Articolo 8 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 marzo 1999
Art. 8. (Disposizioni in materia di imposta di registro).
1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".
2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , come modificato dall' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, come modificato dall' art. 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , cosi' come da ultimo modificati dalla presente legge:
"Art. 5, comma 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis e 27-quinquies), dello stesso decreto".
"Art. 40, comma 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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