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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 680 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
17.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Cataldo (CL) il 27.11.1989) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Strangio, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F. G. Melacrinò n.
47, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 13.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Cuneo il
10.10.2015, nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02.06.2025, il
Giudice delegato ha invitato le parti a riformulare le condizioni in punto economico al fine di precisare l'esatto ammontare dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore stante la previsione di un importo pari ad euro 400,00 comprensivo dell'Assegno Unico
Universale;
-preso atto che le parti, con le note scritte depositate, hanno modificato la parte relativa al contributo economico in favore del figlio minore, precisando la quantificazione dell'assegno di mantenimento pari ad euro
200,00 ed euro 200,00 a titolo di AUU;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Cuneo in data 10.10.2015; b) dal matrimonio è nato un figlio:
(11.10.2019), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha apposto il relativo visto in data 03.04.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 13.03.2025 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 Parte_2
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cuneo, atto n. 53, Parte I, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati in una condizione di rispetto reciproco.
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Vallone
Mariannazzo n°30, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà a Pt_2
conviverci insieme al figlio minore della coppia;
PER IL FIGLIO MINORENNE Controparte_1 3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
i coniugi si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il minore continuerà a convivere con la madre presso la casa coniugale. Il padre avrà facoltà di fare visita al minore tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché due weekend al mese a settimane alterne, prelevandolo alle ore 16.00 del sabato, trattenendolo anche nottetempo presso la propria dimora, e riaccompagnandolo presso
l'abitazione materna alle ore 20,00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali del minore, e salvo diversi accordi;
per le festività sarà usato il parametro dell'alternanza (a Natale con un genitore, a Capodanno con l'altro), e durante il periodo feriale il padre potrà trascorre con il figlio fino a due settimane, (anche una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto);
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie l'importo Pt_1
mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, oltre all'importo di €
200,00 a titolo di assegno unico;
6. I coniugi concordano che le spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio, saranno distribuite tra le parti nella misura del
50% e regolamentate nei termini previsti dal noto Protocollo adottato da codesto Tribunale, che gli stessi dichiarano di conoscere;
ULTERIORI DISPOSIZIONI
7. Il sig. si impegna ad estinguere il mutuo (con scadenza Pt_1
nell'anno 2052) acceso dai coniugi per l'acquisto del predetto immobile, versando la rata mensile di € 500,00, oltre alla quota di assicurazione per lo stesso mutuo e alla quota mensile per spese ordinarie condominiali, per un ulteriore importo complessivo pari ad € 100,00; e così il sig. si impegna a versare l'importo mensile complessivo Pt_1
di € 600,00 fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino a quando la sig.ra non troverà una stabile occupazione;
sussistendo tale condizione, Pt_2
la ricorrente si impegna a versare la metà di € 600,00 così come sopra dettagliati. Entrambi i ricorrenti si impegnano a donare l'immobile al figlio, al raggiungimento della maggiore età.
8. i coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9. I coniugi si danno atto di non avere reciprocamente nulla a pretendere”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 680 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
17.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Cataldo (CL) il 27.11.1989) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...]), entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Strangio, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F. G. Melacrinò n.
47, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 13.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Cuneo il
10.10.2015, nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02.06.2025, il
Giudice delegato ha invitato le parti a riformulare le condizioni in punto economico al fine di precisare l'esatto ammontare dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore stante la previsione di un importo pari ad euro 400,00 comprensivo dell'Assegno Unico
Universale;
-preso atto che le parti, con le note scritte depositate, hanno modificato la parte relativa al contributo economico in favore del figlio minore, precisando la quantificazione dell'assegno di mantenimento pari ad euro
200,00 ed euro 200,00 a titolo di AUU;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Cuneo in data 10.10.2015; b) dal matrimonio è nato un figlio:
(11.10.2019), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha apposto il relativo visto in data 03.04.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 13.03.2025 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 Parte_2
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cuneo, atto n. 53, Parte I, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati in una condizione di rispetto reciproco.
2. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Vallone
Mariannazzo n°30, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà a Pt_2
conviverci insieme al figlio minore della coppia;
PER IL FIGLIO MINORENNE Controparte_1 3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
i coniugi si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il minore continuerà a convivere con la madre presso la casa coniugale. Il padre avrà facoltà di fare visita al minore tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché due weekend al mese a settimane alterne, prelevandolo alle ore 16.00 del sabato, trattenendolo anche nottetempo presso la propria dimora, e riaccompagnandolo presso
l'abitazione materna alle ore 20,00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali del minore, e salvo diversi accordi;
per le festività sarà usato il parametro dell'alternanza (a Natale con un genitore, a Capodanno con l'altro), e durante il periodo feriale il padre potrà trascorre con il figlio fino a due settimane, (anche una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto);
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie l'importo Pt_1
mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, oltre all'importo di €
200,00 a titolo di assegno unico;
6. I coniugi concordano che le spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio, saranno distribuite tra le parti nella misura del
50% e regolamentate nei termini previsti dal noto Protocollo adottato da codesto Tribunale, che gli stessi dichiarano di conoscere;
ULTERIORI DISPOSIZIONI
7. Il sig. si impegna ad estinguere il mutuo (con scadenza Pt_1
nell'anno 2052) acceso dai coniugi per l'acquisto del predetto immobile, versando la rata mensile di € 500,00, oltre alla quota di assicurazione per lo stesso mutuo e alla quota mensile per spese ordinarie condominiali, per un ulteriore importo complessivo pari ad € 100,00; e così il sig. si impegna a versare l'importo mensile complessivo Pt_1
di € 600,00 fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino a quando la sig.ra non troverà una stabile occupazione;
sussistendo tale condizione, Pt_2
la ricorrente si impegna a versare la metà di € 600,00 così come sopra dettagliati. Entrambi i ricorrenti si impegnano a donare l'immobile al figlio, al raggiungimento della maggiore età.
8. i coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9. I coniugi si danno atto di non avere reciprocamente nulla a pretendere”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna