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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO TO VI, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B202862 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere l'appello e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di lite.
Resistente/Appellato: Respingere l'appello, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate riportava a tassazione per l'anno d'imposta 2017 maggiore ES, IR ed IV oltre sanzioni ed interessi. La ragione dell'imposizione stava nel fatto che la contribuente aveva acquistato dalla Società_1 Srl diverse unità immoibiliari di abitazione site nel Comune di Frabosa Sottana in fase di ultimazione;
peraltro, risultava all'Ufficio, che la Ricorrente_1 Srl risultava essere una società che non costruiva né locava immobili ma soltanto effettuava attività di compravendita. Pertanto l'IV era stata detratta dalla Società in violazione dell'art. 19 bis comma 1 lett. i) DPR 633/72.
Nel ricorso introduttivo la parte eccepiva : 1) l'illegittimità dell'accertamento per non aver tenuto in considerazione le risultanze emerse in fase di contraddittorio preventivo. 2) violazione dell'art. 19 bis comma 1 lett. i) DPR 633/72 in quanto la società era legittimata ad esercitare la detrazione IV non rilevando che gl'immobili erano destinati ad uso abitativo. 3) eccepiva l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della società ed in particolare considerava definitivo l'accertamento per ES ed IR in quanto non era stata sollevata alcuna contestazione in merito a tali due imposte.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso e condannava la società alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la società che ne denuncia l'erroneità e avanza i seguenti specifici motivi di nullità : 1)Illegittimità dell'intera procedura accertativa eseguita dall'Ufficio per non aver tenuto in considerazione i rilievi emersi in sede di contraddittorio;
eccesso di potere e travisamento dei fatti e violazione dell'art. 5 D.lgs. n. 218/1997 e delle norme di cui alla lòegge n. 212/2000. 2) Violazione dell'art. 19 bis lett. i) DPR 633/1972. 3) Incompatibilità dell'art. 19 bis 1 lett.i) DPR 633/72 con la Direttiva
IV.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello e ritiene l'infondatezza dei motivi in esso riportati. Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La verifica effettuata dall'Ufficio nella fase precontenziosa ha accertato come la società Ricorrente_1
srl non abbia mai esercitato attività di costruzione o ristrutturazione di immobili e la Società non é stata in grado di provare il contrario neppure nel corso del giudizio. Infatti non vi é documentazione agli atti del processo che provi l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili da parte della contribuente. Nello stesso atto di acquisto in data 24/07/2017 del complesso immobiliare si evince che la ristrutturazione é stata fatta dalla società venditrice. Così emerge anche dagli atti di vendita di alcuni immobili avvenuti con atto notarile registrato il 25/07/2018 al n. 9331. Per quest'ultimo atto la vendita é stata esente IV in quanto la società venditrice non ha ivi eseguito lavori negli ultimi cinque anni. Dagli atti, infine, risulta che la società non ha svolto attività di locazione ex art. 10
n.8 DPR 633/72. Pertanto la contribuente non poteva usufruire della detrazione ex art. 19 bis primo comma lett. i) DPR 633/72 e art. 10 n.8 DPR 633/72 relativamente all'atto notarile del 24/07/2017. Il terzo motivo di appello risulta inammissibile in quanto avanzato soltanto in questo grado di giudizio.
Per quanto sopra l'appello deve ritenersi infondato e andrà respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese liquidate in €uro 2.000,00 per compensi.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO TO VI, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B202862 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere l'appello e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Vinte le spese di lite.
Resistente/Appellato: Respingere l'appello, confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate riportava a tassazione per l'anno d'imposta 2017 maggiore ES, IR ed IV oltre sanzioni ed interessi. La ragione dell'imposizione stava nel fatto che la contribuente aveva acquistato dalla Società_1 Srl diverse unità immoibiliari di abitazione site nel Comune di Frabosa Sottana in fase di ultimazione;
peraltro, risultava all'Ufficio, che la Ricorrente_1 Srl risultava essere una società che non costruiva né locava immobili ma soltanto effettuava attività di compravendita. Pertanto l'IV era stata detratta dalla Società in violazione dell'art. 19 bis comma 1 lett. i) DPR 633/72.
Nel ricorso introduttivo la parte eccepiva : 1) l'illegittimità dell'accertamento per non aver tenuto in considerazione le risultanze emerse in fase di contraddittorio preventivo. 2) violazione dell'art. 19 bis comma 1 lett. i) DPR 633/72 in quanto la società era legittimata ad esercitare la detrazione IV non rilevando che gl'immobili erano destinati ad uso abitativo. 3) eccepiva l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della società ed in particolare considerava definitivo l'accertamento per ES ed IR in quanto non era stata sollevata alcuna contestazione in merito a tali due imposte.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso e condannava la società alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la società che ne denuncia l'erroneità e avanza i seguenti specifici motivi di nullità : 1)Illegittimità dell'intera procedura accertativa eseguita dall'Ufficio per non aver tenuto in considerazione i rilievi emersi in sede di contraddittorio;
eccesso di potere e travisamento dei fatti e violazione dell'art. 5 D.lgs. n. 218/1997 e delle norme di cui alla lòegge n. 212/2000. 2) Violazione dell'art. 19 bis lett. i) DPR 633/1972. 3) Incompatibilità dell'art. 19 bis 1 lett.i) DPR 633/72 con la Direttiva
IV.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello e ritiene l'infondatezza dei motivi in esso riportati. Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La verifica effettuata dall'Ufficio nella fase precontenziosa ha accertato come la società Ricorrente_1
srl non abbia mai esercitato attività di costruzione o ristrutturazione di immobili e la Società non é stata in grado di provare il contrario neppure nel corso del giudizio. Infatti non vi é documentazione agli atti del processo che provi l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili da parte della contribuente. Nello stesso atto di acquisto in data 24/07/2017 del complesso immobiliare si evince che la ristrutturazione é stata fatta dalla società venditrice. Così emerge anche dagli atti di vendita di alcuni immobili avvenuti con atto notarile registrato il 25/07/2018 al n. 9331. Per quest'ultimo atto la vendita é stata esente IV in quanto la società venditrice non ha ivi eseguito lavori negli ultimi cinque anni. Dagli atti, infine, risulta che la società non ha svolto attività di locazione ex art. 10
n.8 DPR 633/72. Pertanto la contribuente non poteva usufruire della detrazione ex art. 19 bis primo comma lett. i) DPR 633/72 e art. 10 n.8 DPR 633/72 relativamente all'atto notarile del 24/07/2017. Il terzo motivo di appello risulta inammissibile in quanto avanzato soltanto in questo grado di giudizio.
Per quanto sopra l'appello deve ritenersi infondato e andrà respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese liquidate in €uro 2.000,00 per compensi.