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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1365/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nata il 14\08\1954 a Casagiove e residente ivi alla via Parte_1
Case Sparse, 27 codice fiscale numero;
C.F._1 [...]
nata il 19\05\1975 a Caserta e residente in [...]
Case Sparse, 27 codice fiscale numero;
C.F._2 Parte_3 nata il 22\6\1977 a Caserta e residente in [...] Casagiove codice fiscale numero e nato il 24\03\1981 a C.F._3 Parte_4
Caserta e residente in [...] codice fiscale numero tutti nella qualità di eredi legittimi del sig. C.F._4 Persona_1 nato il 1\5\1953 a Casagiove e prematuramente scomparso rappr.ti e difesi dall'avv.to Michele Marra (cf giusto mandato in calce al C.F._5 presente atto ed elett.te dom.to presso lo stesso avvocato Marra in Caserta alla via Dorso 16 , pec fax 0823390999 Email_1
- Appellanti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. P_ - Appellato-non costituito –
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1209\2023, pubblicata in data 9\6\2023 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. , non notificata – ruolo generale n. 2297\2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2020, l'originaria parte ricorrente in epigrafe, esponeva che il proprio dante causa aveva lavorato alle dipendenze di dal 1/3/2008fino al 7/04/2014 e che non aveva Controparte_2 percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato nonché le ultime tre mensilità. Precisava inoltre che lo stesso aveva promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, presentando richiesta di ammissione al passivo. Evidenziava, quindi, che il fallimento si chiudeva con sentenza di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' era stata Controparte_2 sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere ed i beni erano stati successivamente sottoposti a confisca;
di aver ottenuto certificazione dall'amministratore giudiziario della società attestante l'impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione delle somme spettanti dal procedimento pendente presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stante la confisca dei beni e delle quote sociali;
e di aver presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all' per ottenere la P_ liquidazione delle somme a carico del Fondo di Garanzia, con esito negativo. Tanto premesso, esaurito il procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' quale gestore del fondo di garanzia al fine di sentir dichiarare che P_ [...]
, dante causa dei ricorrenti, quali coniuge della sig.ra e padre dei Per_1 Pt_1 germani aveva diritto ad ottenere la somma di euro 6.540,51 a titolo di Pt_2 trattamento di fine rapporto lavoro per l'effetto ,in relazione alla documentazione allegata e depositata dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia la liquidazione di tali importi ai sensi della legge 297\82 ,stante la P_ confisca dei beni e delle quote sociali della società Controparte_3
ed in relazione alle dichiarazioni resa dall'amministratore giudiziario
[...] nella qualità di pubblico ufficiale; a condannare l' , in persona del legale P_ rappr.te pro tempore al pagamento della somma di euro 6.540,51 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7\4\2014 fino all'effettivo soddisfo come per legge, in via solidale agli eredi legittimi del sig. , coniuge e figli Persona_1 come sopra rappresentati e difesi”. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava con varie argomentazioni le P_ pretese di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame la parte appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 10.6.2023 , deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale, il quale non aveva tenuto conto che il lavoratore, dopo la domanda di ammissione al passivo, la chiusura del fallimento, l'azione per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto stesso, la chiusura per confisca del procedimento relativo alle misure di prevenzione, tutto certificato dell'amministratore giudiziario, non aveva alcuna possibilità di agire nei confronti della società ormai inesistente del procedimento di prevenzione definito con la confisca -sentenza n. 96 /2017- e che quindi la domanda del 26/04/2019 era l'unica strada esperibile per ottenere la liquidazione del t.fr fondo di garanzia ed ultime tre mensilità Chiedeva , pertanto , in accoglimento del gravame , la riforma della sentenza impugnata con accoglimento della domanda formulata in prime cure;
vinte le spese doppio grado con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. A seguito del mancato deposito dell'appello notificato e stante la mancata costituzione di parte appellata, con ordinanza collegiale del 10.2.2025 - era disposto il rinvio in prosieguo di trattazione scritta all'odierna udienza al fine di verificare l'avvenuta notificazione dell'appello. Alla comunicazione di tale ordinanza non faceva seguito alcuna attività di parte appellante. All'esito della trattazione scritta del 14.4.2025, la Corte riservava la causa in decisione e all'esito della camera di consiglio, statuiva nei termini di seguito espressi.
La causa deve decidersi in rito, con una declaratoria di improcedibilità dell'appello vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, non avendo parte appellante giammai provveduto a comprovare la rituale notifica del gravame a parte appellata. Già le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20604 del 30-7- 2008 hanno ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, il Supremo Collegio con la sentenza citata n. 2604/2008 ha richiamato il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa. Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.“. Osserva il Collegio che, attesa la perentorietà del termine per provvedere alla notifica della impugnazione, la parte gravata di tale onere deve usare la ordinaria diligenza e attivarsi in tempo rispetto alla data di udienza al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche allo scopo di evitare inutili rinvii ed un' abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta Costituzionale.
Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 4342 del 23/02/2010 secondo la quale “il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.”.
Detti principi sono stati ribaditi più di recente da Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, 13394 del 28 aprile 2022; Cass. n. 42003/2021.
In particolare in relazione all'inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 citata, nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno addirittura ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi di tentata notifica ossia in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
La Corte Suprema ha precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame a parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia costituita. Inoltre, la parte appellante, che ha fruito di un rinvio al fine di documentare di avere provveduto alla notifica, non ha depositato alcuna prova, rimanendo inerte nonostante l'invito rivoltole con ordinanza del 10.2.2025 che qui espressamente si richiama.
Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' appellato P_ una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Per tali ragioni deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1365/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nata il 14\08\1954 a Casagiove e residente ivi alla via Parte_1
Case Sparse, 27 codice fiscale numero;
C.F._1 [...]
nata il 19\05\1975 a Caserta e residente in [...]
Case Sparse, 27 codice fiscale numero;
C.F._2 Parte_3 nata il 22\6\1977 a Caserta e residente in [...] Casagiove codice fiscale numero e nato il 24\03\1981 a C.F._3 Parte_4
Caserta e residente in [...] codice fiscale numero tutti nella qualità di eredi legittimi del sig. C.F._4 Persona_1 nato il 1\5\1953 a Casagiove e prematuramente scomparso rappr.ti e difesi dall'avv.to Michele Marra (cf giusto mandato in calce al C.F._5 presente atto ed elett.te dom.to presso lo stesso avvocato Marra in Caserta alla via Dorso 16 , pec fax 0823390999 Email_1
- Appellanti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. P_ - Appellato-non costituito –
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1209\2023, pubblicata in data 9\6\2023 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. , non notificata – ruolo generale n. 2297\2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2020, l'originaria parte ricorrente in epigrafe, esponeva che il proprio dante causa aveva lavorato alle dipendenze di dal 1/3/2008fino al 7/04/2014 e che non aveva Controparte_2 percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato nonché le ultime tre mensilità. Precisava inoltre che lo stesso aveva promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, presentando richiesta di ammissione al passivo. Evidenziava, quindi, che il fallimento si chiudeva con sentenza di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' era stata Controparte_2 sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere ed i beni erano stati successivamente sottoposti a confisca;
di aver ottenuto certificazione dall'amministratore giudiziario della società attestante l'impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione delle somme spettanti dal procedimento pendente presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stante la confisca dei beni e delle quote sociali;
e di aver presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all' per ottenere la P_ liquidazione delle somme a carico del Fondo di Garanzia, con esito negativo. Tanto premesso, esaurito il procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' quale gestore del fondo di garanzia al fine di sentir dichiarare che P_ [...]
, dante causa dei ricorrenti, quali coniuge della sig.ra e padre dei Per_1 Pt_1 germani aveva diritto ad ottenere la somma di euro 6.540,51 a titolo di Pt_2 trattamento di fine rapporto lavoro per l'effetto ,in relazione alla documentazione allegata e depositata dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal Fondo di Garanzia la liquidazione di tali importi ai sensi della legge 297\82 ,stante la P_ confisca dei beni e delle quote sociali della società Controparte_3
ed in relazione alle dichiarazioni resa dall'amministratore giudiziario
[...] nella qualità di pubblico ufficiale; a condannare l' , in persona del legale P_ rappr.te pro tempore al pagamento della somma di euro 6.540,51 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7\4\2014 fino all'effettivo soddisfo come per legge, in via solidale agli eredi legittimi del sig. , coniuge e figli Persona_1 come sopra rappresentati e difesi”. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava con varie argomentazioni le P_ pretese di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame la parte appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 10.6.2023 , deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale, il quale non aveva tenuto conto che il lavoratore, dopo la domanda di ammissione al passivo, la chiusura del fallimento, l'azione per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto stesso, la chiusura per confisca del procedimento relativo alle misure di prevenzione, tutto certificato dell'amministratore giudiziario, non aveva alcuna possibilità di agire nei confronti della società ormai inesistente del procedimento di prevenzione definito con la confisca -sentenza n. 96 /2017- e che quindi la domanda del 26/04/2019 era l'unica strada esperibile per ottenere la liquidazione del t.fr fondo di garanzia ed ultime tre mensilità Chiedeva , pertanto , in accoglimento del gravame , la riforma della sentenza impugnata con accoglimento della domanda formulata in prime cure;
vinte le spese doppio grado con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. A seguito del mancato deposito dell'appello notificato e stante la mancata costituzione di parte appellata, con ordinanza collegiale del 10.2.2025 - era disposto il rinvio in prosieguo di trattazione scritta all'odierna udienza al fine di verificare l'avvenuta notificazione dell'appello. Alla comunicazione di tale ordinanza non faceva seguito alcuna attività di parte appellante. All'esito della trattazione scritta del 14.4.2025, la Corte riservava la causa in decisione e all'esito della camera di consiglio, statuiva nei termini di seguito espressi.
La causa deve decidersi in rito, con una declaratoria di improcedibilità dell'appello vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, non avendo parte appellante giammai provveduto a comprovare la rituale notifica del gravame a parte appellata. Già le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20604 del 30-7- 2008 hanno ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, il Supremo Collegio con la sentenza citata n. 2604/2008 ha richiamato il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa. Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.“. Osserva il Collegio che, attesa la perentorietà del termine per provvedere alla notifica della impugnazione, la parte gravata di tale onere deve usare la ordinaria diligenza e attivarsi in tempo rispetto alla data di udienza al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche allo scopo di evitare inutili rinvii ed un' abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta Costituzionale.
Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 4342 del 23/02/2010 secondo la quale “il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.”.
Detti principi sono stati ribaditi più di recente da Cass. n. 23981/2022, Cass. n. 20866/2022, 13394 del 28 aprile 2022; Cass. n. 42003/2021.
In particolare in relazione all'inesistenza della notificazione, le Sezioni Unite con sentenza n. 13394 del 28 aprile 2022 citata, nel richiamare il principio già enunciato da Cass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, hanno addirittura ribadito che non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi di tentata notifica ossia in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
La Corte Suprema ha precisato che la fattispecie legale minima della notificazione, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ..
Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame a parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia costituita. Inoltre, la parte appellante, che ha fruito di un rinvio al fine di documentare di avere provveduto alla notifica, non ha depositato alcuna prova, rimanendo inerte nonostante l'invito rivoltole con ordinanza del 10.2.2025 che qui espressamente si richiama.
Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' appellato P_ una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Per tali ragioni deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.