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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/08/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Contratto bancari promossa
DA
(già Parte_1 Parte_2
(P.I.: in persona del socio accomandatario e l.r.p.t. sig. , con
[...] P.IVA_1 Parte_1 sede legale in Ronco Biellese (BI) via Provinciale n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Peluso del
Foro di Lodi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO), vicolo mercato della frutta n.4
ATTORE
CONTRO
(C.F. in persona del l.r.p.t. (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
CP_
con sede legale in Controparte_2
Piazza Libertà n. 23, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Dafne
Koumentakis del Foro di Torino e dall'avv. Alessandra Bocchio del Foro di , giusta procura alle CP_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Bocchio in , viale Matteotti n. 9 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Piaccia all'On.le Tribunale di Biella, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito ed in via principale - per le CP_ ragioni esposte nella parte in diritto del presente atto e sub A, dichiarare che , filiale di 13900 - ha CP_3 provveduto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici debitori in relazione al conto corrente n. 013174375-7
pagina1 di 13 applicando anche commissioni di massimo scoperto e spese non dovute perché non assistite da specifica e separata approvazione per iscritto e ciò in tutto l'arco di durata del rapporto bancario, ossia dal gennaio 2002 e fino a dicembre
2013; - Condannare con sede Controparte_4
CP_ CP_ Legale e Direzione Generale in via Carso n.1513900 (P.I. n.: , a corrispondere e pagare a P.IVA_3 la somma di €.103.194,71 complessivamente percepita a titolo di indebito per il Controparte_5
CP_ tramite della filiale di presso la quale era stato aperto il conto corrente n. 013174375-7, di cui €.5.152,16 dovuti al correntista a titolo di interessi creditori non calcolati e non corrisposti;
€.79.736,47 percepiti dalla banca a titolo di interessi anatocistici illegittimamente richiesti e non dovuti;
€.8.833,16 a titolo di commissioni di massimo scoperto non dovute, ed €.9.472,92 a titolo di spese non dovute, il tutto oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto corrente per cui è causa al saldo effettivo, ovvero quell'altra altra diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio;
- in via subordinata - sempre per i titoli e le causali indicate nella parte in diritto del presente atto sub. B, condannare in ogni caso con sede Legale e Direzione Controparte_4
CP_ CP_ CP_ Generale in via Carso n.1513900 (P.I. n.: ), filiale di a corrispondere e pagare la P.IVA_3 somma di complessivi €.44.074,83, di cui €.14,86 per interessi a credito non computati e non versati al cliente;
€.40.886,99 a titolo di indebito in favore del correntista per interessi anatocistici non dovuti;
€. 3.172,99 a titolo di commissioni di massimo non dovute;
ovvero quell'altra diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto corrente al saldo effettivo;
- il tutto col favore delle spese di lite, da liquidarsi secondo i criteri parametrici in vigore e tenuto conto del comportamento tenuto da in sede di CP_3 mediazione, oltre il rimborso delle spese generali e gli oneri di legge”;
- il convenuto: “In via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate anche di integrazione e/o supplemento e/o rinnovazione della CTU. In via pregiudiziale e/o preliminare al merito: - dichiarare l'inammissibilità del diritto alla ripetizione degli interessi passivi e di altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa;
- dichiarare la prescrizione del diritto azionato riguardo alle movimentazioni intervenute e/o competenze addebitate, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario per cui è causa n. 013 174375 anteriormente al 28/07/2010
e, in ogni caso, dichiarare prescritta l'azione di ripetizione relativa ai pagamenti intervenuti, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario di cui sopra prima del 28/07/2010; - dichiarare la decadenza dell'attrice dai diritti fatti valere in giudizio. Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti della ora Controparte_2 Controparte_1
Nel merito in via subordinata: - operare la compensazione tra le eventuali somme dovute dalla
[...] [...]
(partita iva n. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 P.IVA_1 favore della ora Controparte_2 Controparte_1
in relazione al rapporto oggetto del giudizio con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in corso di
[...] causa, a qualsiasi titolo, a favore della (partita iva n. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarando tenuta e condannando quest'ultima a P.IVA_1 corrispondere alla ora Controparte_2 Controparte_2
pagina2 di 13 le residue ed eventuali somme a quest'ultima dovute, a qualsiasi titolo, oltre agli interessi calcolati dal CP_1 giorno del dovuto fino al saldo effettivo. Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha rappresentato di essere stata titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. 013 174375-7, aperto nel 1998 e sul quale era stata regolata l'apertura di credito di cui al contratto del 29.10.1998 (cfr. doc. 1 citazione); detto conto veniva estinto nell'agosto 2013 con saldo zero. Premesso di non disporre della copia del contratto di apertura di detto conto “[…] di tal ché si deve ipotizzare la definizione delle condizioni economiche tra le parti e non con convenzione scritta” (cfr. pag. 2 citazione) e prodotta copia degli estratti conto analitici e scalari relativi ai seguenti periodi: - dal II trimestre 2002 al IV trimestre 2003; - dal I trimestre 2005 al IV trimestre 2009 (cfr. doc.
2-8 citazione), la società correntista, richiamando le risultanze della perizia di parte depositata (cfr. doc.
9 citazione), ha eccepito l'illegittimità degli addebiti, tempo per tempo operati dalla banca, a titolo di anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese, in quanto privi di espressa pattuizione contrattuale.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_2 ha proposto le seguenti eccezioni pregiudiziali e/o preliminari: a) indeterminatezza e genericità
[...] delle domande, carenza di interesse ad agire e, in ogni caso, mancato assolvimento degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.; b) inammissibilità o comunque infondatezza della domanda di ripetizione;
c) prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le competenze antecedenti al 28.7.2010 (ovvero al decennio anteriore alla comunicazione, a mezzo raccomandata a/r, della domanda di mediazione – cfr. doc. 1 comparsa); d) decadenza dal diritto di agire in giudizio per mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Nel merito, poi, la banca ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice sono parzialmente meritevoli di accoglimento, relativamente ai profili, nei limiti e per le ragioni che saranno meglio esposte in prosieguo, anche in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica svolta.
1. Sulle eccezioni preliminari proposte dalla banca
In apertura di motivazione devono essere vagliate le eccezioni preliminari proposte dalla banca convenuta e sopra richiamate.
pagina3 di 13 Quanto all'eccezione sub a), occorre preliminarmente rammentare che – come noto – nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova. In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere le stesse il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre
“voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre la sequenza completa degli estratti conto analitici, il contratto costituente titolo del rapporto di conto corrente dedotto in lite e gli eventuali ulteriori contratti sul medesimo regolati o comunque intervenuti inter partes (ad es. apertura di credito, affidamenti, anticipi s.b.f., ecc.), le cui pattuizioni sono oggetto di contestazione. Infatti, è mediante tale produzione che costui documenta, nella loro precisa entità, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla in dipendenza di essi, al fine di ricostruire il rapporto di CP_3 dare/avere.
Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova così configurato grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. Più precisamente, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, la
Corte di Cassazione ha in più occasioni argomentato come di seguito: “... In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
«fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. ... Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. ... Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (in tal senso,
Cass. Civ, sent. 7.5.2015, n. 9201; conf. Cass. civ., sent. n. 20693 del 13.10.2016; Cass. civ., ord. n.
35979 del 7.12.2022). Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto
pagina4 di 13 onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (in termini, Cass. civ. ord. n.
33009 del 13.12.2019).
Nel presente giudizio, la società attrice non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova come sopra descritto, giacché – in mancanza di un'espressa eccezione di inesistenza del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa – ha omesso di versarne copia in atti, così come non integrale è la serie degli estratti, tanto analitici quanto scalari, del ridetto conto corrente versati in atti: a sostegno delle proprie domande, infatti, oltre a quelli già prodotti in allegato all'atto introduttivo, la società ha integrato detta produzione, mediante la seconda memoria istruttoria, con copia degli estratti relativi al periodo dal
I trimestre 2011 al III trimestre 2013 (cfr. doc. 11 mem. 183 n. 2 attore).
Ciononostante, ad avviso di chi scrive, il complessivo corredo documentale versato in atti dalla società attrice consente comunque di concludere nel senso della non fondatezza dell'eccezione proposta dalla banca convenuta, .
Quanto all'eccezione sub b), relativa all'ammissibilità della domanda della società attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta alla ripetizione degli asseriti indebiti, la stessa è certamente CP_3 infondata.
In proposito va rammentato che i requisiti di tale domanda sono: 1) l'insussistenza della causa debendi
(rinveniente in particolare dall'esperimento dell'azione di accertamento negativo) e 2) l'esecuzione di un pagamento non dovuto. Quanto a tale ultimo requisito va ricordato che – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità alla quale si presta piena adesione – l'annotazione in conto di una posta di interessi, spese o altre competenze illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone e si sostanzia in un pagamento in favore della banca, nel senso che vi corrisponde alcuna attività solutoria (ossia spostamento patrimoniale), soltanto dopo la chiusura del conto.
La chiusura del conto (per recesso del correntista o risoluzione per inadempimento della banca) è, pertanto, condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
Conseguentemente, nel caso di specie tale domanda è ammissibile giacché è stato documentalmente provato – oltre ad essere fatto incontestato tra le parti – che il conto corrente per cui è causa sia stato chiuso, precisamente in data 6.8.2013 (cfr. doc. 11 attore, estratto contro relativo al III trimestre 2013).
Venendo, quindi, all'eccezione sub c) proposta dalla banca, ovverosia di prescrizione del diritto alla ripetizione degli asseriti indebiti contabilizzati in data anteriore al 28.7.2010 (ovvero: “[…] oltre il decennio anteriore dal primo atto interruttivo ovvero la domanda di mediazione comunicata, a mezzo raccomandata, alla
in data 27/07/2020” – cfr. doc. 1 e pag. 10 comparsa), la stessa, all'esito dell'indagine peritale CP_2 svolta, è meritevole di accoglimento.
pagina5 di 13 In via di premessa ed in termini generali, senza pretesa di esaustività, si reputa opportuno precisare quanto segue:
i) qualora sia proposta azione di ripetizione dell'indebito, nel caso di conto chiuso (come nella fattispecie per cui è causa a far data dal 6.8.2013), ove sia eccepita la prescrizione di detto diritto da parte della si pone il problema di individuarne il dies a quo; CP_3
ii) come noto, detta azione restitutoria è assoggettata alla disciplina della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e, quanto all'individuazione del dies a quo di tale termine, occorre richiamare il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 24418 del
2.12.2010. In tale pronuncia il Supremo Consesso, innanzitutto, ha operato a monte la seguente distinzione:
i) se non vi sono versamenti nelle more del rapporto da parte del correntista, allora, se il cliente è in attivo e l'annotazione degli interessi anatocisitici ha limitato il suo credito, il dies a quo decorre dalla comunicazione delle risultanze della chiusura del conto e non già dall'annotazione fatta dalla CP_3 se, invece, è in passivo, finché non versa il saldo negativo non v'è indebito e il termine non decorre
(già Cass. civ., sent. n. 6857del 24/03/2014);
ii) se, invece, dopo la comunicazione dell'annotazione il cliente versa delle somme, allora, se trattasi di versamento satisfattivo (c.d. pagamento solutorio), teso a soddisfare l'interesse creditorio della CP_3 il termine decorre dal singolo versamento (trattandosi di un pagamento indebito). In particolare, ciò si verifica sia in caso di conto passivo (ovverosia con saldo negativo) e non affidato (cioè in assenza di un contratto di apertura di credito o “scoperto”), sia nel caso in cui il conto sia affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura (quindi, extra fido). Se, invece, trattasi di versamento costitutivo (c.d. pagamento ricostitutivo della provvista), il termine di prescrizione non decorre fino alla chiusura del conto. Ciò, in particolare, accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso, quindi, solo ad aumentare il proprio credito (nel conto corrente) o a ricostituire la provvista (nell'apertura di credito). Pertanto, l'elemento scriminante la rimessa solutoria dal versamento ripristinatorio è dato dalla presenza o meno di un capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto od erogato oltre il fido (lo scoperto di conto costituisce, infatti, un credito esigibile per la banca) e la rimessa, che soddisfa il creditore, non crea una nuova disponibilità per il cliente;
iii) quanto alla questione relativa ai requisiti che devono accompagnare l'eccezione di prescrizione e, in particolare, se l'Istituto di credito convenuto in azione di ripetizione dell'indebito, nel formulare tale eccezione, sia necessariamente tenuto ad indicare in modo dettagliato e tipizzato i singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, la stessa – fonte di annoso pagina6 di 13 contrasto giurisprudenziale – è stata risolta nuovamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del
13.6.2019. Con tale decisione, in particolare, il Supremo Consesso, in continuità con un proprio precedente arresto (la sentenza n. 10955 del 2002, resa anche essa a Sezioni Unite), chiarito che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva vada ravvisato nell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la parte che propone detta eccezione sia tenuta unicamente ad affermare tale elemento costitutivo (l'inerzia), manifestando la volontà di profittare dell'elemento, è giunto alla conclusione secondo la quale l'Istituto di credito che eccepisce la prescrizione delle rimesse
(solutorie) non è tenuta ad indicare specificamente il dies a quo dal quale fare decorrere la il termine prescrizionale medesimo;
iv) da ultimo, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente assume rilievo anche il cd. “fido di fatto”, ossia la circostanza che dalle evidenze del rapporto sia possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento pur in assenza di contratto di apertura di credito oppure di un affidamento maggiore rispetto al limite indicato in contratto. Pertanto, dimostrare l'esistenza di un simile affidamento significa riconoscere natura ripristinatoria e non solutoria alle rimesse contabilmente registrate come extra-fido, con conseguente decorrenza della prescrizione, rispetto ad esse, dalla data di definitiva chiusura del conto e non già da ogni singola annotazione. A fronte di una simile allegazione graverà sulla banca l'onere della prova contraria.
Tutto ciò precisato, a tale riguardo devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento peritale svolto in corso di causa, pienamente condivisibili quanto alla metodologia impiegata dal professionista nominato, che risulta scevra da vizi logici e corretta sotto il profilo tecnico-giuridico.
Il ctu ha, in primo luogo, ha evidenziato che: “Dovendo […] individuare lo sconfinamento di fido, è emersa una prima problematica legata alla circostanza che mentre vi è documentazione nel fascicolo di causa che individua puntualmente il fido di cassa ordinario, tramite le lettere di apertura di credito, così non è per quanto attiene all'apertura di credito s.b.f. che comunque assiste il conto corrente n. 174375, come agevolmente rilevabile dagli estratti conto periodici.
Trattasi infatti di conto corrente promiscuo, assistito sia da apertura di credito di cassa sia da affidamento per anticipi
s.b.f., le cui movimentazioni transitano, per l'appunto, nel conto in parola” (cfr. pag. 6 bozza relazione peritale). Il consulente, quindi, ha ritenuto di poter tener conto della ridetta natura promiscua del conto corrente e, quindi, anche dell'affidamento s.b.f., costruendo la seguente formula da impiegare ai fini della determinazione degli utilizzi extra fido. A sostengo di tale scelta, il consulente adduce le seguenti motivazioni: “Quanto sopra poiché dagli estratti conto
è possibile individuare, in ciascun trimestre di riferimento i numeri debitori specificamente riferibili all'utilizzo s.b.f. ricavando così un dato puntuale e giornaliero di utilizzo secondo quanto infra esposto nella tabella riportata all'allegato 1
[…]”.
pagina7 di 13 Tale criterio è stato specificamente contestato, già nell'ambito delle operazioni peritali dal consulente di parte della società attrice, e, quindi, dalla difesa di quest'ultima anche nella comparsa conclusionale, che ha evidenziato la coessenziale variabilità del fido s.b.f. in ragione della presentazione del portafoglio.
A tali osservazioni ha puntualmente replicato il ctu, adducendo motivazioni che risultano assolutamente condivisibili da parte di chi scrive perché intrinsecamente ragionevoli ed efficaci;
più precisamente, ad avviso del ctu: “[…] la scrivente ritiene che in caso di conto corrente assistito sia da apertura di credito di cassa sia da affidamento per anticipi s.b.f. con utilizzo promiscuo, come nel caso concreto, il confronto delle rimesse (movimenti avere) vada confrontato con il saldo che risulta al momento della rimessa. Quel saldo è utilizzato sia da movimenti di credito che riguardano l'apertura per cassa, sia da movimenti che riguardano l'apertura di credito s.b.f. Nel caso specifico l'istituto di credito dà indicazione dell'utilizzo dell'apertura di credito s.b.f. nei numeri dello scalare talché la determinazione di una media giornaliera dell'utilizzo trimestrale appare, seppur approssimativa, assai precisa nella determinazione dell'affidamento s.b.f. che concorre al totale affidato” (cfr. pag. 3 relazione definitiva).
In conclusione, ad avviso di chi scrive non si ravvisano ragioni per discostarsi dal metodo impiegato dal consulente: esso ha certamente il pregio di essere corretto da un punto di vista teorico (come, peraltro, riconosciuto dallo stesso consulente della società attrice nelle proprie osservazioni) e di assicurare con un grado di approssimazione sufficientemente adeguato la determinazione dell'affidamento s.b.f. funzionale all'accertamento di cui si tratta.
Il consulente ha altresì puntualmente replicato anche alle osservazioni, sempre mosse in parte qua dal consulente tecnico di parte e dalla difesa della società attrice in ordine alla sussistenza di una “reiterata ed univoca tolleranza allo sconfinamento dei fidi concessi da parte della banca” (cfr. pag. 4 osservazioni alla bozza di ctu, dott. , in particolare, “[…] elaborando una media ponderata annuale del saldo scoperto” ed Per_1 evidenziando che “[…] solo nei primi due anni oggetto di esame, 2002 e 2003, si evidenzia una percentuale di gg di scoperto di circa il 25% (quale media ponderata dei trimestri) assumendo valori irrilevanti ed a zero, nei periodi successivi”.
Per chi scrive, quindi, non ricorrono nel caso di specie i requisiti che – secondo la condivisibile giurisprudenza di merito – devono ricorrere affinché possa effettivamente ravvisarsi un cd. fido di fatto.
Quanto, infine, alla prescrizione contenuta nel quesito peritale, di procedere cioè agli accertamenti richiesti utilizzando il cd. saldo banca (ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall'istituto bancario e periodicamente inviati al cliente) e non già il cd. saldo rettificato o ricalcolato
(che prevede, cioè, la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle), a chi scrive è certamente noto l'indirizzo manifestato in parte qua da talune recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., ord. n. 9141 del 19.5.2020; Cass. civ., ord. n. 3858 del 15.2.2021; Cass. civ., ord. n. 17634 del 21.6.2021); ciononostante, questo Giudice ritiene che un simile orientamento ponga alcuni problemi di coordinamento con la previsione di cui all'art. 1422 c.c., ove appunto dovesse sfociare nella “rettifica” di “partite contabili” ormai coperte da pagina8 di 13 prescrizione. Più precisamente, se è vero che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (che giustifica il rilievo dell'assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del relativo contratto) si interseca con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione, allora è inutile il ricalcolo per importi che non sarebbe comunque possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, infatti, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto illegittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività stessa della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto (in tal senso, la preferibile giurisprudenza di merito: App. Torino 17.11.2020;
Trib. Padova 24.2.2021; Trib. Reggio Calabria, 1.9.2021; Trib. Treviso 3.6.2020; Trib. Siena 28.11.2020).
Con maggiore impegno motivazionale si osserva che, laddove il conto corrente venisse effettivamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e, quindi, non opererebbe mai la prescrizione: infatti, se un diritto è prescritto, è tale indipendentemente dal fatto che sia fondato o meno. D'altronde, anche nell'ottica della nota sentenza a Sezioni Unite del 2010 e sopra citata il giudizio sulla qualificazione del versamento in termini o meno di “pagamento” deve operarsi secondo la situazione esistente alla data in cui è eseguito e non in funzione di scenari ipotetici: come pregevolmente osservato da autorevole dottrina, infatti, non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all'esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea ad impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.
In definitiva, quindi, deve prestarsi adesione alle conclusioni cui è pervenuto il consulente nella bozza di relazione peritale, per cui: “[…] le rimesse del periodo dal 8/03/2002 al 16/07/2010 (tenendo conto che nei conteggi effettuati manca l'annualità 2004 non essendo stati rinvenuti gli estratti conto di quel periodo) risultano essere in parte solutorie ed in parte ripristinatorie. Le solutorie permettono la copertura di quasi tutte le competenze del periodo, più precisamente di tutte quelle addebitate fino al 31/12/2009 (vedi Allegato 1 con in calce in evidenza competenze pagate e non pagate). Più precisamente, le competenze più remote non coperte sono quelle il cui addebito decorre dal 1/1/2010.
Tutte le competenze addebitate precedentemente al 1/1/2010, pari ad € 89.005,32 risultano invero assolte da rimesse solutorie capienti e pertanto prescritte” (cfr. pag.
7-8 bozza relazione peritale); conclusioni confermate nella relazione definitiva, anche in considerazione delle osservazioni alla ridetta bozza (cfr. pag. 8 relazione definitiva).
Infine, quanto all'eccezione sub d), la stessa è manifestamente infondata.
pagina9 di 13 Infatti, benché dal combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 119, co. 3 si ricavi l'indicazione per Pt_3 cui, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente nel termine previsto (secondo la norma codicistica: “nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze” e secondo la normativa speciale: “trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”), l'estratto conto si intende (tacitamente) approvato;
ciononostante, è in ogni caso consentita al cliente una contestazione successiva che – da un lato – l'art. 1832, co. 2 c.c. circoscrive, sul piano oggettivo, ai soli errori materiali
(individuati in “errori di scritturazione o di calcolo”, in “omissioni” o “duplicazioni”) e, sul piano temporale, ai sei mesi dal ricevimento dell'estratto conto e che – dall'altro lato – la giurisprudenza ammette senza limiti di tempo, laddove essa si risolva nell'impugnazione della validità ed efficacia dei contratti e dei rapporti da cui derivano le singole annotazioni (in tal senso, Cass., sent. n. 30000 del
20.11.2018, nella cui massima si legge: “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”; conf. Cass. civ. ord. n. 12544 del
10.5.2019).
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, poiché le doglianze poste a fondamento delle domande oggetto del presente giudizio attengono ai profili di validità ed efficacia del rapporto di conto corrente, nessuna decadenza è maturata in danno della società attrice.
2. Sul merito
Venendo all'esame nel merito delle domande di accertamento negativo proposte dalla società attrice, come anticipato le stesse risultano solo parzialmente fondate.
Con riferimento, poi, all'illegittima capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, occorre innanzitutto premettere in termini generali che, a far data dalla rivoluzionaria sentenza della Corte di
Cassazione n. 2374 del 16.3.1999, maturata nel coevo contesto normativo e giurisprudenziale, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. L'inserimento di una simile clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), non esclude detta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi.
pagina10 di 13 In conseguenza, quindi, del nuovo orientamento della Suprema Corte il legislatore ha provveduto, con l'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, a modificare parzialmente l'allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l'intestazione e prevedendo l'inserimento di due nuove disposizioni, la prima delle quali riguardanti l'attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancaria. Di talché, è proprio il modificato art. 120 TUB non solo a disciplinare l'anatocismo bancario, ma anche ad attribuire la potestà normativa al CICR, nell'esercizio della quale è stata poi adottata la nota Delibera del
9.2.2000.
A completamento di tale succinta ricognizione, occorre altresì evidenziare che le Sezioni Unite con l'altrettanto nota sentenza n. 21095 del 4.11.2004 – resa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, co. 3 D. Lgs
342/1999 nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno stabilito che siffatte clausole anatocistiche, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso negoziale.
Come è noto, poi, a quella appena richiamata hanno fatto seguito due ulteriori formulazioni dell'art. 120
TUB; conseguentemente, nella regolamentazione dell'anatocismo bancario possono essere ravvisabili quattro diversi periodi, ciascuno caratterizzato da una propria disciplina, ovverosia: I) fino all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; II) dal 22.4.2000 al 31.12.2013 (art. 120, co. 2 TUB introdotto dal D. Lgs. 342/1999); III) dal 1.1.2014 al 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013);
IV) dal 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dal D.L. 18/2016, attuato con decreto 343/2016).
Fatte queste doverose premesse di carattere generale, il consulente, sempre in piena aderenza al quesito formulato, previa disamina della documentazione contrattuale versata in atti, ed in considerazione dell'accertata prescrizione delle rimesse solutorie nei termini anzidetti, ha provveduto ad espungere l'effetto anatocistico limitatamente al periodo dall1.1.2010 al 30.9.2013, che ha determinato alla data di chiusura del conto corrente per cui è causa un saldo a credito della società correntista pari ad €.
2.235,58 (cfr. pag. 8 relazione peritale definitiva)
Limitatamente a tale importo (maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo) deve essere, quindi, accolta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società attrice, con conseguente condanna al pagamento a carico della banca convenuta.
Per quanto riguarda, infine, le ulteriori doglianze mosse dalla società attrice e relative alla pretesa illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e di altre spese, che sarebbero non dovuto in quanto applicate in assenza di una specifica previsione contrattuale,
pagina11 di 13 le stesse non risultano meritevoli di accoglimento: quanto alla commissione di massimo scoperto, infatti, la previsione contrattuale esiste ed è contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 29.10.1998; quanto alle spese, la relativa contestazione risulta del tutto generica, non avendo la società attrice – neppure nell'ambito della consulenza di parte prodotta – specificamente individuato gli addebiti che sarebbero stati effettuati dalla banca in assenza di previsione contrattuale.
Contestazione, quest'ultima, senz'altro esigibile dalla parte che hanno assunto l'iniziativa giudiziale, ancor di più a fronte del corredo documentale (estratti conto analitici e scalari) prodotto dalla medesima.
Quanto alle spese processuali e di c.t.u. (nella misura già liquidata con separato decreto), ritiene questo
Giudice che le stesse debbano comunque essere poste interamente a carico della società attrice non ravvisandosi i presupposti per configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca oppure “gravi motivi” a giustificazione di una compensazione anche solo parziale delle stesse. Ad avviso di chi scrive, infatti, benché una delle censure mosse da questa sia risultata fondata, il relativo accoglimento ha portato ad una rideterminazione del saldo per un importo pressoché irrisorio rispetto a quanto domandato, ferma in ogni caso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del decisum (e, quindi, pari al complessivo ammontare delle rettifiche operate) e secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla persona del l.r.p.t., così Parte_1 provvede:
- accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito nei termini di cui alla parte motiva;
- in parziale accoglimento delle censure di parte attrice, accerta e dichiara che alla data del 6.8.2013, il saldo del conto corrente n. 013 174375-7 era pari ad €. 2. 235,58 a credito della società correntista;
- in parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, condanna la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della
[...] Parte_1 persona del l.r.p.t. della somma di €. 2.235,58 oltre interessi al tasso
[...] legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta tutte le altre censure e domande proposte da parte attrice;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice;
pagina12 di 13 - condanna parte attrice al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.552,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 425,00 per la fase di studio;
€. 425,00 per la fase introduttiva;
€. 851,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 26.8.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Contratto bancari promossa
DA
(già Parte_1 Parte_2
(P.I.: in persona del socio accomandatario e l.r.p.t. sig. , con
[...] P.IVA_1 Parte_1 sede legale in Ronco Biellese (BI) via Provinciale n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Peluso del
Foro di Lodi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO), vicolo mercato della frutta n.4
ATTORE
CONTRO
(C.F. in persona del l.r.p.t. (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
CP_
con sede legale in Controparte_2
Piazza Libertà n. 23, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Dafne
Koumentakis del Foro di Torino e dall'avv. Alessandra Bocchio del Foro di , giusta procura alle CP_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Bocchio in , viale Matteotti n. 9 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Piaccia all'On.le Tribunale di Biella, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito ed in via principale - per le CP_ ragioni esposte nella parte in diritto del presente atto e sub A, dichiarare che , filiale di 13900 - ha CP_3 provveduto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici debitori in relazione al conto corrente n. 013174375-7
pagina1 di 13 applicando anche commissioni di massimo scoperto e spese non dovute perché non assistite da specifica e separata approvazione per iscritto e ciò in tutto l'arco di durata del rapporto bancario, ossia dal gennaio 2002 e fino a dicembre
2013; - Condannare con sede Controparte_4
CP_ CP_ Legale e Direzione Generale in via Carso n.1513900 (P.I. n.: , a corrispondere e pagare a P.IVA_3 la somma di €.103.194,71 complessivamente percepita a titolo di indebito per il Controparte_5
CP_ tramite della filiale di presso la quale era stato aperto il conto corrente n. 013174375-7, di cui €.5.152,16 dovuti al correntista a titolo di interessi creditori non calcolati e non corrisposti;
€.79.736,47 percepiti dalla banca a titolo di interessi anatocistici illegittimamente richiesti e non dovuti;
€.8.833,16 a titolo di commissioni di massimo scoperto non dovute, ed €.9.472,92 a titolo di spese non dovute, il tutto oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto corrente per cui è causa al saldo effettivo, ovvero quell'altra altra diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio;
- in via subordinata - sempre per i titoli e le causali indicate nella parte in diritto del presente atto sub. B, condannare in ogni caso con sede Legale e Direzione Controparte_4
CP_ CP_ CP_ Generale in via Carso n.1513900 (P.I. n.: ), filiale di a corrispondere e pagare la P.IVA_3 somma di complessivi €.44.074,83, di cui €.14,86 per interessi a credito non computati e non versati al cliente;
€.40.886,99 a titolo di indebito in favore del correntista per interessi anatocistici non dovuti;
€. 3.172,99 a titolo di commissioni di massimo non dovute;
ovvero quell'altra diversa somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto corrente al saldo effettivo;
- il tutto col favore delle spese di lite, da liquidarsi secondo i criteri parametrici in vigore e tenuto conto del comportamento tenuto da in sede di CP_3 mediazione, oltre il rimborso delle spese generali e gli oneri di legge”;
- il convenuto: “In via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate anche di integrazione e/o supplemento e/o rinnovazione della CTU. In via pregiudiziale e/o preliminare al merito: - dichiarare l'inammissibilità del diritto alla ripetizione degli interessi passivi e di altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa;
- dichiarare la prescrizione del diritto azionato riguardo alle movimentazioni intervenute e/o competenze addebitate, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario per cui è causa n. 013 174375 anteriormente al 28/07/2010
e, in ogni caso, dichiarare prescritta l'azione di ripetizione relativa ai pagamenti intervenuti, a qualsiasi titolo, sul conto corrente ordinario di cui sopra prima del 28/07/2010; - dichiarare la decadenza dell'attrice dai diritti fatti valere in giudizio. Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti della ora Controparte_2 Controparte_1
Nel merito in via subordinata: - operare la compensazione tra le eventuali somme dovute dalla
[...] [...]
(partita iva n. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 P.IVA_1 favore della ora Controparte_2 Controparte_1
in relazione al rapporto oggetto del giudizio con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in corso di
[...] causa, a qualsiasi titolo, a favore della (partita iva n. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarando tenuta e condannando quest'ultima a P.IVA_1 corrispondere alla ora Controparte_2 Controparte_2
pagina2 di 13 le residue ed eventuali somme a quest'ultima dovute, a qualsiasi titolo, oltre agli interessi calcolati dal CP_1 giorno del dovuto fino al saldo effettivo. Con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha rappresentato di essere stata titolare del rapporto di conto corrente ordinario n. 013 174375-7, aperto nel 1998 e sul quale era stata regolata l'apertura di credito di cui al contratto del 29.10.1998 (cfr. doc. 1 citazione); detto conto veniva estinto nell'agosto 2013 con saldo zero. Premesso di non disporre della copia del contratto di apertura di detto conto “[…] di tal ché si deve ipotizzare la definizione delle condizioni economiche tra le parti e non con convenzione scritta” (cfr. pag. 2 citazione) e prodotta copia degli estratti conto analitici e scalari relativi ai seguenti periodi: - dal II trimestre 2002 al IV trimestre 2003; - dal I trimestre 2005 al IV trimestre 2009 (cfr. doc.
2-8 citazione), la società correntista, richiamando le risultanze della perizia di parte depositata (cfr. doc.
9 citazione), ha eccepito l'illegittimità degli addebiti, tempo per tempo operati dalla banca, a titolo di anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese, in quanto privi di espressa pattuizione contrattuale.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_2 ha proposto le seguenti eccezioni pregiudiziali e/o preliminari: a) indeterminatezza e genericità
[...] delle domande, carenza di interesse ad agire e, in ogni caso, mancato assolvimento degli oneri probatori ex art. 2697 c.c.; b) inammissibilità o comunque infondatezza della domanda di ripetizione;
c) prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le competenze antecedenti al 28.7.2010 (ovvero al decennio anteriore alla comunicazione, a mezzo raccomandata a/r, della domanda di mediazione – cfr. doc. 1 comparsa); d) decadenza dal diritto di agire in giudizio per mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Nel merito, poi, la banca ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice sono parzialmente meritevoli di accoglimento, relativamente ai profili, nei limiti e per le ragioni che saranno meglio esposte in prosieguo, anche in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica svolta.
1. Sulle eccezioni preliminari proposte dalla banca
In apertura di motivazione devono essere vagliate le eccezioni preliminari proposte dalla banca convenuta e sopra richiamate.
pagina3 di 13 Quanto all'eccezione sub a), occorre preliminarmente rammentare che – come noto – nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornire la relativa prova. In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere le stesse il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre
“voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre la sequenza completa degli estratti conto analitici, il contratto costituente titolo del rapporto di conto corrente dedotto in lite e gli eventuali ulteriori contratti sul medesimo regolati o comunque intervenuti inter partes (ad es. apertura di credito, affidamenti, anticipi s.b.f., ecc.), le cui pattuizioni sono oggetto di contestazione. Infatti, è mediante tale produzione che costui documenta, nella loro precisa entità, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla in dipendenza di essi, al fine di ricostruire il rapporto di CP_3 dare/avere.
Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova così configurato grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. Più precisamente, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, la
Corte di Cassazione ha in più occasioni argomentato come di seguito: “... In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
«fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. ... Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. ... Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (in tal senso,
Cass. Civ, sent. 7.5.2015, n. 9201; conf. Cass. civ., sent. n. 20693 del 13.10.2016; Cass. civ., ord. n.
35979 del 7.12.2022). Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto
pagina4 di 13 onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (in termini, Cass. civ. ord. n.
33009 del 13.12.2019).
Nel presente giudizio, la società attrice non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova come sopra descritto, giacché – in mancanza di un'espressa eccezione di inesistenza del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa – ha omesso di versarne copia in atti, così come non integrale è la serie degli estratti, tanto analitici quanto scalari, del ridetto conto corrente versati in atti: a sostegno delle proprie domande, infatti, oltre a quelli già prodotti in allegato all'atto introduttivo, la società ha integrato detta produzione, mediante la seconda memoria istruttoria, con copia degli estratti relativi al periodo dal
I trimestre 2011 al III trimestre 2013 (cfr. doc. 11 mem. 183 n. 2 attore).
Ciononostante, ad avviso di chi scrive, il complessivo corredo documentale versato in atti dalla società attrice consente comunque di concludere nel senso della non fondatezza dell'eccezione proposta dalla banca convenuta, .
Quanto all'eccezione sub b), relativa all'ammissibilità della domanda della società attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta alla ripetizione degli asseriti indebiti, la stessa è certamente CP_3 infondata.
In proposito va rammentato che i requisiti di tale domanda sono: 1) l'insussistenza della causa debendi
(rinveniente in particolare dall'esperimento dell'azione di accertamento negativo) e 2) l'esecuzione di un pagamento non dovuto. Quanto a tale ultimo requisito va ricordato che – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità alla quale si presta piena adesione – l'annotazione in conto di una posta di interessi, spese o altre competenze illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone e si sostanzia in un pagamento in favore della banca, nel senso che vi corrisponde alcuna attività solutoria (ossia spostamento patrimoniale), soltanto dopo la chiusura del conto.
La chiusura del conto (per recesso del correntista o risoluzione per inadempimento della banca) è, pertanto, condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
Conseguentemente, nel caso di specie tale domanda è ammissibile giacché è stato documentalmente provato – oltre ad essere fatto incontestato tra le parti – che il conto corrente per cui è causa sia stato chiuso, precisamente in data 6.8.2013 (cfr. doc. 11 attore, estratto contro relativo al III trimestre 2013).
Venendo, quindi, all'eccezione sub c) proposta dalla banca, ovverosia di prescrizione del diritto alla ripetizione degli asseriti indebiti contabilizzati in data anteriore al 28.7.2010 (ovvero: “[…] oltre il decennio anteriore dal primo atto interruttivo ovvero la domanda di mediazione comunicata, a mezzo raccomandata, alla
in data 27/07/2020” – cfr. doc. 1 e pag. 10 comparsa), la stessa, all'esito dell'indagine peritale CP_2 svolta, è meritevole di accoglimento.
pagina5 di 13 In via di premessa ed in termini generali, senza pretesa di esaustività, si reputa opportuno precisare quanto segue:
i) qualora sia proposta azione di ripetizione dell'indebito, nel caso di conto chiuso (come nella fattispecie per cui è causa a far data dal 6.8.2013), ove sia eccepita la prescrizione di detto diritto da parte della si pone il problema di individuarne il dies a quo; CP_3
ii) come noto, detta azione restitutoria è assoggettata alla disciplina della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e, quanto all'individuazione del dies a quo di tale termine, occorre richiamare il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 24418 del
2.12.2010. In tale pronuncia il Supremo Consesso, innanzitutto, ha operato a monte la seguente distinzione:
i) se non vi sono versamenti nelle more del rapporto da parte del correntista, allora, se il cliente è in attivo e l'annotazione degli interessi anatocisitici ha limitato il suo credito, il dies a quo decorre dalla comunicazione delle risultanze della chiusura del conto e non già dall'annotazione fatta dalla CP_3 se, invece, è in passivo, finché non versa il saldo negativo non v'è indebito e il termine non decorre
(già Cass. civ., sent. n. 6857del 24/03/2014);
ii) se, invece, dopo la comunicazione dell'annotazione il cliente versa delle somme, allora, se trattasi di versamento satisfattivo (c.d. pagamento solutorio), teso a soddisfare l'interesse creditorio della CP_3 il termine decorre dal singolo versamento (trattandosi di un pagamento indebito). In particolare, ciò si verifica sia in caso di conto passivo (ovverosia con saldo negativo) e non affidato (cioè in assenza di un contratto di apertura di credito o “scoperto”), sia nel caso in cui il conto sia affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura (quindi, extra fido). Se, invece, trattasi di versamento costitutivo (c.d. pagamento ricostitutivo della provvista), il termine di prescrizione non decorre fino alla chiusura del conto. Ciò, in particolare, accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso, quindi, solo ad aumentare il proprio credito (nel conto corrente) o a ricostituire la provvista (nell'apertura di credito). Pertanto, l'elemento scriminante la rimessa solutoria dal versamento ripristinatorio è dato dalla presenza o meno di un capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto od erogato oltre il fido (lo scoperto di conto costituisce, infatti, un credito esigibile per la banca) e la rimessa, che soddisfa il creditore, non crea una nuova disponibilità per il cliente;
iii) quanto alla questione relativa ai requisiti che devono accompagnare l'eccezione di prescrizione e, in particolare, se l'Istituto di credito convenuto in azione di ripetizione dell'indebito, nel formulare tale eccezione, sia necessariamente tenuto ad indicare in modo dettagliato e tipizzato i singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, la stessa – fonte di annoso pagina6 di 13 contrasto giurisprudenziale – è stata risolta nuovamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del
13.6.2019. Con tale decisione, in particolare, il Supremo Consesso, in continuità con un proprio precedente arresto (la sentenza n. 10955 del 2002, resa anche essa a Sezioni Unite), chiarito che l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva vada ravvisato nell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e che la parte che propone detta eccezione sia tenuta unicamente ad affermare tale elemento costitutivo (l'inerzia), manifestando la volontà di profittare dell'elemento, è giunto alla conclusione secondo la quale l'Istituto di credito che eccepisce la prescrizione delle rimesse
(solutorie) non è tenuta ad indicare specificamente il dies a quo dal quale fare decorrere la il termine prescrizionale medesimo;
iv) da ultimo, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente assume rilievo anche il cd. “fido di fatto”, ossia la circostanza che dalle evidenze del rapporto sia possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento pur in assenza di contratto di apertura di credito oppure di un affidamento maggiore rispetto al limite indicato in contratto. Pertanto, dimostrare l'esistenza di un simile affidamento significa riconoscere natura ripristinatoria e non solutoria alle rimesse contabilmente registrate come extra-fido, con conseguente decorrenza della prescrizione, rispetto ad esse, dalla data di definitiva chiusura del conto e non già da ogni singola annotazione. A fronte di una simile allegazione graverà sulla banca l'onere della prova contraria.
Tutto ciò precisato, a tale riguardo devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento peritale svolto in corso di causa, pienamente condivisibili quanto alla metodologia impiegata dal professionista nominato, che risulta scevra da vizi logici e corretta sotto il profilo tecnico-giuridico.
Il ctu ha, in primo luogo, ha evidenziato che: “Dovendo […] individuare lo sconfinamento di fido, è emersa una prima problematica legata alla circostanza che mentre vi è documentazione nel fascicolo di causa che individua puntualmente il fido di cassa ordinario, tramite le lettere di apertura di credito, così non è per quanto attiene all'apertura di credito s.b.f. che comunque assiste il conto corrente n. 174375, come agevolmente rilevabile dagli estratti conto periodici.
Trattasi infatti di conto corrente promiscuo, assistito sia da apertura di credito di cassa sia da affidamento per anticipi
s.b.f., le cui movimentazioni transitano, per l'appunto, nel conto in parola” (cfr. pag. 6 bozza relazione peritale). Il consulente, quindi, ha ritenuto di poter tener conto della ridetta natura promiscua del conto corrente e, quindi, anche dell'affidamento s.b.f., costruendo la seguente formula da impiegare ai fini della determinazione degli utilizzi extra fido. A sostengo di tale scelta, il consulente adduce le seguenti motivazioni: “Quanto sopra poiché dagli estratti conto
è possibile individuare, in ciascun trimestre di riferimento i numeri debitori specificamente riferibili all'utilizzo s.b.f. ricavando così un dato puntuale e giornaliero di utilizzo secondo quanto infra esposto nella tabella riportata all'allegato 1
[…]”.
pagina7 di 13 Tale criterio è stato specificamente contestato, già nell'ambito delle operazioni peritali dal consulente di parte della società attrice, e, quindi, dalla difesa di quest'ultima anche nella comparsa conclusionale, che ha evidenziato la coessenziale variabilità del fido s.b.f. in ragione della presentazione del portafoglio.
A tali osservazioni ha puntualmente replicato il ctu, adducendo motivazioni che risultano assolutamente condivisibili da parte di chi scrive perché intrinsecamente ragionevoli ed efficaci;
più precisamente, ad avviso del ctu: “[…] la scrivente ritiene che in caso di conto corrente assistito sia da apertura di credito di cassa sia da affidamento per anticipi s.b.f. con utilizzo promiscuo, come nel caso concreto, il confronto delle rimesse (movimenti avere) vada confrontato con il saldo che risulta al momento della rimessa. Quel saldo è utilizzato sia da movimenti di credito che riguardano l'apertura per cassa, sia da movimenti che riguardano l'apertura di credito s.b.f. Nel caso specifico l'istituto di credito dà indicazione dell'utilizzo dell'apertura di credito s.b.f. nei numeri dello scalare talché la determinazione di una media giornaliera dell'utilizzo trimestrale appare, seppur approssimativa, assai precisa nella determinazione dell'affidamento s.b.f. che concorre al totale affidato” (cfr. pag. 3 relazione definitiva).
In conclusione, ad avviso di chi scrive non si ravvisano ragioni per discostarsi dal metodo impiegato dal consulente: esso ha certamente il pregio di essere corretto da un punto di vista teorico (come, peraltro, riconosciuto dallo stesso consulente della società attrice nelle proprie osservazioni) e di assicurare con un grado di approssimazione sufficientemente adeguato la determinazione dell'affidamento s.b.f. funzionale all'accertamento di cui si tratta.
Il consulente ha altresì puntualmente replicato anche alle osservazioni, sempre mosse in parte qua dal consulente tecnico di parte e dalla difesa della società attrice in ordine alla sussistenza di una “reiterata ed univoca tolleranza allo sconfinamento dei fidi concessi da parte della banca” (cfr. pag. 4 osservazioni alla bozza di ctu, dott. , in particolare, “[…] elaborando una media ponderata annuale del saldo scoperto” ed Per_1 evidenziando che “[…] solo nei primi due anni oggetto di esame, 2002 e 2003, si evidenzia una percentuale di gg di scoperto di circa il 25% (quale media ponderata dei trimestri) assumendo valori irrilevanti ed a zero, nei periodi successivi”.
Per chi scrive, quindi, non ricorrono nel caso di specie i requisiti che – secondo la condivisibile giurisprudenza di merito – devono ricorrere affinché possa effettivamente ravvisarsi un cd. fido di fatto.
Quanto, infine, alla prescrizione contenuta nel quesito peritale, di procedere cioè agli accertamenti richiesti utilizzando il cd. saldo banca (ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall'istituto bancario e periodicamente inviati al cliente) e non già il cd. saldo rettificato o ricalcolato
(che prevede, cioè, la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle), a chi scrive è certamente noto l'indirizzo manifestato in parte qua da talune recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., ord. n. 9141 del 19.5.2020; Cass. civ., ord. n. 3858 del 15.2.2021; Cass. civ., ord. n. 17634 del 21.6.2021); ciononostante, questo Giudice ritiene che un simile orientamento ponga alcuni problemi di coordinamento con la previsione di cui all'art. 1422 c.c., ove appunto dovesse sfociare nella “rettifica” di “partite contabili” ormai coperte da pagina8 di 13 prescrizione. Più precisamente, se è vero che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (che giustifica il rilievo dell'assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del relativo contratto) si interseca con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione, allora è inutile il ricalcolo per importi che non sarebbe comunque possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, infatti, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più – cioè a quanto illegittimamente e materialmente ripetibile – ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività stessa della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto (in tal senso, la preferibile giurisprudenza di merito: App. Torino 17.11.2020;
Trib. Padova 24.2.2021; Trib. Reggio Calabria, 1.9.2021; Trib. Treviso 3.6.2020; Trib. Siena 28.11.2020).
Con maggiore impegno motivazionale si osserva che, laddove il conto corrente venisse effettivamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e, quindi, non opererebbe mai la prescrizione: infatti, se un diritto è prescritto, è tale indipendentemente dal fatto che sia fondato o meno. D'altronde, anche nell'ottica della nota sentenza a Sezioni Unite del 2010 e sopra citata il giudizio sulla qualificazione del versamento in termini o meno di “pagamento” deve operarsi secondo la situazione esistente alla data in cui è eseguito e non in funzione di scenari ipotetici: come pregevolmente osservato da autorevole dottrina, infatti, non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all'esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea ad impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.
In definitiva, quindi, deve prestarsi adesione alle conclusioni cui è pervenuto il consulente nella bozza di relazione peritale, per cui: “[…] le rimesse del periodo dal 8/03/2002 al 16/07/2010 (tenendo conto che nei conteggi effettuati manca l'annualità 2004 non essendo stati rinvenuti gli estratti conto di quel periodo) risultano essere in parte solutorie ed in parte ripristinatorie. Le solutorie permettono la copertura di quasi tutte le competenze del periodo, più precisamente di tutte quelle addebitate fino al 31/12/2009 (vedi Allegato 1 con in calce in evidenza competenze pagate e non pagate). Più precisamente, le competenze più remote non coperte sono quelle il cui addebito decorre dal 1/1/2010.
Tutte le competenze addebitate precedentemente al 1/1/2010, pari ad € 89.005,32 risultano invero assolte da rimesse solutorie capienti e pertanto prescritte” (cfr. pag.
7-8 bozza relazione peritale); conclusioni confermate nella relazione definitiva, anche in considerazione delle osservazioni alla ridetta bozza (cfr. pag. 8 relazione definitiva).
Infine, quanto all'eccezione sub d), la stessa è manifestamente infondata.
pagina9 di 13 Infatti, benché dal combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 119, co. 3 si ricavi l'indicazione per Pt_3 cui, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente nel termine previsto (secondo la norma codicistica: “nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze” e secondo la normativa speciale: “trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”), l'estratto conto si intende (tacitamente) approvato;
ciononostante, è in ogni caso consentita al cliente una contestazione successiva che – da un lato – l'art. 1832, co. 2 c.c. circoscrive, sul piano oggettivo, ai soli errori materiali
(individuati in “errori di scritturazione o di calcolo”, in “omissioni” o “duplicazioni”) e, sul piano temporale, ai sei mesi dal ricevimento dell'estratto conto e che – dall'altro lato – la giurisprudenza ammette senza limiti di tempo, laddove essa si risolva nell'impugnazione della validità ed efficacia dei contratti e dei rapporti da cui derivano le singole annotazioni (in tal senso, Cass., sent. n. 30000 del
20.11.2018, nella cui massima si legge: “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”; conf. Cass. civ. ord. n. 12544 del
10.5.2019).
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, poiché le doglianze poste a fondamento delle domande oggetto del presente giudizio attengono ai profili di validità ed efficacia del rapporto di conto corrente, nessuna decadenza è maturata in danno della società attrice.
2. Sul merito
Venendo all'esame nel merito delle domande di accertamento negativo proposte dalla società attrice, come anticipato le stesse risultano solo parzialmente fondate.
Con riferimento, poi, all'illegittima capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, occorre innanzitutto premettere in termini generali che, a far data dalla rivoluzionaria sentenza della Corte di
Cassazione n. 2374 del 16.3.1999, maturata nel coevo contesto normativo e giurisprudenziale, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. L'inserimento di una simile clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), non esclude detta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi.
pagina10 di 13 In conseguenza, quindi, del nuovo orientamento della Suprema Corte il legislatore ha provveduto, con l'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, a modificare parzialmente l'allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l'intestazione e prevedendo l'inserimento di due nuove disposizioni, la prima delle quali riguardanti l'attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancaria. Di talché, è proprio il modificato art. 120 TUB non solo a disciplinare l'anatocismo bancario, ma anche ad attribuire la potestà normativa al CICR, nell'esercizio della quale è stata poi adottata la nota Delibera del
9.2.2000.
A completamento di tale succinta ricognizione, occorre altresì evidenziare che le Sezioni Unite con l'altrettanto nota sentenza n. 21095 del 4.11.2004 – resa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, co. 3 D. Lgs
342/1999 nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno stabilito che siffatte clausole anatocistiche, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso negoziale.
Come è noto, poi, a quella appena richiamata hanno fatto seguito due ulteriori formulazioni dell'art. 120
TUB; conseguentemente, nella regolamentazione dell'anatocismo bancario possono essere ravvisabili quattro diversi periodi, ciascuno caratterizzato da una propria disciplina, ovverosia: I) fino all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; II) dal 22.4.2000 al 31.12.2013 (art. 120, co. 2 TUB introdotto dal D. Lgs. 342/1999); III) dal 1.1.2014 al 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013);
IV) dal 1.10.2016 (art. 120 TUB come modificato dal D.L. 18/2016, attuato con decreto 343/2016).
Fatte queste doverose premesse di carattere generale, il consulente, sempre in piena aderenza al quesito formulato, previa disamina della documentazione contrattuale versata in atti, ed in considerazione dell'accertata prescrizione delle rimesse solutorie nei termini anzidetti, ha provveduto ad espungere l'effetto anatocistico limitatamente al periodo dall1.1.2010 al 30.9.2013, che ha determinato alla data di chiusura del conto corrente per cui è causa un saldo a credito della società correntista pari ad €.
2.235,58 (cfr. pag. 8 relazione peritale definitiva)
Limitatamente a tale importo (maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo) deve essere, quindi, accolta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società attrice, con conseguente condanna al pagamento a carico della banca convenuta.
Per quanto riguarda, infine, le ulteriori doglianze mosse dalla società attrice e relative alla pretesa illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e di altre spese, che sarebbero non dovuto in quanto applicate in assenza di una specifica previsione contrattuale,
pagina11 di 13 le stesse non risultano meritevoli di accoglimento: quanto alla commissione di massimo scoperto, infatti, la previsione contrattuale esiste ed è contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 29.10.1998; quanto alle spese, la relativa contestazione risulta del tutto generica, non avendo la società attrice – neppure nell'ambito della consulenza di parte prodotta – specificamente individuato gli addebiti che sarebbero stati effettuati dalla banca in assenza di previsione contrattuale.
Contestazione, quest'ultima, senz'altro esigibile dalla parte che hanno assunto l'iniziativa giudiziale, ancor di più a fronte del corredo documentale (estratti conto analitici e scalari) prodotto dalla medesima.
Quanto alle spese processuali e di c.t.u. (nella misura già liquidata con separato decreto), ritiene questo
Giudice che le stesse debbano comunque essere poste interamente a carico della società attrice non ravvisandosi i presupposti per configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca oppure “gravi motivi” a giustificazione di una compensazione anche solo parziale delle stesse. Ad avviso di chi scrive, infatti, benché una delle censure mosse da questa sia risultata fondata, il relativo accoglimento ha portato ad una rideterminazione del saldo per un importo pressoché irrisorio rispetto a quanto domandato, ferma in ogni caso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del decisum (e, quindi, pari al complessivo ammontare delle rettifiche operate) e secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla persona del l.r.p.t., così Parte_1 provvede:
- accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito nei termini di cui alla parte motiva;
- in parziale accoglimento delle censure di parte attrice, accerta e dichiara che alla data del 6.8.2013, il saldo del conto corrente n. 013 174375-7 era pari ad €. 2. 235,58 a credito della società correntista;
- in parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, condanna la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della
[...] Parte_1 persona del l.r.p.t. della somma di €. 2.235,58 oltre interessi al tasso
[...] legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta tutte le altre censure e domande proposte da parte attrice;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice;
pagina12 di 13 - condanna parte attrice al pagamento in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.552,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 425,00 per la fase di studio;
€. 425,00 per la fase introduttiva;
€. 851,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 26.8.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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