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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2024 R.G. promossa da elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
RO AT e RI AN che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
LO LO che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 2.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via istruttoria: previa, solo ove ritenuto opportuno ai fini della decisione, ammissione degli incombenti istruttori dedotti con l'atto di citazione di primo grado datato 20.05.2021, nonché con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammessi, e che qui si intendono integralmente riportati, nonché per ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta opportuna;
nel merito: in accoglimento del dispiegato appello ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, Dott.ssa Silvia Semini, n. 5130/2023, emessa in data 14.12.2023 e notificata in data 15.12.2023:
1 - accertare e dichiarare la civile responsabilità in via principale ex art. 2051 c.c., ovvero, in concorrenza od in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. del CP_1
, in ordine alla causazione del sinistro del 19.09.18 in Torino, ai danni del
[...]
Signor ; Parte_1
- condannare di conseguenza l'odierno appellato al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali subiti tutti dal Signor nella misura accertanda e Parte_1
determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali elencati in atti comprese le spese stragiudiziali, oltre alla rivalutazione e agli interessi con la rivalutazione e gli interessi dal fatto al soddisfo, e, dalla data della domanda, 20.05.2021, ai sensi del IV comma dell'art. 1284 c.c.;
- condannare, inoltre, il convenuto alla rifusione di tutte le spese, anche relative all'invito alla stipulazione della negoziazione assistita e mediazione, (legali e tecniche, di CTP), onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro e contributo unificato, di entrambi i giudizi ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- preso atto che ogni profilo delle domande di parte appellante è fatto oggetto di integrale contestazione;
- preso atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione;
- preso atto che la qui difesa parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, difese ed eccezioni opponendosi altresì
a nuove, eventuali e tardive produzioni nonché a nuove, ulteriori istanze istruttorie e formulazione di capitoli di prova con tardiva indicazione di testi;
- preso atto che la qui difesa parte si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla qui avversata parte anche nel giudizio di appello;
- preso atto che la qui difesa parte, senza nulla avere per riconosciuto e/o rinunciato,
a mero fine transattivo, aveva dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore all'udienza del 12.09.2024, proposta non accolta dall'odierna appellante che pertanto ha reso necessaria la spedizione della causa a sentenza;
2 in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti indicati dall'art. 348 bis c.p.c., l'atto di appello proposto dal Pt_1
, con ogni presupposta e consequenziale pronuncia e/o provvedimento;
[...] nel merito: rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. Parte_1
5130/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 14.12.2023 nella persona del Giudice
Unico Dr.ssa Silvia Semini, nella causa iscritta al R.G. 11126/2021; in ogni caso, con il pieno favore per la qui difesa parte appellata di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 15.1.2024, Parte_1
impugna la sentenza n. 5130 del 13.12.2023, con la quale il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda risarcitoria avanzata nei confronti del , a Controparte_1
seguito della sua caduta sul manto stradale dovuta alla presenza di una buca non segnalata, non ravvisando la prova del nesso causale.
In particolare, l'appellante espone le seguenti censure:
A) con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'errata applicazione degli artt. 40 e
41 c.p. e degli artt. 2043, 2051, 2697, 2727, 2729 c.c., in quanto il primo giudice vrebbe ritenuto non provato il nesso causale tra l'esistenza della buca sul manto stradale e l'evento lesivo, sulla base dell'assenza di una testimonianza diretta della dinamica dei fatti: tale ricostruzione sarebbe errata, in quanto contrastante con i principi civilistici in materia di accertamento del nesso causale, con particolare riferimento alla regola del “più probabile che non”;
- con particolare riguardo all'accertamento del nesso causale in materia di danno da cose in custodia, l'appellante ritiene che “ai sensi del combinato disposto degli artt.
2043, 2697, 2727 e 2729 cc, il giudice può far discendere il proprio convincimento anche esclusivamente da presunzioni semplici e può addirittura fondarlo su un'unica presunzione di tale tipologia, anche contrastante con eventuali altri elementi acquisiti nel corso del procedimento, a maggior ragione nell'ambito dello speciale regime di responsabilità di cui si tratta, la prova del nesso causale ben potrà essere fornita in maniera indiretta, ovvero sulla base di indizi gravi precisi e concordanti da cui, secondo l'id quod plerumque accidit, si possa inferire come molto probabile la relazione causale tra l'evento lesivo e conformazione della res”.
3 - a sostegno di tale argomentazione, l'appellante cita diverse pronuncia di legittimità
e di merito, tra cui una sentenza di questa Corte d'Appello, secondo cui “Ammesso e riconosciuto anche dall'appellante il luogo della caduta in quello supra indicato, deve rilevarsi che notoriamente la prova del nesso causale tra l'evento (caduta) e la buca presente sul manto stradale è necessariamente presuntiva: la responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana sussiste (nei termini di cui infra) ove il danneggiato alleghi e dimostri l'esistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza (cfr. ex multis
Cass. civ. 4161/2019), di guisa che la situazione di pericolo, salvo prova contraria porta ad attribuire la responsabilità dell'evento a colui il quale ha l'onere di prevenire dette situazioni” (Corte d'Appello di Torino, n. 1571/2019);
B) con il secondo motivo di gravame, contesta l'errata valutazione degli elementi di prova da parte del primo giudice, in quanto dalla documentazione prodotta in atti e dalle testimonianze rese in udienza, sarebbero emersi diversi indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali sarebbe possibile ritenere che il egli aveva subito la lesione oggetto del presente giudizio a causa della buca presente sul manto stradale percorso, con particolare riferimento:
- al referto redatto dagli operatori del Pronto Soccorso, che attesta la presenza di una “frattura pluriframmentaria affondata dell'emipiatto tibiale interno con distacco della spina intercondiloidea mediale”; di contro, l'appellante ritiene che la frattura subita andrebbe ricondotta ad una lesione di natura traumatica,
“compatibile con una torsione determinata dall'inserimento dell'arto inferiore in un dislivello, da cui deriva l'anomalo spostamento del peso di tutto il corpo a carico del ginocchio, posizionato in modo scorretto, provocandone letteralmente il cedimento”;
- al verbale di sinistro redatto dalla Polizia Municipale nella parte in cui descrive lo stato dei luoghi;
- a quanto dichiarato dai testimoni e , da cui emerge l'assenza Tes_1 Tes_2
di segnalazione di pericolo per la presenza della buca e uno stato di obiettiva pericolosità, confermato peraltro dal fatto che il subito dopo i fatti, ha CP_1
effettuato un intervento di rispristino del manto stradale;
- alle dichiarazioni rese dal agli Agenti della Polizia Municipale: “Ero Pt_1
appiedato con il mio cagnolino al guinzaglio e mentre attraversavo sul
4 passaggio pedonale posto all'intersezione con la Via SAORGIO percepivo di aver appoggiato il piede destro in una posizione non corretta. Subito dopo percepivo lo scricchiolio delle ossa del ginocchio destro. Essendo ipovedente perché cieco dall'occhio sinistro e con campo visivo ridotto all'occhio destro, non vedevo la presenza della buca sita sul passaggio pedonale che stavo percorrendo. Continuavo a percorrere l'attraversamento pedonale ma dopo pochi metri mi cedeva la gamba destra e cadevo a terra”;
- l'appellante sostiene quindi che “ponendo in correlazione lo stato dei luoghi, la dichiarazione resa dal e le affermazioni formulate dal teste, il punto in cui Pt_1 il danneggiato ha percepito cedere l'articolazione del ginocchio che ne ha provocato la caduta a terra, individuato dal teste, non coincide con l'ubicazione della buca, che infatti si trova qualche metro più indietro, ovvero precisamente a quella distanza che
l'appellante ha potuto ancora percorrere dopo aver percepito “di aver appoggiato il piede destro in una posizione non corretta”” (cfr. atto di appello, pagg. 14 e 15);
- infine, l'appellante sottolinea che, in ogni caso, non sarebbero ipotizzabili decorsi causali alternativi idonei a spiegare la verificazione dell'evento lesivo in quanto “la causa della frattura derivi dal mal posizionamento dell'arto inferiore destro del nella buca presente sul tratto di attraversamento percorso, appare la tesi Pt_1 non soltanto più probabile, ma semplicemente l'unica ipotizzabile” (cfr. atto di appello, pagg. 15 e 16);
C) con il terzo motivo di appello lamenta l'omessa pronuncia sulla liquidazione del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, stante il rigetto della domanda sulla configurabilità della responsabilità a carico dell'Ente convenuto;
D) con il quarto e ultimo motivo di impugnazione ritiene errata la statuizione in ordine alle spese legali che, come conseguenza dell'integrale accoglimento dell'appello, andrebbero poste a carico di parte appellata.
Si è costituito il rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito
2. Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art. 348 bis c.p.c. da parte dell'appellata è stata già implicitamente ritenuta infondata da questa Corte d'Appello, nel momento in cui è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Al riguardo, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve
5 essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva” (cfr., ex multis,
Cass. civ. n. 14696/2016).
3. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati. Al fine di esaminare compiutamente le censure mosse dall'appellante occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa.
Il presente giudizio sorge dalla domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro del danno patito dall'attore in conseguenza della “frattura pluriframmentaria affondata dell'emipiatto tibiale interno con distacco della spina intercondiloidea mediale” (come diagnosticato nel verbale di PS redatto presso l'Ospedale San Giovanni Bosco), causata dalla presenza di una buca sul manto stradale ove l'attore transitava.
Tale insidia stradale non sarebbe stata adeguatamente segnalata, né il Pt_1
avrebbe potuto percepirla, in quanto soggetto cieco affetto da grave ipovedenza, invalido al 100% ed assuntore di farmaci per diverse patologie.
Orbene, come rilevato dal Giudice di prime cure, nessun dubbio sussiste in relazione all'individuazione della buca che - secondo la prospettazione attorea - avrebbe causato la lesione.
Invero, nell'atto di citazione la buca veniva descritta come presente “nel tratto centrale delle strisce pedonali poste all'altezza dell'intersezione tra Via Chiesa della salute e Via Saorgio […] avente diametro di 20 cm e profondità di 5 cm”.
Di contro, nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., l'attore ha affermato che
“La buca causa della lesione era collocata a 60 cm dal termine della – sbiadita – zona zebrata”, dunque all'esterno delle strisce di attraversamento pedonale.
Parallelamente, nel verbale degli agenti della Polizia Municipale intervenuti si dà atto della presenza di una buca (la quale è stata anche fotografata seppure dopo la sua immediata riparazione), che però è posta al di fuori delle strisce pedonali;
inoltre, viene allegato uno schizzo planimetrico in cui la buca in questione (di cui sono riportate le dimensioni, ovvero diametro 20 cm e profondità 5 cm) risulta collocata a
60 cm dal margine esterno delle strisce pedonali.
Pertanto, sulla base di quanto riportato nel verbale redatto dagli agenti di P.M., il
Tribunale ha correttamente ritenuto che la buca, presumibilmente causa del danno
6 lamentato, si trovasse al di fuori dell'attraversamento pedonale, come peraltro lo stesso attore ha precisato nelle memorie istruttorie, così modificando la prima versione offerta in citazione.
Ebbene, l'istruttoria svolta in primo grado non ha consentito di ritenere provato il nesso causale.
Invero, posto che nessuno dei testimoni escussi ha assistito in modo diretto alla dinamica dei fatti, dalle dichiarazioni rese dal teste (che risultano precise e Tes_1
congrue con tutti gli altri elementi di causa e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) è emerso quanto segue:
- in sede di sommarie informazioni agli Agenti di Polizia Municipale, il ha Tes_1 dichiarato di essersi trovato circa a metà dell'attraversamento pedonale
“quando incrociavo un signore che si lamentava di qualcosa … proseguivo per la mia strada ma subito dopo mi giravo verso di lui e vedevo che era caduto a terra”;
- in sede di esame testimoniale, lo stesso ha dichiarato di aver “attraversato sulle strisce, sulle strisce c'era anche il Sig. ; mi sembra di ricordare, in Pt_1
questo momento, che il Sig. venisse verso di me, mi pare sempre di Pt_1 ricordare che lui andasse verso il negozio di Via Chiesa. […] Il era Pt_1 sulle strisce, è caduto a metà dell'attraversamento”;
- durante la testimonianza, sono state esibite al teste alcune foto di Tes_1
quelle prodotte dalle parti, in cui egli ha riconosciuto lo stato dei luoghi e ha dichiarato che il “è caduto sulla striscia nel punto che indico con la Pt_1 penna rossa”: dall'esame di tale fotografia (acquisita con tale annotazione a penna al fascicolo telematico su ordine del giudice) si nota che il teste ha apposto un segno grafico a “x” in un punto sulle strisce pedonali, ben diverso rispetto alla collocazione della buca, anch'essa visibile dall'immagine fotografica all'esterno dell'attraversamento pedonale.
Alla luce di tali risultanze, vanno condivise le conclusioni cui è logicamente giunto il
Giudice di primo grado nell'escludere la sussistenza del nesso causale. Invero, sulla base delle dichiarazioni rese dall'unico soggetto che ha effettivamente visto il nel momento immediatamente precedente e in quello immediatamente Pt_1 successivo alla caduta, è emerso che l'attore, prima di cadere, stava percorrendo le strisce pedonali e subito dopo la caduta si trovava ancora sulle strisce pedonali, in una posizione ben diversa rispetto all'ubicazione della buca.
7 Peraltro, non può condividersi l'affermazione dell'appellante, secondo cui il , Pt_1
dopo aver inciampato nella buca, avrebbe percorso un tratto di strada fino ad accasciarsi a terra.
Infatti, tale ricostruzione non è compatibile con quanto affermato dal testimone e con la foto esaminata nel corso della sua escussione, secondo cui l'attore procedeva lungo l'attraversamento pedonale, mentre la buca si trovava a circa 60 cm dal margine esterno di questo.
Pertanto, non è proprio possibile che il , nel breve lasso temporale in cui il Pt_1
testimone lo ha incrociato lasciandolo alle spalle, avrebbe deviato il suo Tes_1 percorso al di fuori dell'attraversamento pedonale, inciampando sulla buca, per poi reimmettersi sulle strisce e cadere nel punto indicato dal testimone (che peraltro si trova in un punto a lato della buca e non lungo la traiettoria di attraversamento).
Neppure può condividersi l'assunto dell'appellante, secondo cui non sarebbero individuabili ipotesi causali alternative idonee a determinare la caduta e la lesione.
In effetti, è ben probabile che durante l'attraversamento il , come egli stesso Pt_1
aveva peraltro riferito, abbia subito uno spontaneo cedimento del ginocchio, compatibile con la grave fragilità dell'apparato locomotore tipica di un anziano.
A sostegno di tale ricostruzione vanno appunto evidenziate le dichiarazioni rese dall'attore stesso, il quale agli Agenti di P.M. aveva riferito che “Ero appiedato con il mio cagnolino al guinzaglio e mentre attraversavo sul passaggio pedonale posto all'intersezione con la Via Saorgio percepivo di aver appoggiato il piede destro in una posizione non corretta. Subito dopo sentivo uno scricchiolio delle ossa del ginocchio destro. Essendo ipovedente perché cieco dell'occhio sinistro e con campo visivo ridotto dall'occhio destro non vedevo la presenza della buca sita sul passaggio pedonale che stavo percorrendo. Continuavo a percorrere l'attraversamento pedonale ma dopo pochi metri mi cedeva la gamba destra e cadevo a terra”.
In base a tale descrizione, quindi, aveva dapprima sentito uno “scricchiolio” delle ossa del ginocchio destro e solo dopo avere percorso ancora qualche metro gli sarebbe ceduta la gamba destra: una simile descrizione è sintomatica di una caduta del tutto autonoma e non determinata da alcuna insidia esterna.
Inoltre, l'attore ha esposto in citazione che “nell'immediatezza dell'appoggio percepiva dolore intenso e sensazione di cedimento in corrispondenza del ginocchio destro, che infatti appena ultimato l'attraversamento, letteralmente cedeva provocando la caduta al suolo dell'attore”.
8 Sul punto, va evidenziato che l'attore nelle allegazioni articolate in primo grado è peraltro anche incorso in due contraddizioni.
La prima contraddizione attiene all'ubicazione della buca, infatti:
- nelle dichiarazioni rese agli Agenti di P.M. riferiva di non aver visto “la presenza della buca sita sul passaggio pedonale che stavo percorrendo”;
- in citazione ha affermato di avere messo il piede “in una buca presente sulle strisce”;
- nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., che “La buca causa della lesione era collocata a 60 cm dal termine della – sbiadita – zona zebrata”.
La seconda contraddizione riguarda il punto di caduta: invero, dopo aver affermato in citazione che “appena ultimato l'attraversamento, letteralmente cedeva provocando la caduta al suolo dell'attore”, l'attore ha poi affermato nell'atto di gravame che il punto di caduta coinciderebbe con quello individuato dal testimone , ossia Tes_1 sulle strisce pedonali (cfr. pagg. 14 e 15 dell'atto di appello) e sulle quali, però, non è stata rinvenuta alcuna buca.
Neppure è fondata la contestazione svolta in appello, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto necessaria una “testimonianza oculare” ai fini dell'accertamento del nesso causale, violando i canoni di accertamento propri del diritto civile, ossia la teoria condizionalistica, ex artt. 40 e 41 c.p., temperata dal criterio della rilevanza probabilistica (c.d. “più probabile che non”).
Invero, come sopra esposto, dall'esame della sentenza gravata emerge che il
Giudice di primo grado, preso atto dell'assenza di testimonianze dirette della dinamica dei fatti, che confermassero le modalità della caduta nei termini descritti dall'attore, si è fatto carico di esaminare tutti gli altri elementi emersi dall'istruttoria e nello specifico:
- la buca cui l'attore attribuisce la propria caduta era collocata all'esterno delle strisce pedonali;
- il testimone ha riferito di avere incrociato il mentre entrambi Tes_1 Pt_1 attraversavano sulle strisce pedonali, chiarendo che l'attore si trovava lì sia nel momento immediatamente precedente alla caduta, sia in quello immediatamente successivo;
- il medesimo testimone, durante la sua escussione, ha indicato con precisione il punto di caduta su una riproduzione fotografica del luogo.
9 Sulla base di tali risultanze, la Corte condivide quanto affermato dal Tribunale, non essendo stato provato che il sia caduto a terra a causa della presenza di Pt_1
quella buca indicata.
Al riguardo, neppure è condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante, secondo cui la prova del nesso di causalità nella materia in esame andrebbe qualificata come presuntiva, in quanto, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19960; in senso conforme cfr. più recentemente Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.
2148).
Peraltro, le pronunce di merito citate dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni non possono applicarsi al caso di specie, essendo riferibili a fattispecie diverse.
Infatti, una di esse riguarda un'ipotesi in cui veniva espressamente “ammesso e riconosciuto anche dall'appellante il luogo della caduta” e, comunque, veniva fatta salva la prova contraria (cfr. Corte d'Appello di Torino, n. 1571/2019).
Nel caso che ci occupa, da un lato, lo stesso appellante non ha rappresentato univocamente il punto di caduta, essendo incorso nelle contraddizioni sopra illustrate;
dall'altro, il testimone ha fornito chiare dichiarazioni sul punto di Tes_1
caduta e sulla traiettoria percorsa dal , sulla base delle quali il Giudice di Pt_1
primo grado ha escluso il nesso causale, chiarendo che la buca si trovava in un punto del tutto estraneo rispetto al percorso del danneggiato.
Altre pronunce riguardano, invece, casi in cui i testimoni hanno fornito dichiarazioni coerenti con la ricostruzione attorea e, comunque, non erano ipotizzabili decorsi causali alternativi (cfr. Trib. Torino n. 2015/2020; Trib. Ivrea n. 606/2022), oppure riguardano fattispecie in cui non vi era alcun testimone in grado di descrivere e confermare la dinamica dei fatti (cfr. Trib. Torino n. 1125/2020; Trib. Torino
314/2015).
Nel caso di specie, il testimone citato ha fornito un'indicazione inequivocabile circa il punto di caduta del : tale indicazione risulta coerente con gli altri elementi Pt_1 emersi nel corso dell'istruttoria, nei termini sopra riportati.
10 4. In considerazione dell'infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, devono ritenersi assorbite le diverse e ulteriori censure e questioni sollevate dalle parti e l'appello deve pertanto essere rigettato.
5. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5130/2023 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 13.12.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare al le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 8.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
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