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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11259/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IT AB NA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CARDONE ROSA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1
essere coniuge della parte resistente in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato il 24/08/1996. Ha precisato che dalla loro unione è nata una figlia, attualmente Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con addebito a carico del resistente e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 04/11/2024).
La parte resistente si è costituita in Controparte_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni e chiedendo l'addebito della separazione a sua moglie e il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Fissata la comparizione personale dei coniugi, all'udienza del
7/05/2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudizio è stato rinviato per il prosieguo. All'udienza del
17/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la parte resistente ha chiesto la pronuncia sullo stato ed il
Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di
2 accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11259/2024 introdotto con ricorso del 04/11/2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi citati;
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 02/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11259/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IT AB NA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CARDONE ROSA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1
essere coniuge della parte resistente in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato il 24/08/1996. Ha precisato che dalla loro unione è nata una figlia, attualmente Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con addebito a carico del resistente e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 04/11/2024).
La parte resistente si è costituita in Controparte_1
giudizio, contestando le avverse prospettazioni e chiedendo l'addebito della separazione a sua moglie e il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Fissata la comparizione personale dei coniugi, all'udienza del
7/05/2025, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudizio è stato rinviato per il prosieguo. All'udienza del
17/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la parte resistente ha chiesto la pronuncia sullo stato ed il
Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di
2 accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11259/2024 introdotto con ricorso del 04/11/2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi citati;
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 02/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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