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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16602 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 45114/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Stefano Di Lernia)
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Zosima Vecchio)
CONVENUTO - OPPOSTO
NONCHÉ'
Controparte_1
(Avv. Zosima Vecchio)
TERZO CP_2
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.11.2022 opposizione, iscritta al n. R.G. Parte_1
80550/2022, avverso l'esecuzione forzata intrapresa dalla con Controparte_1 atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte dell'emissione di dodici cartelle esattoriali per debiti di natura tributaria ed amministrativa ed un avviso di addebito, lamentando l'illegittimità dell'esecuzione forzata. Contr Nel ricorso la società eccepiva: a) l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto era tanto creditore quanto terzo pignorato;
b) la mancata notifica dell'avviso di intimazione;
c)
l'intervenuta definizione agevolata di alcune cartelle nel 2017, che per “errore materiale” non era stata correttamente onorata, con conseguente dichiarazione di decadenza asseritamente illegittima;
d) l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle 09720110028509005000,
09720110205504779000, 09720110241488911000, 09720120318756829000 e
0972013013282191200; e) la mancata notifica della cartella n. 09720170263926663000; f)
l'annullamento della cartella n. 09720200028328803000.
In ragione di tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Contr Costituitasi con comparsa, l' dichiarava che i tributi di cui alle cartelle e all'avviso di addebito dell' erano “attualmente a zero”. Aggiungeva inoltre che alla prima adesione alla CP_4 definizione agevolata, dalla quale era stato dichiarato decaduto per non aver correttamente pagato gli importi previsti per la prima rata, ne seguiva una seconda in data 14.5.2018 con riferimento anche alle cartelle n. 09720110028509005000, 09720110205504779000, 09720110241488911000,
09720120318756829000 e 09720130132821912000 ed una terza con riferimento alla cartella n.
09720160140093342000, che però non risultava onorata dal contribuente. Nel merito, affermava comunque l'infondatezza della proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 23.6.2023 il GE, preso atto che risultava cessata la materia del contendere Contr cautelare, come dichiarato dalle parti, in quanto l' aveva rinunciato all'esecuzione nelle more della procedura per aver estinto il pignoramento, dichiarava non luogo a provvedere in ordine Contr all'istanza cautelare e condannava alle spese in quanto risultava documentalmente provato che la procedura esattoriale era stata attivata “quando già il contribuente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 D. L. n° 193/16 (convertito in Legge 225/16) ed alla successiva di cui al D. L. n° 148/2017, convertito in Legge n° 172/2017”.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha riassunto la causa, Parte_1 reiterando le doglianze avanzate in fase cautelare, affermando la restituzione degli importi in ritardo Contr da parte di e chiedendo d'un canto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
d'altro canto la condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, IV co., c.c. sulle somme dichiaratamente restituite con ritardo e la condanna al pagamento delle spese in regime di soccombenza virtuale, da distrarsi in favore del legale distrattario. Contr Con comparsa di risposta depositata il 10.1.2024 l' ha evidenziato la superfluità della Contr riassunzione del giudizio, stante la restituzione delle somme già avvenuta da parte di e la
2 rinuncia al pignoramento effettuata. Nel merito, ha comunque ribadito l'infondatezza delle Contr doglianze relative ai vizi del pignoramento e all'impossibilità che l' sia al contempo creditore e terzo pignorato. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
All'udienza del 26.11.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, già concessi i termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla legittimità dell'avviato pignoramento, in considerazione della conforme richiesta delle parti per aver Contr l' ha chiuso la procedura esecutiva sin dalla fase cautelare. Risulta inoltre parimenti Contr confermata dallo stesso opponente l'avvenuta restituzione delle somme da parte dell' .
Venendo quindi al profilo delle spese di lite e ragionando in termini di “soccombenza virtuale” e di ragione più liquida così come delineata dalla Corte di Cassazione, si deve valorizzare il fatto che alla data di notifica del pignoramento solo alcune delle cartelle erano state oggetto di Contr adesione alla definizione agevolata, accolta dall' , e precisamente la seconda definizione agevolata, con dichiarazione di adesione del in data 14.5.2018. Pt_1
Quanto alle restanti, si deve evidenziare che, quanto ai motivi sub lett.: a) non vi sono norme Contr di legge che vietano la compresenza in capo all' della figura di creditore e di terzo pignorato;
b), la notifica dell'AVI risulta provata in atti (doc. 5 fascicolo cautelare parte opposta); c)
l'eventuale illegittimità della dichiarazione di decadenza dalla definizione agevolata non è materia di competenza di questo giudice;
d) la prescrizione è una doglianza ammissibile in caso di cartelle tributarie, in ossequio all'indirizzo delle SS.UU. della Cassazione sul punto (cfr. SS.UU.Cass.
7822/2022); e) l'eccezione di mancata notifica della cartella n. 09720170263926663000 è inammissibile in quanto cartella tributaria (art. 57, I co., lett. b) DPR 602/73); f) l'annullamento della cartella n. 09720200028328803000 risulta viceversa provato.
In ragione di quanto sopra, considerato che solamente alcuni dei motivi di opposizione risultavano fondati, mentre la maggior parte erano inammissibili o infondati, le spese di fase vengono interamente compensate fra le parti.
Quanto, infine alla richiesta di pagamento degli interessi sulle somme già restituite Contr dall' , richiamato l'art. 26 D. Lgs 112/1999 per il quale la restituzione è possibile unicamente quando l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, non risultando Contr degli atti pacifica l'addebitabilità dell'eventuale ritardo ad , né essendo stati chiamati i rispettivi concessionari, la domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla legittimità del pignoramento n. 09784202200006740001;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, il 26.11.2025. Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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