Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1164/2022
R.G. a seguito dell'udienza del 12/02/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 a Giulianova, via Bellini n. 8/H, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. , in forza C.F._2 Email_1 di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, via L.
De Crecchio 61
RICORRENTE
E
Controparte_1
, P.I ,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente pro tempore Dr.ssa Clara
Moschella, domiciliata presso il richiamato , in Largo S. Matteo,1. CP_1 CP_1 Per le comunicazioni ai sensi dell'art.176 u.c. c.p.c.; e-mail: posta Email_2 elettronica certificata: fax: 0861.241215. Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) condannare la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente derivato dall'illegittima risoluzione del contratto stipulato in suo favore, danno pari a tutte le retribuzioni percipiende, fino alla naturale scadenza del contratto
o in subordine fino al 12.10.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché il riconoscimento del relativo punteggio;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Parte resistente: “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in quanto si verte in materia di diritti consequenziali a
1 di 7
CP_1
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso della _1
, per i motivi innanzi esposti;
[...]
2) Per l'effetto ritenere improcedibile e/o inammissibile la richiesta di risarcimento del danno in quanto insussistente e non provata;
3) Per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e legali in favore della resistente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 152 bis delle disp. Att. C.p.c.”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 04/07/2022, _1
ha agito in giudizio nei confronti del al fine di far condannare
[...] CP_2 quest'ultimo al risarcimento in proprio favore del danno derivato dall'illegittima risoluzione anticipata del contratto di supplenza stipulato tra le parti con decorrenza dal
04.09.2021 al 30.06.2022 e pari a tutte le retribuzioni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto, o in subordine, fino al 12.10.2021 quando l'Amministrazione scolastica riconosceva, sub condicione, il titolo di abilitazione conseguito all'estero dalla ricorrente.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Che, in qualità di docente di Scienze Motorie e sportive già in servizio presso l'Istituto Comprensivo “D'Alessandro-Risorgimento” di era inserita nella CP_1
prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per le classi di concorso e A048 e A049, relative all'insegnamento delle suddette discipline, rispettivamente nella scuola superiore (A048) e nella scuola media (A049);
- Che, tuttavia, in occasione della ripubblicazione delle GPS prevista dall'art. 10, dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 disposta con nota n. 7650 del 23 agosto 2021, la ricorrente veniva esclusa dalle suddette graduatorie con la seguente motivazione:
“ritenuto opportuno (…) procedere in autotutela alla revisione delle posizioni degli aspiranti inseriti in prima fascia delle Gps con riserva di accertamento del titolo di abilitazione all'insegnamento”;
- Che, in realtà, avendo impugnato i vari provvedimenti con cui il CP_1 aveva rifiutato di riconoscerle l'abilitazione conseguita in Romania per l'insegnamento delle suddette discipline, si era già rivolta al AR Lazio (ricorso n. 8883/2020) che, con sentenza n. 13065 pubblicata il 7 dicembre 2020 e divenuta irrevocabile, aveva dichiarato l'illegittimità del diniego del riconoscimento dell'abilitazione frapposto dal
; CP_1
2 di 7 - Che, pertanto, in data 24.8.2021 produceva formale reclamo avverso l'esclusione dalle GPS, allegando la sentenza del AR Lazio;
- Che, nelle more, le veniva conferito un incarico di insegnamento presso l'Istituto Comprensivo “D'Alessandro-Risorgimento” di con decorrenza dal CP_1
4.9.2021 al 30.6.2022, per nove ore settimanali;
- Che con nota prot. AOOUSPTE n.0008940 del 27 settembre 2021, l'
[...]
Controparte_3
escludeva la docente dalle GPS “in quanto non in possesso di valido titolo di
[...] abilitazione” e con il medesimo provvedimento veniva disposta la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione convenuta (nella specie l'Istituto
Comprensivo “D'Alessandro-Risorgimento di con decorrenza dal 4.9.2021 al CP_1
30.6.2022, con la seguente precisazione: “il servizio prestato dalla docente _1
deve essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la
[...]
conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera”;
- Che la ricorrente si trovava, pertanto, costretta a rivolgersi di nuovo al
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti con i quali era stata disposta la sua esclusione dalle Graduatorie
Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di per le classi di concorso CP_1
A048 e A049, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale”;
- Che con provvedimento monocratico del 18 ottobre 2021, il Giudice
Amministrativo abruzzese accoglieva l'istanza cautelare interinale, conseguentemente disponendo la re-immissione provvisoria della ricorrente nelle sopra menzionate GPS della provincia di per le classi di concorso A048 e A049; CP_1
- Che tale decreto veniva tempestivamente notificato all'Amministrazione scolastica che, tuttavia, ometteva di darne esecuzione;
- Che all'udienza collegiale del 19 novembre 2021, il AR confermava il decreto monocratico con ordinanza n. 207/2021, con la quale disponeva la sospensione dei provvedimenti impugnati, ivi compreso il provvedimento di risoluzione del contratto, connesso e consequenziale all'atto di depennamento;
3 di 7 -Che la suddetta ordinanza veniva tempestivamente notificata alla resistente con nota del 19.11.2022, nella quale si rappresentava la necessità di annullare la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la signora;
_1
- Che, in data 29 novembre 2021, l'Amministrazione scolastica dava parziale esecuzione al provvedimento del AR, continuando però a lasciare la ricorrente priva di occupazione e confermando così la risoluzione del contratto di lavoro (illegittimamente) disposta a suo tempo, sul presupposto che la ricorrente fosse sfornita di abilitazione;
- Che, con sentenza n. 77/2022, il AR, confermava quanto stabilito in sede cautelare, dichiarando, da un lato, l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle
GPS e, dall'altro, il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo “D'Alessandro-Risorgimento” di nonché il diritto della CP_1 docente “a conseguire (…) incarichi di insegnamento previo scorrimento della graduatoria”;
- Che tale sentenza veniva immediatamente notificata dallo scrivente all'Amministrazione resistente ed è ormai divenuta definitiva per mancata interposizione di gravame, come formalmente attestato dal AR in data 19 CP_1
maggio 2022.
In punto di diritto, ha sostenuto la illegittimità del provvedimento di esclusione dalle GPS nonché del consequenziale provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di supplenza, sulla scorta di quanto accertato in via definitiva dal AR Abruzzo, con richiesta di risarcimento del danno derivato dall'avere la ricorrente subito la mancata corresponsione delle retribuzioni fino alla naturale scadenza del contratto, oltre che la perdita del punteggio relativo a detto servizio.
Si è costituito in giudizio il e ha resistito alla domanda eccependo, in via CP_2
preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, in favore del Giudice amministrativo e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
Così radicatosi il contraddittorio, dispostane all'udienza del 7/02/2024
l'integrazione nei confronti dei potenziali controinteressati, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata alla presente udienza per discussione, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
***
La domanda è fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
4 di 7 La ricorrente, docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso
A049 (Scienze motorie) già in servizio presso l'Istituto Comprensivo “D'Alessandro-
Risorgimento” di agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la CP_1
illegittimità della risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato intercorso con l'Amministrazione scolastica e decorrente dal 04/09/2021 al
30/06/2022, rivendicando il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle retribuzioni maturate e non percepite per effetto della predetta risoluzione anticipata e rivendicate sino alla scadenza naturale del contratto (30/06/2022) ovvero sino al
12/10/2021.
Preliminarmente al merito, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, sollevata dal CP_2
in sede di costituzione in giudizio.
A sostegno dell'eccezione sollevata l'Amministrazione scolastica ritiene trattasi, nel caso di specie, di domanda afferente al risarcimento di danni derivanti dall'illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 7 c.p.a., rientrante, pertanto, nell'ambito della giurisdizione amministrativa.
A ben vedere, la presente causa ha ad oggetto una domanda di risarcimento di danni da illegittima risoluzione di contratto di supplenza prima della scadenza naturale del 30.06.2022.
L'illegittimità della risoluzione ante tempus è stata accertata dal TAR con sentenza n.77/2022 irrevocabile.
Non si tratta di diritto patrimoniale conseguenziale ad una dichiarazione di illegittimità di un provvedimento amministrativo. Infatti, il TAR non si è pronunciato circa la legittimità di un provvedimento generale, come nel caso richiamato dall'amministrazione scolastica, in cui vi era stata impugnazione davanti al TAR del d.m. 235/2011 e accoglimento dell'impugnativa per illegittimità dei criteri generali ed astratti di formazione delle graduatorie per cui la lavoratrice aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto svolgere nelle more altri incarichi di supplenza e per non essere stata immessa in ruolo in forza dei punteggi che avrebbe potuto così conseguire.
Nella presente causa si tratta, invece, di illegittimità, accertata dal TAR (che ha dovuto conoscere della legittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalle
GPS), della risoluzione (illegittima, per via dell'illegittimità del provvedimento generale) del contratto di lavoro a termine già stipulato con la ricorrente.
5 di 7 In altri termini, diversamente da quanto sostenuto dal non si configura la CP_2
lesione di un interesse legittimo pretensivo, ma di un diritto soggettivo che già esisteva nel patrimonio della ricorrente, quello di proseguire l'esecuzione del contratto, che la
P.A. le aveva leso, con la risoluzione contra legem del rapporto.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dal deve essere rigettata perché CP_2
infondata, con la conseguenza che il giudizio è stato correttamente radicato dinanzi al
Giudice ordinario competente, in funzione di Giudice del Lavoro.
Passando al merito della domanda, la ricorrente con il presente giudizio rivendica il pagamento delle retribuzioni, in via principale, sino alla scadenza naturale del contratto di supplenza (30/06/2022), ovvero, in subordine sino al 12/10/2021 oltre al riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato.
Si ritiene che il diritto vantato dalla ricorrente sussista in ragione del fatto che, come già esposto, il AR Abruzzo con sentenza n. 77/2022 divenuta irrevocabile, accertava l'illegittimità della risoluzione ante tempus del contratto a termine dichiarando, da un lato, l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle GPS e, dall'altro, il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo “D'Alessandro-Risorgimento” di CP_1
Ne consegue il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato ripassato con l'Ente scolastico e che il Tribunale ritiene doversi riconoscere sino alla data del 12/10/2021.
Infatti, con la predetta pronuncia il Giudice amministrativo ha statuito (v. motivazione pag.7 in fine e sg.) che “In considerazione del sopravvenuto riconoscimento, ancorché condizionato all'esito del tirocinio, dell'abilitazione conseguita dalla ricorrente in Romania, è evidente che il provvedimento che la esclude dalle GPS deve essere annullato limitatamente agli effetti prodottisi fino al 12.10.2021
(data del riconoscimento) in quanto fino ad allora la ricorrente aveva titolo – e permane l'interesse alla decisione del ricorso in parte qua - ad essere iscritta nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di insegnamento e ad ottenere la valutazione del servizio prestato in esecuzione del contratto stipulato con l'Istituto
Comprensivo “D'Alessandro-Risorgimento” di risolto dopo il depennamento CP_1 dalle GPS”. (v. motivazione pag.7 in fine e sg.).
Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va accolto e il va CP_2
condannato a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite sino
6 di 7 alla data del 12/10/2021 oltre al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato dalla docente in forza del rapporto di lavoro illegittimamente risolto ante tempus.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano CP_1
come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 1164/2022 così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_1
corrispondere alla ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite sino alla data del
12/10/2021 oltre al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente in forza del rapporto di lavoro illegittimamente risolto ante tempus;
• Condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite CP_1
che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 12/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Marcheggiani)
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