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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2400/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Michelone Martina del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Decarole Franca e Decarole Emanuela del Foro di Ivrea
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 28/06/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2014. Dall'unione è nata, in data 09/10/2018, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 5 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 495 del 25/10/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Vercelli (VC) il 28/06/2014, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2014 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, sita in (CAP 13012) Borgo Vercelli (VC), Via Tornielli n. 3, di proprietà del Sig. a quest'ultimo con tutti Parte_1 gli arredi che la compongono;
pagina 2 di 5 2. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse riguardanti crescita, educazione ed equilibrio psico-fisico della stessa saranno assunte congiuntamente da entrambi, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate anche disgiuntamente nei periodi di rispettiva competenza;
3. DISPONE che la figlia minore continui ad avere residenza e dimora abituale presso Per_1 la casa della madre, sita in (CAP 13012) Prarolo (VC), Cascina Merizzo n. 2, e possa incontrarsi con il padre secondo accordi tra i genitori, sempre compatibilmente e subordinatamente al gradimento di quest'ultima, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e, comunque, in assenza di accordo, quantomeno, con il seguente calendario:
- un fine settimana alternato con il padre, dal sabato pomeriggio alla domenica sera prima di cena con accompagnamento della minore presso la madre, in caso di impossibilità del padre sarà la madre a provvedervi;
- nel corso della settimana, durante l'anno scolastico, un giorno infrasettimanale con pernotto, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà a scuola per poi andare a riprenderla all'uscita della scuola e riaccompagnarla dalla madre prima di cena, in caso di impossibilità del padre sarà la madre a provvedervi;
- durante le ferie estive, il mercoledì dopo pranzo in cui il padre andrà a prendere a Per_1 casa della madre fino a giovedì prima di cena quando il padre riaccompagnerà IA dalla madre, in caso di impossibilità del padre sarà la madre a provvedervi;
- ad anni alterni, la Vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre, festività e ponti alternati;
- durante il periodo di Natale (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania) i giorni verranno suddivisi in egual numero anche in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- durante il periodo di Pasqua, trascorrerà, ad anni alterni, con la madre o con il Per_1 padre o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- durante i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, starà con i genitori a festività alternate Per_1 compatibilmente alle esigenze della minore e agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive, due settimane consecutive con ciascun genitore, in un periodo da concordare entro il mese di febbraio di ogni anno;
4. DISPONE che i genitori continuino a provvedere al mantenimento e alla cura della figlia quando è presso di loro e dispone a carico del Sig. il contributo Per_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia , sino a quando non sarà economicamente Per_1 indipendente, nella misura di € 300,00 mensili (3.600,00 € annui) con accredito sul conto corrente della Sig.ra IBAN [...] Banca Parte_2
Mediolanum, annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici Istat (costo della vita), entro il 15 di ogni mese. Le spese che si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, sono: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi, canone di locazione), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le pagina 3 di 5 spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco, le ricariche/abbonamenti dei telefoni cellulari e i canoni per la connessione internet;
5. DISPONE a carico dei genitori la contribuzione nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno -mediche, scolastiche ed extrascolastiche- relative alla figlia secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Vercelli in data 21 dicembre 2018 (da suddividersi in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione della figlia dovranno essere condivise tra i genitori) e quindi:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e i relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno Per_1 estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Per le modalità e i termini di corresponsione delle spese extra-assegno, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, i coniugi faranno riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Vercelli.
6. DÀ ATTO che con le condizioni stabilite ai punti 4) e 5) le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti, di essere economicamente autosufficienti e riconoscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, rinunciando quindi a qualsivoglia ulteriore pretesa per eventuali anteriori rapporti di debito/credito;
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza con l'impegno reciproco di mantenere fra le pagina 4 di 5 rispettive dimore/residenze una distanza tale da rendere sempre facilmente praticabili per la figlia minore i rapporti con l'altro genitore;
8. DÀ ATTO che le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso/assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore:
9. NULLA in punto spese.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
Sezione Civile
N. R.G. VG 2400/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Michelone Martina del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Decarole Franca e Decarole Emanuela del Foro di Ivrea
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 28/06/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2014. Dall'unione è nata, in data 09/10/2018, la figlia , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 5 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 495 del 25/10/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Vercelli (VC) il 28/06/2014, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2014 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, sita in (CAP 13012) Borgo Vercelli (VC), Via Tornielli n. 3, di proprietà del Sig. a quest'ultimo con tutti Parte_1 gli arredi che la compongono;
pagina 2 di 5 2. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse riguardanti crescita, educazione ed equilibrio psico-fisico della stessa saranno assunte congiuntamente da entrambi, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate anche disgiuntamente nei periodi di rispettiva competenza;
3. DISPONE che la figlia minore continui ad avere residenza e dimora abituale presso Per_1 la casa della madre, sita in (CAP 13012) Prarolo (VC), Cascina Merizzo n. 2, e possa incontrarsi con il padre secondo accordi tra i genitori, sempre compatibilmente e subordinatamente al gradimento di quest'ultima, anche in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e, comunque, in assenza di accordo, quantomeno, con il seguente calendario:
- un fine settimana alternato con il padre, dal sabato pomeriggio alla domenica sera prima di cena con accompagnamento della minore presso la madre, in caso di impossibilità del padre sarà la madre a provvedervi;
- nel corso della settimana, durante l'anno scolastico, un giorno infrasettimanale con pernotto, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà a scuola per poi andare a riprenderla all'uscita della scuola e riaccompagnarla dalla madre prima di cena, in caso di impossibilità del padre sarà la madre a provvedervi;
- durante le ferie estive, il mercoledì dopo pranzo in cui il padre andrà a prendere a Per_1 casa della madre fino a giovedì prima di cena quando il padre riaccompagnerà IA dalla madre, in caso di impossibilità del padre sarà la madre a provvedervi;
- ad anni alterni, la Vigilia di Natale con il padre, Natale con la madre, festività e ponti alternati;
- durante il periodo di Natale (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania) i giorni verranno suddivisi in egual numero anche in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- durante il periodo di Pasqua, trascorrerà, ad anni alterni, con la madre o con il Per_1 padre o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- durante i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, starà con i genitori a festività alternate Per_1 compatibilmente alle esigenze della minore e agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive, due settimane consecutive con ciascun genitore, in un periodo da concordare entro il mese di febbraio di ogni anno;
4. DISPONE che i genitori continuino a provvedere al mantenimento e alla cura della figlia quando è presso di loro e dispone a carico del Sig. il contributo Per_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia , sino a quando non sarà economicamente Per_1 indipendente, nella misura di € 300,00 mensili (3.600,00 € annui) con accredito sul conto corrente della Sig.ra IBAN [...] Banca Parte_2
Mediolanum, annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici Istat (costo della vita), entro il 15 di ogni mese. Le spese che si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, sono: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi, canone di locazione), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le pagina 3 di 5 spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco, le ricariche/abbonamenti dei telefoni cellulari e i canoni per la connessione internet;
5. DISPONE a carico dei genitori la contribuzione nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno -mediche, scolastiche ed extrascolastiche- relative alla figlia secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Vercelli in data 21 dicembre 2018 (da suddividersi in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione della figlia dovranno essere condivise tra i genitori) e quindi:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e i relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno Per_1 estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Per le modalità e i termini di corresponsione delle spese extra-assegno, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, i coniugi faranno riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Vercelli.
6. DÀ ATTO che con le condizioni stabilite ai punti 4) e 5) le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti, di essere economicamente autosufficienti e riconoscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, rinunciando quindi a qualsivoglia ulteriore pretesa per eventuali anteriori rapporti di debito/credito;
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza con l'impegno reciproco di mantenere fra le pagina 4 di 5 rispettive dimore/residenze una distanza tale da rendere sempre facilmente praticabili per la figlia minore i rapporti con l'altro genitore;
8. DÀ ATTO che le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso/assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore:
9. NULLA in punto spese.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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