo il credito incerto, illiquido e non esigibile, in palese violazione dell'art. 633 c.p.c.; che, a seguito di perizia di parte fatta redigere, era infatti emerso:
• che il piano d'ammortamento elaborato dalla banca non coincideva con i parametri del finanziamento;
• che il Taeg applicato era difforme da quello convenuto;
• che gli interessi moratori erano da ritenersi nulli poiché' qualificati come clausole vessatorie nel credito al consumo;
3.- che sussisteva illegittimita' ed improcedibilita' dell'ingiunzione per richiesta di interessi anatocistici vietati dalla legge nei rapporti dei finanziamenti erogati.
4. che sussisteva illegittima applicazione di interessi a tassi superiori a quelli massimi previsti dalla legge;
5. che spiegavano istanza di compensazione delle somme illegittimamente versate per interessi anatocistici ed applicazioni di clausole nulle (eccezione di compensazione con il debito residuo); tanto premesso, chiedevano:
1) che venisse accolta l'opposizione e revocato il D.I. opposto, stante la carenza di legittimazione attiva della parte opposta per violazione dell'art. 58 del TUB;
2) nel merito, che venisse accolta l'opposizione revocando il D.I. e dichiarando l'illegittimità del
D.I., stante la violazione dell'art. 633 c.p.c. come dimostrato dalla CTP depositata in atti;
conseguentemente, che venissero rideterminate le somme effettivamente e se dovute, con condanna della opposta alla restituzione di somme indebitamente incamerate;
3) con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 7 Si costituiva la che resisteva all'opposizione deducendone la totale Controparte_1 infondatezza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa.
Diritto.
Il primo motivo dell'opposizione verte sul difetto di legittimazione della società opposta.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 cod. civ. (Cass, sez. 1, 17/03/2006, n. 5997; Cass., sez. 1, 25/07/2008, n. 20473), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass., sez. 3, 25/09/2018, n. 22548).
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così, Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 - 1,
05/11/2020, n. 24798); il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200).
Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, la Corte ha affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 1, 29/12/2017, n. 31188; Cass., sez. 1, 20/02/2020, n. pagina 3 di 7 4334; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277; Cass., sez. 3, 22/06/2023, n. 17944; Cass., sez. 1, 29/02/2024,
n. 5478).
Nel caso di specie, l'estratto dell'avviso di cessione prodotto riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare il relativo rapporto come "a sofferenza".
Difatti risulta Gazzetta ufficiale e documentazione prodotta in sede di opposizione, dove risulta conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018 rep. n. 80866, racc. n. 15510, con cui la Banca IFIS ha conferito alla società IFIS NPL Servicing il ramo d'azienda relativo alla gestione di portafogli di crediti c.d. distressed, con abilitazione a riscuotere direttamente l'importo di tali crediti.
Quanto al motivo afferente l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la società deducente, oltre ai contratti di cessione già prodotti in sede monitoria, ha prodotto (v. doc. 3) dettaglio dei crediti ceduti, ove la posizione degli odierni opponenti è indicata, che comprovano come i crediti oggetto di causa fossero ricompresi nell'ambito delle cessioni menzionate nel monitorio;
in particolare, il doc. 3) specifica il contratto di finanziamento, il numero di pratica, il numero del contratto e i dati sull'ammontare del credito;
l'estratto conto riporta il numero di riferimento del rapporto di finanziamento;
vi è comunicazione della intervenuta cessione al debitore ceduto, in cui vi è il medesimo codice identificativo del contratto di finanziamento;
vi è la dichiarazione redatta da da cui risulta Pt_3 che il credito per cui si procede è incluso nella cessione in blocco a . CP_1
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo.
Con il secondo motivo, parte opponente ha contestato il quantum del credito, rilevando che il piano d'ammortamento elaborato dalla banca non coincideva con i parametri del finanziamento;
in diversi termini, il Taeg applicato era difforme da quello convenuto e gli interessi moratori da ritenersi nulli poichè qualificati come clausole vessatorie nel credito al consumo;
erano stati altresì applicati interessi anatocistici.
Orbene, quanto al TAEG difforme da quello indicato in contratto, è noto che il TAEG non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni (la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993), tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
pagina 4 di 7 L'eventuale difformità dell'ISC rispetto al contenuto economico applicato al rapporto contrattuale non determina cioè la nullità del negozio o della clausola e la nullità prevista dall'art. 117 TUB non può ritenersi applicabile nel caso di ISC divergente, in quanto rappresenta – com'è noto - un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sulla determinatezza del contratto definita delle voci di costo negoziale indicate nel contratto.
Peraltro, come esposto dalla difesa della banca, solo per il caso del credito al consumo è espressamente previsto che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle (art. 125-bis, comma 6 TUB).
Il che non ricorre evidentemente nel caso di specie.
Infine, la difformità del T.A.E.G./I.S.C. rilevata dal perito di parte riguarda non un'ipotesi di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio, bensì potrebbe riguardare, al più, una responsabilità della banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi.
Quanto alla maggiore onerosità dell'ammortamento alla francese (a rate costanti), che comporta un più lento ammortamento del capitale, va detto che la S.C. ha ritenuto che il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico, come osservato di recente dalle Sezioni Unite;
deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, “che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass.
Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo 'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato')”; "d'altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". pagina 5 di 7 Quanto alla presunta illegittimità dei tassi di interesse praticati, perché in violazione della normativa antiusura, va detto che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM (tasso effettivo globale medio) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti;
dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020,
n. 19597).
Ciò premesso, sia il Teg stabilito in contratto (12,89%) che il Tan stabilito (11,49%) sono ampiamente al di sotto dei limiti previsti per la categoria dei crediti personali stabilito nel trimestre di riferimento del D.M., pari al 18,98%.
Il motivo pertanto è infondato.
Relativamente al fatto che vi sarebbero dei tassi di interesse moratori che, nel caso di credito al consumo, configurano clausole vessatorie, va detto che tutte le voci di costo e i tassi di interesse relativi all'operazione di finanziamento sono perfettamente identificabili;
è inoltre rispettato il requisito della forma scritta, posto che il contratto sottoscritto è stato consegnato in copia agli opponenti in sede di stipula, così come dichiarato;
le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti che, per l'effetto, le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Né può ritenersi che dette clausole non siano state sottoposte all'attenzione dei sottoscrittori ovvero che non fossero intellegibili perché ambigue o poco chiare e comprensibili.
In definitiva, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (valore compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000 (parametri minimi data la non complessità delle questioni).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 16.12.2025
Il Giudice
Dr. Gaetano Labianca
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