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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2024, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 760 dell'anno 2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
n.q. di cessionaria del credito, P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Palermo, Via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv.to Gaetana
Rita Barrale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti appellante contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Lo
Cascio, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Villareale n. 60, giusta procura in atti appellata
e
e Controparte_2 Controparte_3 appellati contumaci
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 27 2
febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la Parte_1 sentenza n. 3373/19, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha integralmente rigettato la domanda di risarcimento del danno materiale azionata dall'appellante, cessionaria del credito di , vantato in conseguenza del sinistro Controparte_4 stradale avvenuto in data 20.12.2017, allorquando l'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg.
CV 343 GW, di proprietà e condotta dal , mentre percorreva via Renato CP_4
Composto, nel comune di Villabate, veniva urtato dall'autoveicolo Renault tg. CS
967 GY, di proprietà e condotto da ed assicurato per la RCA Controparte_2 da (entrambi appellati contumaci). L'appellante addebita al Controparte_3
Giudice di Pace di non aver ritenuto sufficientemente provati i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria, e in particolare di aver sottostimato (i) la rilevanza, sotto il profilo probatorio, del modulo di contestazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, (ii) la mancata comparizione del presunto responsabile del sinistro all'udienza destinata al suo interrogatorio formale, (iii) le valutazioni effettuate dal CTU sulla scorta della documentazione fotografica. Ha chiesto, quindi, previa rivalutazione integrale del compendio probatorio, il riconoscimento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro di cui si tratta, con condanna degli CP_2 appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in € 2.791,39 per spese di riparazione ed € 350,00 per danno da fermo tecnico, oltre alla restituzione della somma di € 979,07 pagata in esecuzione della sentenza resa in primo grado.
2. Si è costituita assicuratrice della vettura Controparte_1 danneggiata, la quale si è opposta alle domande avanzate da controparte, chiedendone il rigetto. 3
3. Nella contumacia di e la causa è Controparte_2 Controparte_3 stata istruita mediante produzione documentale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 15.03.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
1. Il primo motivo di appello si appunta sull'errata valutazione degli elementi istruttori raccolti in primo grado, rappresentati (nel dettaglio) dalle dichiarazioni contenute nel CID/CAI a firma congiunta, dalle risultanze della CTU, rese sulla scorta della documentazione fotografica in atti, e infine dalla condotta processuale tenuta del , che, invitato a rendere interrogatorio formale, CP_2 non si è presentato.
1.1. La doglianza, a parere del Tribunale, appare fondata.
La sottoscrizione congiunta della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (v.
Cass. n. 8525.2004; Cass. n. 29146.2017). Il modulo CAI è stato prodotto dall'appellante – sin dal primo grado di giudizio – e non solo risulta compilato in ogni sua parte con dovizia di dettagli, ma è stato debitamente sottoscritto sia dal che dal , coinvolti nel sinistro, sì che esso rileva ai fini della su CP_4 CP_2 riferita presunzione, fino a prova contraria a carico dell'assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. A ciò va aggiunto che la dinamica del sinistro, quale descritta dall'appellante e confermata nel modulo CAI, trova corrispondenza nelle riproduzioni fotografiche in atti – che ritraggono il punto dell'urto nella fiancata laterale destra del mezzo – nonché nelle conclusioni del
CTU, i cui accertamenti hanno consentito di valutare i danni riportati dal veicolo di parte attrice, in conseguenza al sinistro in oggetto, quantificandoli in €
“2.016,41 oltre iva pari ad euro 443,61 per un totale di euro 2.460,02.”. Di contro, non risulta alcun indizio di prova, offerto dall'appellata, che possa far presumere che il 4
sinistro si sia verificato con modalità o in circostanze diverse da quanto documentato nel modulo di constatazione amichevole.
Non ha operato correttamente, dunque, il GdP allorché, sottostimando il dettato dell'art. 143, comma secondo, cod. ass. ed omettendo di rilevare l'insussistenza della prova contraria atta a superare la presunzione semplice prevista dalla norma, ha rigettato la domanda risarcitoria promossa dall'attore.
Per di più, nei soli confronti del (conducente proprietario del CP_2 veicolo danneggiante), va valorizzata la sua mancata risposta all'interrogatorio formale. Come noto, l'art. 232, comma 1, c.p.c. dispone che «se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio». Facendo, perciò, applicazione di tale norma, la mancata presentazione di per Controparte_2 rendere interrogatorio formale sui fatti di causa va scrutinata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, sì che la stessa – considerate le dichiarazioni contenute nel modulo CAI a firma congiunta, le fotografie del veicolo e le risultanze della CTU – non può che effettivamente rilevare quale ammissione di responsabilità per la causazione del sinistro de quo, ammissione naturalmente opponibile alla sola parte tenuta a rendere l'interrogatorio, trattandosi di effetto conseguente a un comportamento della parte stessa.
In conclusione, le risultanze istruttorie del procedimento di primo grado confermano la ricostruzione del sinistro offerta dalla società attrice, oggi appellante, con la conseguenza che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non ascrivibile al la responsabilità del sinistro e nel rigettare le domande nei CP_2 riguardi dell'appellate compagnie e del stesso. CP_2
2. In ordine, infine, alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, occorre premettere che l'appellante ha dichiarato di rinunciare al maggior importo richiesto in primo grado pari ad € 3.900,00, accettando di conformarsi alla somma quantificata dal CTU nella misura di € 2.460,02, che nell'atto introduttivo del 5
presente giudizio risulta erroneamente indicata in € 2.791,39.
Tale risarcimento va ritenuto pienamente satisfattivo delle ragioni dell'appellante, pur in presenza di spese documentate di importo complessivamente superiore, se si tiene conto della mancata allegazione e prova del danno da fermo tecnico.
Come noto, il danno da fermo tecnico a seguito di sinistro stradale consiste nel pregiudizio patito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Tale pregiudizio può configurarsi come lucro cessante, quando in conseguenza del mancato utilizzo dell'auto si determini una contrazione del reddito del proprietario, ovvero come danno emergente, quando il mancato utilizzo dell'auto costringa il suo proprietario all'esborso di somme di denaro. È in questa seconda connotazione che il danno rileva nella vicenda in esame, lamentando, in definitiva, l'appellante, di non aver ottenuto il risarcimento delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario per la sostituzione del veicolo danneggiato nell'evento dannoso.
La soluzione della questione è ancorata al dettato dell'art. 1223 c.c., applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all'art. 2056 c.c., secondo cui il danno è risarcibile in quanto conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, ragion per cui si parla di danno-conseguenza, con attribuzione di rilievo a quegli sviluppi lesivi che non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici. In quest'ottica, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, il danno da fermo tecnico non può considerarsi in re ipsa ma al contrario, come ogni altro pregiudizio, va provato e «la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo» (ex multis, v. 6
Cass. n. 10349.2018; Cass. n. 20620.2015).
Nel caso di specie, priva di riscontro è rimasta l'impossibilità dell'utilizzatore del mezzo di far fronte alla mancanza del veicolo incidentato attraverso forme diverse – e meno onerose – del ricorso al noleggio (quali, ad esempio l'utilizzo di ulteriori mezzi nella diretta disponibilità del danneggiato); in più, deve rilevarsi come, in prime cure, a sostegno della domanda di risarcimento, la
[...]
si è limitata a produrre la fattura formata e prodotta da sé Parte_1 medesima, e dunque priva di valore probatorio, tra le cui voci figura anche il costo di € 320,00 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto da
[...]
n.q. di cessionaria del credito di , deve Parte_1 Controparte_4 essere accolto per quanto di ragione, con condanna di Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 somma di € 2.460,02 a titolo di risarcimento del danno, con obbligo di restituzione della somma di € 979,07 già versata dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata.
3. Il governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue l'esito complessivo della vicenda controversa (conclusasi favorevolmente all'appellante, ma non integralmente, posto che l'originaria pretesa risarcitoria ammontava ad €
3.900,00, a fronte di una somma riconosciuta pari ad € 2.460,02), sicché esse, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate nella misura di 1/3 e poste in solido, per i restanti 2/3, a carico delle parti appellate, con onere per le parti convenute di sopportare le spese di CTU, in misura eguale nei rapporti interni (n.b.: i compensi vanno liquidati tenendo conto delle tabelle accluse al
D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali concernenti lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede: 7
- accoglie per quanto di ragione l'appello svolto da Parte_1
n.q. di cessionaria del credito di , avverso la sentenza del Controparte_4
Giudice di Pace di Palermo n. 3373/2019, che, per l'effetto, si riforma;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di
[...] risarcimento del danno materiale subito dall'autovettura Alfa Romeo 147 tg. CV
343 GW, della complessiva somma di € 2.460,02 oltre rivalutazione e interessi dal 20.12.2017 sino al soddisfo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 979,07, già versata in esecuzione della Parte_1 sentenza riformata;
- compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, alla refusione in favore di dei restanti Parte_1
2/3, che liquida in € 83,50 per esborsi ed € 422,00, per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e CPA;
- pone le spese della CTU disposta nel primo grado di giudizio, già separatamente liquidate, a carico di e Controparte_1 Controparte_2
in misura eguale nei rapporti interni;
Controparte_3
- compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante dei restanti 2/3, che liquida in € 133,74 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e CPA.
Così deciso, il 10 giugno 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 760 dell'anno 2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
n.q. di cessionaria del credito, P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Palermo, Via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv.to Gaetana
Rita Barrale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti appellante contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Lo
Cascio, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Villareale n. 60, giusta procura in atti appellata
e
e Controparte_2 Controparte_3 appellati contumaci
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 27 2
febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la Parte_1 sentenza n. 3373/19, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha integralmente rigettato la domanda di risarcimento del danno materiale azionata dall'appellante, cessionaria del credito di , vantato in conseguenza del sinistro Controparte_4 stradale avvenuto in data 20.12.2017, allorquando l'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg.
CV 343 GW, di proprietà e condotta dal , mentre percorreva via Renato CP_4
Composto, nel comune di Villabate, veniva urtato dall'autoveicolo Renault tg. CS
967 GY, di proprietà e condotto da ed assicurato per la RCA Controparte_2 da (entrambi appellati contumaci). L'appellante addebita al Controparte_3
Giudice di Pace di non aver ritenuto sufficientemente provati i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria, e in particolare di aver sottostimato (i) la rilevanza, sotto il profilo probatorio, del modulo di contestazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, (ii) la mancata comparizione del presunto responsabile del sinistro all'udienza destinata al suo interrogatorio formale, (iii) le valutazioni effettuate dal CTU sulla scorta della documentazione fotografica. Ha chiesto, quindi, previa rivalutazione integrale del compendio probatorio, il riconoscimento della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro di cui si tratta, con condanna degli CP_2 appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in € 2.791,39 per spese di riparazione ed € 350,00 per danno da fermo tecnico, oltre alla restituzione della somma di € 979,07 pagata in esecuzione della sentenza resa in primo grado.
2. Si è costituita assicuratrice della vettura Controparte_1 danneggiata, la quale si è opposta alle domande avanzate da controparte, chiedendone il rigetto. 3
3. Nella contumacia di e la causa è Controparte_2 Controparte_3 stata istruita mediante produzione documentale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 15.03.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
1. Il primo motivo di appello si appunta sull'errata valutazione degli elementi istruttori raccolti in primo grado, rappresentati (nel dettaglio) dalle dichiarazioni contenute nel CID/CAI a firma congiunta, dalle risultanze della CTU, rese sulla scorta della documentazione fotografica in atti, e infine dalla condotta processuale tenuta del , che, invitato a rendere interrogatorio formale, CP_2 non si è presentato.
1.1. La doglianza, a parere del Tribunale, appare fondata.
La sottoscrizione congiunta della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (v.
Cass. n. 8525.2004; Cass. n. 29146.2017). Il modulo CAI è stato prodotto dall'appellante – sin dal primo grado di giudizio – e non solo risulta compilato in ogni sua parte con dovizia di dettagli, ma è stato debitamente sottoscritto sia dal che dal , coinvolti nel sinistro, sì che esso rileva ai fini della su CP_4 CP_2 riferita presunzione, fino a prova contraria a carico dell'assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. A ciò va aggiunto che la dinamica del sinistro, quale descritta dall'appellante e confermata nel modulo CAI, trova corrispondenza nelle riproduzioni fotografiche in atti – che ritraggono il punto dell'urto nella fiancata laterale destra del mezzo – nonché nelle conclusioni del
CTU, i cui accertamenti hanno consentito di valutare i danni riportati dal veicolo di parte attrice, in conseguenza al sinistro in oggetto, quantificandoli in €
“2.016,41 oltre iva pari ad euro 443,61 per un totale di euro 2.460,02.”. Di contro, non risulta alcun indizio di prova, offerto dall'appellata, che possa far presumere che il 4
sinistro si sia verificato con modalità o in circostanze diverse da quanto documentato nel modulo di constatazione amichevole.
Non ha operato correttamente, dunque, il GdP allorché, sottostimando il dettato dell'art. 143, comma secondo, cod. ass. ed omettendo di rilevare l'insussistenza della prova contraria atta a superare la presunzione semplice prevista dalla norma, ha rigettato la domanda risarcitoria promossa dall'attore.
Per di più, nei soli confronti del (conducente proprietario del CP_2 veicolo danneggiante), va valorizzata la sua mancata risposta all'interrogatorio formale. Come noto, l'art. 232, comma 1, c.p.c. dispone che «se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio». Facendo, perciò, applicazione di tale norma, la mancata presentazione di per Controparte_2 rendere interrogatorio formale sui fatti di causa va scrutinata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, sì che la stessa – considerate le dichiarazioni contenute nel modulo CAI a firma congiunta, le fotografie del veicolo e le risultanze della CTU – non può che effettivamente rilevare quale ammissione di responsabilità per la causazione del sinistro de quo, ammissione naturalmente opponibile alla sola parte tenuta a rendere l'interrogatorio, trattandosi di effetto conseguente a un comportamento della parte stessa.
In conclusione, le risultanze istruttorie del procedimento di primo grado confermano la ricostruzione del sinistro offerta dalla società attrice, oggi appellante, con la conseguenza che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non ascrivibile al la responsabilità del sinistro e nel rigettare le domande nei CP_2 riguardi dell'appellate compagnie e del stesso. CP_2
2. In ordine, infine, alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, occorre premettere che l'appellante ha dichiarato di rinunciare al maggior importo richiesto in primo grado pari ad € 3.900,00, accettando di conformarsi alla somma quantificata dal CTU nella misura di € 2.460,02, che nell'atto introduttivo del 5
presente giudizio risulta erroneamente indicata in € 2.791,39.
Tale risarcimento va ritenuto pienamente satisfattivo delle ragioni dell'appellante, pur in presenza di spese documentate di importo complessivamente superiore, se si tiene conto della mancata allegazione e prova del danno da fermo tecnico.
Come noto, il danno da fermo tecnico a seguito di sinistro stradale consiste nel pregiudizio patito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Tale pregiudizio può configurarsi come lucro cessante, quando in conseguenza del mancato utilizzo dell'auto si determini una contrazione del reddito del proprietario, ovvero come danno emergente, quando il mancato utilizzo dell'auto costringa il suo proprietario all'esborso di somme di denaro. È in questa seconda connotazione che il danno rileva nella vicenda in esame, lamentando, in definitiva, l'appellante, di non aver ottenuto il risarcimento delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario per la sostituzione del veicolo danneggiato nell'evento dannoso.
La soluzione della questione è ancorata al dettato dell'art. 1223 c.c., applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all'art. 2056 c.c., secondo cui il danno è risarcibile in quanto conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, ragion per cui si parla di danno-conseguenza, con attribuzione di rilievo a quegli sviluppi lesivi che non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici. In quest'ottica, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, il danno da fermo tecnico non può considerarsi in re ipsa ma al contrario, come ogni altro pregiudizio, va provato e «la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo» (ex multis, v. 6
Cass. n. 10349.2018; Cass. n. 20620.2015).
Nel caso di specie, priva di riscontro è rimasta l'impossibilità dell'utilizzatore del mezzo di far fronte alla mancanza del veicolo incidentato attraverso forme diverse – e meno onerose – del ricorso al noleggio (quali, ad esempio l'utilizzo di ulteriori mezzi nella diretta disponibilità del danneggiato); in più, deve rilevarsi come, in prime cure, a sostegno della domanda di risarcimento, la
[...]
si è limitata a produrre la fattura formata e prodotta da sé Parte_1 medesima, e dunque priva di valore probatorio, tra le cui voci figura anche il costo di € 320,00 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto da
[...]
n.q. di cessionaria del credito di , deve Parte_1 Controparte_4 essere accolto per quanto di ragione, con condanna di Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 somma di € 2.460,02 a titolo di risarcimento del danno, con obbligo di restituzione della somma di € 979,07 già versata dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata.
3. Il governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue l'esito complessivo della vicenda controversa (conclusasi favorevolmente all'appellante, ma non integralmente, posto che l'originaria pretesa risarcitoria ammontava ad €
3.900,00, a fronte di una somma riconosciuta pari ad € 2.460,02), sicché esse, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate nella misura di 1/3 e poste in solido, per i restanti 2/3, a carico delle parti appellate, con onere per le parti convenute di sopportare le spese di CTU, in misura eguale nei rapporti interni (n.b.: i compensi vanno liquidati tenendo conto delle tabelle accluse al
D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali concernenti lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede: 7
- accoglie per quanto di ragione l'appello svolto da Parte_1
n.q. di cessionaria del credito di , avverso la sentenza del Controparte_4
Giudice di Pace di Palermo n. 3373/2019, che, per l'effetto, si riforma;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di
[...] risarcimento del danno materiale subito dall'autovettura Alfa Romeo 147 tg. CV
343 GW, della complessiva somma di € 2.460,02 oltre rivalutazione e interessi dal 20.12.2017 sino al soddisfo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 979,07, già versata in esecuzione della Parte_1 sentenza riformata;
- compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, alla refusione in favore di dei restanti Parte_1
2/3, che liquida in € 83,50 per esborsi ed € 422,00, per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e CPA;
- pone le spese della CTU disposta nel primo grado di giudizio, già separatamente liquidate, a carico di e Controparte_1 Controparte_2
in misura eguale nei rapporti interni;
Controparte_3
- compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 e condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante dei restanti 2/3, che liquida in € 133,74 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e CPA.
Così deciso, il 10 giugno 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi