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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 04/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/06/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2815 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Maria Grazia Di Geronimo e dall'avv. Vincenzo Rinaldi, elettivamente domiciliato in Santomenna (SA), alla Via Vico I Umberto I, presso lo studio dell'avv. Maria
Grazia Di Geronimo;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove ed Per_1
1 elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura
Distrettuale CP_1
PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22/05/2024, agiva contro l dinanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, impugnando il provvedimento notificato il
22/04/2024 con il quale l'Ente chiedeva la restituzione della somma di € 374,79,
indebitamente percepita dal ricorrente dall'01/01/2016 al 31/12/2016 a titolo di maggiorazione sociale della pensione, somma non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
In punto di diritto il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a CP_1
richiedere la restituzione delle somme già erogate a titolo di maggiorazione sociale per l'anno 2016, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di erogazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
CP_
<a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell' alla
restituzione delle somme erogate per l'anno 2016 pari ad euro 374,79.
b) nel merito, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato per l'intervenuta
prescrizione;
CP_ c) condannare l' alla restituzione dell'importo trattenuto sulla pensione del sig.
[...]
; Parte_1
CP_ d) condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese,
2 diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_1
depositata il 18/11/2024, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto, precisando che l'indebito, non contestato nel merito dal ricorrente, si riferiva alla maggiorazione sociale indebitamente percepita dal medesimo nell'anno 2016.
L'Ente resistente contestava l'eccezione di prescrizione in quanto il termine decennale era stato tempestivamente interrotto dall'Istituto con lettera notificata in data 11/08/2017 e,
successivamente, con nota notificata il 22/07/2024, e non applicandosi al caso di specie il termine quinquennale, riguardante unicamente la prescrizione della contribuzione dovuta e non l'indebito pensionistico.
Per tali ragioni, l'Ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale di:
<rigettare il ricorso inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza del 04/01/2025, il G.d.L. rinviava la discussione all'udienza del 06/06/2025,
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive di udienza nelle quali si riportavano ai rispettivi atti di costituzione.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E', difatti, ictu oculi infondata l'eccezione di maturata estinzione per prescrizione del diritto in capo all' di ripetere le somme erogate in favore del ricorrente. CP_1
3 Non vi è alcun dubbio, infatti, che in materia di ripetizione dell'indebito il termine di prescrizione del credito dell'Istituto erogante sia decennale a decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c.
Non è, invero, applicabile al caso di specie il dettato dell'art. 3, comma 9, della legge n.
335/95, il quale riguarda i termini di prescrizione dell'obbligazione al versamento dei contributi previdenziali ed opera nel perimetro di applicabilità proprio di detta previsione speciale, ma certamente non si riferisce all'estinzione del credito volto alla restituzione di somme indebitamente erogate dall' a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali. CP_1
A ciò va aggiunto che obiettivamente parte ricorrente non ha in alcun modo posto in discussione la sussistenza dell'indebito e la fondatezza nel merito della pretesa restitutoria dell'Istituto.
Di conseguenza, essendo attinente l'indebito a prestazione erogata nel corso del 2016, di sicuro alla data odierna – pur non volendosi tener conto dei validi atti interruttivi di cui l CP_1
ha dato comunque prova – non si è maturata la prescrizione decennale del credito in questione.
Nulla va disposto in punto di spese di lite stante la presenza agli atti di valida dichiarazione della parte ricorrente ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2815 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
, nei confronti dell' , in pers. del l.r.p.t. così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp att. c.p.c.
Salerno, 25.6.2024. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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