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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Puglia-Sede Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250002954710000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
l'intervenuto insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate - OS (d'ora in avanti, DE) notificava a Ricorrente_1 la cartella n. 10620250002954710000 del complessivo importo di €.13.776,69, conseguente al mancato pagamento di somme dovute alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado per la Puglia per gli anni 2023 e 2024 e alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto per l'anno 2022.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 839/2025 il contribuente, premesso che gli era stata notificata soltanto la prima facciata della cartella, impugnava detto atto per i seguenti motivi:
1) “Inesistenza e\o nullità assoluta della notifica della cartella in quanto inviata da indirizzo p.e.c. non istituzionale e non presente nei pubblici registri ossia “Email_5” invece che dalla p.e.c. istituzionale e presente nei pubblici registri “protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it”.
2) “Inesistenza e\o nullità assoluta della illegittima cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri con allegato contenente la sola prima ed unica facciata, priva dell'allegazione di ogni atto prodromico quali titoli fondanti la pretesa impositiva\riscossiva e quindi priva di motivazione non potendo dalla stessa conoscere oggettivamente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottostanti la illegittima cartella di pagamento”;
3) “Inesistenza e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto priva della notifica del titolo esecutivo, di alcun avviso di mora, invito o avviso di pagamento dal che deriva che la cartella non può costituire elemento di formazione della sanzione e\o della pretesa impositiva, con conseguente carenza di legittimazione passiva del ricorrente che non debitore di alcun ente impositore”;
4) “Inesistenza e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto inviata a mezzo pec, peraltro, in unica facciata con documento allegato in formato pdf e soprattutto priva di firma digitale e quindi non può considerarsi un valido documento informatico così come previsto per legge”;
5) “Inesistenza della e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto la prima ed unica facciata della cartella di pagamento risulta priva della indicazione della modalità di calcolo degli interessi”;
6) “Inesistenza e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto priva nella prima ed unica facciata, persino, della data in cui il ruolo sarebbe divenuto esecutivo e priva del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella ex art. 4 della legge
241\90 e della legge 31\2008 art 36 comma 4 ter , di ogni altra informazione voluta dalla legge quali presupposti indispensabili ed elementi costitutivi di una cartella esattoriale per nulla rispondente al modello legale voluto dalla legge nonché dell' indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”; 7) “La cartella di pagamento è viziata nulla ed illegittima per intervenuta decadenza e\o maturata prescrizione delle pretese impositive\riscossive”.
Resistevano l'DE e gli enti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'DE ha comprovato (con la depositata ricevuta pec) l'avvenuta notifica in data 17 aprile 2025 della cartella in forma completa.
Peraltro, l'indirizzo pec:Email_5 risulta essere regolarmente iscritto nei pubblici registri come da attestazione AGID – Agenzia per l'Italia digitale, prodotta dall'DE.
Ad ogni buon fine, va rammentato quanto segue.
È valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate – NI (così, in motivazione, Cass. 982/2023).
E tutto ciò senza contare che nullità della notificazione dell'atto è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (Cass.
1238/2014).
Invero, < efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)>>, sicché tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. sez. un. 19854/2004; Cass. 7441/2022).
Ne consegue che sono infondati, in radice, il primo e il secondo motivo. Il terzo motivo è pure infondato, poiché sia la Corte di Giustizia di 2° grado sia la Corte di Giustizia di 1° grado hanno provato di aver notificato, a mezzo pec (ritualmente consegnata) gli atti prodromici risultanti dalla cartella.
Il quarto motivo è infondato.
Ribadito che la cartella è stata notificata in forma integrale, Cass. ha affermato quanto segue: “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. 27181/2020).
Il quinto e sesto motivo vanno disattesi perché le doglianze postulano – come visto infondatamente -
l'intervenuta notifica della sola prima pagina della cartella, la quale, peraltro, non contiene la richiesta di interessi, se non quelli dovuti a partire dalla data di notifica della cartella.
Il settimo motivo è inammissibile perché le eccezioni di decadenza e prescrizione andavano formulate avverso gli atti prodromici, i quali, invece (non risultando essere stati impugnati) hanno reso definitive e irretrattabili le pretese impositive.
In conclusione il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con riferimento alla posizione di ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che così liquida: euro 1.500,00 in favore sia dell'Agenzia delle Entrate - OS sia della Corte di Giustizia di 1° grado di Taranto;
euro 300,00 in favore della Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia. Il tutto, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Puglia-Sede Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250002954710000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
l'intervenuto insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate - OS (d'ora in avanti, DE) notificava a Ricorrente_1 la cartella n. 10620250002954710000 del complessivo importo di €.13.776,69, conseguente al mancato pagamento di somme dovute alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado per la Puglia per gli anni 2023 e 2024 e alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto per l'anno 2022.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 839/2025 il contribuente, premesso che gli era stata notificata soltanto la prima facciata della cartella, impugnava detto atto per i seguenti motivi:
1) “Inesistenza e\o nullità assoluta della notifica della cartella in quanto inviata da indirizzo p.e.c. non istituzionale e non presente nei pubblici registri ossia “Email_5” invece che dalla p.e.c. istituzionale e presente nei pubblici registri “protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it”.
2) “Inesistenza e\o nullità assoluta della illegittima cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri con allegato contenente la sola prima ed unica facciata, priva dell'allegazione di ogni atto prodromico quali titoli fondanti la pretesa impositiva\riscossiva e quindi priva di motivazione non potendo dalla stessa conoscere oggettivamente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottostanti la illegittima cartella di pagamento”;
3) “Inesistenza e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto priva della notifica del titolo esecutivo, di alcun avviso di mora, invito o avviso di pagamento dal che deriva che la cartella non può costituire elemento di formazione della sanzione e\o della pretesa impositiva, con conseguente carenza di legittimazione passiva del ricorrente che non debitore di alcun ente impositore”;
4) “Inesistenza e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto inviata a mezzo pec, peraltro, in unica facciata con documento allegato in formato pdf e soprattutto priva di firma digitale e quindi non può considerarsi un valido documento informatico così come previsto per legge”;
5) “Inesistenza della e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto la prima ed unica facciata della cartella di pagamento risulta priva della indicazione della modalità di calcolo degli interessi”;
6) “Inesistenza e\o nullità assoluta della cartella che si impugna in quanto priva nella prima ed unica facciata, persino, della data in cui il ruolo sarebbe divenuto esecutivo e priva del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella ex art. 4 della legge
241\90 e della legge 31\2008 art 36 comma 4 ter , di ogni altra informazione voluta dalla legge quali presupposti indispensabili ed elementi costitutivi di una cartella esattoriale per nulla rispondente al modello legale voluto dalla legge nonché dell' indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”; 7) “La cartella di pagamento è viziata nulla ed illegittima per intervenuta decadenza e\o maturata prescrizione delle pretese impositive\riscossive”.
Resistevano l'DE e gli enti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'DE ha comprovato (con la depositata ricevuta pec) l'avvenuta notifica in data 17 aprile 2025 della cartella in forma completa.
Peraltro, l'indirizzo pec:Email_5 risulta essere regolarmente iscritto nei pubblici registri come da attestazione AGID – Agenzia per l'Italia digitale, prodotta dall'DE.
Ad ogni buon fine, va rammentato quanto segue.
È valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate – NI (così, in motivazione, Cass. 982/2023).
E tutto ciò senza contare che nullità della notificazione dell'atto è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (Cass.
1238/2014).
Invero, < efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)>>, sicché tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. sez. un. 19854/2004; Cass. 7441/2022).
Ne consegue che sono infondati, in radice, il primo e il secondo motivo. Il terzo motivo è pure infondato, poiché sia la Corte di Giustizia di 2° grado sia la Corte di Giustizia di 1° grado hanno provato di aver notificato, a mezzo pec (ritualmente consegnata) gli atti prodromici risultanti dalla cartella.
Il quarto motivo è infondato.
Ribadito che la cartella è stata notificata in forma integrale, Cass. ha affermato quanto segue: “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. 27181/2020).
Il quinto e sesto motivo vanno disattesi perché le doglianze postulano – come visto infondatamente -
l'intervenuta notifica della sola prima pagina della cartella, la quale, peraltro, non contiene la richiesta di interessi, se non quelli dovuti a partire dalla data di notifica della cartella.
Il settimo motivo è inammissibile perché le eccezioni di decadenza e prescrizione andavano formulate avverso gli atti prodromici, i quali, invece (non risultando essere stati impugnati) hanno reso definitive e irretrattabili le pretese impositive.
In conclusione il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con riferimento alla posizione di ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che così liquida: euro 1.500,00 in favore sia dell'Agenzia delle Entrate - OS sia della Corte di Giustizia di 1° grado di Taranto;
euro 300,00 in favore della Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia. Il tutto, oltre accessori come per legge.