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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021,
rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
e , elett.te dom.ti in Roma, piazza Vescovio 21, presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Schiavone, che li rappresenta e difende come da procura in atti attori
E
, e , elett.te dom.ti in Roma, via Parte_3 CP_1 Controparte_2 Tembien 15 presso lo studio dell'avv. rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Controparte_2
Sola del Foro di Torino come da procura in atti convenuti
E
Controparte_3 Controparte_4 [...] in Concordato Preventivo, in persona del Liquidatore Controparte_5 Giudiziale, elett.te dom.ta in Roma, v.le B. Buozzi 82, presso lo studio dell'avv. Antonella Iannotta, che la rappresenta e difende come da procura in atti chiamata in causa
E in persona del Controparte_6 RI Governativo pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Circ.ne Clodia 29, presso lo studio dell'avv. Benedetto Marzocchi Buratti, che la rappresenta e difende come da procura in atti terzo costituito
OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza del 7.11.2024 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e alla prima memoria ex art. 183 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021 e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
svolto incarico di ctu in un giudizio per lodo arbitrale;
premesso altresì che il giudizio si era concluso con lodo del 17.5.2018; che il Collegio Arbitrale aveva liquidato ai ctu la somma di € 150.000,00 oltre accessori ponendo il pagamento a carico delle parti;
che la veva comunicato di non accettare la liquidazione degli CP_7
onorari del Collegio Arbitrale;
che gli attori avevano adito, con ricorso ex art. 814 c.p.c., il Presidente del
Tribunale, il quale aveva ritenuto che detto strumento non potesse essere utilizzato per la determinazione del compenso dei consulenti tecnici;
che di conseguenza la pretesa di pagamento andava rivolta agli arbitri;
- chiamavano in giudizio, davanti a questo Tribunale, , e per Parte_3 CP_1 Controparte_2
sentirli condannare al pagamento della somma di € 172.806,22 oltre oneri di legge o in subordine di €
138.902,16 o del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi e spese di lite.
Nel costituirsi tempestivamente in data 24.2.2022 i convenuti eccepivano preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
In subordine chiedevano di essere garantiti dalla Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della in Concordato Preventivo (in prosieguo anche soltanto CP_4 Controparte_8
Liquidazione Giudiziale o FEDIT) nonché dalle altre parti del giudizio arbitrale, chiedendo di poterle chiamare in giudizio.
Con provvedimento del 27.6.2022 veniva disposto il differimento dell'udienza e autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Instauratosi il contraddittorio nei confronti del terzo, si costituiva quindi la Liquidazione Giudiziale indicata in epigrafe, che contestava la fondatezza delle domande rivolte nei suoi confronti chiedendone il rigetto;
in subordine chiedeva che fosse escluso ogni vincolo di solidarietà fra le parti del procedimento arbitrale e che fosse comunque ridotto il “quantum” delle pretese dei ctu;
vinte le spese.
Si costituiva, altresì, la deducendo il proprio difetto Controparte_6
di legittimazione passiva.
All'udienza di comparizione del 12.1.2023 parte convenuta precisava di non aver notificato alcun atto di chiamata in causa alla ma soltanto alla Liquidazione Controparte_6
Giudiziale e dichiarava di rinunziare a qualsiasi domanda verso le persone fisiche intervenute nel giudizio arbitrale. Venivano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e nella prima memoria gli attori dichiaravano di estendere la domanda nei confronti dei chiamati in causa.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
In assenza di richieste istruttorie, la causa era rinviata per conclusioni.
All'udienza del 7.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento si osserva quanto segue.
E' noto il principio espresso dalla S.C. (e richiamato dalle parti nelle rispettive difese) per cui “in materia di
arbitrato rituale il consulente tecnico d'ufficio ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri – a cui spetta, ex art. 814 c.p.c., il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti –
…poiché, a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell'arbitrato rituale,
che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico, quale ausiliario del giudice…ma una matrice
privatistica, essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato, in cui, ai sensi dell'art. 1719 c.c., il
mandante ha l'obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome, tra le quali anche quella nei confronti del
consulente” (Cass. 6736/2014).
Reputa, tuttavia, il giudicante nel caso di specie di discostarsi da tale pronunciamento in considerazione delle seguenti argomentazioni inerenti il caso concreto in esame, nel quale è ravvisabile – ad avviso dello scrivente
– un conferimento delle parti agli arbitri, implicitamente e per fatti concludenti, di un mandato con rappresentanza a nominare anche i consulenti necessari per l'espletamento dell'incarico.
Al riguardo va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale della S.C., che si condivide, per cui “nei contratti a forma
libera l'esternazione del potere rappresentativo non richiede l'espressa dichiarazione di spendita del nome del
rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del
rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la
circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono
destinati a prodursi direttamente” (Cass. 22616/2019).
Orbene nella fattispecie in esame – stando alla documentazione versata in atti – può senz'altro reputarsi che l'incarico conferito dagli arbitri ai consulenti fosse stato dato con spendita, sia pure implicita, del nome delle parti dell'arbitrato, con conseguente diretta assunzione dell'obbligazione di pagamento del compenso in capo alle stesse parti.
Invero viene in rilievo il fatto che con il contratto compromissorio le parti avevano rimesso agli arbitri la decisione della controversia che, stante il suo oggetto, era connotata da complesse questioni economiche e contabili (v. lodo del 17.5.2018); che, conseguentemente, la nomina dei consulenti si era resa necessaria per la disamina degli aspetti tecnici che consentissero agli arbitri (che erano sprovvisti delle “relative professionalità”) di approntare la decisione e, quindi, dare corso al mandato loro conferito (ciò si desume con evidenza anche dal contenuto delle memorie redatte dalle parti nel corso del giudizio arbitrale e prodotte nella presente causa, oltre che dalle ordinanze di nomina); che l'incarico era stato conferito ai consulenti da parte degli arbitri alla presenza delle parti, alcune delle quali, peraltro, avevano persino chiesto l'aggiunta di ulteriori quesiti (v. ordinanze del 7.12.2016 e del 9.1.2017). Si consideri, inoltre, che – come può desumersi dal lodo del 17.5.2018 e dal provvedimento di liquidazione emesso in pari data – le spese dei consulenti erano state poste a carico solidale delle parti, statuizione questa
(peraltro confermata in sede di impugnazione) che vincola le parti del giudizio arbitrale, ex art. 824 bis c.p.c.,
in merito alla sussistenza dell'obbligo delle parti di corrispondere il compenso.
Del resto, diversamente opinando, ove dovessero ritenersi tenuti ad anticipare il pagamento direttamente e solamente gli arbitri (salvo rivalsa verso i mandatari) neppure si giustificherebbe la pronuncia arbitrale che, a definizione del lodo, ponesse a carico delle parti il pagamento del compenso dei ctu.
Neppure è fondato e condivisibile l'assunto difensivo per cui le spese di consulenza dovrebbero ritenersi ricomprese nel compenso liquidato dal Presidente del Tribunale agli arbitri a seguito del ricorso ex art. 814
cpc.
Invero nel provvedimento del 12.9.2019 del Presidente del Tribunale di Roma di liquidazione del compenso al
Collegio Arbitrale per complessivi € 320.000,00 (confermato in sede di gravame dalla Corte di Appello con ordinanza del 25.2.2020/3.3.2020) è espressamente stabilito che “il ricorso allo strumento di cui all'art. 814
c.p.c. non può essere utilizzato per la determinazione del compenso dei consulenti tecnici nominati nel corso
dell'arbitrato”, ragione per cui deve escludersi che l'importo liquidato fosse comprensivo anche delle spese dei ctu, non rientrando esse fra quelle previste dal citato art. 814 cpc.
Ne consegue che i consulenti (odierni attori) hanno titolo per chiedere il pagamento dei compensi direttamente alle parti dell'arbitrato e, nel caso in questione, alla Liquidazione Giudiziale chiamata in causa, posto che verso le altre parti del giudizio arbitrale non è stato esteso il contraddittorio (v. verbale di udienza del 12.1.2023).
Per quanto concerne la posizione del RI Governativo pro-tempore della
[...]
va osservato quanto segue. Controparte_6
I convenuti hanno chiamato in causa – per essere eventualmente manlevati – la sola Liquidazione Giudiziale
dei Beni Ceduti ai Creditori della Federazione Italiana dei Consorzi – Federconsorzi in Concordato Preventivo
come si evince chiaramente dalla “vocatio in ius” dell'atto di chiamata in causa del terzo (pag. 43); dal verbale di udienza del 12.1.2023; dalle conclusioni della prima memoria ex art. 183 c.p.c. dei convenuti, dove ogni domanda di manleva è formulata unicamente nei confronti del Liquidatore Giudiziale, sebbene l'atto di citazione del terzo fosse stato notificato il 12.10.2022 sia al Liquidatore (“ ) sia al Email_1
RI (“commissario. olitiche agricole.gov.it”). Email_2
Quest'ultimo, nel costituirsi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Deve tuttavia osservarsi da un lato che non è configurabile il difetto di legittimazione passiva in quanto – anche se la legge richiede la separazione della rendicontazione per le attività svolte in nome e per conto dello Stato – ciò non comporta una diversa soggettività giuridica fra l'ente sottoposto a concordato preventivo ed l'ente vigilato dal RI
Governativo; riprova ne è che entrambi i terzi costituitisi hanno lo stesso numero di codice fiscale.
Peraltro dalla separazione della gestione patrimoniale di alcuni beni rispetto ad altri e della relativa contabilità,
consegue che, nella presente fattispecie, tenuto al pagamento dei compensi agli attori debba essere il solo
RI Liquidatore, spettando al RI Governativo la mera funzione di vigilanza e controllo.
Nulla va, pertanto, disposto nei riguardi di quest'ultimo.
Alla luce di quanto precede va respinta la domanda di pagamento avanzata dagli attori nei confronti dei convenuti , e , mentre essa va accolta nei confronti della Controparte_2 CP_1 Parte_3
chiamata in causa FEDIT in persona del RI Liquidatore verso la quale la domanda è stata estesa dagli attori nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (per quanto secondo consolidata giurisprudenza della S.C.
neppure sarebbe stata necessaria un'esplicita estensione della domanda, v. ex multis Cass. 22050/2018).
Restano assorbite la domanda di manleva e ogni altra questione.
Ciò posto, passando all'esame del “quantum”, reputa il giudicante che debba farsi riferimento alle tariffe professionali previste per i dottori commercialisti di cui all'art. 21 (tabella C) del D.M. n. 140/2012 invocato in via subordinata dagli attori (v. pag. 14 della citazione). Invero, stante la natura essenzialmente privatistica dell'opera svolta dai consulenti nel procedimento arbitrale, non sono applicabili i criteri di cui al D.P.R.
352/1988 aggiornato dal D.M. 30.5.2002 richiamato in via principale dagli attori (pagg. 9 e segg. atto di citazione).
Al riguardo merita osservare che – contrariamente a quanto dedotto da parte attrice – non può riconoscersi,
ai fini della liquidazione, autonomia agli accertamenti svolti con riferimento ai quesiti 3 e 4, che riguardano pur sempre l'accertamento del valore dei capi di bovini (ovvero sia quelli di proprietà della FEDIT e oggetto di liquidazione, sia quelli trasferiti alla CASO). Parimenti non è condivisibile il frazionamento del CP_5
quesito 1 in due parti distinte, con duplicazione della richiesta di liquidazione;
infatti l'oggetto del quesito deve ritenersi unitario riguardando, pur sempre, la ricostruzione dei reciproci rapporti di debito/credito, con la verifica dell'ammontare delle singole voci di credito e debito nell'ambito delle quali vanno ricompresi, con tutta evidenza, i pagamenti effettuati e ricevuti dalle parti. Agli ulteriori quesiti può riconoscersi una propria individuabilità, avendo richiesto autonoma attività di accertamento, con conseguente distinta liquidazione.
Giova poi rilevare che nella sua richiesta parte attrice ha fatto riferimento espressamente ai “valori minimi”
delle tariffe (pag. 14 della citazione) che, di conseguenza, si reputa di dover applicare (con arrotondamento). Nella liquidazione deve, poi, tenersi conto - per i quesiti aventi come detto una propria autonomia e individualità
– ai singoli valori accertati dai consulenti;
non potendo, invece, farsi riferimento al valore della causa, come sostenuto da parte convenuta nelle sue difese (v. pag. 13 della comparsa di costituzione).
Il valore della controversia, infatti, può venire in rilievo ai fini della determinazione delle spese di lite (art. 5
D.M. 55/2014) ma non coincide necessariamente con l'oggetto dell'attività svolta dal consulente.
Non appare, inoltre, meritevole di attenzione l'ulteriore eccezione della FEDIT per cui una parte delle indagini peritali coinciderebbe con l'attività espletata dagli stessi consulenti in altro procedimento arbitrale “parallelo”
definito con “autonomo e distinto” lodo sempre del 17.5.2018 (oggetto della causa R.G. n. 70214/2021 davanti a questo Ufficio). Premesso, infatti, che i quesiti formulati nell'altro giudizio arbitrale non appaiono perfettamente sovrapponibili, si osserva in ogni caso che – come dedotto dalla stessa FEDIT – si tratta di procedimenti arbitrali differenti, definiti con “autonomi e distinti lodi”; peraltro nella presente richiesta di liquidazione parte attrice si è attenuta ai minimi tariffari, sicchè l'eventuale ripetitività degli accertamenti può
ritenersi già considerata nella richiesta di liquidazione che appare congrua (anche in rapporto all'entità delle somme liquidate al Collegio Arbitrale dal Presidente del Tribunale).
Pertanto devono essere liquidati agli attori i seguenti importi: per il quesito 1 (con riferimento al valore massimo accertato di € 25.429.101,49) la somma di € 24.000,00; per il quesito 2 (valore accertato di € 48.931.261,27)
la somma di € 30.000,00; per i quesiti 3-4 (con riferimento al valore più rilevante accertato di € 48.359.682,54)
la somma di € 30.000,00; per il quesito 5 (valore accertato di € 536.726,18) la somma di € 4.300,00; Si avrà
così un totale di € 88.300,00 cui va aggiunta la somma di € 500,00 per spese forfettariamente determinate,
oltre accessori di legge (IVA e Cassa).
Va, quindi, detratto l'acconto già ricevuto per fondo spese (come riconosciuto nel verbale di conferimento di incarico del 9.1.2017) e ammontante a € 15.000,00 del quale vi è prova del pagamento comprensivo degli oneri di legge (v. doc. 5 del chiamato in causa).
Atteso quanto innanzi, la Liquidazione Giudiziale va condannata al pagamento della residua somma dovuta di
€ 73.800,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Tenuto conto della particolarità delle problematiche interpretative connesse alle questioni trattate, si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra gli attori e i convenuti le spese processuali;
analogamente va disposto nei rapporti fra il RI Governativo e le altre parti, attesa la posizione di quest'ultimo e considerato che nei suoi confronti – come detto – non era stata avanzata una specifica domanda di manleva nell'atto di chiamata in causa. Per la soccombenza devono gravare sul terzo chiamato (Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori
della in Concordato Preventivo) in favore di parte Controparte_6
attrice le spese processuali, che sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa (rapportato al “decisum”) con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone lo stralcio del documento irritualmente depositato da parte convenuta il 31.3.2025 dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.;
2) in parziale accoglimento della domanda, condanna la Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori
della r.l. in Concordato Preventivo (FEDIT), in persona Controparte_6
del Liquidatore Giudiziale, al pagamento in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
73.800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) respinge la domanda degli attori nei confronti di , e;
Controparte_2 CP_1 Parte_3
4) condanna la Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della Controparte_6
r.l. in Concordato Preventivo (FEDIT), in persona del Liquidatore Giudiziale, al pagamento,
[...]
in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in € 14.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dichiara interamente compensate tra le restanti parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, lì 2 aprile 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021,
rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
e , elett.te dom.ti in Roma, piazza Vescovio 21, presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Schiavone, che li rappresenta e difende come da procura in atti attori
E
, e , elett.te dom.ti in Roma, via Parte_3 CP_1 Controparte_2 Tembien 15 presso lo studio dell'avv. rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Controparte_2
Sola del Foro di Torino come da procura in atti convenuti
E
Controparte_3 Controparte_4 [...] in Concordato Preventivo, in persona del Liquidatore Controparte_5 Giudiziale, elett.te dom.ta in Roma, v.le B. Buozzi 82, presso lo studio dell'avv. Antonella Iannotta, che la rappresenta e difende come da procura in atti chiamata in causa
E in persona del Controparte_6 RI Governativo pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Circ.ne Clodia 29, presso lo studio dell'avv. Benedetto Marzocchi Buratti, che la rappresenta e difende come da procura in atti terzo costituito
OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza del 7.11.2024 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e alla prima memoria ex art. 183 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021 e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
svolto incarico di ctu in un giudizio per lodo arbitrale;
premesso altresì che il giudizio si era concluso con lodo del 17.5.2018; che il Collegio Arbitrale aveva liquidato ai ctu la somma di € 150.000,00 oltre accessori ponendo il pagamento a carico delle parti;
che la veva comunicato di non accettare la liquidazione degli CP_7
onorari del Collegio Arbitrale;
che gli attori avevano adito, con ricorso ex art. 814 c.p.c., il Presidente del
Tribunale, il quale aveva ritenuto che detto strumento non potesse essere utilizzato per la determinazione del compenso dei consulenti tecnici;
che di conseguenza la pretesa di pagamento andava rivolta agli arbitri;
- chiamavano in giudizio, davanti a questo Tribunale, , e per Parte_3 CP_1 Controparte_2
sentirli condannare al pagamento della somma di € 172.806,22 oltre oneri di legge o in subordine di €
138.902,16 o del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi e spese di lite.
Nel costituirsi tempestivamente in data 24.2.2022 i convenuti eccepivano preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
In subordine chiedevano di essere garantiti dalla Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della in Concordato Preventivo (in prosieguo anche soltanto CP_4 Controparte_8
Liquidazione Giudiziale o FEDIT) nonché dalle altre parti del giudizio arbitrale, chiedendo di poterle chiamare in giudizio.
Con provvedimento del 27.6.2022 veniva disposto il differimento dell'udienza e autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Instauratosi il contraddittorio nei confronti del terzo, si costituiva quindi la Liquidazione Giudiziale indicata in epigrafe, che contestava la fondatezza delle domande rivolte nei suoi confronti chiedendone il rigetto;
in subordine chiedeva che fosse escluso ogni vincolo di solidarietà fra le parti del procedimento arbitrale e che fosse comunque ridotto il “quantum” delle pretese dei ctu;
vinte le spese.
Si costituiva, altresì, la deducendo il proprio difetto Controparte_6
di legittimazione passiva.
All'udienza di comparizione del 12.1.2023 parte convenuta precisava di non aver notificato alcun atto di chiamata in causa alla ma soltanto alla Liquidazione Controparte_6
Giudiziale e dichiarava di rinunziare a qualsiasi domanda verso le persone fisiche intervenute nel giudizio arbitrale. Venivano quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e nella prima memoria gli attori dichiaravano di estendere la domanda nei confronti dei chiamati in causa.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
In assenza di richieste istruttorie, la causa era rinviata per conclusioni.
All'udienza del 7.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento si osserva quanto segue.
E' noto il principio espresso dalla S.C. (e richiamato dalle parti nelle rispettive difese) per cui “in materia di
arbitrato rituale il consulente tecnico d'ufficio ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri – a cui spetta, ex art. 814 c.p.c., il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti –
…poiché, a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell'arbitrato rituale,
che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico, quale ausiliario del giudice…ma una matrice
privatistica, essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato, in cui, ai sensi dell'art. 1719 c.c., il
mandante ha l'obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome, tra le quali anche quella nei confronti del
consulente” (Cass. 6736/2014).
Reputa, tuttavia, il giudicante nel caso di specie di discostarsi da tale pronunciamento in considerazione delle seguenti argomentazioni inerenti il caso concreto in esame, nel quale è ravvisabile – ad avviso dello scrivente
– un conferimento delle parti agli arbitri, implicitamente e per fatti concludenti, di un mandato con rappresentanza a nominare anche i consulenti necessari per l'espletamento dell'incarico.
Al riguardo va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale della S.C., che si condivide, per cui “nei contratti a forma
libera l'esternazione del potere rappresentativo non richiede l'espressa dichiarazione di spendita del nome del
rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del
rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la
circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono
destinati a prodursi direttamente” (Cass. 22616/2019).
Orbene nella fattispecie in esame – stando alla documentazione versata in atti – può senz'altro reputarsi che l'incarico conferito dagli arbitri ai consulenti fosse stato dato con spendita, sia pure implicita, del nome delle parti dell'arbitrato, con conseguente diretta assunzione dell'obbligazione di pagamento del compenso in capo alle stesse parti.
Invero viene in rilievo il fatto che con il contratto compromissorio le parti avevano rimesso agli arbitri la decisione della controversia che, stante il suo oggetto, era connotata da complesse questioni economiche e contabili (v. lodo del 17.5.2018); che, conseguentemente, la nomina dei consulenti si era resa necessaria per la disamina degli aspetti tecnici che consentissero agli arbitri (che erano sprovvisti delle “relative professionalità”) di approntare la decisione e, quindi, dare corso al mandato loro conferito (ciò si desume con evidenza anche dal contenuto delle memorie redatte dalle parti nel corso del giudizio arbitrale e prodotte nella presente causa, oltre che dalle ordinanze di nomina); che l'incarico era stato conferito ai consulenti da parte degli arbitri alla presenza delle parti, alcune delle quali, peraltro, avevano persino chiesto l'aggiunta di ulteriori quesiti (v. ordinanze del 7.12.2016 e del 9.1.2017). Si consideri, inoltre, che – come può desumersi dal lodo del 17.5.2018 e dal provvedimento di liquidazione emesso in pari data – le spese dei consulenti erano state poste a carico solidale delle parti, statuizione questa
(peraltro confermata in sede di impugnazione) che vincola le parti del giudizio arbitrale, ex art. 824 bis c.p.c.,
in merito alla sussistenza dell'obbligo delle parti di corrispondere il compenso.
Del resto, diversamente opinando, ove dovessero ritenersi tenuti ad anticipare il pagamento direttamente e solamente gli arbitri (salvo rivalsa verso i mandatari) neppure si giustificherebbe la pronuncia arbitrale che, a definizione del lodo, ponesse a carico delle parti il pagamento del compenso dei ctu.
Neppure è fondato e condivisibile l'assunto difensivo per cui le spese di consulenza dovrebbero ritenersi ricomprese nel compenso liquidato dal Presidente del Tribunale agli arbitri a seguito del ricorso ex art. 814
cpc.
Invero nel provvedimento del 12.9.2019 del Presidente del Tribunale di Roma di liquidazione del compenso al
Collegio Arbitrale per complessivi € 320.000,00 (confermato in sede di gravame dalla Corte di Appello con ordinanza del 25.2.2020/3.3.2020) è espressamente stabilito che “il ricorso allo strumento di cui all'art. 814
c.p.c. non può essere utilizzato per la determinazione del compenso dei consulenti tecnici nominati nel corso
dell'arbitrato”, ragione per cui deve escludersi che l'importo liquidato fosse comprensivo anche delle spese dei ctu, non rientrando esse fra quelle previste dal citato art. 814 cpc.
Ne consegue che i consulenti (odierni attori) hanno titolo per chiedere il pagamento dei compensi direttamente alle parti dell'arbitrato e, nel caso in questione, alla Liquidazione Giudiziale chiamata in causa, posto che verso le altre parti del giudizio arbitrale non è stato esteso il contraddittorio (v. verbale di udienza del 12.1.2023).
Per quanto concerne la posizione del RI Governativo pro-tempore della
[...]
va osservato quanto segue. Controparte_6
I convenuti hanno chiamato in causa – per essere eventualmente manlevati – la sola Liquidazione Giudiziale
dei Beni Ceduti ai Creditori della Federazione Italiana dei Consorzi – Federconsorzi in Concordato Preventivo
come si evince chiaramente dalla “vocatio in ius” dell'atto di chiamata in causa del terzo (pag. 43); dal verbale di udienza del 12.1.2023; dalle conclusioni della prima memoria ex art. 183 c.p.c. dei convenuti, dove ogni domanda di manleva è formulata unicamente nei confronti del Liquidatore Giudiziale, sebbene l'atto di citazione del terzo fosse stato notificato il 12.10.2022 sia al Liquidatore (“ ) sia al Email_1
RI (“commissario. olitiche agricole.gov.it”). Email_2
Quest'ultimo, nel costituirsi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Deve tuttavia osservarsi da un lato che non è configurabile il difetto di legittimazione passiva in quanto – anche se la legge richiede la separazione della rendicontazione per le attività svolte in nome e per conto dello Stato – ciò non comporta una diversa soggettività giuridica fra l'ente sottoposto a concordato preventivo ed l'ente vigilato dal RI
Governativo; riprova ne è che entrambi i terzi costituitisi hanno lo stesso numero di codice fiscale.
Peraltro dalla separazione della gestione patrimoniale di alcuni beni rispetto ad altri e della relativa contabilità,
consegue che, nella presente fattispecie, tenuto al pagamento dei compensi agli attori debba essere il solo
RI Liquidatore, spettando al RI Governativo la mera funzione di vigilanza e controllo.
Nulla va, pertanto, disposto nei riguardi di quest'ultimo.
Alla luce di quanto precede va respinta la domanda di pagamento avanzata dagli attori nei confronti dei convenuti , e , mentre essa va accolta nei confronti della Controparte_2 CP_1 Parte_3
chiamata in causa FEDIT in persona del RI Liquidatore verso la quale la domanda è stata estesa dagli attori nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (per quanto secondo consolidata giurisprudenza della S.C.
neppure sarebbe stata necessaria un'esplicita estensione della domanda, v. ex multis Cass. 22050/2018).
Restano assorbite la domanda di manleva e ogni altra questione.
Ciò posto, passando all'esame del “quantum”, reputa il giudicante che debba farsi riferimento alle tariffe professionali previste per i dottori commercialisti di cui all'art. 21 (tabella C) del D.M. n. 140/2012 invocato in via subordinata dagli attori (v. pag. 14 della citazione). Invero, stante la natura essenzialmente privatistica dell'opera svolta dai consulenti nel procedimento arbitrale, non sono applicabili i criteri di cui al D.P.R.
352/1988 aggiornato dal D.M. 30.5.2002 richiamato in via principale dagli attori (pagg. 9 e segg. atto di citazione).
Al riguardo merita osservare che – contrariamente a quanto dedotto da parte attrice – non può riconoscersi,
ai fini della liquidazione, autonomia agli accertamenti svolti con riferimento ai quesiti 3 e 4, che riguardano pur sempre l'accertamento del valore dei capi di bovini (ovvero sia quelli di proprietà della FEDIT e oggetto di liquidazione, sia quelli trasferiti alla CASO). Parimenti non è condivisibile il frazionamento del CP_5
quesito 1 in due parti distinte, con duplicazione della richiesta di liquidazione;
infatti l'oggetto del quesito deve ritenersi unitario riguardando, pur sempre, la ricostruzione dei reciproci rapporti di debito/credito, con la verifica dell'ammontare delle singole voci di credito e debito nell'ambito delle quali vanno ricompresi, con tutta evidenza, i pagamenti effettuati e ricevuti dalle parti. Agli ulteriori quesiti può riconoscersi una propria individuabilità, avendo richiesto autonoma attività di accertamento, con conseguente distinta liquidazione.
Giova poi rilevare che nella sua richiesta parte attrice ha fatto riferimento espressamente ai “valori minimi”
delle tariffe (pag. 14 della citazione) che, di conseguenza, si reputa di dover applicare (con arrotondamento). Nella liquidazione deve, poi, tenersi conto - per i quesiti aventi come detto una propria autonomia e individualità
– ai singoli valori accertati dai consulenti;
non potendo, invece, farsi riferimento al valore della causa, come sostenuto da parte convenuta nelle sue difese (v. pag. 13 della comparsa di costituzione).
Il valore della controversia, infatti, può venire in rilievo ai fini della determinazione delle spese di lite (art. 5
D.M. 55/2014) ma non coincide necessariamente con l'oggetto dell'attività svolta dal consulente.
Non appare, inoltre, meritevole di attenzione l'ulteriore eccezione della FEDIT per cui una parte delle indagini peritali coinciderebbe con l'attività espletata dagli stessi consulenti in altro procedimento arbitrale “parallelo”
definito con “autonomo e distinto” lodo sempre del 17.5.2018 (oggetto della causa R.G. n. 70214/2021 davanti a questo Ufficio). Premesso, infatti, che i quesiti formulati nell'altro giudizio arbitrale non appaiono perfettamente sovrapponibili, si osserva in ogni caso che – come dedotto dalla stessa FEDIT – si tratta di procedimenti arbitrali differenti, definiti con “autonomi e distinti lodi”; peraltro nella presente richiesta di liquidazione parte attrice si è attenuta ai minimi tariffari, sicchè l'eventuale ripetitività degli accertamenti può
ritenersi già considerata nella richiesta di liquidazione che appare congrua (anche in rapporto all'entità delle somme liquidate al Collegio Arbitrale dal Presidente del Tribunale).
Pertanto devono essere liquidati agli attori i seguenti importi: per il quesito 1 (con riferimento al valore massimo accertato di € 25.429.101,49) la somma di € 24.000,00; per il quesito 2 (valore accertato di € 48.931.261,27)
la somma di € 30.000,00; per i quesiti 3-4 (con riferimento al valore più rilevante accertato di € 48.359.682,54)
la somma di € 30.000,00; per il quesito 5 (valore accertato di € 536.726,18) la somma di € 4.300,00; Si avrà
così un totale di € 88.300,00 cui va aggiunta la somma di € 500,00 per spese forfettariamente determinate,
oltre accessori di legge (IVA e Cassa).
Va, quindi, detratto l'acconto già ricevuto per fondo spese (come riconosciuto nel verbale di conferimento di incarico del 9.1.2017) e ammontante a € 15.000,00 del quale vi è prova del pagamento comprensivo degli oneri di legge (v. doc. 5 del chiamato in causa).
Atteso quanto innanzi, la Liquidazione Giudiziale va condannata al pagamento della residua somma dovuta di
€ 73.800,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Tenuto conto della particolarità delle problematiche interpretative connesse alle questioni trattate, si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra gli attori e i convenuti le spese processuali;
analogamente va disposto nei rapporti fra il RI Governativo e le altre parti, attesa la posizione di quest'ultimo e considerato che nei suoi confronti – come detto – non era stata avanzata una specifica domanda di manleva nell'atto di chiamata in causa. Per la soccombenza devono gravare sul terzo chiamato (Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori
della in Concordato Preventivo) in favore di parte Controparte_6
attrice le spese processuali, che sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa (rapportato al “decisum”) con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone lo stralcio del documento irritualmente depositato da parte convenuta il 31.3.2025 dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.;
2) in parziale accoglimento della domanda, condanna la Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori
della r.l. in Concordato Preventivo (FEDIT), in persona Controparte_6
del Liquidatore Giudiziale, al pagamento in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
73.800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) respinge la domanda degli attori nei confronti di , e;
Controparte_2 CP_1 Parte_3
4) condanna la Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della Controparte_6
r.l. in Concordato Preventivo (FEDIT), in persona del Liquidatore Giudiziale, al pagamento,
[...]
in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in € 14.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dichiara interamente compensate tra le restanti parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, lì 2 aprile 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)