Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 30/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di EN
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2023, proposto da
DE & MA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, viale della Navigazione Interna n. 51;
contro
Provincia Autonoma di EN, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in EN, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
Sorin Group Italia s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del dirigente n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento Salute e Politiche Sociali avente ad oggetto “ Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di EN per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ”, con cui la Provincia autonoma di EN ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, pubblicato sul sito internet della Regione e mai notificato all'odierna ricorrente;
- dell'Allegato A) al menzionato provvedimento, con cui la Provincia ha indicato il ripiano complessivamente dovuto dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015-2018, quantificandolo nell'importo complessivo di € 23.213,40;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la ricorrente DE & MA s.p.a. con il ricorso in epigrafe chiede l’annullamento della determina del dirigente del dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di EN 2022-D337-00238 nonché di atti presupposti statali in attuazione dei quali la determina è stata adottata;
- che si sono costituiti in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze chiedendo la reiezione del ricorso;
- che nel ricorso si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125;
- che la Corte Costituzionale con le sentenze 22 luglio 2024, nn. 139 e 140 ha dichiarato l’infondatezza di alcune questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle prospettate dalla parte ricorrente con il ricorso in esame;
- che la parte ricorrente con atto notificato alla controparte ha ritualmente rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
- che pertanto è necessario dichiarare estinto il giudizio per rinuncia;
- che le peculiarità della controversia, involgenti la questione di legittimità costituzionale definita dalle sentenze sopra citate, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di EN, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO