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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1346/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
NC ELIANA, RE
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1085/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062087683 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062087683 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062087683 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7731/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per Ta.ri. anni 2010, 2011 e 2012.
I motivi di opposizione esposti erano:
1) nullità dell'atto per omessa notifica dell'atto prodromico;
2) intervenuta decadenza e prescrizione;
3) decadenza dal potere di esazione;
4) inapplicabilità della Tarsu per gli anni interessati.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, che depositava controdeduzioni ed affermava la carenza di legittimazione passiva riguardo alle contestazioni mosse da parte ricorrente, chiamando in causa la SAPNA, società delegata alla riscossione del Comune di Castellammare di Stabia.
Il contribuente depositava successivamente memoria integrativa.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese non ritenendo provata la notifica dell'avviso di accertamento riportato nella cartella impugnata, necessario atto presupposto.
Con il proposto appello l'AdER evidenziando che già nel giudizio di primo grado aveva ritualmente depositato la relata di notifica dell'atto presupposto: ovvero produceva la copia notificata dell'avviso n.16000001037 del 18/11/2016, fornito dalla S.A.P.N.A. s.p.a. e notificato a mani dello stesso debitore in data 19.12.2016.
Si costituiva in giudizio il contribuendo chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione delle parti, udito il relatore, la Corte decideva in camera di consiglio, come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La cartella di pagamento n. 07120200062087683 000, notificata in data 03.04.2023, veniva impugnata lamentando l'illegittimità della stessa per omessa notifica degli avvisi sottesi e l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'accertamento e del potere di riscossione, nonché la carenza di legittimazione della S.A.P.
N.A. S.p.A. e l'inapplicabilità della TARSU.
Dall'esame dei documenti già depositati in primo grado si evince agevolmente che la l'ADER aveva prodotto, con memoria del 22.02.2024, la copia notificata dell'avviso n.16000001037 del 18/11/2016, fornito dalla S.
A.P.N.A. s.p.a. e notificato a mani dello stesso debitore in data 19.12.2016.
L'avviso ritualmente notificato non è stato impugnato rendendo definitivo l'accertamento.
Vanno anche disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza introdotte nel giudizio di primo grado e reiterate in questo grado.
Al riguardo va rilevato che deve considerarsi anche quanto disposto dalla disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19 con cui è stata disposta la proroga di tutti i termini in scadenza nel periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione a causa dell'Emergenza COVID-19 (e cioè dall'8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021).
Nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2- bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 Agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Tutti i termini pendenti all'inizio della sospensione dell'attività di riscossione sono stati prorogati automaticamente per un periodo uguale a quello della sospensione medesima dall'8 Marzo 2020 al 31
Agosto 2021 e cioè per 541 giorni (1 anno 5 mesi e ventisei giorni).
La notifica dell'avviso avvenuta il 19.12.2016 rende tempestiva la notifica della cartella di pagamento eseguita nel luglio del 2022 allorquando il messo notificatore procedeva al deposito del plico presso la Casa Comunale per assenza del destinatario ai sensi dell'art.139 c.p.c.
Di nulla può, quindi, dolersi il contribuente con la conseguenza che l'appello va accolto.
L'appello va accolto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che in liquida in euro
650,00, oltre IVA e CPA.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
NC ELIANA, RE
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1085/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062087683 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062087683 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062087683 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7731/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per Ta.ri. anni 2010, 2011 e 2012.
I motivi di opposizione esposti erano:
1) nullità dell'atto per omessa notifica dell'atto prodromico;
2) intervenuta decadenza e prescrizione;
3) decadenza dal potere di esazione;
4) inapplicabilità della Tarsu per gli anni interessati.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, che depositava controdeduzioni ed affermava la carenza di legittimazione passiva riguardo alle contestazioni mosse da parte ricorrente, chiamando in causa la SAPNA, società delegata alla riscossione del Comune di Castellammare di Stabia.
Il contribuente depositava successivamente memoria integrativa.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese non ritenendo provata la notifica dell'avviso di accertamento riportato nella cartella impugnata, necessario atto presupposto.
Con il proposto appello l'AdER evidenziando che già nel giudizio di primo grado aveva ritualmente depositato la relata di notifica dell'atto presupposto: ovvero produceva la copia notificata dell'avviso n.16000001037 del 18/11/2016, fornito dalla S.A.P.N.A. s.p.a. e notificato a mani dello stesso debitore in data 19.12.2016.
Si costituiva in giudizio il contribuendo chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione delle parti, udito il relatore, la Corte decideva in camera di consiglio, come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La cartella di pagamento n. 07120200062087683 000, notificata in data 03.04.2023, veniva impugnata lamentando l'illegittimità della stessa per omessa notifica degli avvisi sottesi e l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'accertamento e del potere di riscossione, nonché la carenza di legittimazione della S.A.P.
N.A. S.p.A. e l'inapplicabilità della TARSU.
Dall'esame dei documenti già depositati in primo grado si evince agevolmente che la l'ADER aveva prodotto, con memoria del 22.02.2024, la copia notificata dell'avviso n.16000001037 del 18/11/2016, fornito dalla S.
A.P.N.A. s.p.a. e notificato a mani dello stesso debitore in data 19.12.2016.
L'avviso ritualmente notificato non è stato impugnato rendendo definitivo l'accertamento.
Vanno anche disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza introdotte nel giudizio di primo grado e reiterate in questo grado.
Al riguardo va rilevato che deve considerarsi anche quanto disposto dalla disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19 con cui è stata disposta la proroga di tutti i termini in scadenza nel periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione a causa dell'Emergenza COVID-19 (e cioè dall'8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021).
Nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2- bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 Agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Tutti i termini pendenti all'inizio della sospensione dell'attività di riscossione sono stati prorogati automaticamente per un periodo uguale a quello della sospensione medesima dall'8 Marzo 2020 al 31
Agosto 2021 e cioè per 541 giorni (1 anno 5 mesi e ventisei giorni).
La notifica dell'avviso avvenuta il 19.12.2016 rende tempestiva la notifica della cartella di pagamento eseguita nel luglio del 2022 allorquando il messo notificatore procedeva al deposito del plico presso la Casa Comunale per assenza del destinatario ai sensi dell'art.139 c.p.c.
Di nulla può, quindi, dolersi il contribuente con la conseguenza che l'appello va accolto.
L'appello va accolto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che in liquida in euro
650,00, oltre IVA e CPA.