Sentenza 27 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/01/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2025REG.PROV.COLL.
N. 04758/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4758 del 2021, proposto da
NI Di LM, So.C.Edil S.r.l., DR Di LM, TO Di LM, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genzano di Lucania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Canzoniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00668/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genzano di Lucania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Musacchio e Francesco Canzoniero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. 23 del 13 gennaio 2015, del Responsabile dell’Area Tecnica, il Comune di Genzano di Lucania disponeva l’acquisizione gratuita al suo patrimonio degli immobili ivi individuati e dei manufatti abusivi in esso ricadenti (in tutto 26 manufatti abusivi), insistenti sulle particelle identificate nel Catasto Terreni al Foglio 44, mapp. 1059,1060, 1061, 1066, 1070, 1073, 1078, 1081, 1090, 1091, 1092, 1093, 1512, 1514, 2116, 2121, 2122, di proprietà dei signori Di LM NI, Di LM TO e Di LM DR, oltre che della SOC.EDIL s.r.l. Con la medesima determinazione il Comune ha disposto anche l’acquisizione dell’intera superficie dei mappali dinanzi indicati, pari a complessivi 19.627,00 mq., area indicata come inferiore al decuplo della superficie complessivamente occupata dai manufatti abusivi.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, i Sig.ri NI Di LM, TO DI LM, DR Di LM impugnavano il suddetto provvedimento, denunciando la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
3. Con sentenza del 27 ottobre 2020, n. 668, il Tar respingeva il ricorso.
3.1. In particolare, il Tribunale rilevava che:
- il provvedimento gravato aveva ad oggetto solo i beni dei proprietari degli immobili da demolire, di conseguenza non venivano in rilievo i diritti reali di terzi estranei all’illecito su beni diversi da quelli abusivi;
- i fabbricati abusivi sorgevano nella fascia di rispetto cimiteriale (zona F5/a del P.R.G., tav. 5, art. 31), ove potevano esercitarsi attività di coltivazione agricole e potevano realizzarsi piccole costruzioni per la vendita di fiori e di oggetti di culto e per l’onoranza dei rifiuti; pertanto, correttamente la zona era stata qualificata come agricola;
- la superficie effettivamente acquisita al patrimonio comunale – pari a mq 19.627,00 – rispettava i parametri di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, risultando inferiore al massimo previsto dalla legge;
- era inammissibile per difetto di interesse ’ulteriore censura mossa dai ricorrenti secondo cui la superficie che il comune intendeva acquisire era stata determinata con riferimento alle aree di ingombro e non alla superficie “utile” dei singoli corpi di fabbrica;
-era inammissibile per difetto di interesse la censura secondo cui le porzioni di fabbricato indicate con i numeri 20, 21 e 22 non potevano considerarsi costruzioni acquisibili; peraltro l’inammissibilità derivava anche dal fatto che tali opere erano state individuate nell’ordinanza di demolizione n. 7 del 2014, impugnata con ricorso r.g.n. 347/2014, rigettato dal Tar Basilicata con sentenza del 25 luglio 2014, n. 409.
4. I Sig.ri NI Di LM, TO Di LM, DR Di LM hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Genzano di Lucania insistendo per la reiezione del gravame.
6. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell'udienza straordinaria del 4 dicembre 2024, a seguito della quale è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, gli odierni appellanti denunciano l’erroneità della sentenza del Tar per non aver accolto il ricorso introduttivo.
7.1. Nel merito, deducono l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e del difetto di istruttoria.
A parere degli appellanti i provvedimenti di acquisizione e di demolizione non avrebbero indicato analiticamente la proprietà delle aree sulle quali sarebbero stati edificati i singoli corpi di fabbrica: tale specificazione avrebbe consentito ai destinatari dell’ingiunzione di pagamento di verificare la correttezza del provvedimento, di individuare le attività di demolizione da porre in essere, nonché di verificare il rispetto della proporzione tra superfici costruite abusivamente sulle diverse proprietà ed ulteriori aree acquisite.
Rilevano, inoltre, che la spoliazione di un’area potrebbe realizzarsi solo in danno dello stesso proprietario del fondo sul quale la costruzione abusiva insiste e in stretta proporzione alla specifica superficie abusivamente realizzata.
Nel caso di specie, l’autrice dell’abuso sarebbe la società SO.C.EDIL. rispetto alla quale gli odierni appellanti dovrebbero considerarsi soggetti terzi.
Il provvedimento impugnato sarebbe peraltro illegittimo in quanto non indicherebbe gli elementi di fatto, le basi di calcolo, i criteri di computo, la classificazione urbanistica, il regime dell’area e l’uso pubblico al quale il bene abusivo sarebbe destinano.
L’amministrazione comunale sarebbe allora incorsa in un difetto di motivazione.
7.2. La censura è manifestamente destituita di fondamento.
7.2.1. In sostanza gli appellanti deducono che unico responsabile della realizzazione degli immobili abusivi sarebbe la SO.C.EDIL s.r.l., che però non è anche comproprietaria dei fondi interessati, intestati solo ai fratelli NI, TO e DR di LM: per questo solo fatto l’atto impugnato sarebbe illegittimo. Inoltre esso atto non consente di comprendere i calcoli sottesi che il Comune ha effettuato per arrivare alla decisione di acquisire l’intero compendio immobiliare.
7.2.2. Sotto il primo profilo si osserva che gli appellanti non contestano quanto si legge nell’atto impugnato, circa il fatto che con ordinanza n. 7 del 18 marzo 2014, il Comune ha ingiunto al SO.C.EDIL s.r.l., rappresentata dal sig. NI Di LM, la demolizione dei manufatti abusivi, nonché circa il fatto che l’ordinanza medesima è stata notifica il 19 marzo 2014 anche, personalmente, ai signori NI, TO e DR Di LM.
7.2.3. Poiché i signori Di LM, in qualità di proprietari e comproprietari dei vari fondi interessati non hanno assunto alcuna iniziativa per assicurare che, nel termine assegnato dal Comune l’ordine di demolizione fosse adempiuto, essi devono considerarsi ugualmente responsabili per il mancato ripristino nel termine assegnato dal Comune, e proprio per tale ragione passibili di subire l’effetto automatico consistente nella perdita della proprietà del manufatto abusivo, della relativa area di sedime e dell’ulteriore area determinata dal Comune: si richiama l’insegnamento della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, la quale ha chiarito che il proprietario del fondo, benché estraneo alla realizzazione delle opere abusive, è tenuto a provvedere alla rimozione delle opere abusive, salvo che non dimostri di essersi trovato nella assoluta impossibilità di provvedervi e/o di aver esperito a tale scopo tutte le azioni a ciò finalizzate.
7.2.4. Nel caso di specie gli appellanti neppure deducono di aver provato ad attivarsi per rimuovere i manufatti abusivi, e tanto meno deducono di essersi trovati nell’impossibilità. Pertanto essi debbono subire, in quanto responsabili colpevoli della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, le conseguenze previste dalla legge, indicate all’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.
7.2.5. Ciò chiarito il Collegio ritiene che la censura sia stata formulata in maniera assolutamente generica: spettava infatti agli appellanti dedurre e dimostrare che, in rapporto alla superficie dei singoli manufatti abusivi e a quella dei fondi di rispettiva proprietà, il Comune aveva provveduto ad acquisire da ciascuno dei fratelli una superficie eccessiva. In particolare spettava agli appellanti dedurre e dimostrare, ad esempio, che alcuni corpi di fabbrica erano stati realizzati su mappali di esclusiva proprietà di NI Di LM, risultando pertanto illegittima l’acquisizione, in relazione a tali manufatti, di un’area di sedime intestata anche agli altri fratelli. La censura è, dunque, generica ed il Collegio non può esaminarla, rischiando altrimenti di accreditare agli appellanti motivi di ricorso che in realtà essi non hanno inteso articolare.
7.2.6. Il primo motivo d’appello va dunque respinto
8. Con il secondo motivo, gli odierni appellanti denunciano l’erroneità della sentenza per aver calcolato in modo erroneo la superficie necessaria per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, oggetto di acquisizione ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.
8.1. Deducono gli appellanti che, essendo il compendio immobiliare interessato tipizzato all’interno di una zona P.I.P. con indice di copertura pari a 0,50 mq., e un indice fondiario di 3 mc/mq, la realizzazione di manufatti analoghi avrebbe richiesto una superficie complessiva pari a 4.418,99 mq, a fronte della superficie effettivamente occupata dai manufatti abusivi, indicata in complessivi 2.209,44 mq. Dunque, secondo gli appellanti, l’area massima acquisibile dal Comune dovrebbe essere di 4.418,88 mq., che peraltro consentirebbe di realizzare una volumetria ben superiore a quella abusivamente realizzata. Tale essendo la superficie massima acquisibile, dalla medesima il Comune avrebbe dovuto detrarre quella già occupata dai fabbricati oggetto di demolizione.
affermato che l’area per cui è causa deve essere ricompresa nelle zone agricole.
Il Comune ha invece sostenuto che ai fini di che trattasi non dovrebbe farsi applicazione degli indici previsti per la zona PIP, per la ragione che la zona è inclusa in fascia di rispetto cimiteriale, nella quale è consentita la costruzione solo di piccole costruzioni per la vendita di fiori e per il culto. L’area sarebbe dunque equiparabile a una zona agricola, che nel Comune di Genzano di Lucania prevede un indice di fabbricabilità di 0,07 mc/mq: la volumetria in concreto realizzata abusivamente necessiterebbe, dunque, in ipotesi, di una superficie di 130.000 mq. Tuttavia, secondo parte appellante, tale motivazione, accolta dal primo giudice, costituirebbe una motivazione postuma; in ogni caso, l’indice considerato dall’amministrazione e avallato dal Tar non potrebbe essere utilizzato, in quanto ai fini urbanistici l’area di rispetto cimiteriale, al pari di qualsiasi altra area caratterizzata dall’inedificabilità assoluta, come ad esempio le aree verdi, non svilupperebbe alcun indice di edificazione.
8.2. Il Collegio osserva che nell’atto impugnato il Comune aveva già chiaramente espresso l’indicazione di ritenere che nell’area interessata, in ragione del vincolo cimiteriale, è consentita solo la coltivazione e la costruzione di piccole costruzioni destinate alla vendita di fiori, di oggetti di culto e per l’onoranza dei defunti. Pertanto quanto rilevato dal Comune nelle memorie difensive non integra una vera e propria motivazione postuma.
8.3. Il Collegio osserva, inoltre, che l’art. 31, comma 3, nel precisare che oggetto di acquisizione gratuita è l’area di sedime nonché “quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”, non fa riferimento alle norme che disciplinano l’uso del territorio sull’area interessata dagli abusi, ma fa invece riferimento alle norme che disciplinano la costruzione di manufatti di natura analoga: in questo caso, trattandosi di manufatti utilizzati da una impresa edile, le norme dello strumento urbanistico generale che disciplinano le zone produttive o, comunque, le zone in cui è consentita la realizzazione di capannoni per il deposito di materiale in uso alle imprese edili.
8.4. Parte appellante, tuttavia, nulla ha dedotto sul punto, essendo limitata ad affermare l’applicabilità delle norme di un Piano per Insediamenti Produttivi, che di fatto è inapplicabile.
8.5. In sostanza la censura, così come articolata, deve essere respinta perché assume l’applicazione – ai fini del calcolo della superficie necessaria per realizzare manufatti di natura analoga – delle norme urbanistiche vigenti in sito, anziché di quelle che disciplinano, in generale, le costruzioni analoghe.
9. Con il terzo motivo, gli odierni appellanti assumono l’erroneità della sentenza del Tar laddove ha ritenuto che il Comune aveva acquisito aree inferiori rispetto al limite massimo di cui all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. A loro dire, l’amministrazione comunale avrebbe determinato la superficie da acquisire prendendo in esame le aree di ingombro e non la superficie utile dei singoli corpi di fabbrica.
9.1. La censura va dichiarata inammissibile poiché allo stato non v’è prova che essa possa portare ad un risultato favorevole agli appellanti: se, infatti, il calcolo dell’area necessaria per realizzare opere analoghe deve essere effettuato sulla base di diverse norme urbanistiche, di cui allo stato non si conosce il contenuto e la portata, non è neppure possibile affermare che, deducendo la superficie occupata dai manufatti abusivi, il Comune avrebbe dovuto acquisire una superficie inferiore.
10. In conclusione l’appello va respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Genzano di Lucania, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO