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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
OL CE, EL
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2142/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ150007757U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della ditta individuale “Ricorrente_2 '”, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso avviso di accertamento emesso dalla direzione interregionale Campania e Calabria ufficio dei monopoli della Calabria sez. territ. di Catanzaro, notificato in data 05/11/2020 per il periodo d'imposta relativo imposta scommesse anno 2015, recante n. MTQ150007757U, cod. atto 00007647209 e del connesso provvedimento di irrogazioni di sanzioni
Il ricorrente premette che, l'avviso di accertamento, prende avvio allorquando in data 22/07/2015, personale della Guardia di finanza tenenza di Crotone, operavano un controllo amministrativo presso il “Ricorrente_2 '”
Nell'occasione, venivano rinvenuti nr. 2 apparecchi non regolari, che venivano classificati come appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 TULPS comma 6 a), ma non collegati con la rete statale della raccolta del gioco.
Che a seguito del verbale elevato, l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, ha emesso avviso di accertamento,
a norma dell'art. 1 comma 646 lett. b) L. 190/2014.
Ebbene, la norma indicata dall'ente impositore, fa riferimento alla lett. b) del comma 646
art. 1 L: 190/2014, il quale prescrive che: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni,
e' soggetto al pagamento:
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio
A sostegno, quindi, delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per errata applicazione della legge di riferimento. Assume che la norma presa a riferimento dall'ufficio dei monopoli di Catanzaro, ossia il comma 646 Art. 1 L. 190/2014, per la richiesta dell'imposta unica, non può essere applicata al caso di specie per molteplici motivi;
il primo fra questi un profilo di illegittimità, che si concretizza nella mancata identificazione della fattispecie. Osserva che l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, anziché applicare l'art. 39 quater comma 4 dl 269/2003, che disciplina il prelievo unico erariale sul gioco attraverso apparecchi, applica il D.L. 504/98 che parla di imposte uniche sui concorsi a pronostici e sulle scommesse, per l'emissione dell'avviso di accertamento, norma che è illegittima, e non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la fattispecie descritta nel D.L. 504/98
è assolutamente diversa da quella che è stata verificata nell'attività commerciale della ricorrente. Eccepisce che l'apparecchio rinvenuto nell'attività commerciale del ricorrente, per come descritto nel verbale di accesso, non era un apparecchio attraverso il quale si potevano effettuare puntate su concorsi a pronostici e scommesse. Infatti, gli l'apparecchi, per come recita il verbale di sequestro del 2015, consentiva di accedere a servizi di ricariche telefoniche, a servizi di e-commerce a servizi di social network, oltre che a giochi di casinò.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. Evidenzia che la pretesa impositiva è già prescritta perché l'ente impositore non avendo dato seguito alla lettura del volume delle somme giocate, ha fatto prescrivere la pretesa tributaria. Assume che nel caso in esame, non è da applicare l'art. 39 quater comma 4 dl 269/2003 bensì l'art. 24 comma 9 DL 98/2011, il quale così recita: “gli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale
è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti dall'art. 20 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472 e dell'art. 28 della L. 24 novembre
1981 n. 689”.
Rileva che nella fattispecie mentre il verbale della guardia di finanza è del 16/07/2015, l'avviso di accertamento
è stato notificato in data 15/10/2020 e, quindi, oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla normativa di cui all'art. 28 L. 24/11/1981 n. 689. Ma indipendentemente dalla data di notifica, vi è da rilevare che anche il diritto azionato, cioè il calcolo del IU, senza aver letto i contatori è prescritto.
3. Nullità dell'avviso di accertamento per inefficacia probatoria degli atti del procedimento amministrativo.
Lamenta che il verbale di contestazione è stato emanato senza effettuare la lettura dei contatori, come invece prescrive la legge. Invero, l'ufficio delle dogane e monopoli di Bergamo, mai ha effettuato una perizia tecnica sull'apparecchio, in modo da valutare il reale funzionamento dell'apparecchio
4. Nullità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione. Trasposizione acritica del p.v.c..
Osserva che l'atto emanato, facendo semplice riferimento alle conclusioni di un processo verbale di constatazione, risulta in aperta violazione dell'art. 3 della L. 241/90, e dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 42 D.P.R. 600/73 come modificato dal D.Lgs 32/2001 e degli articoli 3 – 24 – 97 – 111 – 113 Costituzione.
Come è noto l'ufficio è l'unico titolare esclusivo dell'azione accertatrice, ne consegue che, qualora l'ufficio emetta l'avviso di accertamento operando un mero rinvio agli elementi emergenti da un processo verbale, recependoli, così, acriticamente e facendoli divenire parte integrante dell'avviso, senza valutarli, si è in presenza di un atto illegittimo per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n.600/73. Di contro l'ufficio deve effettuare una sua autonoma istruttoria avvalendosi del dovere potere conferitogli dall'art. 32 del DPR n. 600/73, effettuando accessi e verifiche oppure invitando il contribuente a fornire spiegazioni del suo comportamento, ordinando gli l'esibizione di eventuali documenti e di altri elementi o inviandogli questionari.
Nel merito
1. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 –quater, comma 2 e 3, del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003. Inesistenza della fattispecie contestata – errata qualificazione e/o assimilazione come apparecchio appartenente alla categoria comma 6 lett. a) art. 110 del TULPS indicati in sequestro e indebita applicazione del calcolo forfettario della base imponibile PREU. Rileva che, l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, dopo aver ricevuto il verbale di sequestro e inviato l'atto di contestazione, non si attivava in nessun modo per la lettura dei contatori, e neanche per la perizia tecnica, non attivando la procedura preventiva, informando il ricorrente della possibilità di poter presentare memorie, riguardo all'inizio delle operazioni per la determinazione del PREU. Ebbene, da tale mancanza ne deriva che l'Ente nel processo verbale di contestazione, non fa riferimento a nessun dato tecnico certo, facendo solo riferimento all'art. 648 della L. 190/2014, che secondo l'interpretazione data dall'ufficio consentirebbe il calcolo del PREU sulla base del valore giornaliero forfettario, e tutto questo senza che di questa mancata attivazione si desse motivazione e contezza. Assume che, l'amministrazione finanziaria non ha avviato nessuna attività volta alla lettura dei contatori, senza neanche dare nell'atto di accertamento un giustificato motivo per questa mancata attività.
In via subordinata
Evidenzia che l'agenzia dei monopoli, dopo aver ricevuto il verbale, non ha dato seguito ad una specifica attività tesa alla constatazione degli illeciti tributari connessi al mancato versamento dei tributi. Eccepisce che l'amministrazione dei monopoli avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 39- quater D.L. 269/2003 il quale dice chiaramente: che il calcolo dell'eventuale base imponibile sottratta a tassazione può essere accertata mediante due procedimenti:
A) Lettura dei contatori di giochi residenti all'interno dell'apparecchio nei quali sono memorizzate le somme giocate;
ovvero, se ciò non fosse possibile, attraverso:
B) La determinazione induttiva dell'ammontare delle somme giocate sulla base dell'imposta forfettaria giornaliera definita con criteri individuati da Società_1.
Ma la impossibilità della lettura, come dice la legge deve essere esclusivamente dovuta al solo fatto che i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, o risultano memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, In tale caso gli uffici Società_1 determinano il PREU sulla base dell'importo forfettario giornaliero.
Assume che nel caso in esame gli uffici non si sono proprio attivati per fare la lettura dei contatori
Evidenzia che anche la direzione nazionale Società_1, rivolgendosi agli uffici regionali, nelle note integrative alla circolare n.2009/21715/giochi/ADI del 11/06/2009, con circolare integrativa n. 2009/37878/giochi/ADI del 05/10/2009, ha spiegato che il calcolo del PREU deve essere fatto attraverso la lettura dei contatori, e non deve essere fatta in maniera induttiva.
Lamenta che nella fattispecie in esame, l'ufficio impositore, per una scelta di comodità, ha deciso di fare il calcolo del PREU in maniera induttiva.
Chiede, pertanto a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di:
nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi: - Nullità o inesistenza dell'atto presupposto;
- Illegittima applicazione del D.L. 504/98, in relazione alla mancata dello stesso della fattispecie contestata;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 – quater, comma 2 e 3, del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003, per inesistenza della fattispecie contestata, oltre che per mancata motivazione del provvedimento impugnato.
in via subordinata, chiede che venga ricalcolata, se dovuta, la cifra da pagare in quanto i parametri di riferimento usati dall'ente impositore, non sono quelli previsti normativamente.
Con vittoria di spese e competenze.
Avanza istanza di sospensione rigettata dalla Corte di Giustizia Tributaria all'udienza del 04.11.2025
Si costituisce in giudizio l'Ufficio dei monopoli per la Calabria – sez. operativa territoriale di Catanzaro per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dalla ricorrente, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo di ritenere infondati i motivi di ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio.
Parte ricorrente deposita memorie con le quali insiste nelle difese già effettuate approfondendole.
All'udienza del 10.02.2026 la causa viene trattenuta in decisione in camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto
Emerge dagli atti di causa che la verifica fiscale, è stata avviata in data 22/07/2015 dal personale della
Guardia di finanza tenenza di Crotone, che operava un controllo amministrativo presso il “Ricorrente_2 di Ricorrente_1”, il cui titolare è l'odierno ricorrente, ai fini dell'imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e 52 del DPR 633 del 1972, come richiamato dall'art. 15, comma 8- duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 nonché ai sensi dall'art. 34 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, per il periodo 2015.
Come emerge dall'avviso di accertamento che riepiloga i risultati della verifica fiscale compiuta da militari appartenenti alla Guardia di Finanza Tenenza di Crotone unitamente a personale dell'ADM di Catanzaro, nel corso dell'accesso veniva accertato che, nel predetto esercizio commerciale erano installati n. 2 apparecchi videoterminale, comunemente denominati "Totem".
Gli apparecchi all'atto dell'accesso erano collegati alla rete, erano privi di nulla osta, non era stato possibile accertare se contenessero delle monete.
I due apparecchi privi di codice identificativo sono stati sottoposti a sequestro in quanto irregolari aventi caratteristiche non rispondenti alle prescrizioni normative.
Le funzionalità dei due “Totem” risultavano “atte a consentire e agevolare la creazione dei punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza, ovvero, a consentire all'utenza, attraverso la connessione telematica, di giocare su differenti piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, di effettuare giocate on line attraverso la connessione a siti illegali, attraverso una navigazione a circuito chiuso”.
All'esito della suindicata verifica, condotta con l'assistenza della parte, presso la sede dell'attività, non è stata trasmessa all'ufficio alcuna documentazione amministrativo-contabile.
Attesa la suddetta circostanza, con nota prot. n. 7571 del 04.02.2020 ricevuta in data 19.02.2020, la parte è stata invitata a trasmettere all'Ufficio Ufficio dei Monopoli per la Calabria:
1. Documento di identità in corso di validità;
2. Copia del contratto d'uso degli apparecchi in questione;
3. Qualsiasi altra documentazione comprovante la data certa di inizio di raccolta di gioco mediante tale apparecchio. ·
A seguito di tale richiesta, la parte non si è avvalsa della facolta' di produrre alcuna documentazione idonea a comprovare la data certa di inizio della raccolta di gioco.
Si conclude, quindi, nell'avviso di accertamento che “La verifica del 22 luglio 2015 aveva permesso di rilevare che la parte, quale titolare dell'attività commerciale denominata" Ricorrente_2di Ricorrente_1", ha permesso l'installazione e l'utilizzo, presso il detto esercizio di n. 2 apparecchi per la raccolta a distanza di giochi pubblici (cd. Totem), privi di collegamento alla rete Società_1.
Così come indicato nella sezione Controlli Sostanziali del pvc prot. n. 17716 del 02.07.2020, il soggetto sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di n. 2 videoterminali (TOTEM), installati e funzionanti, idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco”.
Sulla base di ciò Agenzia dei Monopoli emetteva l'avviso di accertamento impugnato.
Ciò posto si osserva che dalla narrazione che precede nessuna violazione risulta posta in essere dall'Ufficio dei monopoli
Infatti, i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) riguardano la regolarizzazione dei soggetti che offrono scommesse senza autorizzazione (operanti tramite centri di trasmissione dati - CTD).
L'art. 1, commi 646, 647 e 648 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) introduce disposizioni stringenti per i titolari di esercizi commerciali che installano apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (le cosiddette AWP o New Slot), ovvero di qualunque altro apparecchio, ricomprendendo in questa ultima fattispecie anche personal computer (pc) e Totem, essendo anche questi ultimi idonei a consentire gioco online e scommesse.
In sostanza l'art. 1, comma 646, disciplina gli esercizi pubblici che possiedono delle macchine non collegate alla rete statale di gioco o che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate.
I soggetti colpiti sono sia i titolari degli esercizi commerciali aperti al pubblico presso cui sono installati gli apparecchi, che vengono quindi ritenuti responsabili, sia, solidalmente, anche i proprietari degli apparecchi medesimi.
Questi soggetti sono tenuti al pagamento di un “imponibile forfettario” dovuto per Imposta Unica nel caso in cui si tratti di pc o di Totem, ovvero dovuto per il Prelievo Erariale Unico (PREU) a seconda che si tratti di
AWP (slot machine), oltre a una sanzione amministrativa e confisca obbligatoria.
L'art 1 comma 646, infatti recita: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfettario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'Imposta Unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfettario giornaliero di euro
3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”.
Orbene, i due totem rinvenuti nel “Ricorrente_2 di Ricorrente_1” rientrano nella lett. b) dell'art 1 comma 646, perché consentivano il gioco online.
Ad essi, per come imposto dalla normativa (lettera b), va applicata l'Imposta Unica;
la relativa aliquota di prelievo è del 6%, e viene descritto il metodo di calcolo con cui deve essere determinato l'imponibile.
La presenza di due totem viola l'art. 7, comma 3 quater, della L. n. 158/2012 e si ricade nelle previsioni dell'art. 1, comma 646, lett. b), della L. n. 190 del 2014, in quanto “strumento messo a disposizione ed idoneo a consentire e agevolare la creazione dei punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza, ovvero, a consentire all'utenza, attraverso la connessione telematica, di giocare su differenti piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, di effettuare giocate on line attraverso la connessione a siti illegali, attraverso una navigazione a circuito chiuso”.
Il comma 646 lettera b) dell'art 1 richiama espressamente l'imposta unica così come disciplinata dal D. Lgs.
504/1998.
Non è applicabile l'art. 39 quater, comma 4, del D.L. n. 2690/2003 che riguarda il PREU, che non incide sui
Totem o sui personal computer che sono soggetti all'Imposta Unica, così come stabilito dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 646, lett. b) in quanto strumenti messi a disposizione ed idonei al gioco a distanza con cui, quindi, è possibile accedere per giocare e scommettere su siti i cui concessionari o sono autorizzati o non lo sono, ed attraverso i quali, si elude l'imposta, essendo stato accertato la loro idoneità a consentire e agevolare la creazione dei punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza, a consentire all'utenza, attraverso la connessione telematica, di giocare su differenti piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, di effettuare giocate on line attraverso la connessione a siti illegali, attraverso una navigazione a circuito chiuso
Nessuna prescrizione e/o decadenza risulta poi maturata, giacché l'art 24 comma 9 del D.L. 6-7-2011 n. 98 disciplinante l'attività riscossiva dispone: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta”.
Nel caso che ci occupa, il pagamento dell'annualità 2015 è stato notificato in data 05/11/2020, quindi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta.
Quanto, poi, alla lagnata la mancanza di una perizia tecnica da parte di SOGEI, si osserva che dagli atti di causa si evince che la perizia è stata effettuata in data 20 settembre 2017 presso i locali della ditta individuale
Ricorrente_2 di Ricorrente_1, in collaborazione con personale AAMS - S.O.T. di Catanzaro ( Nominativo_1 -Nominativo_2), e personale della SOGEI (Nominativo_3).
Peraltro, il calcolo induttivo effettuato dall'Agenzia dei Monopoli corrisponde a quanto previsto dalla lett. b) comma 646 art 1 L. 190/2014 Quanto, infine, alle lagnanze circa la carente motivazione si rileva che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la funzione di informazione della motivazione venga rispettata anche nel caso di motivazione per relationem, quando questa rinvia ad un precedente processo verbale di constatazione, se tale atto è idoneo ad illustrare le ragioni della rettifica, in quanto descrive chiaramente tutti i passaggi logici che conducono alla rettifica e consente, pertanto, “ l'esercizio del sindacato di legittimità “.
La stessa Corte di Cassazione ha da tempo ammesso la possibilità di motivare l'atto di accertamento per relationem ad un p.v.c. della Guardia di Finanza o di altri organi verificatori (v Cass.,23.07.98, n.7218) .
Secondo i Giudici Supremi (Corte di Cass. sez.I, 17 maggio 1990, n.4290) , la legittimità della motivazione per relationem è riscontrabile in tutti quei casi in cui il p.v. sia conoscibile, anche se in concreto non conosciuto dal destinatario dell'avviso per propria colpa (verbalizzazione del rifiuto di ricevere copia del p.v.c.).
“La motivazione “per relationem”, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.”
Si rileva inoltre che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e il “quantum” giacché, per pacifico indirizzo (Cass. n. 17762 del 12.12.2002;
n. 3549 del12.03.2002; n.7284 del 29.05.2001; n. 658 del 21-1-2000; n. 260 del 12-1-2000; n. 2807 del
21-9-1999) che si condivide e dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, il requisito motivazionale dell'accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato;
ciò, peraltro, in coerenza con il carattere di "provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente contrastare (Cass.
n. 1209 del 4-2-2000).
Ne consegue che l'atto impugnato è stato adeguatamente motivato ed ha posto l'odierno ricorrente nelle condizioni di approntare le proprie difese così come minuziosamente ha fatto.
Ineccepibile, pertanto, appare l'atto impugnato dal punto di vista motivazionale.
L' eccezione va, pertanto, disattesa.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano in complessive € 4.815,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
OL CE, EL
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2142/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ150007757U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della ditta individuale “Ricorrente_2 '”, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso avviso di accertamento emesso dalla direzione interregionale Campania e Calabria ufficio dei monopoli della Calabria sez. territ. di Catanzaro, notificato in data 05/11/2020 per il periodo d'imposta relativo imposta scommesse anno 2015, recante n. MTQ150007757U, cod. atto 00007647209 e del connesso provvedimento di irrogazioni di sanzioni
Il ricorrente premette che, l'avviso di accertamento, prende avvio allorquando in data 22/07/2015, personale della Guardia di finanza tenenza di Crotone, operavano un controllo amministrativo presso il “Ricorrente_2 '”
Nell'occasione, venivano rinvenuti nr. 2 apparecchi non regolari, che venivano classificati come appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 TULPS comma 6 a), ma non collegati con la rete statale della raccolta del gioco.
Che a seguito del verbale elevato, l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, ha emesso avviso di accertamento,
a norma dell'art. 1 comma 646 lett. b) L. 190/2014.
Ebbene, la norma indicata dall'ente impositore, fa riferimento alla lett. b) del comma 646
art. 1 L: 190/2014, il quale prescrive che: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni,
e' soggetto al pagamento:
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio
A sostegno, quindi, delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per errata applicazione della legge di riferimento. Assume che la norma presa a riferimento dall'ufficio dei monopoli di Catanzaro, ossia il comma 646 Art. 1 L. 190/2014, per la richiesta dell'imposta unica, non può essere applicata al caso di specie per molteplici motivi;
il primo fra questi un profilo di illegittimità, che si concretizza nella mancata identificazione della fattispecie. Osserva che l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, anziché applicare l'art. 39 quater comma 4 dl 269/2003, che disciplina il prelievo unico erariale sul gioco attraverso apparecchi, applica il D.L. 504/98 che parla di imposte uniche sui concorsi a pronostici e sulle scommesse, per l'emissione dell'avviso di accertamento, norma che è illegittima, e non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la fattispecie descritta nel D.L. 504/98
è assolutamente diversa da quella che è stata verificata nell'attività commerciale della ricorrente. Eccepisce che l'apparecchio rinvenuto nell'attività commerciale del ricorrente, per come descritto nel verbale di accesso, non era un apparecchio attraverso il quale si potevano effettuare puntate su concorsi a pronostici e scommesse. Infatti, gli l'apparecchi, per come recita il verbale di sequestro del 2015, consentiva di accedere a servizi di ricariche telefoniche, a servizi di e-commerce a servizi di social network, oltre che a giochi di casinò.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. Evidenzia che la pretesa impositiva è già prescritta perché l'ente impositore non avendo dato seguito alla lettura del volume delle somme giocate, ha fatto prescrivere la pretesa tributaria. Assume che nel caso in esame, non è da applicare l'art. 39 quater comma 4 dl 269/2003 bensì l'art. 24 comma 9 DL 98/2011, il quale così recita: “gli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale
è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti dall'art. 20 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472 e dell'art. 28 della L. 24 novembre
1981 n. 689”.
Rileva che nella fattispecie mentre il verbale della guardia di finanza è del 16/07/2015, l'avviso di accertamento
è stato notificato in data 15/10/2020 e, quindi, oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla normativa di cui all'art. 28 L. 24/11/1981 n. 689. Ma indipendentemente dalla data di notifica, vi è da rilevare che anche il diritto azionato, cioè il calcolo del IU, senza aver letto i contatori è prescritto.
3. Nullità dell'avviso di accertamento per inefficacia probatoria degli atti del procedimento amministrativo.
Lamenta che il verbale di contestazione è stato emanato senza effettuare la lettura dei contatori, come invece prescrive la legge. Invero, l'ufficio delle dogane e monopoli di Bergamo, mai ha effettuato una perizia tecnica sull'apparecchio, in modo da valutare il reale funzionamento dell'apparecchio
4. Nullità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione. Trasposizione acritica del p.v.c..
Osserva che l'atto emanato, facendo semplice riferimento alle conclusioni di un processo verbale di constatazione, risulta in aperta violazione dell'art. 3 della L. 241/90, e dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 42 D.P.R. 600/73 come modificato dal D.Lgs 32/2001 e degli articoli 3 – 24 – 97 – 111 – 113 Costituzione.
Come è noto l'ufficio è l'unico titolare esclusivo dell'azione accertatrice, ne consegue che, qualora l'ufficio emetta l'avviso di accertamento operando un mero rinvio agli elementi emergenti da un processo verbale, recependoli, così, acriticamente e facendoli divenire parte integrante dell'avviso, senza valutarli, si è in presenza di un atto illegittimo per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n.600/73. Di contro l'ufficio deve effettuare una sua autonoma istruttoria avvalendosi del dovere potere conferitogli dall'art. 32 del DPR n. 600/73, effettuando accessi e verifiche oppure invitando il contribuente a fornire spiegazioni del suo comportamento, ordinando gli l'esibizione di eventuali documenti e di altri elementi o inviandogli questionari.
Nel merito
1. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 –quater, comma 2 e 3, del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003. Inesistenza della fattispecie contestata – errata qualificazione e/o assimilazione come apparecchio appartenente alla categoria comma 6 lett. a) art. 110 del TULPS indicati in sequestro e indebita applicazione del calcolo forfettario della base imponibile PREU. Rileva che, l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, dopo aver ricevuto il verbale di sequestro e inviato l'atto di contestazione, non si attivava in nessun modo per la lettura dei contatori, e neanche per la perizia tecnica, non attivando la procedura preventiva, informando il ricorrente della possibilità di poter presentare memorie, riguardo all'inizio delle operazioni per la determinazione del PREU. Ebbene, da tale mancanza ne deriva che l'Ente nel processo verbale di contestazione, non fa riferimento a nessun dato tecnico certo, facendo solo riferimento all'art. 648 della L. 190/2014, che secondo l'interpretazione data dall'ufficio consentirebbe il calcolo del PREU sulla base del valore giornaliero forfettario, e tutto questo senza che di questa mancata attivazione si desse motivazione e contezza. Assume che, l'amministrazione finanziaria non ha avviato nessuna attività volta alla lettura dei contatori, senza neanche dare nell'atto di accertamento un giustificato motivo per questa mancata attività.
In via subordinata
Evidenzia che l'agenzia dei monopoli, dopo aver ricevuto il verbale, non ha dato seguito ad una specifica attività tesa alla constatazione degli illeciti tributari connessi al mancato versamento dei tributi. Eccepisce che l'amministrazione dei monopoli avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 39- quater D.L. 269/2003 il quale dice chiaramente: che il calcolo dell'eventuale base imponibile sottratta a tassazione può essere accertata mediante due procedimenti:
A) Lettura dei contatori di giochi residenti all'interno dell'apparecchio nei quali sono memorizzate le somme giocate;
ovvero, se ciò non fosse possibile, attraverso:
B) La determinazione induttiva dell'ammontare delle somme giocate sulla base dell'imposta forfettaria giornaliera definita con criteri individuati da Società_1.
Ma la impossibilità della lettura, come dice la legge deve essere esclusivamente dovuta al solo fatto che i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, o risultano memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, In tale caso gli uffici Società_1 determinano il PREU sulla base dell'importo forfettario giornaliero.
Assume che nel caso in esame gli uffici non si sono proprio attivati per fare la lettura dei contatori
Evidenzia che anche la direzione nazionale Società_1, rivolgendosi agli uffici regionali, nelle note integrative alla circolare n.2009/21715/giochi/ADI del 11/06/2009, con circolare integrativa n. 2009/37878/giochi/ADI del 05/10/2009, ha spiegato che il calcolo del PREU deve essere fatto attraverso la lettura dei contatori, e non deve essere fatta in maniera induttiva.
Lamenta che nella fattispecie in esame, l'ufficio impositore, per una scelta di comodità, ha deciso di fare il calcolo del PREU in maniera induttiva.
Chiede, pertanto a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di:
nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi: - Nullità o inesistenza dell'atto presupposto;
- Illegittima applicazione del D.L. 504/98, in relazione alla mancata dello stesso della fattispecie contestata;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 – quater, comma 2 e 3, del D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003, per inesistenza della fattispecie contestata, oltre che per mancata motivazione del provvedimento impugnato.
in via subordinata, chiede che venga ricalcolata, se dovuta, la cifra da pagare in quanto i parametri di riferimento usati dall'ente impositore, non sono quelli previsti normativamente.
Con vittoria di spese e competenze.
Avanza istanza di sospensione rigettata dalla Corte di Giustizia Tributaria all'udienza del 04.11.2025
Si costituisce in giudizio l'Ufficio dei monopoli per la Calabria – sez. operativa territoriale di Catanzaro per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dalla ricorrente, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo di ritenere infondati i motivi di ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio.
Parte ricorrente deposita memorie con le quali insiste nelle difese già effettuate approfondendole.
All'udienza del 10.02.2026 la causa viene trattenuta in decisione in camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto
Emerge dagli atti di causa che la verifica fiscale, è stata avviata in data 22/07/2015 dal personale della
Guardia di finanza tenenza di Crotone, che operava un controllo amministrativo presso il “Ricorrente_2 di Ricorrente_1”, il cui titolare è l'odierno ricorrente, ai fini dell'imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e 52 del DPR 633 del 1972, come richiamato dall'art. 15, comma 8- duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 nonché ai sensi dall'art. 34 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, per il periodo 2015.
Come emerge dall'avviso di accertamento che riepiloga i risultati della verifica fiscale compiuta da militari appartenenti alla Guardia di Finanza Tenenza di Crotone unitamente a personale dell'ADM di Catanzaro, nel corso dell'accesso veniva accertato che, nel predetto esercizio commerciale erano installati n. 2 apparecchi videoterminale, comunemente denominati "Totem".
Gli apparecchi all'atto dell'accesso erano collegati alla rete, erano privi di nulla osta, non era stato possibile accertare se contenessero delle monete.
I due apparecchi privi di codice identificativo sono stati sottoposti a sequestro in quanto irregolari aventi caratteristiche non rispondenti alle prescrizioni normative.
Le funzionalità dei due “Totem” risultavano “atte a consentire e agevolare la creazione dei punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza, ovvero, a consentire all'utenza, attraverso la connessione telematica, di giocare su differenti piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, di effettuare giocate on line attraverso la connessione a siti illegali, attraverso una navigazione a circuito chiuso”.
All'esito della suindicata verifica, condotta con l'assistenza della parte, presso la sede dell'attività, non è stata trasmessa all'ufficio alcuna documentazione amministrativo-contabile.
Attesa la suddetta circostanza, con nota prot. n. 7571 del 04.02.2020 ricevuta in data 19.02.2020, la parte è stata invitata a trasmettere all'Ufficio Ufficio dei Monopoli per la Calabria:
1. Documento di identità in corso di validità;
2. Copia del contratto d'uso degli apparecchi in questione;
3. Qualsiasi altra documentazione comprovante la data certa di inizio di raccolta di gioco mediante tale apparecchio. ·
A seguito di tale richiesta, la parte non si è avvalsa della facolta' di produrre alcuna documentazione idonea a comprovare la data certa di inizio della raccolta di gioco.
Si conclude, quindi, nell'avviso di accertamento che “La verifica del 22 luglio 2015 aveva permesso di rilevare che la parte, quale titolare dell'attività commerciale denominata" Ricorrente_2di Ricorrente_1", ha permesso l'installazione e l'utilizzo, presso il detto esercizio di n. 2 apparecchi per la raccolta a distanza di giochi pubblici (cd. Totem), privi di collegamento alla rete Società_1.
Così come indicato nella sezione Controlli Sostanziali del pvc prot. n. 17716 del 02.07.2020, il soggetto sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di n. 2 videoterminali (TOTEM), installati e funzionanti, idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco”.
Sulla base di ciò Agenzia dei Monopoli emetteva l'avviso di accertamento impugnato.
Ciò posto si osserva che dalla narrazione che precede nessuna violazione risulta posta in essere dall'Ufficio dei monopoli
Infatti, i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) riguardano la regolarizzazione dei soggetti che offrono scommesse senza autorizzazione (operanti tramite centri di trasmissione dati - CTD).
L'art. 1, commi 646, 647 e 648 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) introduce disposizioni stringenti per i titolari di esercizi commerciali che installano apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (le cosiddette AWP o New Slot), ovvero di qualunque altro apparecchio, ricomprendendo in questa ultima fattispecie anche personal computer (pc) e Totem, essendo anche questi ultimi idonei a consentire gioco online e scommesse.
In sostanza l'art. 1, comma 646, disciplina gli esercizi pubblici che possiedono delle macchine non collegate alla rete statale di gioco o che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate.
I soggetti colpiti sono sia i titolari degli esercizi commerciali aperti al pubblico presso cui sono installati gli apparecchi, che vengono quindi ritenuti responsabili, sia, solidalmente, anche i proprietari degli apparecchi medesimi.
Questi soggetti sono tenuti al pagamento di un “imponibile forfettario” dovuto per Imposta Unica nel caso in cui si tratti di pc o di Totem, ovvero dovuto per il Prelievo Erariale Unico (PREU) a seconda che si tratti di
AWP (slot machine), oltre a una sanzione amministrativa e confisca obbligatoria.
L'art 1 comma 646, infatti recita: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfettario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'Imposta Unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfettario giornaliero di euro
3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”.
Orbene, i due totem rinvenuti nel “Ricorrente_2 di Ricorrente_1” rientrano nella lett. b) dell'art 1 comma 646, perché consentivano il gioco online.
Ad essi, per come imposto dalla normativa (lettera b), va applicata l'Imposta Unica;
la relativa aliquota di prelievo è del 6%, e viene descritto il metodo di calcolo con cui deve essere determinato l'imponibile.
La presenza di due totem viola l'art. 7, comma 3 quater, della L. n. 158/2012 e si ricade nelle previsioni dell'art. 1, comma 646, lett. b), della L. n. 190 del 2014, in quanto “strumento messo a disposizione ed idoneo a consentire e agevolare la creazione dei punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza, ovvero, a consentire all'utenza, attraverso la connessione telematica, di giocare su differenti piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, di effettuare giocate on line attraverso la connessione a siti illegali, attraverso una navigazione a circuito chiuso”.
Il comma 646 lettera b) dell'art 1 richiama espressamente l'imposta unica così come disciplinata dal D. Lgs.
504/1998.
Non è applicabile l'art. 39 quater, comma 4, del D.L. n. 2690/2003 che riguarda il PREU, che non incide sui
Totem o sui personal computer che sono soggetti all'Imposta Unica, così come stabilito dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 646, lett. b) in quanto strumenti messi a disposizione ed idonei al gioco a distanza con cui, quindi, è possibile accedere per giocare e scommettere su siti i cui concessionari o sono autorizzati o non lo sono, ed attraverso i quali, si elude l'imposta, essendo stato accertato la loro idoneità a consentire e agevolare la creazione dei punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza, a consentire all'utenza, attraverso la connessione telematica, di giocare su differenti piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio, di effettuare giocate on line attraverso la connessione a siti illegali, attraverso una navigazione a circuito chiuso
Nessuna prescrizione e/o decadenza risulta poi maturata, giacché l'art 24 comma 9 del D.L. 6-7-2011 n. 98 disciplinante l'attività riscossiva dispone: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta”.
Nel caso che ci occupa, il pagamento dell'annualità 2015 è stato notificato in data 05/11/2020, quindi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta.
Quanto, poi, alla lagnata la mancanza di una perizia tecnica da parte di SOGEI, si osserva che dagli atti di causa si evince che la perizia è stata effettuata in data 20 settembre 2017 presso i locali della ditta individuale
Ricorrente_2 di Ricorrente_1, in collaborazione con personale AAMS - S.O.T. di Catanzaro ( Nominativo_1 -Nominativo_2), e personale della SOGEI (Nominativo_3).
Peraltro, il calcolo induttivo effettuato dall'Agenzia dei Monopoli corrisponde a quanto previsto dalla lett. b) comma 646 art 1 L. 190/2014 Quanto, infine, alle lagnanze circa la carente motivazione si rileva che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la funzione di informazione della motivazione venga rispettata anche nel caso di motivazione per relationem, quando questa rinvia ad un precedente processo verbale di constatazione, se tale atto è idoneo ad illustrare le ragioni della rettifica, in quanto descrive chiaramente tutti i passaggi logici che conducono alla rettifica e consente, pertanto, “ l'esercizio del sindacato di legittimità “.
La stessa Corte di Cassazione ha da tempo ammesso la possibilità di motivare l'atto di accertamento per relationem ad un p.v.c. della Guardia di Finanza o di altri organi verificatori (v Cass.,23.07.98, n.7218) .
Secondo i Giudici Supremi (Corte di Cass. sez.I, 17 maggio 1990, n.4290) , la legittimità della motivazione per relationem è riscontrabile in tutti quei casi in cui il p.v. sia conoscibile, anche se in concreto non conosciuto dal destinatario dell'avviso per propria colpa (verbalizzazione del rifiuto di ricevere copia del p.v.c.).
“La motivazione “per relationem”, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.”
Si rileva inoltre che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e il “quantum” giacché, per pacifico indirizzo (Cass. n. 17762 del 12.12.2002;
n. 3549 del12.03.2002; n.7284 del 29.05.2001; n. 658 del 21-1-2000; n. 260 del 12-1-2000; n. 2807 del
21-9-1999) che si condivide e dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, il requisito motivazionale dell'accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato;
ciò, peraltro, in coerenza con il carattere di "provocatio ad opponendum" riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente contrastare (Cass.
n. 1209 del 4-2-2000).
Ne consegue che l'atto impugnato è stato adeguatamente motivato ed ha posto l'odierno ricorrente nelle condizioni di approntare le proprie difese così come minuziosamente ha fatto.
Ineccepibile, pertanto, appare l'atto impugnato dal punto di vista motivazionale.
L' eccezione va, pertanto, disattesa.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano in complessive € 4.815,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.