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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2017
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 64/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINELLI ENRICO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MALTONI MARIA LEA ( ) VIA GARIBALDI 1 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato C/O AVV. MALTONI MARIA LEA - VIA GARIBALDI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. PASQUINELLI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 contumace
APPELLATA
AD OGGETTO: PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE:
pagina 1 di 2 Nessuno ha depositato telematicamente le note ex art. 127ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo il servizio postale, (C.F. CP_1
), ha proposto appello avverso la sentenza n.1207/2016 emessa dal Tribunale P.IVA_1 di Modena in data 23.04.2016 e pubblicata in data 06.06.2016. La parte appellata è rimasta contumace. La Corte con ordinanza del 02/05/2017 dichiarava l'interruzione del giudizio. Con decreto 30.10.2025 la Corte fissava l'udienza cartolare del 25.11.2025, rilevando d'ufficio la mancata tempestiva riassunzione del giudizio.
Considerato che:
- effettivamente nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.;
- pertanto, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, u.c., cpc.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 11 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 64/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINELLI ENRICO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MALTONI MARIA LEA ( ) VIA GARIBALDI 1 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato C/O AVV. MALTONI MARIA LEA - VIA GARIBALDI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. PASQUINELLI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 contumace
APPELLATA
AD OGGETTO: PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE:
pagina 1 di 2 Nessuno ha depositato telematicamente le note ex art. 127ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo il servizio postale, (C.F. CP_1
), ha proposto appello avverso la sentenza n.1207/2016 emessa dal Tribunale P.IVA_1 di Modena in data 23.04.2016 e pubblicata in data 06.06.2016. La parte appellata è rimasta contumace. La Corte con ordinanza del 02/05/2017 dichiarava l'interruzione del giudizio. Con decreto 30.10.2025 la Corte fissava l'udienza cartolare del 25.11.2025, rilevando d'ufficio la mancata tempestiva riassunzione del giudizio.
Considerato che:
- effettivamente nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.;
- pertanto, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, u.c., cpc.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 11 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 2 di 2