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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4382/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CE AZ
e
(cf. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Maria Gigliola Montano
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/1/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato il 16/6/1996 in Piombino.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/5/2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli, entrambi maggiorenni. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino il 16/06/1996 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Piombino nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n.137.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nell'abitazione familiare, posta in Piombino Via Giovanni Lerario 16, continueranno, allo stato, ad abitare la signora unitamente ai Parte_1 figli e con la stessa residenti. Per_1 Per_2
2) L'Ing. si impegna e obbliga a corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di
[...] euro 1000,00 con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno 2025, da versarsi entro il 10 di ogni mese,
2 3) l'Ing. verserà mensilmente alla figlia , direttamente alla CP_1 Per_2 stessa, la somma mensile di euro 600 finché la stessa non avrà reperito attività lavorativa: eventuali spese mediche non coperte dal SSN che si rendano necessarie per la figlia saranno sostenute interamente dal padre.
Ogni rapporto economico tra padre e figlia per il futuro sarà gestito direttamente tra gli stessi.
4) Spese legali compensate
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4382/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CE AZ
e
(cf. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Maria Gigliola Montano
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/1/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato il 16/6/1996 in Piombino.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/5/2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli, entrambi maggiorenni. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino il 16/06/1996 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Piombino nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n.137.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) nell'abitazione familiare, posta in Piombino Via Giovanni Lerario 16, continueranno, allo stato, ad abitare la signora unitamente ai Parte_1 figli e con la stessa residenti. Per_1 Per_2
2) L'Ing. si impegna e obbliga a corrispondere alla signora CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di
[...] euro 1000,00 con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno 2025, da versarsi entro il 10 di ogni mese,
2 3) l'Ing. verserà mensilmente alla figlia , direttamente alla CP_1 Per_2 stessa, la somma mensile di euro 600 finché la stessa non avrà reperito attività lavorativa: eventuali spese mediche non coperte dal SSN che si rendano necessarie per la figlia saranno sostenute interamente dal padre.
Ogni rapporto economico tra padre e figlia per il futuro sarà gestito direttamente tra gli stessi.
4) Spese legali compensate
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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