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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg17845 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17845 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PETROLINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. PETROLINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
11/06/2001 e che dalla loro unione era nato un figlio: l'08.10.2002 Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo che tra le
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 24.03.2009, era intervenuta separazione in forza di del 24.03.2009 resa nel procedimento RG Parte_2
44195/2008, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli
l'11.06.2001 tra la sig.ra ed il sig. regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune nel Registro Atti di matrimonio, anno 2001, Atto n. 34, p.ll, s.A sez. J ai sensi e per gli effetti dell'art.
3, n. 2, lett. B della Legge n. 898 del 01.12.1970, così come integrata e modificata dalla Legge n. 74 del 06.03.1987;
-2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di trascrivere ed annotare l'emittenda sentenza a norma degli artt. 5 e 10 della Legge n. 898 del
01.12.1970 e della Legge n. 74 del 06.03.1987, nonché degli artt. 125 n. 6, 133
n. 2, 88 n. 7 del vigente Reg.to dello Stato Civile.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
2 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 11/06/2001 (atto n.34, parte
II, s. A, sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17845 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PETROLINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. PETROLINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
11/06/2001 e che dalla loro unione era nato un figlio: l'08.10.2002 Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo che tra le
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 24.03.2009, era intervenuta separazione in forza di del 24.03.2009 resa nel procedimento RG Parte_2
44195/2008, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli
l'11.06.2001 tra la sig.ra ed il sig. regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune nel Registro Atti di matrimonio, anno 2001, Atto n. 34, p.ll, s.A sez. J ai sensi e per gli effetti dell'art.
3, n. 2, lett. B della Legge n. 898 del 01.12.1970, così come integrata e modificata dalla Legge n. 74 del 06.03.1987;
-2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di trascrivere ed annotare l'emittenda sentenza a norma degli artt. 5 e 10 della Legge n. 898 del
01.12.1970 e della Legge n. 74 del 06.03.1987, nonché degli artt. 125 n. 6, 133
n. 2, 88 n. 7 del vigente Reg.to dello Stato Civile.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
2 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 11/06/2001 (atto n.34, parte
II, s. A, sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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