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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15088/2022 r.g.,
e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti dall'Avv. Marco Borriello (C.F. ), presso il cui studio domicilia in C.F._2
Mariglianella (NA), alla via Enzo e Dino Ferrari n. 10
-Attore
E
con sede sociale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, Controparte_1
P.IVA P.IVA_1
-Convenuta contumace
NONCHÉ
con sede legale in Milano, alla via San Prospero n. 4 (C.F. Controparte_2
), che si costituisce tramite la procuratrice speciale , P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), giusta procura alle liti, e C.F._3 con la stessa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. l'Avv. Teresa Di Rosa, sito in Torre del
Greco (NA), al viale Campania n. 16/A
-Interventrice cessionaria
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva di emettersi decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 di e , prospettando di essere creditrice nei confronti degli stessi in Parte_1 Parte_2 virtù di contratto di prestito personale n. 12745112 stipulato in data 08.05.2007 da questi ultimi con la società per la somma di euro 20.000,00, relativamente al quale residuava Controparte_4 un'esposizione debitoria di euro 20.769,23, complessiva di capitale e interessi di mora, oltre gli ulteriori interessi moratori fino al saldo effettivo.
Tale contratto veniva ceduto prima a in data 10.12.2013, poi a Banca Ifis s.p.a. in Controparte_5 data 30.11.2015 e ancora alla ricorrente in data 13.12.2016. Controparte_1
Con decreto n. 3198/2021, emesso in data 20.04.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a Parte_1
e di pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre interessi come da
[...] Parte_2 domanda.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. il giudizio veniva rubricato rg 1586\2021.
Gli opponenti formulavano in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli, essendo il residente in [...] e la sig.ra in Milano a cui poi Pt_1 Parte_2 seguivano eccezioni specifiche in relazione alla posizione contrattuale assunta da ciascun obbligato.
Con provvedimento del 20.06.2022 accolta l'eccezione di incompetenza territoriale per la sig.ra il giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa, separava le Parte_2 domande ed ordinava la cancellazione del giudizio dal ruolo limitatamente alla posizione della
Parte_2
Con il medesimo provvedimento il giudice, rilevato che il decreto ingiuntivo n. 3198\2021 del
Tribunale di Napoli non era mai stato notificato al sig. riqualificava la domanda da questo Pt_1 proposta come azione di accertamento negativo del credito.
Il giudizio con il nuovo numero di rg 15088\2022 proseguiva sulla domanda separata proposta dal solo sig. , onde oggetto di disamina nel presente giudizio sono unicamente le eccezioni formulate da Pt_1 quest'ultimo come riqualificate.
Ebbene lo stesso deduceva:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo;
- la carenza di legittimazione attiva della ricorrente Controparte_1
- l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori in misura usuraria, con conseguente diritto dell'opponente al risarcimento del danno;
- l'errata indicazione del TAEG/ISC in quanto nello stesso non sarebbero state computate le spese relative alle polizze assicurative collegate al contratto di finanziamento;
- l'intervenuto pagamento della somma di euro 13.330,12 che andrebbe detratta da quella oggetto di ingiunzione;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della cessionaria e dei danti causa della stessa, la cui inerzia protrattasi per anni avrebbe ingenerato nel debitore il legittimo affidamento nella remissione del debito. Per tali ragioni l'opponente concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva in giudizio la quale deduceva: Controparte_2
- la propria legittimazione attiva in ragione dell'intervenuta cessione del 03.03.2022 e l'idoneità della documentazione depositata a darne prova;
- il pagamento da parte dell'opponente di 32 rate a fronte delle 84 rate previste dal piano di ammortamento;
- la legittimità degli interessi applicati;
- la corretta indicazione del TAEG/ISC;
- l'inopponibilità alla cessionaria delle eccezioni relative a eventuali pratiche scorrette relative alla sottoscrizione della polizza assicurativa.
In ragione di quanto detto la parte opposta concludeva per il rigetto della domanda con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 20.769,21 in virtù del rapporto contrattuale oggetto di accertamento negativo.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene la domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare attesa la riqualificazione della domanda del quale azione di accertamento Pt_1 negativo del credito l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo (si ricorda mai notificato al ferrante) per incompetenza del tribunale di Napoli risulta superata in quanto non oggetto del presente giudizio.
Passando al merito va disattesa l'eccezione di mancata legittimazione attiva della Controparte_2
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente ai fini della legittimazione attiva ove la parte non contesti l'esistenza del contratto di cessione e lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. n. 22151\2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque ciò che ne discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto “minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie l'attore non ha dedotto né che i contratti di cessione non esistano né che i crediti oggetto di cessione non presentino le caratteristiche che ne consentano la riconducibilità alle categorie generali indicate in G.U ma si è limitato a dedurre che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale a dimostrare la titolarità del rapporto.
Passando all'esame della fattispecie concreta, nel caso de quo gli allegati estratti degli avvisi relativi alle successive cessioni pubblicati in Gazzetta Ufficiale hanno indicato le relative categorie generali. In particolare:
1) Cessione da a del 10.12.2013: CP_4 CP_5
- tutti i crediti pecuniari che alla data del 31.08.2013 “traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi (…)”;
2) Cessione da a Ifis del 30.11.2015: CP_5
- crediti “dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013”; CP_ 3) Cessione da Ifis a del 13.12.2016:
- crediti “acquistati da Banca Ifis S.p.A. mediante i seguenti contratti di cessione (…) Rubidio Spv:
30/11/2015”; CP_ 4) Cessione da a del 03.03.2022: CP_2
- crediti “acquistati da ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato in data con Banca Controparte_1
Ifis S.p.A. 13 dicembre 2016”; Tali elementi, sebbene generici, consentono di affermare la riconducibilità del finanziamento de quo alla categoria generale dei rapporti ceduti, va inoltre considerato che, sebbene l'opponente non abbia dedotto l'inesistenza del contratto di cessione, l'opposta nel costituirsi in giudizio ha prodotto già nella fase monitoria copia dei contratti di cessione relativi alle operazioni in esame.
Da quanto sin qui detto ne discende il rigetto di tale doglianza.
Prima di procedere all'esame delle singole contestazioni afferenti il merito par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.
Quanto alla ripartizione di tale onere probatorio pur essendo stata riqualificata la presente azione come azione di accertamento negativo, ciò non comporta l'inversione dell'onere probatorio in capo alle parti infatti, come autorevolmente affermato “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. sent. n. 9706/2024). Dello stesso tenore si prefigura la sentenza n. 504/2023 della Corte d'Appello di Milano, per la quale “Le ordinarie e generali regole in tema di onere probatorio non variano quale che sia la parte che assume l'iniziativa processuale: pertanto resta sempre e comunque a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, ancorché sia stato il debitore ad esercitare l'azione di accertamento negativo”. Pertanto ne deriva che nel caso di specie l'istituto di credito convenuto ha assolto al suo onere probatorio allegando il titolo nonché
l'inadempimento della controparte, sulla quale ultima gravava l'onere di provare il fatto estintivo, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto” (Cass. Sez. Un. Sent.
n. 13533/2011).
Pertanto venendo alle eccezioni sollevate dall'attore si rileva quanto segue.
L'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori applicati risulta infondata.
Infatti, a ben vedere:
a)Gli interessi corrispettivi sono stati fissati contrattualmente al 15,01% (TAN) a fronte di un tasso soglia usura per il periodo in esame- maggio 2007- del 19,17% (12,78% aumentato della metà previsto dal decreto ministeriale per la categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”) come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegato in atti ( cfr. documento n. 12 comparsa di costituzione e risposta della Banca);
b) Gli interessi moratori sono stati fissati contrattualmente nella misura del 18% (1,5% su base mensile) a fronte di un tasso soglia usura per il periodo in esame – maggio 2007- del 22,32 %
(T.E.G.M. 12,78% + maggiorazione del 2,1% aumentato della metà ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente).
Per quanto attiene alle doglianze relative alle polizze sottoscritte dall'attore contestualmente al contratto di finanziamento, va rilevato che lo stesso si è limitato ad affermare che “Non è dato sapere se e come il contraente sia stato informato della facoltatività della medesima”. A tal proposito giova rammentare l'orientamento arbitrale secondo cui “le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB (…). Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato” (ABF Milano -
Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). Il principio è stato anche affermato anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 8806/2017, pur con riferimento al diverso indice del TEG, ove la
Corte di legittimità ha ribadito che: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni”.
Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che pertanto sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento, spettando all'istituto di credito dimostrare la facoltatività della polizza.
Ebbene nel caso di specie ricorrono tutti i suesposti profili di presunzione, ciò non di meno, anche volendo ritenere la sottoscrizione della polizza obbligatoria, e dunque incidente sulla misura del
ISC\TAEG, la circostanza non legittimerebbe in ogni caso l'applicazione del tasso sostituivo ex art
125 bis TUB. Ed invero solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (quale quello di specie),
l'applicazione dell'interesse sostitutivo in caso di non corretta indicazione del TAEG/ISC, tuttavia tale norma si applica ai soli contratti stipulati con il consumatore, di importo non superiore a euro
75.000,00 e successivi al 19 settembre 2010. Diversamente, ai contratti precedenti a quella data si applica ratione temporis il testo del previgente art. 124 TUB, il quale prevedeva la sanzione dell'applicazione del tasso nominale minimo dei Bot solo in caso di assenza o nullità del TAEG e non quando lo stesso non fosse indicato correttamente nel contratto. Pertanto, venendo in questione nel caso di specie un rapporto contrattuale sorto nell'anno 2007 non può che concludersi che il contratto per cui è causa non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125 bis del TUB.
All'esito di tale ricostruzione, deve ritenersi che tale difformità potrebbe solo rilevare sotto il profilo di una eventuale responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito con conseguente risarcimento del danno in favore del cliente, laddove si desse prova di eventuali danni procurati e del nesso eziologico con l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario
(cfr. Tribunale di Napoli, II sez. civile, sent. 12/01/2021). Ebbene, è da escludere che in questo giudizio la parte opponente, che pure ha lamentato che la controparte avrebbe adottato pratiche commerciali scorrette, abbia provato tali profili di responsabilità.
Prive di fondamento risultano anche le deduzioni attoree circa l'errata quantificazione del credito in ragione del pagamento della somma di euro 13.330,12 atteso che sarebbe stato suo onere dimostrare che tale pagamento era satisfattivo dell'intero importo finanziato e degli interessi moratori. Infatti, come allegato dalla società convenuta e non specificamente contestato dall'attore, il sig. ha pagato 32 delle 84 rate previste dal piano di ammortamento e pertanto la somma Pt_1 di euro 20.769,23 risulta dall'addizione tra il capitale residuo (le restanti 52 rate previste) e gli interessi di mora maturati dalla data di risoluzione del contratto fino a quella di cessione del credito a (13.12.2016). La parte attrice non ha allegato fatti estintivi o contestazioni Controparte_1 specifiche sul quantum.
L'attore ha altresì dedotto la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della cessionaria e dei danti causa della stessa, atteso che la stessa domandando il pagamento a numerosi anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto avrebbe mediante la sua inerzia ingenerato nel debitore il legittimo affidamento nella remissione del debito. Anche tale eccezione è infondata atteso che “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale” (Cass. sent. n.
28439/2020) nel caso di specie è da escludere che le società titolari del credito de quo succedutesi nel tempo abbiano manifestato tale volontà tacita o espressa, considerata la allegazione della presenza di richieste di pagamento oltre che il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine non può essere presa in considerazione, in quanto tardivamente formulata solo con la comparsa conclusionale, l'eccezione di frazionamento del credito, la quale sarebbe in ogni caso infondata atteso che il credito oggetto del presente giudizio origina da un contratto diverso da quello da cui sorgeva il credito azionato nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Milano. Per tali ragioni la domanda di parte attrice va rigettata ed accertato il diritto della convenuta al pagamento delle somme di cui al contratto di finanziamento n. 12745112 nella misura di euro
20.769,23 ( come emergente dalla documentazione in atti: contratto di finanziamento, piano di ammortamento ed estratto conto) va disposta la condanna del sig. al pagamento Parte_1 in favore della della somma di euro 20.769,23 (a titolo di capitale ed interessi di mora Controparte_2 maturati dalla data di risoluzione del contratto al 13.12.2016) oltre interessi moratori al tasso contrattuale convenzionalmente pattuito sulla sorte capitale ( calcolata alla data di risoluzione del contratto) dal 13.12.2016 al soddisfo.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa e pertanto si pongono a carico della parte attrice nei confronti dell'interventrice, con applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 47/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- accerta il diritto di al pagamento da parte di in forza del contratto n. CP_2 Parte_1
12745112 della somma di euro 20.769,23 a titolo di capitale ed interessi di mora maturati dalla data di risoluzione del contratto al 13.12.2016, oltre interessi moratori al tasso contrattuale convenzionalmente pattuito sulla sorte capitale (calcolata alla data di risoluzione del contratto) dal 13.12.2016 al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro 20.769,23 a Parte_1 CP_2 titolo di capitale ed interessi di mora maturati dalla data di risoluzione del contratto al 13.12.2016, oltre interessi moratori al tasso contrattuale convenzionalmente pattuito sulla sorte capitale (calcolata alla data di risoluzione del contratto) dal 13.12.2016 al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite per il presente giudizio in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali;
CP_2
- nulla per le spese tra la parte attrice e la parte convenuta contumace.
Così deciso, Napoli 13.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15088/2022 r.g.,
e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti dall'Avv. Marco Borriello (C.F. ), presso il cui studio domicilia in C.F._2
Mariglianella (NA), alla via Enzo e Dino Ferrari n. 10
-Attore
E
con sede sociale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, Controparte_1
P.IVA P.IVA_1
-Convenuta contumace
NONCHÉ
con sede legale in Milano, alla via San Prospero n. 4 (C.F. Controparte_2
), che si costituisce tramite la procuratrice speciale , P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), giusta procura alle liti, e C.F._3 con la stessa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. l'Avv. Teresa Di Rosa, sito in Torre del
Greco (NA), al viale Campania n. 16/A
-Interventrice cessionaria
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva di emettersi decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 di e , prospettando di essere creditrice nei confronti degli stessi in Parte_1 Parte_2 virtù di contratto di prestito personale n. 12745112 stipulato in data 08.05.2007 da questi ultimi con la società per la somma di euro 20.000,00, relativamente al quale residuava Controparte_4 un'esposizione debitoria di euro 20.769,23, complessiva di capitale e interessi di mora, oltre gli ulteriori interessi moratori fino al saldo effettivo.
Tale contratto veniva ceduto prima a in data 10.12.2013, poi a Banca Ifis s.p.a. in Controparte_5 data 30.11.2015 e ancora alla ricorrente in data 13.12.2016. Controparte_1
Con decreto n. 3198/2021, emesso in data 20.04.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a Parte_1
e di pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre interessi come da
[...] Parte_2 domanda.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. il giudizio veniva rubricato rg 1586\2021.
Gli opponenti formulavano in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli, essendo il residente in [...] e la sig.ra in Milano a cui poi Pt_1 Parte_2 seguivano eccezioni specifiche in relazione alla posizione contrattuale assunta da ciascun obbligato.
Con provvedimento del 20.06.2022 accolta l'eccezione di incompetenza territoriale per la sig.ra il giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa, separava le Parte_2 domande ed ordinava la cancellazione del giudizio dal ruolo limitatamente alla posizione della
Parte_2
Con il medesimo provvedimento il giudice, rilevato che il decreto ingiuntivo n. 3198\2021 del
Tribunale di Napoli non era mai stato notificato al sig. riqualificava la domanda da questo Pt_1 proposta come azione di accertamento negativo del credito.
Il giudizio con il nuovo numero di rg 15088\2022 proseguiva sulla domanda separata proposta dal solo sig. , onde oggetto di disamina nel presente giudizio sono unicamente le eccezioni formulate da Pt_1 quest'ultimo come riqualificate.
Ebbene lo stesso deduceva:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo;
- la carenza di legittimazione attiva della ricorrente Controparte_1
- l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori in misura usuraria, con conseguente diritto dell'opponente al risarcimento del danno;
- l'errata indicazione del TAEG/ISC in quanto nello stesso non sarebbero state computate le spese relative alle polizze assicurative collegate al contratto di finanziamento;
- l'intervenuto pagamento della somma di euro 13.330,12 che andrebbe detratta da quella oggetto di ingiunzione;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della cessionaria e dei danti causa della stessa, la cui inerzia protrattasi per anni avrebbe ingenerato nel debitore il legittimo affidamento nella remissione del debito. Per tali ragioni l'opponente concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva in giudizio la quale deduceva: Controparte_2
- la propria legittimazione attiva in ragione dell'intervenuta cessione del 03.03.2022 e l'idoneità della documentazione depositata a darne prova;
- il pagamento da parte dell'opponente di 32 rate a fronte delle 84 rate previste dal piano di ammortamento;
- la legittimità degli interessi applicati;
- la corretta indicazione del TAEG/ISC;
- l'inopponibilità alla cessionaria delle eccezioni relative a eventuali pratiche scorrette relative alla sottoscrizione della polizza assicurativa.
In ragione di quanto detto la parte opposta concludeva per il rigetto della domanda con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 20.769,21 in virtù del rapporto contrattuale oggetto di accertamento negativo.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene la domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare attesa la riqualificazione della domanda del quale azione di accertamento Pt_1 negativo del credito l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo (si ricorda mai notificato al ferrante) per incompetenza del tribunale di Napoli risulta superata in quanto non oggetto del presente giudizio.
Passando al merito va disattesa l'eccezione di mancata legittimazione attiva della Controparte_2
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente ai fini della legittimazione attiva ove la parte non contesti l'esistenza del contratto di cessione e lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. n. 22151\2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque ciò che ne discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto “minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie l'attore non ha dedotto né che i contratti di cessione non esistano né che i crediti oggetto di cessione non presentino le caratteristiche che ne consentano la riconducibilità alle categorie generali indicate in G.U ma si è limitato a dedurre che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale a dimostrare la titolarità del rapporto.
Passando all'esame della fattispecie concreta, nel caso de quo gli allegati estratti degli avvisi relativi alle successive cessioni pubblicati in Gazzetta Ufficiale hanno indicato le relative categorie generali. In particolare:
1) Cessione da a del 10.12.2013: CP_4 CP_5
- tutti i crediti pecuniari che alla data del 31.08.2013 “traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi (…)”;
2) Cessione da a Ifis del 30.11.2015: CP_5
- crediti “dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013”; CP_ 3) Cessione da Ifis a del 13.12.2016:
- crediti “acquistati da Banca Ifis S.p.A. mediante i seguenti contratti di cessione (…) Rubidio Spv:
30/11/2015”; CP_ 4) Cessione da a del 03.03.2022: CP_2
- crediti “acquistati da ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato in data con Banca Controparte_1
Ifis S.p.A. 13 dicembre 2016”; Tali elementi, sebbene generici, consentono di affermare la riconducibilità del finanziamento de quo alla categoria generale dei rapporti ceduti, va inoltre considerato che, sebbene l'opponente non abbia dedotto l'inesistenza del contratto di cessione, l'opposta nel costituirsi in giudizio ha prodotto già nella fase monitoria copia dei contratti di cessione relativi alle operazioni in esame.
Da quanto sin qui detto ne discende il rigetto di tale doglianza.
Prima di procedere all'esame delle singole contestazioni afferenti il merito par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.
Quanto alla ripartizione di tale onere probatorio pur essendo stata riqualificata la presente azione come azione di accertamento negativo, ciò non comporta l'inversione dell'onere probatorio in capo alle parti infatti, come autorevolmente affermato “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. sent. n. 9706/2024). Dello stesso tenore si prefigura la sentenza n. 504/2023 della Corte d'Appello di Milano, per la quale “Le ordinarie e generali regole in tema di onere probatorio non variano quale che sia la parte che assume l'iniziativa processuale: pertanto resta sempre e comunque a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, ancorché sia stato il debitore ad esercitare l'azione di accertamento negativo”. Pertanto ne deriva che nel caso di specie l'istituto di credito convenuto ha assolto al suo onere probatorio allegando il titolo nonché
l'inadempimento della controparte, sulla quale ultima gravava l'onere di provare il fatto estintivo, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto” (Cass. Sez. Un. Sent.
n. 13533/2011).
Pertanto venendo alle eccezioni sollevate dall'attore si rileva quanto segue.
L'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori applicati risulta infondata.
Infatti, a ben vedere:
a)Gli interessi corrispettivi sono stati fissati contrattualmente al 15,01% (TAN) a fronte di un tasso soglia usura per il periodo in esame- maggio 2007- del 19,17% (12,78% aumentato della metà previsto dal decreto ministeriale per la categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”) come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegato in atti ( cfr. documento n. 12 comparsa di costituzione e risposta della Banca);
b) Gli interessi moratori sono stati fissati contrattualmente nella misura del 18% (1,5% su base mensile) a fronte di un tasso soglia usura per il periodo in esame – maggio 2007- del 22,32 %
(T.E.G.M. 12,78% + maggiorazione del 2,1% aumentato della metà ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente).
Per quanto attiene alle doglianze relative alle polizze sottoscritte dall'attore contestualmente al contratto di finanziamento, va rilevato che lo stesso si è limitato ad affermare che “Non è dato sapere se e come il contraente sia stato informato della facoltatività della medesima”. A tal proposito giova rammentare l'orientamento arbitrale secondo cui “le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB (…). Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato” (ABF Milano -
Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). Il principio è stato anche affermato anche dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 8806/2017, pur con riferimento al diverso indice del TEG, ove la
Corte di legittimità ha ribadito che: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni”.
Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che pertanto sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento, spettando all'istituto di credito dimostrare la facoltatività della polizza.
Ebbene nel caso di specie ricorrono tutti i suesposti profili di presunzione, ciò non di meno, anche volendo ritenere la sottoscrizione della polizza obbligatoria, e dunque incidente sulla misura del
ISC\TAEG, la circostanza non legittimerebbe in ogni caso l'applicazione del tasso sostituivo ex art
125 bis TUB. Ed invero solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (quale quello di specie),
l'applicazione dell'interesse sostitutivo in caso di non corretta indicazione del TAEG/ISC, tuttavia tale norma si applica ai soli contratti stipulati con il consumatore, di importo non superiore a euro
75.000,00 e successivi al 19 settembre 2010. Diversamente, ai contratti precedenti a quella data si applica ratione temporis il testo del previgente art. 124 TUB, il quale prevedeva la sanzione dell'applicazione del tasso nominale minimo dei Bot solo in caso di assenza o nullità del TAEG e non quando lo stesso non fosse indicato correttamente nel contratto. Pertanto, venendo in questione nel caso di specie un rapporto contrattuale sorto nell'anno 2007 non può che concludersi che il contratto per cui è causa non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125 bis del TUB.
All'esito di tale ricostruzione, deve ritenersi che tale difformità potrebbe solo rilevare sotto il profilo di una eventuale responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito con conseguente risarcimento del danno in favore del cliente, laddove si desse prova di eventuali danni procurati e del nesso eziologico con l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario
(cfr. Tribunale di Napoli, II sez. civile, sent. 12/01/2021). Ebbene, è da escludere che in questo giudizio la parte opponente, che pure ha lamentato che la controparte avrebbe adottato pratiche commerciali scorrette, abbia provato tali profili di responsabilità.
Prive di fondamento risultano anche le deduzioni attoree circa l'errata quantificazione del credito in ragione del pagamento della somma di euro 13.330,12 atteso che sarebbe stato suo onere dimostrare che tale pagamento era satisfattivo dell'intero importo finanziato e degli interessi moratori. Infatti, come allegato dalla società convenuta e non specificamente contestato dall'attore, il sig. ha pagato 32 delle 84 rate previste dal piano di ammortamento e pertanto la somma Pt_1 di euro 20.769,23 risulta dall'addizione tra il capitale residuo (le restanti 52 rate previste) e gli interessi di mora maturati dalla data di risoluzione del contratto fino a quella di cessione del credito a (13.12.2016). La parte attrice non ha allegato fatti estintivi o contestazioni Controparte_1 specifiche sul quantum.
L'attore ha altresì dedotto la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della cessionaria e dei danti causa della stessa, atteso che la stessa domandando il pagamento a numerosi anni di distanza dalla sottoscrizione del contratto avrebbe mediante la sua inerzia ingenerato nel debitore il legittimo affidamento nella remissione del debito. Anche tale eccezione è infondata atteso che “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale” (Cass. sent. n.
28439/2020) nel caso di specie è da escludere che le società titolari del credito de quo succedutesi nel tempo abbiano manifestato tale volontà tacita o espressa, considerata la allegazione della presenza di richieste di pagamento oltre che il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine non può essere presa in considerazione, in quanto tardivamente formulata solo con la comparsa conclusionale, l'eccezione di frazionamento del credito, la quale sarebbe in ogni caso infondata atteso che il credito oggetto del presente giudizio origina da un contratto diverso da quello da cui sorgeva il credito azionato nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Milano. Per tali ragioni la domanda di parte attrice va rigettata ed accertato il diritto della convenuta al pagamento delle somme di cui al contratto di finanziamento n. 12745112 nella misura di euro
20.769,23 ( come emergente dalla documentazione in atti: contratto di finanziamento, piano di ammortamento ed estratto conto) va disposta la condanna del sig. al pagamento Parte_1 in favore della della somma di euro 20.769,23 (a titolo di capitale ed interessi di mora Controparte_2 maturati dalla data di risoluzione del contratto al 13.12.2016) oltre interessi moratori al tasso contrattuale convenzionalmente pattuito sulla sorte capitale ( calcolata alla data di risoluzione del contratto) dal 13.12.2016 al soddisfo.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa e pertanto si pongono a carico della parte attrice nei confronti dell'interventrice, con applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 47/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- accerta il diritto di al pagamento da parte di in forza del contratto n. CP_2 Parte_1
12745112 della somma di euro 20.769,23 a titolo di capitale ed interessi di mora maturati dalla data di risoluzione del contratto al 13.12.2016, oltre interessi moratori al tasso contrattuale convenzionalmente pattuito sulla sorte capitale (calcolata alla data di risoluzione del contratto) dal 13.12.2016 al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro 20.769,23 a Parte_1 CP_2 titolo di capitale ed interessi di mora maturati dalla data di risoluzione del contratto al 13.12.2016, oltre interessi moratori al tasso contrattuale convenzionalmente pattuito sulla sorte capitale (calcolata alla data di risoluzione del contratto) dal 13.12.2016 al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite per il presente giudizio in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali;
CP_2
- nulla per le spese tra la parte attrice e la parte convenuta contumace.
Così deciso, Napoli 13.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)