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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CARPINO SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 P.IVA_1 -
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240009775719000 SPESE NOTIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Consorzio_2, con ricorso ritualmente notificato sia al (a cui è succeduto, in virtù della Legge Regionale n.1 del 03.02.2017 e della delibera di Giunta Regionale Consorzio_1n.1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024, il , con sede legale a Bari) che all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, impugnava la cartella di pagamento n.
02420240009775719000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 14.5.2024, con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 4.018,88 - comprensiva dei diritti di notifica - per il mancato pagamento dei contributi consortili di bonifica relativi all'anno 2023.
La ricorrente, in proposito, eccepiva l'illegittimità e la mancanza dei presupposti per l'emissione dell'atto; in particolare, eccepiva l'infondatezza della pretesa tributaria, non essendo stato apportato alcun beneficio, diretto e specifico conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, strettamente incidente sugli immobili sottoposti a contribuzione.
Richiedeva, pertanto, alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Chiedeva, altresì, la trattazione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 18.12.2024, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, evidenziando la correttezza del suo operato. Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, previa declaratoria, in ogni caso, del difetto di legittimazione passiva di esso Agente della riscossione in ordine alle attività dell'Ente impositore. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 4 aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
All'esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assolutamente preliminare, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia
Tributaria adita, atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado nella cui circoscrizione ha sede il
Consorzio_1 (succeduto, in virtù della Legge Regionale n.1 del
03.02.2017 e della delibera di Giunta Regionale n.1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024, al
Consorzio_2), ente locale impositore, è quella di Bari.
La competenza territoriale degli organi di giustizia tributaria è stabilita dall'art. 4, D.Lgs. n. 546/92, riformato ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 156/2015, a seguito della sentenza n.
44/2016 (GU n. 10 del 9/3/2016), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della precedente formulazione del comma 1, nella parte “in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”.
In sostanza, la Corte Costituzionale, con riguardo ai tributi degli enti locali, ha statuito che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali non debba essere determinata considerando la sede dell'Ente della Riscossione, bensì individuando la sede dell'Ente Impositore, che ha affidato al terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.
Deve dichiararsi, pertanto, l'incompetenza per territorio di questa Corte di Giustizia Tributaria, appartenendo la competenza territoriale alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Bari.
La peculiarità della materia trattata costituisce giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita, appartenendo la competenza territoriale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, innanzi alla quale il processo andrà riassunto entro il termine di legge.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio
Brindisi, lì 13 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott. Salvatore Carpino
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CARPINO SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 P.IVA_1 -
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240009775719000 SPESE NOTIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Resistente/Appellato: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Consorzio_2, con ricorso ritualmente notificato sia al (a cui è succeduto, in virtù della Legge Regionale n.1 del 03.02.2017 e della delibera di Giunta Regionale Consorzio_1n.1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024, il , con sede legale a Bari) che all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, impugnava la cartella di pagamento n.
02420240009775719000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 14.5.2024, con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 4.018,88 - comprensiva dei diritti di notifica - per il mancato pagamento dei contributi consortili di bonifica relativi all'anno 2023.
La ricorrente, in proposito, eccepiva l'illegittimità e la mancanza dei presupposti per l'emissione dell'atto; in particolare, eccepiva l'infondatezza della pretesa tributaria, non essendo stato apportato alcun beneficio, diretto e specifico conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, strettamente incidente sugli immobili sottoposti a contribuzione.
Richiedeva, pertanto, alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Chiedeva, altresì, la trattazione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 18.12.2024, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, evidenziando la correttezza del suo operato. Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, previa declaratoria, in ogni caso, del difetto di legittimazione passiva di esso Agente della riscossione in ordine alle attività dell'Ente impositore. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 4 aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria rigettava l'istanza di sospensione della esecutività dell'atto impugnato.
All'esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2026, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assolutamente preliminare, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia
Tributaria adita, atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado nella cui circoscrizione ha sede il
Consorzio_1 (succeduto, in virtù della Legge Regionale n.1 del
03.02.2017 e della delibera di Giunta Regionale n.1100 del 31.07.2023, a far data dal 01.01.2024, al
Consorzio_2), ente locale impositore, è quella di Bari.
La competenza territoriale degli organi di giustizia tributaria è stabilita dall'art. 4, D.Lgs. n. 546/92, riformato ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 156/2015, a seguito della sentenza n.
44/2016 (GU n. 10 del 9/3/2016), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della precedente formulazione del comma 1, nella parte “in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”.
In sostanza, la Corte Costituzionale, con riguardo ai tributi degli enti locali, ha statuito che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali non debba essere determinata considerando la sede dell'Ente della Riscossione, bensì individuando la sede dell'Ente Impositore, che ha affidato al terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.
Deve dichiararsi, pertanto, l'incompetenza per territorio di questa Corte di Giustizia Tributaria, appartenendo la competenza territoriale alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Bari.
La peculiarità della materia trattata costituisce giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita, appartenendo la competenza territoriale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, innanzi alla quale il processo andrà riassunto entro il termine di legge.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio
Brindisi, lì 13 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott. Salvatore Carpino