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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2273/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. MAZZOCCONI AMEDEO e dall'avv. GHIO STEFANO MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. dell'Artigianato n. 17, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2 assistiti e difesi dall'avv. FAZZINI REMO, elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Garibaldi, 85 - Civitanova Marche, presso il difensore;
, C.F. ; Parte_3 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. POLONI MARCO, elett.te dom.to in Macerata, v. Ancona n. 21, presso il difensore;
OGGETTO: retratto agrario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.24, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 4 1 – Infondata e quindi da respingersi la domanda proposta dall
[...]
(affittuario dei fondi agricoli contraddistinti alla part. 54 e Parte_4
131), di retratto agrario dei fondi rustici e dei fabbricati siti in C.da Campogiano nel Comune di
Corridonia e distinti nei relativi catasti (terreni) al foglio 23 p.lle 53,54,55 e 131 ed i fabbricati al foglio 23, part.lle 30 sub.5 cat. A3 e sub 4, cat. C2, tutti oggetto di compravendita corpo in data
21.11.2018 da (per i fondi part.lle 54 e 131) e (per i fondi Controparte_1 Parte_2 part.lle 53 e 55 e del fabbricato part.lla 30) a (proprietario dei fondi confinati Parte_3 compravenduti), odierni convenuti, per l'importo complessivo di euro 90.000,00 versato a mezzo di tre assegni circolari, come da dichiarazione ricevuta dal notaio rogante e riportata in atto di compravendita.
2 - In tema di prelazione agraria e di riscatto agrario, anche in mancanza di specifica contestazione –non potendosi ritenere tale quella del di cui a pag. 5 della prima memoria Pt_3
183 cpc-, il Giudice è chiamato ad accertare d'ufficio la sussistenza delle condizioni dell'azione di cui all'art. 8 L. n. 590/1965 (ex multis Cass. n. 8855/1990; Cass. n. 9805/1994; Cass. n.
2603/1997; Css. 3732/1998; Cass. n. 3538/2000; Cass. n. 3727/2012;). Requisiti che devono essere presenti sia al “… momento in cui avrebbe potuto esercitarsi la prelazione sia a quello in cui viene proposta la domanda di riscatto”.
2.1- Nel caso di specie, pur incontestata da parte della attrice società la coltivazione biennale di parte del fondo compravenduto, e pur verificata documentalmente la mancata vendita ad opera del retraente di fondi rustici nel biennio precedente all'odierna azione, è impossibile Par ricondurre la attrice nella categoria di coltivatore diretto -quale titolare del diritto di prelazione e quindi della azione di retratto agrario- richiamata dall'art. 2 comma 3 del d.lgs n. 99/2004, secondo il quale “L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”.
3 - La qualifica di coltivatore diretto ha connotati diversi rispetto a quella di imprenditore agricolo professionale. Nella prima il soggetto coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o della sua famiglia;
nella seconda il soggetto può anche avvalersi del lavoro di persone estranee al suo nucleo famigliare. Solo il coltivatore diretto, o la società di persone -nel caso in cui almeno pagina 2 di 4 la metà dei soci presentino tale qualifica- hanno diritto alla prelazione agraria sul fondo condotto in affitto secondo la disciplina di cui all'art. 8 della L. n. 590/1965.
3.1 - Nel caso di specie va escluso in capo alla azienda attrice il possesso di tale qualifica: nel “prospetto statistica costo orario dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2018” –epoca in cui l'azienda attrice avrebbe potuto esercitare la prelazione, tenuto conto che l'atto di compravendita reca la data del 21.11.2018- risulta che presso quest'ultima lavoravano tali
“ ” e “ soggetti dei quali non è stata provata l'appartenenza al Controparte_2 Controparte_3 nucleo famigliare del e peraltro presumibilmente estranei ad esso. Pt_1
3.2 - Al di là del rilievo che precede, neppure è possibile rilevare la qualifica di coltivatore CP_ diretto in capo al socio accomandario : neppure dal riepilogo contributivo , Parte_4 unico tra gli atti prodotti astrattamente idoneo alla prova della qualità è possibile ricavare detta qualità, posto che vi si legge “vi comunichiamo un prospetto riepilogativo dei contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2018 ed eventuali anni pregressi”.
3.2.1 – La prova testimoniale articolata dalla parte sul punto è stata correttamente respinta, atteso il carattere valutativo del capitolo proprio sulla esistenza della qualità.
4 – A prescindere dalla mancata prova della qualifica in capo al , non risulta alcun Pt_1 elemento, neppure richiesto di prova, sulla qualifica del socio accomandante, coniuge del . Pt_1
5 – Inoltre, qualora il proprietario di fondi rustici alieni una superficie più ampia di quella concessa in conduzione, come nel caso di specie, il conduttore può acquisire, di regola, esattamente quella parte coincidente con il fondo condotto in affitto.
5.1- In quanto avente ad oggetto la più ampia totalità dei fondi compravenduti, impossibile per il giudice limitare la domanda di retratto agrario e quindi pronunciare un accoglimento parziale, in ragione della natura dichiarativa negoziale della domanda (cfr. Cass. 215 del
09.01.2007), nel senso che sfugge all'applicazione delle regole proprie del processo (mutatio ed emandatio libelli), con la conseguenza che l'attore è vincolato a quanto richiesto nell'atto introduttivo senza poter variare nelle more l'oggetto del retratto o il prezzo offerto.
6 - Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni incluse le riconvenzionali del Pt_3
7 - Le spese del giudizio -incluse tutte quelle del CTU sulla natura dei fondi e sul collegamento dei fondi compravenduti con quelli oggetto dell'affitto- seguono la soccombenza e quelle legali sono liquidate in dispositivo.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, RESPINGE la domanda di retratto agrario avanzata dall Parte_4 nei confronti di , e;
per l'effetto
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
CONDANNA l a sostenere le spese Parte_4 del giudizio, che liquida in favore di e in solido –costituite Controparte_1 Parte_2 con il medesimo difensore- in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cap, iva e spese vive documentate;
CONDANNA altresì l
[...]
a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore Parte_4 di in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Parte_3 cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 12 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2273/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. MAZZOCCONI AMEDEO e dall'avv. GHIO STEFANO MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. dell'Artigianato n. 17, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2 assistiti e difesi dall'avv. FAZZINI REMO, elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Garibaldi, 85 - Civitanova Marche, presso il difensore;
, C.F. ; Parte_3 C.F._3 assistito e difeso dall'avv. POLONI MARCO, elett.te dom.to in Macerata, v. Ancona n. 21, presso il difensore;
OGGETTO: retratto agrario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.24, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 4 1 – Infondata e quindi da respingersi la domanda proposta dall
[...]
(affittuario dei fondi agricoli contraddistinti alla part. 54 e Parte_4
131), di retratto agrario dei fondi rustici e dei fabbricati siti in C.da Campogiano nel Comune di
Corridonia e distinti nei relativi catasti (terreni) al foglio 23 p.lle 53,54,55 e 131 ed i fabbricati al foglio 23, part.lle 30 sub.5 cat. A3 e sub 4, cat. C2, tutti oggetto di compravendita corpo in data
21.11.2018 da (per i fondi part.lle 54 e 131) e (per i fondi Controparte_1 Parte_2 part.lle 53 e 55 e del fabbricato part.lla 30) a (proprietario dei fondi confinati Parte_3 compravenduti), odierni convenuti, per l'importo complessivo di euro 90.000,00 versato a mezzo di tre assegni circolari, come da dichiarazione ricevuta dal notaio rogante e riportata in atto di compravendita.
2 - In tema di prelazione agraria e di riscatto agrario, anche in mancanza di specifica contestazione –non potendosi ritenere tale quella del di cui a pag. 5 della prima memoria Pt_3
183 cpc-, il Giudice è chiamato ad accertare d'ufficio la sussistenza delle condizioni dell'azione di cui all'art. 8 L. n. 590/1965 (ex multis Cass. n. 8855/1990; Cass. n. 9805/1994; Cass. n.
2603/1997; Css. 3732/1998; Cass. n. 3538/2000; Cass. n. 3727/2012;). Requisiti che devono essere presenti sia al “… momento in cui avrebbe potuto esercitarsi la prelazione sia a quello in cui viene proposta la domanda di riscatto”.
2.1- Nel caso di specie, pur incontestata da parte della attrice società la coltivazione biennale di parte del fondo compravenduto, e pur verificata documentalmente la mancata vendita ad opera del retraente di fondi rustici nel biennio precedente all'odierna azione, è impossibile Par ricondurre la attrice nella categoria di coltivatore diretto -quale titolare del diritto di prelazione e quindi della azione di retratto agrario- richiamata dall'art. 2 comma 3 del d.lgs n. 99/2004, secondo il quale “L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”.
3 - La qualifica di coltivatore diretto ha connotati diversi rispetto a quella di imprenditore agricolo professionale. Nella prima il soggetto coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o della sua famiglia;
nella seconda il soggetto può anche avvalersi del lavoro di persone estranee al suo nucleo famigliare. Solo il coltivatore diretto, o la società di persone -nel caso in cui almeno pagina 2 di 4 la metà dei soci presentino tale qualifica- hanno diritto alla prelazione agraria sul fondo condotto in affitto secondo la disciplina di cui all'art. 8 della L. n. 590/1965.
3.1 - Nel caso di specie va escluso in capo alla azienda attrice il possesso di tale qualifica: nel “prospetto statistica costo orario dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2018” –epoca in cui l'azienda attrice avrebbe potuto esercitare la prelazione, tenuto conto che l'atto di compravendita reca la data del 21.11.2018- risulta che presso quest'ultima lavoravano tali
“ ” e “ soggetti dei quali non è stata provata l'appartenenza al Controparte_2 Controparte_3 nucleo famigliare del e peraltro presumibilmente estranei ad esso. Pt_1
3.2 - Al di là del rilievo che precede, neppure è possibile rilevare la qualifica di coltivatore CP_ diretto in capo al socio accomandario : neppure dal riepilogo contributivo , Parte_4 unico tra gli atti prodotti astrattamente idoneo alla prova della qualità è possibile ricavare detta qualità, posto che vi si legge “vi comunichiamo un prospetto riepilogativo dei contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2018 ed eventuali anni pregressi”.
3.2.1 – La prova testimoniale articolata dalla parte sul punto è stata correttamente respinta, atteso il carattere valutativo del capitolo proprio sulla esistenza della qualità.
4 – A prescindere dalla mancata prova della qualifica in capo al , non risulta alcun Pt_1 elemento, neppure richiesto di prova, sulla qualifica del socio accomandante, coniuge del . Pt_1
5 – Inoltre, qualora il proprietario di fondi rustici alieni una superficie più ampia di quella concessa in conduzione, come nel caso di specie, il conduttore può acquisire, di regola, esattamente quella parte coincidente con il fondo condotto in affitto.
5.1- In quanto avente ad oggetto la più ampia totalità dei fondi compravenduti, impossibile per il giudice limitare la domanda di retratto agrario e quindi pronunciare un accoglimento parziale, in ragione della natura dichiarativa negoziale della domanda (cfr. Cass. 215 del
09.01.2007), nel senso che sfugge all'applicazione delle regole proprie del processo (mutatio ed emandatio libelli), con la conseguenza che l'attore è vincolato a quanto richiesto nell'atto introduttivo senza poter variare nelle more l'oggetto del retratto o il prezzo offerto.
6 - Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni incluse le riconvenzionali del Pt_3
7 - Le spese del giudizio -incluse tutte quelle del CTU sulla natura dei fondi e sul collegamento dei fondi compravenduti con quelli oggetto dell'affitto- seguono la soccombenza e quelle legali sono liquidate in dispositivo.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, RESPINGE la domanda di retratto agrario avanzata dall Parte_4 nei confronti di , e;
per l'effetto
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
CONDANNA l a sostenere le spese Parte_4 del giudizio, che liquida in favore di e in solido –costituite Controparte_1 Parte_2 con il medesimo difensore- in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cap, iva e spese vive documentate;
CONDANNA altresì l
[...]
a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore Parte_4 di in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Parte_3 cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 12 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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