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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12075 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Francesco Billetta, presso il cui studio a Palermo, via Imera n. 22, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Emanuela Salamone, presso il cui studio a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 16/06/2012 a San PE JA (PA), Controparte_1
di aver generato una figlia , nata a [...] il [...] e di avere lavorato presso Per_1
alcune aziende di cui il marito è comproprietario insieme alla madre ed al fratello nel settore dell'agricoltura biologica, ha chiesto la pronuncia della separazione e poi del divorzio,
l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia minore con dimora
1 prevalente presso di sé, la previsione a carico del resistente di un assegno per il proprio mantenimento di € 250,00 al mese e di un assegno di € 250,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alle domande di separazione e Controparte_1
divorzio e di affidamento congiunto della minore, ma ha chiesto rigettarsi la domanda ex art. 156 c.c. formulata dalla ricorrente e prevedersi un contributo di € 150,00 al mese per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12/02/2025 sono state ascoltate le parti ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
dopodiché, il giudizio è stato rinviato, invitando le parti a pervenire ad un accordo.
In data 29/04/2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia;
Per_ 2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in San PE JA (PA), via XXIV Maggio n.4;
Per_ 3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere la figlia con sé tutte le volte che ne avrà la possibilità, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, dando un congruo preavviso alla madre.
In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali e segnatamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
- i fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina continuativamente sino alle ore 20,30 della domenica, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
- Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o di agosto.
- Per quanto attiene al diritto riconosciuto ad entrambi i coniugi di trascorrere alternativamente le annuali festività con la figlia, i coniugi convengono che ogni decisione in tal senso verrà assunta congiuntamente dagli stessi unitamente alla figlia, compatibilmente con le esigenze di ognuno di essi.
Qualora, tuttavia, non possa raggiungersi un accordo in tal senso, deve intendersi
Per_ confermato che la minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la giornata del 24
Dicembre e con il padre il giorno di Natale, lo stesso vale per il 31 Dicembre e il 1 Gennaio di ogni anno.
2 - In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano sul criterio che la figlia sarà con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
- Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente, dalla figlia, con ognuno dei genitori, separatamente.
- Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove esigenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse della minore.
I genitori discuteranno e prenderanno insieme, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la vita della figlia e decideranno di comune accordo le scelte rilevanti alla vita sociale, alla salute, all'educazione ed all'istruzione della figlia minore, avendo riguardo di assicurare alla stessa l'inserimento sociale adeguato al tenore di vira della famiglia.
4) II sig. si Impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese.
L'importo complessivo verrà, di anno in anno, adeguato secondo l'indice ISTAT.
Inoltre, il sig. consente alla GN di percepire per intero l'assegno unico in Pt_2 Pt_1
favore della figlia, rinunciando alla sua quota (50%). Per_ 5) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
6) I coniugi concordano che la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra sita Pt_1
in San PE JA via XXIV Maggio n.4 resti assegnata in via esclusiva alla stessa, che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore, sopportandone in via esclusiva i relativi costi.
Il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro otto giorni dalla sottoscrizione Pt_2
dell'accordo.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) Per quanto riguarda la divisione dei beni, dei doni ricevuti in occasione del matrimonio, dei mobili e arredi, i coniugi hanno stilato un elenco al contenuto del quale rimandano e si riportano.
9) La sig.ra con lettera racc.ta del 09/04/2025 ha formalizzato le proprie dimissioni Pt_1 irrevocabili dalla società cooperativa “Exce cibus” della quale era socia, insieme al marito
3 ed alla suocera, oltre che dalla carica di Vicepresidente.
10) II sig. , nell'ambito dei reciproci rapporti di dare-avere insorti tra le parti, si Pt_2
impegna a corrispondere la sanzione amministrativa, limitatamente alla quota di euro 274,00 dovuta dalla sig.ra , quale componente del C.D.A della cooperativa. Pt_1
11) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio (passaporto)”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025 i difensori hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambi i coniugi.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le condizioni dell'accordo dei coniugi non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia minorenne.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio.
Ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
03/08/1979 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
16/08/1978 ( , i quali hanno contratto matrimonio a San PE C.F._2
JA (PA) il 16/06/2012.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nell'accordo del 29/04/2025
e riportate in parte motiva.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
4 ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di San PE JA
(PA) al n. 3, p. II, serie A, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 02/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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