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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RB ON, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3652/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1709/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7059 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6769/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1709/2025, depositata il 7-4-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl avverso il sollecito indicate in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'atto di sollecito TARI relativo all'anno 2021, notificato in data 13.10.2024, con cui veniva richiesto il pagamento di € 5.133,00 a favore del comune di
Castel Volturno, deducendo che i due immobili di cui era proprietaria nel succitato comune erano concessi in locazione alla società Società_1 come rilevabile dal contratto;
che gli avvisi di accertamento richiamati nell'atto di sollecito non erano stati mai notificati alla ricorrente;
che l'atto era privo di motivazione mancando del tutto i dati catastali dei beni gravati.
Il giudicante di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che la parte resistente, comune di Castel
Volturno, non aveva provato di aver notificato alla contribuente l'avviso di accertamento prodromico al sollecito impugnato. Aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il comune di Castelvolturno, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva accolto il ricorso per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, rilevando che il sollecito impugnato era un avviso bonario, senza irrogazione di sanzioni che precedeva l'avviso di accertamento;
aveva poi osservato che l'atto era firmato a stampa dal funzionario competente e congruamente motivato (tenuto conto che il sollecito di pagamento deve avere una motivazione meno ampia dell'avviso di accertamento); la società ricorrente era proprietaria nel comune di Castelvolturno di altri immobili oltre quelli locati. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
aveva poi riproposto le doglianze formulate nel ricorso introduttivo non esaminate dal giudicante di primo grado, perché ritenute assorbite (illegittimità del sollecito di pagamento TARI per totale carenza di motivazione, rappresentata dalla mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile/i oggetto dell'imposizione; illegittimità dell'atto impugnato per totale assenza del presupposto impositivo del tributo) formulando in tal senso appello incidentale. Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi in favore del difensore, anticipatario.
La parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellata che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame principale privo di fondamento e deve essere respinto seppure per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte di primo grado, mentre deve essere accolto il motivo di ricorso
(ritualmente riproposto ai sensi dell'art.56 DL.vo 546/92, ancorché impropriamente con le forme dell'appello incidentale) concernente l'insussistenza della pretesa impositiva.
E invero, non vi è dubbio che la sentenza gravata è incorsa in un evidente travisamento del fatto laddove aveva affermato che il sollecito di pagamento impugnato non era stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, risultando chiaro dalla mera lettura dell'atto che il sollecito era una richiesta bonaria di pagamento e conteneva la esplicita comunicazione che in caso di inadempimento sarebbe stato emesso rituale avviso di accertamento con addebito anche di sanzioni e interessi. Alla data della notifica dell'atto impugnato (a anche alla data odierna) non era scaduto il termine di decadenza per emettere l'avviso di accertamento (31-12-2027).
Come si è detto in premessa va accolto il motivo di ricorso (non esaminato dal giudice di prima grado, ma riproposto in sede di gravame) concernente l'insussistenza della pretesa impositiva.
E invero, dall'avviso di pagamento -prodromico al sollecito impugnato- gli immobili soggetti a tassazione erano quelli ubicati nel comune di CastelvolturnoIndirizzo_1; dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che detti immobili erano stati oggetto di contratto di locazione con la società Marina di Castello, contratto stipulato nel 2002 e successivamente prorogato, per cui nel 2021 i detti immobili per effetto di detto contratto erano nel possesso della società locataria, soggetto passivo della tassa sui rifiuti.
In conclusione, l'impugnata sentenza, seppure con diversa motivazione, deve essere confermata.
La circostanza che la sentenza di primo grado fosse frutto di una decisione giuridicamente errata della Corte giudicante che imponeva l'impugnazione giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello Compensa le spese e competenze del grado
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RB ON, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3652/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1709/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7059 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6769/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1709/2025, depositata il 7-4-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl avverso il sollecito indicate in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'atto di sollecito TARI relativo all'anno 2021, notificato in data 13.10.2024, con cui veniva richiesto il pagamento di € 5.133,00 a favore del comune di
Castel Volturno, deducendo che i due immobili di cui era proprietaria nel succitato comune erano concessi in locazione alla società Società_1 come rilevabile dal contratto;
che gli avvisi di accertamento richiamati nell'atto di sollecito non erano stati mai notificati alla ricorrente;
che l'atto era privo di motivazione mancando del tutto i dati catastali dei beni gravati.
Il giudicante di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che la parte resistente, comune di Castel
Volturno, non aveva provato di aver notificato alla contribuente l'avviso di accertamento prodromico al sollecito impugnato. Aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il comune di Castelvolturno, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva accolto il ricorso per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, rilevando che il sollecito impugnato era un avviso bonario, senza irrogazione di sanzioni che precedeva l'avviso di accertamento;
aveva poi osservato che l'atto era firmato a stampa dal funzionario competente e congruamente motivato (tenuto conto che il sollecito di pagamento deve avere una motivazione meno ampia dell'avviso di accertamento); la società ricorrente era proprietaria nel comune di Castelvolturno di altri immobili oltre quelli locati. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
aveva poi riproposto le doglianze formulate nel ricorso introduttivo non esaminate dal giudicante di primo grado, perché ritenute assorbite (illegittimità del sollecito di pagamento TARI per totale carenza di motivazione, rappresentata dalla mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile/i oggetto dell'imposizione; illegittimità dell'atto impugnato per totale assenza del presupposto impositivo del tributo) formulando in tal senso appello incidentale. Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi in favore del difensore, anticipatario.
La parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellata che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame principale privo di fondamento e deve essere respinto seppure per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte di primo grado, mentre deve essere accolto il motivo di ricorso
(ritualmente riproposto ai sensi dell'art.56 DL.vo 546/92, ancorché impropriamente con le forme dell'appello incidentale) concernente l'insussistenza della pretesa impositiva.
E invero, non vi è dubbio che la sentenza gravata è incorsa in un evidente travisamento del fatto laddove aveva affermato che il sollecito di pagamento impugnato non era stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, risultando chiaro dalla mera lettura dell'atto che il sollecito era una richiesta bonaria di pagamento e conteneva la esplicita comunicazione che in caso di inadempimento sarebbe stato emesso rituale avviso di accertamento con addebito anche di sanzioni e interessi. Alla data della notifica dell'atto impugnato (a anche alla data odierna) non era scaduto il termine di decadenza per emettere l'avviso di accertamento (31-12-2027).
Come si è detto in premessa va accolto il motivo di ricorso (non esaminato dal giudice di prima grado, ma riproposto in sede di gravame) concernente l'insussistenza della pretesa impositiva.
E invero, dall'avviso di pagamento -prodromico al sollecito impugnato- gli immobili soggetti a tassazione erano quelli ubicati nel comune di CastelvolturnoIndirizzo_1; dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che detti immobili erano stati oggetto di contratto di locazione con la società Marina di Castello, contratto stipulato nel 2002 e successivamente prorogato, per cui nel 2021 i detti immobili per effetto di detto contratto erano nel possesso della società locataria, soggetto passivo della tassa sui rifiuti.
In conclusione, l'impugnata sentenza, seppure con diversa motivazione, deve essere confermata.
La circostanza che la sentenza di primo grado fosse frutto di una decisione giuridicamente errata della Corte giudicante che imponeva l'impugnazione giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello Compensa le spese e competenze del grado