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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3839/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18.12.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazio- ne.
E' presente l'Avv. Laviano Ciro per delega dell'Avv. Faggella Pellegrino per la
[...]
che si riporta agli atti tutti di causa ed in particolare all'atto di Controparte_1 intervento, impugna ancora una volta le avverse deduzioni ed istanze e ritera qui le ras- segnate CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giu- dicare:
In via pregiudiziale:
• stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di , essendo – allo stato – Controparte_2 Controparte_1
l'unica
[...] titolare del credito per cui è causa;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in di- ritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pa- gamento, in favore di dell'importo di Euro 23.220,04, oltre succes- Controparte_1 sivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero
1
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Chiede che la causa si decisa.
E'alttesì presente l'avv.Ettore Andolfo in sostituzione del procuratore costituito,
[...]
, il quale impugna tutti gli atti e le avverse conclusioni e si riporta ai propri atti CP_3 alle eccezioni più volte reiterate e chiede accogliersi le proprie rassegnate conclusioni.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i di- fensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3839/2018 r.g.a.c.
TRA
e , elettivamente do- Parte_1 Parte_2
miciliata in San Sebastiano al vesuvio Via Roma, n. 13, presso lo studio
2
dell'Avv. (c.f.: ) dal quale sono rappresenti CP_3 C.F._1
e difesi in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_4 P.IVA_1
dom.ta presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Cottignoli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
e per essa Controparte_1 Controparte_5
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- INTERVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Entrambi opponente con il proprio atto introduttivo, deducevano innanzi-
tutto la intervenuta prescrizione del credito e, in maniera assolutamente generica,
si dolevano della esorbitanza degli interessi, deducendo che il credito era più che raddoppiato, concludendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con vit-
toria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta contestando l'assunto attoreo e chiedendo con-
fermarsi il suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando la presenza di atti interrutti-
vi allegati alla propria comparsa.
Interveniva in giudizio la cessionaria del credito.
3
In via preliminare va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ri-
corso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge se-
condo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ancora, in via preliminare, va precisato che, in ragione dell'intervenuta cessione del credito tra la originaria opposta e l'interventrice la Controparte_1
presente sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima (cfr. art. 111, comma 4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tut-
4
te le parti del giudizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
In via preliminare, va precisato che in ragione dell'intervenuta cessione del credito tra la originaria opposta e l'interventrice la presente Controparte_1
sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima (cfr. art. 111, comma
4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tutte le parti del giu-dizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
Passando al merito, occorre distinguere la posizione di ciascuno degli op-
ponenti, dovendosi ribadire innanzitutto che, l'opposta non ha depositato docu-
mentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento della notifica della racco-
mandata di messa in mora al sig. in ragione della man- Parte_2
canza agli atti della ricevuta di ritorno, già posta correttamente in evidenza dal giudicante precedentemente titolare del ruolo con l'ordinanza del 7.2.19, con cui rigettava la concessione della provvisoria esecutività, confermata anche dalla scrivente con ordinanza del .
Altrettanto non può dirsi riferimento alla sig.ra , per Parte_1
la quale risultano correttamente affoliate le ricevute degli atti interruttivi, di tal che, l'opposizione sollevata da quest'ultima deve considerarsi infondata e deve essere rigettata, di tal che deve confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
L'azione esercitata con la richiesta monitoria afferisce, infatti, la restitu-
zione della somma data a prestito e degli interessi sulla stessa maturati.
Alla luce della opposizione spiegata deve considerarsi non contestata l'avvenuta erogazione del credito e, con ciò assolto l'onere gravante sull'opposto.
Deve, inoltre, ribadirsi la estrema genericità della deduzione formulata dall'opponente che ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme richieste in
5
cui potrebbe, al più ravvisarsi la ipotetica deduzione di una postulata ed indimo-
strata usurarietà degli interessi. Come si accennava, tuttavia, l'opponente si è li-
mitata ad asserzioni assolutamente vaghe senza neppure preoccuparsi di esplici-
tare le doglianze avanzate, traducendole nella violazione della misura legale degli interessi, palesando la assoluta indeterminate delle doglianze. Già un simile rile-
vo appare sufficiente a ritenere l'opposizione generica e, quindi, conseguente-
mente inammissibile la CTU che, come di seguito si specificherà, non potrebbe che avere carattere meramente esplorativo, essendo diretta a verificare non già il preciso e puntuale assunto di parte, bensì genericamente quale risulti il tasso con-
cretamente applicato e se esso superi o meno il tasso soglia. Ritenuta fondamen-
tale tale carenza istruttoria, deve ribadirsi la inammissibilità della richiesta CTU,
la quale avrebbe prodotto l'effetto di colmare le suddette lacune nell'allegazione,
rivestendo, altresì, carattere esplorativo.
Deve, pertanto, confermarsi -nei confronti della sola Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto, di cui deve altresì dichiararsi la esecutività.
In considerazione degli esiti della lite e delle suesposte motivazioni dovrà
procedersi alla integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocra-
tica ed persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., così decide:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il D.I. opposto dichiarando nei suoi confronti la esecutivi-
tà del medesimo;
6
2. Accoglie l'opposizione proposta da , revocando Parte_3
il decreto emesso nei suoi confronti;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18.12.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazio- ne.
E' presente l'Avv. Laviano Ciro per delega dell'Avv. Faggella Pellegrino per la
[...]
che si riporta agli atti tutti di causa ed in particolare all'atto di Controparte_1 intervento, impugna ancora una volta le avverse deduzioni ed istanze e ritera qui le ras- segnate CONCLUSIONI: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giu- dicare:
In via pregiudiziale:
• stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di , essendo – allo stato – Controparte_2 Controparte_1
l'unica
[...] titolare del credito per cui è causa;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in di- ritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pa- gamento, in favore di dell'importo di Euro 23.220,04, oltre succes- Controparte_1 sivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero
1
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Chiede che la causa si decisa.
E'alttesì presente l'avv.Ettore Andolfo in sostituzione del procuratore costituito,
[...]
, il quale impugna tutti gli atti e le avverse conclusioni e si riporta ai propri atti CP_3 alle eccezioni più volte reiterate e chiede accogliersi le proprie rassegnate conclusioni.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i di- fensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3839/2018 r.g.a.c.
TRA
e , elettivamente do- Parte_1 Parte_2
miciliata in San Sebastiano al vesuvio Via Roma, n. 13, presso lo studio
2
dell'Avv. (c.f.: ) dal quale sono rappresenti CP_3 C.F._1
e difesi in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_4 P.IVA_1
dom.ta presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Cottignoli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
e per essa Controparte_1 Controparte_5
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- INTERVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Entrambi opponente con il proprio atto introduttivo, deducevano innanzi-
tutto la intervenuta prescrizione del credito e, in maniera assolutamente generica,
si dolevano della esorbitanza degli interessi, deducendo che il credito era più che raddoppiato, concludendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con vit-
toria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta contestando l'assunto attoreo e chiedendo con-
fermarsi il suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando la presenza di atti interrutti-
vi allegati alla propria comparsa.
Interveniva in giudizio la cessionaria del credito.
3
In via preliminare va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ri-
corso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge se-
condo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ancora, in via preliminare, va precisato che, in ragione dell'intervenuta cessione del credito tra la originaria opposta e l'interventrice la Controparte_1
presente sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima (cfr. art. 111, comma 4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tut-
4
te le parti del giudizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
In via preliminare, va precisato che in ragione dell'intervenuta cessione del credito tra la originaria opposta e l'interventrice la presente Controparte_1
sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima (cfr. art. 111, comma
4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tutte le parti del giu-dizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
Passando al merito, occorre distinguere la posizione di ciascuno degli op-
ponenti, dovendosi ribadire innanzitutto che, l'opposta non ha depositato docu-
mentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento della notifica della racco-
mandata di messa in mora al sig. in ragione della man- Parte_2
canza agli atti della ricevuta di ritorno, già posta correttamente in evidenza dal giudicante precedentemente titolare del ruolo con l'ordinanza del 7.2.19, con cui rigettava la concessione della provvisoria esecutività, confermata anche dalla scrivente con ordinanza del .
Altrettanto non può dirsi riferimento alla sig.ra , per Parte_1
la quale risultano correttamente affoliate le ricevute degli atti interruttivi, di tal che, l'opposizione sollevata da quest'ultima deve considerarsi infondata e deve essere rigettata, di tal che deve confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
L'azione esercitata con la richiesta monitoria afferisce, infatti, la restitu-
zione della somma data a prestito e degli interessi sulla stessa maturati.
Alla luce della opposizione spiegata deve considerarsi non contestata l'avvenuta erogazione del credito e, con ciò assolto l'onere gravante sull'opposto.
Deve, inoltre, ribadirsi la estrema genericità della deduzione formulata dall'opponente che ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme richieste in
5
cui potrebbe, al più ravvisarsi la ipotetica deduzione di una postulata ed indimo-
strata usurarietà degli interessi. Come si accennava, tuttavia, l'opponente si è li-
mitata ad asserzioni assolutamente vaghe senza neppure preoccuparsi di esplici-
tare le doglianze avanzate, traducendole nella violazione della misura legale degli interessi, palesando la assoluta indeterminate delle doglianze. Già un simile rile-
vo appare sufficiente a ritenere l'opposizione generica e, quindi, conseguente-
mente inammissibile la CTU che, come di seguito si specificherà, non potrebbe che avere carattere meramente esplorativo, essendo diretta a verificare non già il preciso e puntuale assunto di parte, bensì genericamente quale risulti il tasso con-
cretamente applicato e se esso superi o meno il tasso soglia. Ritenuta fondamen-
tale tale carenza istruttoria, deve ribadirsi la inammissibilità della richiesta CTU,
la quale avrebbe prodotto l'effetto di colmare le suddette lacune nell'allegazione,
rivestendo, altresì, carattere esplorativo.
Deve, pertanto, confermarsi -nei confronti della sola Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto, di cui deve altresì dichiararsi la esecutività.
In considerazione degli esiti della lite e delle suesposte motivazioni dovrà
procedersi alla integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocra-
tica ed persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., così decide:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il D.I. opposto dichiarando nei suoi confronti la esecutivi-
tà del medesimo;
6
2. Accoglie l'opposizione proposta da , revocando Parte_3
il decreto emesso nei suoi confronti;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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