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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/12/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
2 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5773/2025 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentate e difese dall'avv. Massa Cosimo
-Ricorrente-
CONTRO
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
-Resistente contumace-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.6.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità di docente Controparte_1
supplente in forza di contratti a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso, lamentava il mancato godimento integrale delle ferie maturate.
In ragione di ciò, agiva in giudizio per far valere il suo diritto nei confronti dell'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, negli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024, con condanna del al relativo pagamento, oltre accessori e spese di lite. CP_1
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al , lo CP_1
stesso non si è costituito né è comparso in giudizio tramite deposito di note scritte entro il termine ultimo stabilito, di conseguenza va dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Sul punto occorre preliminarmente richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022;
Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715), alla quale si ritiene di aderire, anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema.
In particolare, la Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato il principio per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Tanto in considerazione del fatto che la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE.
Siffatta disposizione, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento al quadro normativo e alle disposizioni rilevanti ai fini della risoluzione della questione occorre richiamare le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale docente all'art. 13 co. 9 e ss. In base al comma 9, “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative” subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione richiamata stabilisce, inoltre, che "la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)". Nello stesso anno il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n.
228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (…)”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Il comma 56, infine, afferma che tutte le clausole contrattuali in conflitto con gli artt.54 e 55, vengono disapplicate a partire dall'1/9/2013. Tali modifiche, dunque, riconoscono la particolarità della scuola all'interno del pubblico impiego, fornendo criteri che consentano di derogare alla norma generale che impedisce la monetizzazione dei giorni di ferie non goduti durante il periodo di validità del contratto. Se, dunque, i giorni di ferie rimasti non goduti entro il termine delle lezioni sono superiori rispetto ai giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico per gli stessi deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva, in ragione del disposto del comma 55, sopra cit., che ha escluso l'applicazione del divieto di monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli goduti durante la sospensione delle lezioni (cfr. Tribunale Di
Monza, Sentenza n. 119/2022 del 23-02-2022) Ciò premesso, si osserva che le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – devono essere interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto. Pertanto, egli è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo espressamente a farlo, e, nel contempo, informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie e la relativa indennità andranno perse.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste. La perdita di tale diritto è subordinata alla circostanza che il datore di lavoro non dimostri, con onere probatorio a suo carico, di aver invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
L'obbligo di informazione a carico del si comprende e si giustifica nella CP_1
misura in cui la disciplina interna impone l'obbligo di godere delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (che non coincide, si noti bene, con il periodo di validità del contratto del docente), con divieto di monetizzazioni limitato a tele periodo di obbligatoria fruizione.
Pertanto, nei periodi in cui non vi sono lezioni ma il docente svolge comunque attività didattiche (dalla fine della scuola fino al 30 giugno) non essendovi obbligo di fruizione delle ferie, vi è deroga al divieto di monetizzazione, sempre che il datore di lavoro lo abbia invitato a fruire delle ferie residue con avvertimento che in caso contrario il docente perderà le ferie e il relativo diritto all'indennità sostitutiva.
L'obbligo informativo è pertanto coerente e funzionale all'impianto normativo che limita la fruizione delle ferie, con divieto di monetizzazione, al periodo di sospensione dalle lezioni secondo il calendario didattico di istituto.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo, come la ricorrente, possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Ove, pertanto, come nel caso di specie, non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto del docente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. Sotto tale ultimo profilo il CP_1
nulla ha allegato al fine di provare l'adempimento del proprio onere informativo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con diritto della ricorrente all'indennità per ferie maturate non richieste e non godute in relazione gli anni scolastici indicati in ricorso, con conseguente condanne del al relativo pagamento. CP_1
Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e
CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU.
2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 Parte_2 Pt_3
2009 N° 9245 e APRILE 2009 N° 8067). Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1
corrispondere alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità per ferie non godute in relazione agli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali con decorrenze di legge;
2. 2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € € 1.030,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cosimo Massa.
Taranto, lì 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
2 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5773/2025 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentate e difese dall'avv. Massa Cosimo
-Ricorrente-
CONTRO
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
-Resistente contumace-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.6.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità di docente Controparte_1
supplente in forza di contratti a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso, lamentava il mancato godimento integrale delle ferie maturate.
In ragione di ciò, agiva in giudizio per far valere il suo diritto nei confronti dell'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, negli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024, con condanna del al relativo pagamento, oltre accessori e spese di lite. CP_1
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al , lo CP_1
stesso non si è costituito né è comparso in giudizio tramite deposito di note scritte entro il termine ultimo stabilito, di conseguenza va dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Sul punto occorre preliminarmente richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022;
Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715), alla quale si ritiene di aderire, anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema.
In particolare, la Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato il principio per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Tanto in considerazione del fatto che la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE.
Siffatta disposizione, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento al quadro normativo e alle disposizioni rilevanti ai fini della risoluzione della questione occorre richiamare le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale docente all'art. 13 co. 9 e ss. In base al comma 9, “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative” subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione richiamata stabilisce, inoltre, che "la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)". Nello stesso anno il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n.
228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (…)”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Il comma 56, infine, afferma che tutte le clausole contrattuali in conflitto con gli artt.54 e 55, vengono disapplicate a partire dall'1/9/2013. Tali modifiche, dunque, riconoscono la particolarità della scuola all'interno del pubblico impiego, fornendo criteri che consentano di derogare alla norma generale che impedisce la monetizzazione dei giorni di ferie non goduti durante il periodo di validità del contratto. Se, dunque, i giorni di ferie rimasti non goduti entro il termine delle lezioni sono superiori rispetto ai giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico per gli stessi deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva, in ragione del disposto del comma 55, sopra cit., che ha escluso l'applicazione del divieto di monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli goduti durante la sospensione delle lezioni (cfr. Tribunale Di
Monza, Sentenza n. 119/2022 del 23-02-2022) Ciò premesso, si osserva che le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – devono essere interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto. Pertanto, egli è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo espressamente a farlo, e, nel contempo, informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie e la relativa indennità andranno perse.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste. La perdita di tale diritto è subordinata alla circostanza che il datore di lavoro non dimostri, con onere probatorio a suo carico, di aver invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
L'obbligo di informazione a carico del si comprende e si giustifica nella CP_1
misura in cui la disciplina interna impone l'obbligo di godere delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (che non coincide, si noti bene, con il periodo di validità del contratto del docente), con divieto di monetizzazioni limitato a tele periodo di obbligatoria fruizione.
Pertanto, nei periodi in cui non vi sono lezioni ma il docente svolge comunque attività didattiche (dalla fine della scuola fino al 30 giugno) non essendovi obbligo di fruizione delle ferie, vi è deroga al divieto di monetizzazione, sempre che il datore di lavoro lo abbia invitato a fruire delle ferie residue con avvertimento che in caso contrario il docente perderà le ferie e il relativo diritto all'indennità sostitutiva.
L'obbligo informativo è pertanto coerente e funzionale all'impianto normativo che limita la fruizione delle ferie, con divieto di monetizzazione, al periodo di sospensione dalle lezioni secondo il calendario didattico di istituto.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo, come la ricorrente, possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Ove, pertanto, come nel caso di specie, non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto del docente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. Sotto tale ultimo profilo il CP_1
nulla ha allegato al fine di provare l'adempimento del proprio onere informativo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con diritto della ricorrente all'indennità per ferie maturate non richieste e non godute in relazione gli anni scolastici indicati in ricorso, con conseguente condanne del al relativo pagamento. CP_1
Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N° 21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e
CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N° 18283).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU.
2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 Parte_2 Pt_3
2009 N° 9245 e APRILE 2009 N° 8067). Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1
corrispondere alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità per ferie non godute in relazione agli a.s. 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali con decorrenze di legge;
2. 2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € € 1.030,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cosimo Massa.
Taranto, lì 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
Il Cancelliere