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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1320/22
da: L'INCONTRO CP_1 CP_2
ricorrente - opponente
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. Alessandro Benvegnù che lo rappresenta e difende per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;
contro
: Persona_1
resistente - opposto
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio degli avv.ti Massimo Alfonso Coppola e
Stefano Corti che lo rappresentano e difendono per mandato depositato con la memoria difensiva.
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 357/2022
Tribunale di Treviso
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- Parte ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 35.281,57 oltre accessori a titolo di
TFR in favore dell'ex dipendente odierno opposto, il cui rapporto di lavoro era cessato per licenziamento intimato con missiva dell'8.09.2022;
- Nel ricorso in opposizione si lamenta che il lavoratore, senza alcun preavviso e senza attendere l'elaborazione dell'ultimo cedolino paga contenente le competenze di fine rapporto, aveva depositato il ricorso monitorio in data 28.10.2022 per un importo superiore al dovuto, ottenendo il titolo il successivo 31.10.2022, poi notificato il 2.11.2022;
- In data 9.11.2022 è stato pagato l'importo ritenuto effettivamente spettante – al netto degli anticipi ricevuti in corso di rapporto – pari ad Euro 16.363,01, pagamento cui ha fatto seguito la sottoscrizione per accettazione da parte del lavoratore del prospetto TFR
elaborato;
- La società ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Parte opposta, pur dando atto dell'erroneità dell'importo ingiunto, ha dedotto di aver quantificato il credito sulla base del CUD 2022 in cui non erano stati indicati gli anticipi corrisposti (riportati, invece, delle buste paga riferite ad anni precedenti) ed ha rilevato che sarebbe stata disponibile a definire la questione con accettazione degli importi liquidati oltre alla corresponsione delle spese di lite del monitorio riquantificate sulla base dell'effettivo valore del credito per TFR;
- L'opposto, inoltre, negava di aver agito con eccessiva fretta atteso che il CCNL prevedeva il termine massimo di 45 giorni dalla cessazione del rapporto per il pagamento del TFR,
intervenuto, in realtà, solo dopo la notifica del ricorso monitorio, quando tale termine era già
- 2 - Tribunale di Treviso
scaduto. Ha rilevato che residuerebbe, comunque, un credito per TFR pari ad Euro 3.469,51
di cui ha chiesto la corresponsione, previa revoca del d.i. opposto;
ha chiesto, in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Considerato che:
- La parte opposta ha notificato il decreto ingiuntivo il quarantacinquesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (intervenuta alla data di ricezione della missiva di licenziamento);
- Il CCNL applicato prevede che il TFR debba essere corrisposto entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto;
- Il pagamento della somma dovuta – detratti gli acconti medio tempore ricevuti in corso di rapporto – è intervenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, dopo lo spirare del termine previsto dal CCNL (con conseguente insussistenza del paventato abuso dello strumento processuale da parte del lavoratore);
- Il lavoratore ha ricevuto in corso di rapporto, a titolo di anticipo TFR – la somma lorda di
Euro 11.688,31 (cedolino maggio 2013 doc. 10 ric.) + Euro 4.883 (cedolino dicembre 2013
doc. 11 ric.) = Euro 16.571,31, con conseguente residuo TFR, alla data della cessazione del rapporto, pari ad Euro 15.240,25 + Euro 4.810,52 (a titolo di rivalutazione TFR come da cedolino paga finale dimesso sub doc. 13 ric.) = Euro 20.050,77, pari a netti Euro 16.363,01
che sono stati ritualmente bonificati come da documentazione in atti (circostanza comunque pacifica);
- Il lavoratore ha sottoscritto il prospetto finale di liquidazione del TFR (doc. 15 ric.) e parte opposta ha comunque dato atto in memoria di aver accettato il pagamento a saldo effettuato dall'ex datore di lavoro (circostanza che emerge anche dalla pec sub doc. 9 res.);
- Solo in corso di causa parte opposta ha prospettato l'esistenza di un residuo TFR per Euro
3.469,51 (rispetto al totale lordo complessivo di Euro 35.281,57) ma in realtà il lordo
- 3 - Tribunale di Treviso
corrisposto è addirittura superiore se si considera anche la rivalutazione TFR versata (Euro
16.571,31 anni precedenti + Euro 20.050,77 versato con l'ultimo cedolino comprensivo di rivalutazione TFR, = Euro 36.622,08, pari alla somma lorda ricavabile anche dal prospetto finale TFR sottoscritto dal lavoratore sommando l'indennità lorda ivi indicata di Euro
31.811,56 e la rivalutazione TFR liquidata pari ad Euro 4.810,52 = Euro 36.622,08);
Ritenuto che:
- L'integrale TFR è stato versato al lavoratore e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo;
- La somma residua che era dovuta alla cessazione del rapporto è stata pagata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dopo lo scadere del termine previsto dal CCNL per il pagamento;
- Il ricorso monitorio è stato proposto chiedendo una somma maggiore di quella effettivamente spettante;
- Ricorrono, quindi, le condizioni per accertare una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite sia del monitorio, sia della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate.
Treviso, 24.01.2024
Il Giudice
dott. Filippo Giordan
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1320/22
da: L'INCONTRO CP_1 CP_2
ricorrente - opponente
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. Alessandro Benvegnù che lo rappresenta e difende per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;
contro
: Persona_1
resistente - opposto
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio degli avv.ti Massimo Alfonso Coppola e
Stefano Corti che lo rappresentano e difendono per mandato depositato con la memoria difensiva.
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 357/2022
Tribunale di Treviso
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- Parte ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 35.281,57 oltre accessori a titolo di
TFR in favore dell'ex dipendente odierno opposto, il cui rapporto di lavoro era cessato per licenziamento intimato con missiva dell'8.09.2022;
- Nel ricorso in opposizione si lamenta che il lavoratore, senza alcun preavviso e senza attendere l'elaborazione dell'ultimo cedolino paga contenente le competenze di fine rapporto, aveva depositato il ricorso monitorio in data 28.10.2022 per un importo superiore al dovuto, ottenendo il titolo il successivo 31.10.2022, poi notificato il 2.11.2022;
- In data 9.11.2022 è stato pagato l'importo ritenuto effettivamente spettante – al netto degli anticipi ricevuti in corso di rapporto – pari ad Euro 16.363,01, pagamento cui ha fatto seguito la sottoscrizione per accettazione da parte del lavoratore del prospetto TFR
elaborato;
- La società ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Parte opposta, pur dando atto dell'erroneità dell'importo ingiunto, ha dedotto di aver quantificato il credito sulla base del CUD 2022 in cui non erano stati indicati gli anticipi corrisposti (riportati, invece, delle buste paga riferite ad anni precedenti) ed ha rilevato che sarebbe stata disponibile a definire la questione con accettazione degli importi liquidati oltre alla corresponsione delle spese di lite del monitorio riquantificate sulla base dell'effettivo valore del credito per TFR;
- L'opposto, inoltre, negava di aver agito con eccessiva fretta atteso che il CCNL prevedeva il termine massimo di 45 giorni dalla cessazione del rapporto per il pagamento del TFR,
intervenuto, in realtà, solo dopo la notifica del ricorso monitorio, quando tale termine era già
- 2 - Tribunale di Treviso
scaduto. Ha rilevato che residuerebbe, comunque, un credito per TFR pari ad Euro 3.469,51
di cui ha chiesto la corresponsione, previa revoca del d.i. opposto;
ha chiesto, in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Considerato che:
- La parte opposta ha notificato il decreto ingiuntivo il quarantacinquesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (intervenuta alla data di ricezione della missiva di licenziamento);
- Il CCNL applicato prevede che il TFR debba essere corrisposto entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto;
- Il pagamento della somma dovuta – detratti gli acconti medio tempore ricevuti in corso di rapporto – è intervenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, dopo lo spirare del termine previsto dal CCNL (con conseguente insussistenza del paventato abuso dello strumento processuale da parte del lavoratore);
- Il lavoratore ha ricevuto in corso di rapporto, a titolo di anticipo TFR – la somma lorda di
Euro 11.688,31 (cedolino maggio 2013 doc. 10 ric.) + Euro 4.883 (cedolino dicembre 2013
doc. 11 ric.) = Euro 16.571,31, con conseguente residuo TFR, alla data della cessazione del rapporto, pari ad Euro 15.240,25 + Euro 4.810,52 (a titolo di rivalutazione TFR come da cedolino paga finale dimesso sub doc. 13 ric.) = Euro 20.050,77, pari a netti Euro 16.363,01
che sono stati ritualmente bonificati come da documentazione in atti (circostanza comunque pacifica);
- Il lavoratore ha sottoscritto il prospetto finale di liquidazione del TFR (doc. 15 ric.) e parte opposta ha comunque dato atto in memoria di aver accettato il pagamento a saldo effettuato dall'ex datore di lavoro (circostanza che emerge anche dalla pec sub doc. 9 res.);
- Solo in corso di causa parte opposta ha prospettato l'esistenza di un residuo TFR per Euro
3.469,51 (rispetto al totale lordo complessivo di Euro 35.281,57) ma in realtà il lordo
- 3 - Tribunale di Treviso
corrisposto è addirittura superiore se si considera anche la rivalutazione TFR versata (Euro
16.571,31 anni precedenti + Euro 20.050,77 versato con l'ultimo cedolino comprensivo di rivalutazione TFR, = Euro 36.622,08, pari alla somma lorda ricavabile anche dal prospetto finale TFR sottoscritto dal lavoratore sommando l'indennità lorda ivi indicata di Euro
31.811,56 e la rivalutazione TFR liquidata pari ad Euro 4.810,52 = Euro 36.622,08);
Ritenuto che:
- L'integrale TFR è stato versato al lavoratore e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo;
- La somma residua che era dovuta alla cessazione del rapporto è stata pagata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dopo lo scadere del termine previsto dal CCNL per il pagamento;
- Il ricorso monitorio è stato proposto chiedendo una somma maggiore di quella effettivamente spettante;
- Ricorrono, quindi, le condizioni per accertare una parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite sia del monitorio, sia della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate.
Treviso, 24.01.2024
Il Giudice
dott. Filippo Giordan
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